Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25847 del 22 settembre 2025, ha chiarito la natura giuridica e il regime di prescrizione dell’obbligazione dell’appaltatore che si impegna a eliminare i vizi dell’opera o della cosa appaltata.

La Suprema Corte ha stabilito che l’impegno dell’appaltatore a porre rimedio ai vizi costituisce una autonoma obbligazione di facere (di fare) che sorge accanto all’originaria obbligazione di garanzia, senza però estinguerla, salvo che le parti abbiano stipulato un apposito e specifico accordo novativo.

Di conseguenza, questa nuova e autonoma obbligazione di fare non è soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione previsti per l’azione di garanzia (art. 1667 c.c.). Al contrario, essa è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, che si applica per l’inadempimento contrattuale (ex art. 2946 c.c.). Tale principio si fonda sull’idea che l’impegno di eliminare i vizi crea un nuovo e distinto rapporto obbligatorio, che merita la tutela propria delle obbligazioni contrattuali generiche.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 settembre 2025| n. 25847.

Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

Massima: In tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.

 

Ordinanza|22 settembre 2025| n. 25847. Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

Integrale

Tag/parola chiave:Contratti – Appalto – Garanzia per difformità e vizi dell’opera – Riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore ed impegno ad eliminarli – Effetto – Insorgenza di un’autonoma obbligazione di fare – Conseguenze – Soggezione al termine di prescrizione ordinaria – Sussistenza – Fattispecie in tema di vendita di imbarcazione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere-Relatore

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13133/2020 R.G. proposto da:

IN. Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE.SC., presso lo studio dell’avvocato AN.RE., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MA.AZ. ed EM.BA.

– ricorrente –

contro

JR. Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.RE., presso lo studio dell’avvocato IT.CA., rappresentata e difesa dall’avvocato CA.SA.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1172/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2020;

lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

FATTI DI CAUSA

La JR. Srl ha adito il Tribunale di Napoli al fine di sentir condannare la Ro.Ca. Spa (ora IN. Spa), quale incorporante Co. Spa, al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di Euro 123.000,00, pari al costo degli interventi necessari all’eliminazione dei vizi dell’imbarcazione modello “Co. 58 Sport HT” – venduta dalla convenuta alla Lo. Spa e da quest’ultima concessa in locazione finanziaria all’attrice – consistenti in distacchi e spaccature nella vernice cangiante, nella mancata chiusura del pozzetto in cristallo specchiato, nonché nel montaggio del tetto scorrevole dell’hard top in vetroresina, anziché in cristallo; difetti che la venditrice aveva riconosciuto con verbale del 25.09.2009, impegnandosi ad eliminarli, ma ai quali non aveva posto rimedio.

Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, sul rilievo che sarebbe stata sufficiente una semplice ricognizione della barca, all’atto della riconsegna, per verificare la mancata o inesatta esecuzione degli interventi previsti nel verbale del 25.09.2009, cosicché, ai sensi dell’art. 1491 c.c., doveva escludersi la garanzia per i vizi, in ragione della loro facile riconoscibilità.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1172/2020, in riforma della decisione del Tribunale, ha invece accolto la domanda dell’attrice, condannando la IN. Spa al pagamento in favore di JR. Srl della somma di Euro 118.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte distrettuale ha osservato, a fondamento della propria decisione, che: a) il primo giudice aveva errato ad applicare l’art. 1491 c.c., in quanto la venditrice aveva riconosciuto i vizi della cosa e si era impegnata ad eliminarli, assumendo così un’autonoma obbligazione di facere, assoggettata alla disciplina generale delle obbligazioni, il cui inadempimento non doveva essere contestato dalla JR. Srl, a pena di decadenza, al momento della riconsegna del natante; b) era pacifico che la IN. Spa non aveva provveduto né alla chiusura del pozzetto in cristallo specchiato, né alla realizzazione del tetto scorrevole dell’hard top in cristallo; c) era priva di rilievo l’affermazione delle parti, contenuta nel verbale di riconsegna del 31.03.2010, che i difetti della verniciatura cangiante erano stati eliminati, in quanto i distacchi e le spaccature della vernice si erano ripresentati poco dopo, nel mese di giugno 2010, e la IN. Spa non aveva allegato né provato di aver eseguito a regola d’arte gli interventi di ripristino, a fronte di una puntuale relazione tecnica sullo stato dell’imbarcazione depositata dalla JR. Srl, nella quale si dava atto che per porre rimedio ai vizi sarebbe stato necessario procedere all’integrale sverniciatura dell’imbarcazione e alla successiva posa in opera della vernice cangiante; d) non poteva essere accolta l’eccezione dell’appellata, secondo cui sarebbe stato onere della JR. Srl dimostrare che le crepe e i distacchi non erano dovuti alla normale usura o ad altri fattori, poiché era sulla venditrice che incombeva l’onere di provare che i difetti della verniciatura non erano ad essa imputabili.

Contro tale sentenza la IN. Spa ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, cui la JR. Srl ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale ha onerato la IN. Spa della prova della insussistenza dei difetti nella verniciatura cangiante, che la JR. Srl si era limitata ad allegare. Deduce che l’impegno assunto dalla venditrice alla eliminazione dei vizi della cosa compravenduta, dando luogo ad un’obbligazione di facere priva di carattere novativo della garanzia originaria, avrebbe avuto il solo effetto di sollevare l’acquirente dagli stringenti termini di prescrizione e decadenza propri delle azioni edilizie, ma non sarebbe valso ad invertire l’onere probatorio della sussistenza dei vizi, pacificamente gravante sul compratore. Denunzia, altresì, la violazione del principio di vicinanza della prova, per non aver considerato, il giudice di merito, che la JR. Srl non aveva lamentato l’inadempimento tout court, ma l’inesatto adempimento dell’obbligazione di ripristino della verniciatura, cioè un fatto positivo, il cui onere probatorio avrebbe dovuto essere posto a carico dell’attrice secondo le regole ordinarie, anche tenuto conto che i vizi erano stati denunciati a notevole distanza di tempo dalla riconsegna, dopo che il natante era fuoriuscito dalla sfera di controllo della ricorrente.

La censura è infondata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’obbligazione di facere assunta dal venditore con l’impegno di eliminare i vizi della cosa venduta si affianca, senza alterarne la natura, alla garanzia ex art. 1490 c.c., rimanendo ad essa esterna: le azioni edilizie, infatti, non prevedono l’obbligo del venditore di eliminare i vizi, ma accordano al compratore la sola scelta tra domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Dunque, ove il compratore non intenda esperire l’actio redhibitoria o l’actio quanti minoris, ma intenda far valere l’inadempimento dell’obbligazione di eliminazione dei vizi assunta dal venditore, l’azione così proposta è soggetta alla disciplina ordinaria, e non a quella speciale prevista in tema di contratto di compravendita (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 19702 del 13/11/2012, Rv. 624018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017, Rv. 644332).

Nella specie, la domanda proposta dalla JR. Srl non è riconducibile al paradigma delle azioni edilizie, in quanto l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione di eliminazione dei vizi assunta dalla venditrice con il verbale del 25.09.2009. Il tentativo della ricorrente di sussumere la fattispecie nell’ambito della garanzia per i vizi non coglie dunque nel segno, dovendosi far luogo, come ha correttamente affermato il giudice di merito, alla disciplina generale delle obbligazioni, anche per quel che concerne l’onere probatorio dell’inadempimento.

A nulla rileva, in proposito, che l’originaria attrice, con riferimento ai difetti della verniciatura cangiante, avesse lamentato l’inesatto adempimento – e non l’inadempimento in toto – della convenuta, in quanto il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13533 del 2001 opera anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma appunto il suo inesatto adempimento: anche in tale caso, infatti, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009, Rv. 609003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361).

Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

Con il secondo motivo, nel denunziare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., la IN. Spa deduce che il giudice di seconde cure avrebbe errato a gravare la venditrice dell’onere della prova dell’assenza di nesso eziologico tra l’inesatto adempimento alla medesima imputato e i difetti nella vernice cangiante lamentati dall’acquirente; osserva che nel verbale di riconsegna del 31.03.2010 le parti avevano espressamente dato atto che i vizi della verniciatura erano stati risolti, cosicché, tenuto conto che in seguito l’imbarcazione era stata pacificamente usata in acqua, sarebbe stato piuttosto onere dell’acquirente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l’inadempimento ascritto alla venditrice.

La censura è infondata.

La Corte distrettuale, infatti, non ha invertito l’onere della prova del nesso eziologico tra l’inesatto adempimento della venditrice e i difetti riscontrati nella verniciatura dell’imbarcazione, ma si è limitata ad osservare che la IN. Spa non aveva provato di aver esattamente adempiuto l’obbligazione di eliminare i vizi in commento. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante che nel verbale di riconsegna del 31.03.2010 le parti avessero dato atto che la verniciatura dell’imbarcazione era stata ripristinata, in quanto i distacchi e le spaccature della vernice si erano ripresentati poco tempo dopo; ha osservato, ancora, che, a fronte sia della ripresentazione di difetti della medesima natura di quelli che la IN. Spa aveva già riconosciuto e si era impegnata ad eliminare, sia delle puntuali contestazioni dell’acquirente, anche sotto il profilo tecnico, circa l’inesattezza dei lavori di ripristino adottati, l’appellata non aveva allegato né provato che gli interventi di ripristino della verniciatura erano stati eseguiti a regola d’arte (cfr. pagg. 7-8 della sentenza).

A ben vedere, la doglianza in esame muove dall’errato presupposto che sarebbe stato onere dell’attrice provare l’inesattezza dell’adempimento della IN. Spa (dimostrando la riconducibilità dei vizi nella verniciatura agli interventi di ripristino eseguiti dalla venditrice), laddove, come si è visto in relazione al primo motivo di ricorso, era sulla convenuta che gravava l’onere della prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., per aver il giudice di merito mancato di procedere ad una valutazione probabilistica della sussistenza del nesso causale, secondo il canone della preponderanza dell’evidenza, tra l’opera di ripristino eseguita dalla venditrice sulla verniciatura e i danni ex post lamentati dall’attrice, anche in considerazione del fatto che, sul punto, nel verbale del 25.09.2009, le parti avevano rimesso alla IN. Spa l’onere di individuare “gli interventi necessari sulla verniciatura cangiante”.

La censura, che prende le mosse dal medesimo errore di prospettiva circa la distribuzione dell’onere probatorio dell’inesattezza dell’adempimento di cui si è già detto in relazione al precedente motivo, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha osservato che la IN. Spa non solo non aveva provato, ma a monte non aveva allegato di aver eseguito a regola d’arte gli interventi di ripristino della verniciatura cangiante, a fronte della significativa circostanza che i vizi ripresentatisi nella verniciatura poco tempo dopo la riconsegna della barca (distacchi e spaccature) erano della medesima natura di quelli che la venditrice aveva già riconosciuto e che avevano appunto reso necessari gli interventi di cui la JR. Srl aveva lamentato l’inesatta esecuzione (cfr. pagg. 7-8 della sentenza).

Con il quarto motivo, la IN. Spa denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo che la JR. Srl, dopo la riconsegna, aveva varato ed usato in acqua l’imbarcazione; circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a valutare in concreto se i danni alla verniciatura lamentati dall’appellante fossero effettivamente riconducibili all’inesatto adempimento ascritto alla venditrice, anziché all’uso che ne aveva fatto l’acquirente.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e, al pari dei precedenti motivi di ricorso, muove dall’erroneo presupposto che sarebbe stato onere dell’attrice provare l’inesatto adempimento ascritto alla convenuta.

Invero, la Corte d’Appello non ha ignorato che l’imbarcazione, dopo la riconsegna, era stata utilizzata dall’acquirente ed ha, anzi, espressamente respinto l’eccezione della convenuta, secondo cui la JR. Srl avrebbe dovuto provare la non riconducibilità sul piano eziologico dei distacchi di vernice alla normale usura dovuta all’utilizzo del natante, osservando, come si è più volte detto, che era sulla venditrice che gravava l’onere della prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione di facere.

Non ricorre, dunque, il vizio di omesso esame denunciato dalla ricorrente, dovendosi ribadire che “In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022, Rv. 664330).

Con il quinto motivo, nel denunciare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., la ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato l’accordo del 25.09.2009 circa gli interventi che la venditrice avrebbe dovuto eseguire sulla verniciatura cangiante, nel senso di ricomprendervi la sverniciatura e la successiva integrale riverniciatura dell’imbarcazione. Deduce che l’opera di ripristino avrebbe dovuto essere riferita piuttosto a singoli e circoscritti interventi sulla verniciatura già esistente, in coerenza con i tempi ridotti previsti per la riconsegna del natante, anche tenuto conto dello scopo pratico del verbale del 25.09.2009, che sarebbe stato semplicemente quello di perfezionare la compravendita con interventi contenuti, mirati ad adeguare il bene ai desiderata dell’acquirente.

La censura è inammissibile, in quanto la ricorrente si è limitata a proporre una lettura dell’accordo del 25.09.2009 alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, senza prospettare alcuna effettiva violazione dei canoni ermeneutici indicati in rubrica.

Secondo il costante e consolidato insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l’accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.: pertanto, il ricorrente per cassazione, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni che si assumono violati. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione di una difforme (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15381 del 09/08/2004, Rv. 575326; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 14/03/2006, Rv. 590099; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17717 del 29/08/2011, Rv. 619031; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019, Rv. 652192). Infatti, “Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; conf. Cass, Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, Rv. 671915).

Con il sesto motivo, nel denunciare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c., la ricorrente si duole della quantificazione del danno alla verniciatura cangiante dell’imbarcazione nella misura di Euro 95.000,00, che assume operata dal giudice di merito sulla scorta di un’acritica adesione alle conclusioni della consulenza di parte depositata dall’originaria attrice. Sostiene che la Corte distrettuale avrebbe omesso di svolgere il necessario giudizio ipotetico di differenza tra il danno riscontrato e la situazione quale sarebbe stata in mancanza dello stesso, così finendo per accordare alla JR. Srl un importo “del tutto spropositato”, collegato alla sverniciatura e alla riverniciatura dell’intera imbarcazione, anziché alla riparazione delle sole zone dello scafo ove si erano manifestati distacchi ed ammaccature. Lamenta, inoltre, la mancata considerazione da parte del giudice di merito del comportamento dell’acquirente, la quale aveva accettato l’opera di ripristino della verniciatura eseguita dalla venditrice e, per altro verso, dopo la riconsegna, aveva fatto uso della barca.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha quantificato i costi necessari al ripristino della verniciatura cangiante sulla base di una pedissequa accettazione della consulenza tecnica di parte depositata dall’attrice, che sul punto recava una stima di Euro 100.000,00, ma sulla base del preventivo del 19.09.2009 della stessa Co. Spa (oggi IN. Spa), secondo cui “il prezzo della pitturazione cangiante, della manodopera e della fornitura di materiali è pari ad Euro 95.000.000”, somma appunto liquidata dal giudice di merito, il quale ha osservato che trattavasi di “importo non sensibilmente diverso da quello indicato dalla società JR. Srl” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Quanto alla dedotta omessa considerazione, da parte della Corte distrettuale, del contegno tenuto della JR. Srl dopo la riconsegna della barca, che, a dire della ricorrente, avrebbe giustificato una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., la censura, oltre ad essere generica, sollecita apprezzamenti in fatto cui non è possibile procedere in questa sede, tenuto conto peraltro che la IN. Spa non ha dedotto alcuno specifico elemento emerso dall’istruzione probatoria in relazione al quale il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un concorso di colpa dell’attrice nella causazione del danno lamentato.

Con il settimo motivo, la IN. Spa denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1491, 1667 e 2226 c.c., nonché del principio generale di buona fede; sostiene che la Corte distrettuale avrebbe errato ad escludere la decadenza dell’acquirente dalla garanzia per i vizi facilmente riconoscibili non denunziati al momento della riconsegna dell’imbarcazione. Deduce che, anche ad escludere l’applicabilità dell’art. 1491 c.c., all’obbligazione di facere gravante sulla ricorrente avrebbero comunque dovuto applicarsi i principi desumibili dalla disciplina del contratto d’opera e dell’appalto, secondo cui l’accettazione dell’opera senza contestazioni vale in ogni caso ad escludere la garanzia per i vizi e i difetti conosciuti o facilmente riconoscibili dal committente.

La censura è infondata, in quanto mira, al pari del primo motivo di ricorso, a ricondurre l’obbligazione di facere assunta dalla venditrice alla disciplina speciale della garanzia per i vizi, invocando l’applicazione – se non della disciplina prevista per il contratto di compravendita – almeno di quella prevista in tema di appalto e di contratto d’opera. La censura non tiene peraltro conto che anche “In tema di appalto o di contratto d’opera, l’impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera, assunto dall’appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv. 626504; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 62 del 04/01/2018, Rv. 646616).

Con l’ottavo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella avvenuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante della JR. Srl del verbale di riconsegna dell’imbarcazione del 31.03.2010, contenente espressa accettazione delle opere eseguite (e non eseguite) dalla venditrice.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente si è limitata a rinviare al verbale del 31.03.2010, senza tuttavia riportarne il contenuto, così impedendo a questa Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di valutare la fondatezza della doglianza (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120). D’altra parte, dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 38) e della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), emerge che la JR. Srl, all’atto della riconsegna, si era riservata di verificare dopo il varo le condizioni del natante; dalla sentenza impugnata emerge, altresì, che nel verbale del 31.03.2010 non vi erano riferimenti alla chiusura del pozzetto con cristallo specchiato, mentre, in relazione alla fornitura del tetto scorrevole dell’hard top in cristallo, si dava atto che il fornitore si era reso disponibile alla consegna entro il mese di maggio 2010 (cfr. pag. 7).

Non ricorre, dunque, il vizio di omesso esame denunciato dalla ricorrente, la cui censura, nella parte in cui si sostiene (peraltro in contrasto con le risultanze di cui il giudice di merito ha puntualmente dato atto) che la sottoscrizione del verbale del 31.03.2010 avrebbe dovuto essere interpretata come accettazione pura e semplice del bene riconsegnato, implicante la rinuncia a far valere qualsivoglia diritto, si risolve piuttosto in una contestazione mossa alla lettura del materiale probatorio da parte della Corte distrettuale, inammissibile in questa sede siccome involgente apprezzamenti di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Obbligo appaltatore eliminare vizi e la prescrizione 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 8.500 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 18 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *