cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 8 gennaio 2015, n. 274

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 17/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (annullamento ordinanza con liquidazione spese da parte della Corte).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17.5.2006 la Corte d’appello di Trento respingeva l’istanza proposta da (OMISSIS) per ottenere ex articolo 314 c.p.p. la riparazione per l’ingiusta detenzione (sofferta dal 14.10.1999 al 3.3.2000), ma la decisione veniva annullata da questa Corte con sentenza emessa in data 9.4.2008, su ricorso dell’ (OMISSIS).
Il successivo giudizio di rinvio si concludeva con ordinanza 2.10.2008, poi nuovamente annullata con sentenza 12.5.2010 di questa Corte, adita invece dal Ministero.
Il nuovo giudizio di rinvio si concludeva a sua volta con ordinanza 2.2.2011 anch’essa impugnata per cassazione (su ricorso dall’ (OMISSIS)) ed annullata con sentenza di questa Corte del 13.11.2012.
L’ennesimo giudizio di rinvio e’ stato definito con l’ordinanza del 17.5.2013 con cui al ricorrente e’ stato assegnato un indennizzo di euro 40.000 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ stato condannato al rimborso dei tre quarti delle spese processuali, frazione liquidata in euro 17.640,00 oltre IVA e CNPA secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.
2. Anche questa pronuncia viene censurata, dall’Amministrazione Finanziaria e limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, denunziandosi, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’inosservanza del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articolo 41 e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004: l’errore commesso dalla Corte trentina, secondo il ricorrente, sta nell’avere applicato i parametri del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 – entrato in vigore il 23.8.2012 – anche alle prestazioni esauritesi in epoca precedente a tale data e precisamente a quelle relative ai procedimenti decisi dalla Corte d’Appello con le ordinanze 17.5.2006, 2.10.2008 e 2.2.2011 nonche’ da questa Corte con le sentenze 9.4.2008 e 12.5.2010.
3. Con successiva memoria il Ministero propone un motivo aggiunto (violazione degli articoli 90, 91 e 92 c.p.c. in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), rilevando che erroneamente il Ministero e’ stato condannato a rimborsare anche le spese del giudizio definito con la sentenza 26204/2010 che ha visto l’Amministrazione vittoriosa per effetto dell’annullamento dell’ordinanza 2.10.2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo aggiunto introdotto dal Ministero con la memoria difensiva e’ infondato.
E’ vero che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione ha natura civilistica ed il carico delle spese della procedura va regolato secondo il principio di soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c. (cfr. tra le varie Sez. 4, Sentenza n. 3339 del 07/06/2000 Cc. dep. 10/07/2000 Rv. 217954; Sez. U, Sentenza n. 8 del 12/03/1999 Cc. dep. 10/06/1999 Rv. 213509).
Ma e’ altrettanto vero che, secondo un altro principio – peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte – in tema di liquidazione delle spese, per l’ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite, puo’ essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 07/02/2007 Rv. 594750; Sez. 3, Sentenza n. 4909 del 10/03/2004 Rv. 570944;, piu’ di recente, Sez. 2, Sentenza n. 14619 del 2010 non massimata e Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 Rv. 601214).
Nel caso di specie, l’esito globale del procedimento e’ stato decisamente sfavorevole all’Amministrazione finanziaria e dunque nessuna censura merita l’ordinanza impugnata che, in aderenza ai suddetti principi, l’ha condannata al rimborso delle spese in favore della controparte includendovi anche le spese di quel giudizio di legittimita’ in cui era risultata vittoriosa.
2. E’ invece fondata la censura proposta col ricorso principale.
Come piu’ volte chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013 Ud. dep. 22/10/2013 Rv. 257494; Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012), in tema di spese processuali, agli effetti del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articolo 41, il quale ha dato attuazione al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9, comma 2, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
Nel caso di specie l’errore di diritto in cui e’ incorsa la Corte di Trento e’ palese, perche’, come emerge chiaramente dal testo del provvedimento impugnato, i parametri del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, entrato in vigore il 23.8.2012, sono stati utilizzati non solo per liquidare le spese dei giudizi definiti dopo detta data (e cioe’ quello conclusosi con la sentenza 13.11.2012 di questa Corte e quello definito con l’ordinanza oggi impugnata (emessa in data 17.5.2013), ma sono stati applicati anche per liquidare le spese relative a prestazioni gia’ esauritesi (sempre con riferimento a quella data: attivita’ difensive nei giudizi davanti alla Corte d’Appello (definiti con le ordinanze del 17.5.2006, 2.10.2008 e 2.2.2011) e davanti alla Corte di Cassazione (definiti con sentenze 9.4.2008 e 12.5.2010).
Si impone inevitabilmente ancora una volta l’annullamento perche’ il giudice di rinvio ponga rimedio all’errore provvedendo a liquidare le spese nel rispetto del predetto principio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento limitatamente alle spese processuali

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