Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 dicembre 2011 n.47667
La S.C. conferma la colpevolezza di una giovane che, per vendicarsi dell’abbandono, ha pensato di arricchire la bacheca di annunci a sfondo sessuale, con il numero di cellulare del suo ex fidanzato.
A Sua difesa la donna sosteneva l’impossibilità di essere punita per aver commesso infatti. L’articolo 660 del codice penale prevede, infatti, la sanzione a carico del molestatore che col mezzo del telefono per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo….
Per la ricorrente la previsione non la riguardava dal momento che lei si era limitata a distribuire il numero, mentre le telefonate erano state fatte da altri.
La Corte di Cassazione però, non approvando tale linea difensiva, affermano la sua responsabilità come “mediatrice” di molestie che era ben consapevole di provocare.
Sorrento 27 dicembre 2011. Avv. Renato D’Isa
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