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La massima

L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 1 agosto 2013, n.18427

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione, notificato il 22 aprile 1994, la sig.ra N.R. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il sig. M.S. , perché fosse dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti, per colpa ed in danno dello stesso M. , a causa dei vizi delle opere da costui eseguite relative ad un immobile in costruzione, di proprietà della stessa, sito alla contrada “(omissis) ” di (omissis), con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con l’eliminazione dei difetti, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Benevento, nella costituzione del convenuto (che formulava, a sua volta, domanda riconvenzionale), con sentenza n. 2420/03, accoglieva la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto tra le parti e condannando il sig. M. al pagamento, in favore della N. , a titolo di risarcimento, della somma di Euro 18.000,00, oltre interessi, nonché alla restituzione della somma di Euro 2.582,28, quali acconti versati dall’attrice nel corso dei lavori; rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per il pagamento della somma di lire 5.672.884, di cui era creditore, e di ogni altra somma per il lavoro effettuato e non pagato, condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva appello il sig. M. , con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004, chiedendo che fosse riconosciuta sussistente solo una sua responsabilità per lire 3.889.557, da compensarsi con il credito residuo vantato per l’importo di lire 3.000.000, annullando la condanna alla restituzione della somma di lire 5.000.000.
Nella contumacia dell’appellata, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 724/07, depositata il 13 marzo 2007 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di appalto, e per l’effetto, condannava il M. a corrispondere alla N. , la minore somma di Euro 88,13, oltre interessi legali; dichiarava, inoltre, interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.
A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale riteneva che l’inadempimento del M. non potesse considerarsi cosi grave da comportare la risoluzione del contratto d’appalto, essendo risultate, per la maggior parte, le opere – oggetto della convenzione – eseguite a regola d’arte, emergendo, conseguentemente, la responsabilità dello stesso appaltatore come limitata alla cattiva esecuzione delle opere per il minor importo di lire 3.889.557, rispetto all’esecuzione di opere per il complessivo importo di lire 9.060.188.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.R. , sulla base di tre motivi.
M.S. ha resistito con controricorso.
Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159, 160, 330 c.p.c. e dell’art. 8 L. n. 890/82, oltre che per nullità del procedimento e della sentenza, il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, risultando la sentenza impugnata, pubblicata il 13 marzo 2007): ‘dica la Corte se la notificazione dell’impugnazione alla parte presso il procuratore costituito nel domicilio eletto, qualora sia viziata dalla erronea indicazione del nome di battesimo del soggetto destinatario dell’atto, nonché carente dell’indicazione del numero civico della strada ove la parte stessa ha eletto domicilio, deve ritenersi inesistente, qualora detti errori abbiano in concreto determinato l’incertezza assoluta ed oggettiva sulla persona cui la notificazione era diretta rendendo impossibile all’agente postale la sua materiale esecuzione?’.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454-1662 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: ‘dica la Corte, se invocato formalmente dalla parte il rimedio di cui all’art. 1662 c.c., espletato attraverso una diffida ad adempiere, con inadempimento protrattosi nel tempo dall’appaltatore e suo completo disinteresse, il giudice deve pronunciare d’ufficio la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1453 c.c. a prescindere dalla gravità o meno dell’inadempimento?’.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, formulando il seguente quesito di diritto: ‘dica la Corte se, ai sensi dell’art. 1662, comma 2 c.c., il risarcimento dei danni subiti dal committente derivante dai vizi dell’opera appaltata, accertata la colpa dell’appaltatore in misura rilevante è in re ipsa e contiene anche le spese per l’eliminazione dei vizi e può essere liquidata in via equitativa?’.

4. Rileva il collegio che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione per mancato assolvimento del requisito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (‘ratione temporis’ applicabile nella fattispecie, come già evidenziato) ed infondato con riferimento alla prospettata violazione di legge (assistito dall’idonea formulazione del quesito di diritto ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c.).

È risaputo che, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (il cui oggetto riguarda il solo ‘iter’ argomentativo della decisione impugnata), è richiesta – in virtù del richiamato art. 366 bis c.p.c. – una chiara e sintetica esposizione del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – così come delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, da concentrarsi in un autonomo e specifico momento riassuntivo della carenza motivazionale. Tale complessivo requisito non risulta soddisfatto nel caso di specie, in relazione alla prima riportata censura.

La dedotta violazione di legge – compendiata nel descritto quesito di diritto – è, invece, destituita di pregio giuridico.

Occorre, innanzitutto, chiarire che – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 4275 del 2003 e Cass. n. 9928 del 2005) – l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Orbene, nella specie, la Corte partenopea ha, con adeguata e logica motivazione (oltretutto non censurata ammissibilmente dalla ricorrente), statuito che non ricorreva propriamente una ipotesi di nullità della relata di notificazione dell’atto di citazione in appello dal momento che l’errata indicazione sulla busta della raccomandata di notifica del prenome della parte appellata (‘R. ‘ anziché ‘R. ‘), così come l’omessa indicazione del numero civico della via in cui trovavasi lo studio del domiciliatario, non erano idonee ad impedire di identificare con certezza il reale destinatario dell’atto. Del resto, la stessa Corte di appello ha rilevato (senza che, peraltro, sul punto, la ricorrente abbia mosso una specifica doglianza) che, ove il difensore della parte appellata avesse ritirato l’atto al momento della notificazione a mezzo posta (avvenuta il 5 marzo 2004) -anziché rifiutarlo – dalla lettura dello stesso avrebbe univocamente potuto rendersi conto dell’esatta indicazione della sua assistita. Al riguardo deve, infatti, sottolinearsi che, dall’attestazione apposta sulla raccomandata in notifica (esaminabile anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio denunciato), si evince che l’agente postale aveva accertato che il plico era stato rifiutato con la motivazione che l’apparente destinataria riportata nell’indirizzo come ‘N.R. ‘ non corrispondesse a ‘N.R. ‘.

Orbene, deve evidenziarsi, in proposito, che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; pertanto, esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. n. 8500 del 2005; Cass. n. 24852 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 4193 del 2010).

Rapportando tale principio alla fattispecie, deve ritenersi che l’agente postale, attraverso la suddetta attestazione, intese riferire che aveva tentato di effettuare la notificazione presso l’Avv. Luigi Bocchino, nella qualità di procuratore domiciliatario della N. (e, quindi, quale destinatario in concreto dell’atto nella veste, appunto, di difensore domiciliatario, con irrilevanza dell’omessa indicazione del numero civico della strada), ma che il plico venne rifiutato per la ragione dell’errata indicazione del prenome della N. (errore, evidentemente, di carattere materiale, che sarebbe stato accertabile se si fosse proceduto alla lettura dell’atto che lo conteneva), come certificato – con l’efficacia privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. – dallo stesso agente postale.

Di conseguenza, nel caso in esame, alla luce della fidefacienza delle attestazioni compiute dall’agente postale e della insussistenza di una ipotesi di nullità della notificazione dell’atto di appello, deve ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente ravvisato la validità della notificazione stessa (anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 138, comma secondo, e 141, comma terzo, c.p.c.) e provveduto legittimamente alla declaratoria della contumacia dell’appellata.

5. Anche il secondo motivo risulta inammissibile con riferimento al prospettato vizio motivazionale (per omesso assolvimento della condizione di ammissibilità dell’art. 366 bis c.p.c., per le stesse ragioni esplicitate in ordine alla prima censura) ed infondato con riguardo alla denunciata violazione e falsa applicazione di legge.

Occorre, in linea preliminare, osservare che la proposizione della domanda giudiziale esprime la consapevole volontà della parte di trarre da determinati fatti storici degli specifici effetti a sé favorevoli, attraverso l’adeguata sussunzione degli stessi in appropriati precetti giuridici. Poiché non è consentito al giudice di selezionare autonomamente nei fatti dedotti dalle parti quelli che meglio si prestino a fondare le loro rispettive posizioni difensive, affinché una determinata domanda possa ritenersi idoneamente introdotta non è sufficiente che i fatti che ne compongono il ‘petitum’ e la ‘causa petendi’ siano presenti nella complessiva e diacronica narrazione dei fatti stessi, ma è necessario che essi siano anche allegati, ovvero selezionati dalla parte avente interesse, ancorché in modo implicito ed all’interno di un’altra domanda di contenuto più ampio, in ragione della loro attitudine a produrre gli effetti invocati. Da ciò consegue che, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1662, comma secondo, c.c., può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c., non ugualmente può affermarsi nel caso inverso, stante l’impedimento derivante dalla diversità delle due ‘causae petendi’, tra di loro non ponentesi in rapporto di contenente a contenuto. Pertanto, la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, soltanto se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio ed autonomo effetto risolutivo (cfr., da ultimo, Cass. n. 17703 del 2011).

Chiarito ciò e rilevato che la domanda di accertamento della risoluzione ‘ope legis’ per inottemperanza alla diffida ad adempiere deve essere proposta dal committente che intima la diffida, deve rilevarsi che, nella fattispecie, sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano interpretato la domanda (in virtù di un accertamento di fatto agli stessi riservato ed insindacabile in questa sede alla stregua della sufficiente e logica motivazione esternata) nel senso che la N. aveva inteso proporre un’azione di risoluzione giudiziale per grave inadempimento e non già un’azione di accertamento dell’intervenuta risoluzione ‘ope legis’, a causa della mancata osservanza da parte dell’appaltatore ad una diffida intimata ai sensi dell’art. 1662 c.c.. E ciò è tanto vero – per come evincibile dalla narrativa e dalla motivazione della sentenza qui impugnata – che il Tribunale di Benevento, adito in prime cure, aveva valutato in concreto la gravità dell’inadempimento imputabile al M. per pervenire alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto, gravità, invece, esclusa dal giudice del gravame, con la conseguenza di ritenere l’inadempimento inidoneo a giustificare la pronuncia di risoluzione giudiziale. Pertanto, la statuizione della sentenza di primo grado relativa all’interpretazione della domanda giudiziale della N. come introduttiva, per l’appunto, di un’azione di risoluzione giudiziale, avrebbe dovuto essere impugnata dalla stessa con la formulazione di appello incidentale, nel mentre – come già evidenziato in risposta al primo motivo – la stessa era rimasta contumace in secondo grado (e tale era stata dichiarata legittimamente dal giudice di appello), donde la formazione del giudicato interno su tale questione, come tale non riproponibile con il ricorso per cassazione. A tal proposito si ricorda che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass. n. 12499 del 1993; Cass. n. 12562 del 2002 e Cass. n. 21490 del 2005).

6. Il terzo motivo, infine, risulta inammissibile sia per difetto di specificità (avuto riguardo all’incompleto richiamo dei necessari passaggi della relazione del c.t.u. oggetto di confutazione), sia perché la relativa censura si risolve, in effetti, in un’inammissibile sollecitazione di un riesame nel merito (della valutazione sulla possibile gravità dell’inadempimento imputabile all’appaltatore) nella presente fase di legittimità, sia – in ogni caso – per mancanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. in relazione al prospettato vizio motivazionale, emergendo la formulazione di un quesito di diritto, pur non discorrendosi di una violazione o falsa applicazione di legge, anziché porre riferimento alla chiara esposizione del fatto controverso in ordine al quale è stata addotta la contraddittorietà o l’omissione del percorso logico e all’idonea illustrazione della sintesi del vizio logico per la parte in cui è stata denunciata l’insufficienza motivazionale.

7. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

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