Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2013 n. 24775[1]
Nella specie, avendo il giudice d’appello accertato – con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede – che non poteva protrarsi la permanenza della odierna ricorrente nella sede di lavoro, in ragione delle tensioni e dei contrasti creatisi nell’ambiente di lavoro, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa, il trasferimento disposto nei confronti della medesima appare giustificato.
Infatti, la situazione di incompatibilità ambientale, se pure prescinde da ragioni punitive o disciplinari ed è riconducibile in via sistematica all’art. 2103 c.c., si distingue dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo in quanto costituisce essa stessa causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un’obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro.
Leave a Reply