Suprema Corte di Cassazione
Sezione VI
ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8564/2014 proposto da:
XXX SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRUCO Giuseppe giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE di NARNI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 202/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTAIA REGIONALE di PERUGIA del 28/11/2013, depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Giuseppe Marruco difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La XXX srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n. 202/2013/03, depositata il 20.11.2013 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione notificato il 30 marzo 2009 relativo a ICI per l’anno 2006. Secondo la CTR il ricorso proposto dopo l’istanza di accertamento con adesione avanzata dalla parte contribuente e considerato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, era stato proposto oltre il termine del 29 settembre 2009, non applicandosi la sospensione feriale al all’accertamento con adesione.
La contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3 e della L. n. 742 del 1969. Rileva che la CTR aveva fatto scorretta applicazione del quadro normativo indicato nella censura, applicandosi alla parte contribuente le sospensioni del termine di impugnazione previste sia dal D.Lgs. n. 546 del 1992, che quelle derivanti dall’accertamento con adesione che quella connessa alla sospensione del periodo feriale. Nessuna difesa scritta ha depositato il Comune di Narni.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2682/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che “… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”.
In secondo luogo, come affermato sempre da Cass. n. 16347 del 2013, la non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermata da Cass. 28 giugno 2007, n. 14898 e 11 marzo 2010, n. 5924″ – cfr. Cass. n. 10741/2014; 16877/2014, Cass. n. 16876/2014; Cass. n. 23576/2012.
Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali – idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa – risoluzione del Ministero delle Finanze 11/11/1999 N. 159//E – nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione – intervenuto dopo 54 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, poi concludendo che il termine per la proposizione dell’appello – pure computando la sospensione feriale (46 giorni) per il residuo del termine di 60 dalla notifica dell’atto di accertamento(pari a 4 giorni) – era ormai decorso all’epoca della proposizione dell’impugnazione – sia essa avvenuta il 10 ottobre 2009 – come ritenuto dalla parte ricorrente (pag. 8 ricorso) ovvero il 10 novembre 2009 come indicato in sentenza.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015.
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