Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 ottobre 2025| n. 26775.
Sinistri stradali ed il rigore della manovra salvifica
Massima: In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l’accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’articolo 2054, comma 2, del codice civile, solo quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l’altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione
Ordinanza|6 ottobre 2025| n. 26775. Sinistri stradali ed il rigore della manovra salvifica
Integrale
Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Sinistro – Lesioni gravissime – Risarcimento danni – Accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti – Solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità art. 2054, co 2, c.c. – Interrogatorio formale – Ammissibilità – Condizioni – Danno non patrimoniale – Danno biologico
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. SIMONE Roberto – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12755/2022 R.G. proposto da:
Pe.Gi., Pe.Ma., rappresentati e difesi dall’avvocato GU.GU., domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrenti-
contro
UN.AS. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FR.BA., domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
nonchè contro
GE.IT. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA Omissis, presso lo studio dell’avvocato MI.RO. che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
An.Ma.
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 233/2022 depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.
Sinistri stradali ed il rigore della manovra salvifica
FATTI DI CAUSA
1. Il 22 maggio 2009, in località Fanano di Gradara, avveniva uno scontro tra Ge.Ma., alla guida dell’auto Lancia Ypsilon tg. Omissis, assicurata per la r.c. auto da Al.To. Spa, ed il motociclo Aprilia Habana, condotto da An.Ma., su cui era trasportata la figlia minore Pe.Ma., che riportava lesioni gravissime.
Pe.Gi., in proprio e quale esercente la potestà (ora responsabilità) genitoriale sulla minore Pe.Ma., al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro, conveniva avanti al Tribunale di Pesaro Ge.Ma. e la sua compagnia di assicurazione per la r.c. auto, Al.To., poi incorporata per fusione in GE.IT. Spa, nonché An.Ma. e UG.As. Spa, ora UN.AS. Spa, quale compagnia assicuratrice del motociclo. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti.
2. Con sentenza n. 767/2015 il Tribunale di Pesaro riconosceva l’esclusiva responsabilità di Ge.Ma. nella causazione del sinistro ed accertava e liquidava i danni in favore della sola Pe.Ma., rigettando la domanda risarcitoria proposta da Pe.Gi. in proprio.
3. Avverso tale sentenza Pe.Gi., in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Pe.Ma., proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, GE.IT. Spa, anche proponendo appello incidentale.
4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona parzialmente accoglieva sia l’appello principale sia l’appello incidentale e così pronunciava: “La Corte, sull’appello proposto da Pe.Gi., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Pe.Ma., nei confronti di Ge.Ma. e di GE.IT. Spa (incorporante per fusione l’Al.To. Spa), di An.Ma. e UN.AS. Spa (già U.G. Spa), avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 767/2015 pubblicata in data 06.10.2015, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale della GE.IT. Spa, ed in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto: – condanna Ge.Ma. e GE.IT. Spa, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente in favore di Pe.Ma. mediante pagamento della somma di Euro 886.998,75, e del danno futuro per protesi dentarie di Euro 44.800,00; -condanna Ge.Ma. Marco e GE.IT. Spa, in solido fra loro, al risarcimento in favore di Pe.Gi., in proprio, mediante pagamento della somma di Euro 117.680,40, in valori monetari attuali, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del sinistro (21.05.2009) sulla somma devalutata secondo gli indici ufficiali Istat a tale data e progressivamente rivalutata, anno per anno fino alla presente pronuncia, e dalla pronuncia al saldo; – condanna Ge.Ma. e GE.IT. Spa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte odierna appellante, liquidate quanto al primo grado, in Euro 3.800,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00 per la fase introduttiva, Euro 15.500,00 per la fase istruttoria, Euro 6.500,00 per la fase decisionale, Euro 1.155,80 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado del giudizio liquidate in Euro 4.600,00 per la fase di studio, Euro 2.700,00 per la fase introduttiva, Euro 7.700,00 per la fase decisionale, Euro 2.588,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. GU.GU. dichiaratosi antistatario; – condanna Pe.Gi., GE.IT. Spa, Ge.Ma. e An.Ma. a rifondere le spese del grado in favore della Un. Spa, liquidate in Euro 4.180,00 per la fase di studio, Euro 2.430,00 per la fase introduttiva, Euro 6.950,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; – dichiara compensate le spese del grado fra An.Ma. e le altre parti del giudizio”.
5. Avverso tale sentenza, Pe.Gi. e Pe.Ma., nelle more divenuta maggiorenne, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso UN.AS. Spa
Resiste con controricorso GE.IT. Spa, la quale anche propone ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso UN.AS. Spa
Resta intimata An.Ma.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
I ricorrenti ed entrambe le resistenti compagnie assicurative hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Sinistri stradali ed il rigore della manovra salvifica
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 140, 141, 1 e 2 co, e 142 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.)”, per non avere la corte territoriale riconosciuto una concorrente responsabilità in capo a An.Ma. in base alla presunzione di cui all’art. 2054, 2 comma, cod. civ.
1.1. Il motivo è fondato.
Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l’accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., solo quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l’altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass., 20/11/2024, n. 29927; Cass., 23/03/2023, n. 8311; Cass., 21/05/2019, n. 13672).
Là dove motiva “la ritenuta prossimità dei due mezzi al momento dell’inizio della svolta a sinistra e la mancanza di tracce di frenata dei due conducenti fa ritenere che la manovra sia stata adottata in maniera repentina ed allorquando i due mezzi si trovavano a distanza ravvicinata fra loro, per cui l’elemento velocità, ancorchè non adeguata ai luoghi, non avrebbe in ogni caso consentito alla sig.ra An.Ma. di arrestare la marcia o di adottare altre manovre idonee ad evitare l’impatto. Rigettate dunque le censure di cui ai richiamati motivi, va dunque confermata la pronuncia di primo grado quanto alla accertata esclusiva responsabilità del sig. Ge.Ma.” (così p. 18 dell’impugnata sentenza), la corte territoriale svolge asserzioni generiche, senza effettivamente comparare le rispettive condotte di guida dei soggetti coinvolti nel sinistro, per cui neppure risulta chiaro e comprensibile l’iter logico seguito per affermare l’assenza di qualsivoglia responsabilità della An.Ma. e, per altro verso, l’esclusiva responsabilità del Ge.Ma. nella causazione del sinistro.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 183, co. 7, 177, 187, 188, 189 e 230 cod. proc. civ. e dell’art. 2054 cod. civ. e 2697 cod. civ.”, in riferimento alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale della convenuta An.Ma. ai fini della prova della sua concorrente responsabilità nel sinistro.
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2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza si evince che la corte dorica ha rigettato l’istanza dei danneggiati, formulata sin dal primo grado e reiterata in appello, di interrogatorio formale di An.Ma., svolgendo i seguenti rilievi: a) “La confessione eventualmente resa dalla madre della minore danneggiata a seguito degli interrogatori formali dedotti dalle parti rispetto agli elementi di colpa della sua condotta, non risulterebbe certamente opponibile alla U.G., in quanto compagnia assicuratrice del mezzo della confitente, non avendo quest’ultima alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri ed atteso che, anche in ipotesi di ritenuta ammissione delle circostanze capitolate, l’elevato coinvolgimento della sig.ra An.Ma. con la parte attrice danneggiata non potrebbe che determinare, all’esito della libera valutazione da parte del giudice, l’affermazione della non attendibilità delle circostanze riferite”; b) “Diversamente, rispetto all’ipotesi di esito diverso della libera valutazione della confessione quanto alla U.G., non potrebbe non rilevarsi che i capitoli di interrogatorio non potrebbero essere valutati come sfavorevoli per la parte chiamata a rendere la confessione perché l’ammissione da parte della confitente della propria responsabilità consentirebbe alla figlia danneggiata di ottenere il coinvolgimento della ulteriore compagnia assicurativa e, quindi, di fatto, ove riconosciuto un risarcimento per un importo maggiore, il superamento del limite dato dal massimale di polizza”; c) “Con riferimento allo specifico interrogatorio formale dedotto dalla Al.To. Spa va poi rilevato che i capitoli dedotti appaiono tutti irrilevanti in quanto per gran parte riferiti a circostanze comunque risultanti dagli atti ed anche l’unico capitolo riferito al presunto uso del telefonino risulta invero del tutto generico essendo rimasta del tutto indefinita l’azione asseritamente in atto al momento del sinistro (“armeggiare”)”.
In tema di interrogatorio formale ex art. 232 cod. proc. civ. questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che:
-) la valutazione del giudice in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione (Cass., 12/10/1998, n. 10077);
-) l’interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio (Cass., 23/06/2000, n. 8544; Cass., 24/03/2003, n. 4243; Cass., 14/02/2006, n. 3188);
-) in assenza di confessione, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (Cass., 19/12/2017, n. 30529);
-) le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass., 16/09/2024, n. 24799);
-) nei processi con pluralità di parti, la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata’ (Cass., 29/01/2019, n. 2482; Cass., 14/10/2019, n. 25770).
Orbene, ad eccezione della valutazione di inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli dedotti dalla compagnia assicurativa, in allora Al.To. Spa, per il resto la motivazione della corte territoriale risulta resa in violazione dei suindicati principi, cui si intende qui dare continuità, e va quindi riformata, avendo fondato la valutazione di non ammissione non su un giudizio preventivo di non concludenza dei capitoli per come formulati e di inidoneità degli stessi a provocare la confessione della parte, bensì su una valutazione prognostica del possibile esito dell’interrogatorio.
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3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1126, 2043, 2056 e 2059 cod. civ.”, per avere la sentenza negato il riconoscimento dell’importo dovuto in favore di Pe.Ma. a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale, con particolare riguardo al danno morale.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, e 156 cod. proc. civ.”, per omessa motivazione, nonché per motivazione apparente, contradditoria e manifestamente illogica, della statuizione di riforma della sentenza di prime cure e diniego di riconoscimento dell’importo dovuto in favore di Pe.Ma. a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale, con particolare riguardo al danno morale.
4.1. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.
Valga al riguardo rilevare che, nel liquidare il danno non patrimoniale a favore di Pe.Ma., il Tribunale aveva riconosciuto il “danno biologico” e lo aveva liquidato in Euro 709.599,00; aveva riconosciuto “la personalizzazione” e l’aveva liquidata in Euro 177.399,75; aveva infine riconosciuto una ulteriore voce risarcitoria, che aveva ritenuto di denominare “danno non patrimoniale aggiuntivo” e l’aveva liquidata in Euro 354.799,50.
Rispetto a tali statuizioni di prime cure, ed in relazione al motivo di appello incidentale che lamentava il riconoscimento della personalizzazione in misura massima oltre che del danno non patrimoniale aggiuntivo, la Corte d’Appello: a) è pervenuta ad affermare che “nella fattispecie in esame, in cui la gravità dell’invalidità permanente risulta evidente in ragione del gradiente di invalidità accertato, la massima personalizzazione applicata dal primo giudice con riferimento a quanto previsto dalle tabelle e l’ulteriore aumento, oltre il massimo tabellare, stabilito attraverso il riconoscimento di un ulteriore importo pari alla personalizzazione così riconosciuta, trovano certamente fondamento negli elementi già indicati dal primo giudice e, in particolare, nel “rilevantissimo danno estetico” accertato dal CTU oltre che “nel rilevantissimo danno alla vita di relazione” in ragione della menomazione “disrelazionale” maggiore costituita dalla amputazione a cui si aggiungono le residue menomazioni “disrelazionali” minori rappresentate dagli esiti delle fratture del bacino e dall’insufficienza venosa dell’arto inferiore sinistro (a causa dell’asportazione della safena trapiantata nell’arto destro nel tentativo di recuperarlo ed evitare l’amputazione), e ciò ancor più perché occorso in una bambina e pertanto in una persona in cui un danno relazionale di tale entità può risultare limitativo e finanche ostativo nei confronti di varie possibilità di proiezione futura della propria personalità , quale la stessa formazione di una famiglia, oltre che la rinuncia ad alcune attività quale quella praticata dalla minore della pallavolo”; b) ha, tuttavia, altresì statuito, in riferimento al predetto importo liquidato per aumento di “personalizzazione”, che “L’importo così riconosciuto risulta, a giudizio del Collegio, satisfattivo della ulteriore voce di “danno non patrimoniale aggiuntivo” per Euro 354.799,50 in ragione della particolare incidenza del danno morale sicché, in accoglimento della doglianza in esame, la sentenza di primo grado va in tale parte parzialmente riformata”.
4.2. La motivazione resa dalla Corte d’Appello, pur graficamente esistente, non lascia comprendere l’iter logico-giuridico seguito per approdare ad una parziale riforma della sentenza impugnata.
In particolare, poi, la motivazione è da ritenersi “apparente” ove non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ovvero, in quanto carente del giudizio di fatto, si basi su affermazioni generali ed astratte, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 31684/2024; Cass., n. 6758/2022; Cass., n. 4166/2024).
Giova ricordare che, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, rispetto al danno biologico, la liquidazione del danno morale conserva piena autonomia (Cass., 24/07/2024, n. 20661; Cass., n. 4878/2019), trattandosi di voci di danno risarcibile aventi diversa natura (Cass., 22/03/2024, n. 7892).
Varrà, altresì, considerare che, mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell’organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta.
Il danno morale, infatti, consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato – che, tuttavia, può pure influenzare – e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione (tra le altre: Cass., n. 7513/2018; Cass., n. 9006/2022).
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Pertanto, ove dedotto e provato, il danno morale deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico in quanto, nella liquidazione dell’importo complessivo del risarcimento, è necessario assicurare l’integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e reddituali su cui incide l’illecito, senza, però, incorrere in duplicazioni risarcitorie.
È necessario, pertanto, che il giudice del merito dia adeguatamente conto in motivazione dei pregiudizi concretamente inflitti ai diversi aspetti della persona che si intendono valorizzare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e a quale titolo si intenda farlo: se di danno biologico o di danno morale.
Sotto altro profilo, costante è l’orientamento di legittimità per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass., 06/03/2025, n. 5984; Cass., n. 31681/2024).
Per altro verso ancora, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi in difetto dalla misura minima, né esuberare da quella massima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione o l’aumento (Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass., 29/05/2019, n. 14746; Cass., 23/02/2016, n. 3505).
4.3. Orbene, è sotto questi distinti profili, relativi a voci di danno risarcibile tra loro differenti, che la corte di merito avrebbe dovuto argomentare, assolvendo ad un preciso onere motivazionale, che deve essere orientato a dare evidenza alla fenomenologia dei pregiudizi patiti dal danneggiato – e che, in quanto tale, risponde ad una funzione essenziale, soprattutto in considerazione del fatto che, come detto, la liquidazione di una tipologia di danno non esclude l’altra, ben potendo esse coesistere.
Nel caso di specie risulta che, a fronte delle censure svolte in appello in ordine al mancato integrale riconoscimento del danno non patrimoniale alla allora minore Pe.Ma., con particolare riferimento al danno morale, la corte territoriale ha invece del tutto omesso di considerare questa voce risarcitoria, salvo menzionarla nell’inciso “in ragione della particolare incidenza del danno morale”, che tuttavia, nel contesto della motivazione resa, non assume alcun logico significato.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2043 cod. civ., per avere la Corte territoriale liquidato le plurime invalidità riconosciute dal c.t.u. in una percentuale “salomonica” riduttiva”.
5.1. Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha così motivato: “La doglianza dell’appellante principale sollevata in relazione al gradiente di invalidità temporanea riconosciuta dal CTU va disattesa in quanto è notorio che la complessiva percentuale di invalidità non corrisponde alla somma aritmetica di tutte le invalidità riconosciute ma costituisce l’esito di una valutazione complessiva all’esito della quale il CTU ha indicato la percentuale del 65/67%”.
Così argomentando – in disparte il pur non marginale rilievo dell’errato riferimento alla invalidità temporanea invece che alla permanente e della estrema stringatezza motivazionale fondata su un non meglio comprensibile riferimento al “notorio” – la corte di merito ha pronunciato conformemente al principio di diritto per cui “Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico – legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva” (v. Cass.,16/09/1996, n. 8286; Cass., 09/07/2019, n. 18328).
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014”, in relazione alla statuizione di liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dei ricorrenti, per mancata applicazione e riconoscimento delle maggiorazioni di compenso previste ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. “Nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 132, co. 2, n. 4, e 156 cod. proc. civ.”, per omessa motivazione in relazione alla statuizione di liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dei ricorrenti senza applicazione delle maggiorazioni di compenso previste ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 e con massima riduzione rispetto ai valori tabellari.
7.1. Entrambi i motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, restano assorbiti.
Nel rivalutare il danno e le responsabilità, il giudice del rinvio provvederà anche a rivedere, in relazione all’esito globale della lite, il regolamento delle spese processuali.
8. Con il primo motivo di ricorso incidentale GE.IT. Spa denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, VI comma, della Costituzione”.
Lamenta che la granitica asserzione della corte anconetana in ordine alla esclusiva responsabilità del Ge.Ma. nella causazione del sinistro non è supportata da una valida motivazione.
9. Con il secondo motivo la società ricorrente incidentale denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. “Violazione o falsa applicazione de-gli artt. 2054, I e II comma cod. civ., dell’art. 2055 cod. civ. e degli art. 115 e 116 cod. proc. civ.”.
9.1. I due motivi, da scrutinare congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati, per le stesse ragioni svolte in sede di scrutinio del primo motivo del ricorso principale.
Aggiungasi che dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito non ha svolto alcuna reale motivazione sull’accertamento in concreto della condotta della An.Ma., conducente del motociclo, in relazione all’occorso sinistro.
10. Con il terzo motivo la società ricorrente incidentale denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.”, per avere la sentenza impugnata posto a carico definitivo della società Generali le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.
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10.1. Il motivo è assorbito.
11. In conclusione, devono essere accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, con rigetto del quinto e con assorbimento del sesto e del settimo; vanno altresì accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del terzo; l’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto espressi in motivazione.
12. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il quinto e dichiara assorbiti il sesto ed il settimo; accoglie altresì il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del terzo.
Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 2 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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