La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25417 del 16 settembre 2025, ha stabilito il metodo di liquidazione del danno alla salute iure successionis nel caso in cui la vittima sia deceduta prematuramente per causa non correlata all’illecito subito.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi non deve essere calcolato sulla base della vita statisticamente probabile della vittima, bensì sulla durata effettiva della vita del danneggiato successiva all’illecito.
Il danno va liquidato secondo un criterio di proporzionalità: si assume come punto di riferimento il risarcimento che sarebbe spettato alla vittima (a parità di età e percentuale di invalidità permanente) se fosse rimasta in vita fino alla conclusione del giudizio, e si diminuisce quella somma in proporzione agli anni di vita residua che sono stati effettivamente vissuti dopo l’illecito. In questo modo si risarcisce il danno biologico subito dal de cuius per il tempo in cui lo ha effettivamente sopportato
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25417.
Danno iure successionis e la liquidazione
Massima: Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Il danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25417. Danno iure successionis e la liquidazione
Integrale
Tag/parola chiave: Danno alla salute – Illecito – Danno biologico – Decesso prima della definizione del giudizio per causa non ricollegabile – Liquidazione – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Rel./Est.
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6654/2023 R.G. proposto da:
Ar.An. Ar.Ad. Ar.Ag. rappresentate e difese dagli avvocati BR.SP. e DI.AN.
ricorrenti
contro
Gl.An. rappresentato e difeso dall’avvocato GA.SC.;
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RA.MU. e LO.DE.;
CA.DI. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati VI.MA. e RO.CA.;
controricorrenti
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SALERNO n .236/2023, depositata il 22/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
Danno iure successionis e la liquidazione
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso affidato a tre motivi, Ar.An. Ar.Ad. e Ag.Ar. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno, resa pubblica in data 22 febbraio 2023, che in accoglimento degli appelli di An.Gi. (in via principale) e della Ca.Di. Spa (in via incidentale) e con rigetto dell’appello (riunito) di Ar.An. con adesione di Ar.Ad. e Ag.Ar. riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2976/2019 (che aveva riconosciuto la responsabilità sanitaria dello An.Gi. e della Ca.Di., con esclusione di quella della ASL Salerno, per il danno alla salute patito da An.Gi. congiunta delle attrici, condannando i predetti responsabili, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 60.843,00 (pro quota a favore di ciascuno erede), oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure haereditatis) e condannava lo An.Gi. e la Casa di Cura Sa., in solido tra loro, al pagamento della minor somma di Euro 14.389,00.
2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la danneggiata, dante causa delle attrici, era vissuta dopo il sinistro per tre anni ed era deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito; b) non era, quindi, corretta la liquidazione operata dal primo giudice con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, dovendosi avere riguardo alla vita effettiva dello stesso; c) a tal riguardo, andavano presi a riferimento i criteri elaborati dal Tribunale di Milano “che utilizza come parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto per ogni anno” e tiene conto della
“maggior incidenza della lesione nei primi anni in cui essa si
manifesta, essendo più marcata ed apprezzabile la differenza della qualità di vita tra il prima e il dopo, in virtù di un maggiore e progressivo adattamento alla mutata situazione psicofisica della propria persona”; c.1.) ne conseguiva una liquidazione per i primi due anni di vita dopo l’evento lesivo pari ad Euro 6.618,00 e per il terzo anno pari ad Euro 1.891,00, così complessivamente Euro 8.509,00, cui andava sommato l’importo già riconosciuto a titolo di danno biologico da invalidità permanente e, dunque, liquidata a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis la somma complessiva di Euro 14.389,00; d) era infondato l’appello delle originarie attrici con il quale si censurava la affermazione di carenza di legittimazione della ASL Salerno sul presupposto che quest’ultima doveva reputarsi “responsabile solidalmente in virtù di un rischio di impresa per i danni arrecati dalle Strutture, connesso nell’utilizzo di terzi nell’adempimento”; d.1) non era ravvisabile, nella specie, alcun rapporto, fonte di responsabilità, “tra la Giglio, che ha operato liberamente la scelta della Struttura, e la Azienda Sanitaria che, in virtù dell’accreditamento si è impegnata alla sola remunerazione della prestazione resa, senza alcun potere di ingerenza nell’operato della Casa di Cura né dei sanitari”; d.2) “in ogni caso, il potere di vigilanza e di controllo sull’espletamento delle attività demandate alle strutture rientra nel potere di programmazione delle Regioni, per cui anche sotto tale profilo sussiste il difetto di legittimazione passiva dell’Asl”; e) le spese dei due gradi di giudizio andavano interamente compensate tra lo An.Gi. la Casa di Cura Sa. e le attrici, “in virtù della notevole riduzione dell’importo originariamente richiesto e della reciproca soccombenza”, mentre gravavano sulle medesime attrici quelle sostenute dalla ASL in ragione della soccombenza.
3. – Resistono con distinti controricorsi An.Gi. l’ASL
Salerno e la Casa di Cura Sa. quest’ultima ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Danno iure successionis e la liquidazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. “in relazione alle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico”, nonché per motivazione apparente.
Le ricorrenti contestano, anzitutto, la liquidazione del danno biologico in quanto la Corte territoriale lo avrebbe inteso “non come una funzione costante, ma… maggiore in prossimità dell’evento e poi progressivamente decrescente”, in applicazione di una tabella -quella milanese sul danno da c.d. “premorienza” – non rispondente al criterio dell’equità, secondo il quale “a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale”.
Si sostiene, quindi, che, in applicazione del diverso criterio equitativo e dei parametri dell’età della danneggiata (anni 76 al momento del sinistro), della aspettativa di vita (pari ad anni 84) e dei 3 anni di vita vissuta dopo l’evento lesivo, nonché in applicazione delle tabelle milanesi del 2018, il risarcimento del danno biologico permanente sarebbe stato di Euro 23.555,57, al quale era da aggiungere il risarcimento per il danno morale, che il giudice di appello avrebbe omesso di liquidare o, comunque, di specificare “se nella somma liquidata andasse o meno ricompreso”, con ciò incorrendo in una motivazione apparente.
1.1. – Il motivo è ammissibile (in quanto confezionato nel rispetto del principio di specificità, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. e vertente su quaestio iuris ben identificabile in termini di forma e contenuto, essendo estranea alla censura ogni
profilo che investa direttamente le valutazioni in fatto del giudice di
merito) e anche fondato per quanto di ragione.
1.2. – Non è in discussione il principio, consolidato (tra le molte: Cass. n. 23053/2009; Cass. n. 679/2016), per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
È sul criterio di liquidazione di siffatto danno che le stesse censure di parte ricorrente operano un distinguo e che si articolano le difese delle parti controricorrenti.
A tal riguardo, il Collegio intende riaffermare il principio enunciato da Cass. n. 41933/2021 (e ribadito, tra le altre, da Cass. n. 15112/2024, Cass. n. 20894/2024 – di cui sono qui richiamate le argomentazioni – e Cass. n. 8481/2025), non essendo state addotte ragioni tali da doversene discostare, per cui il danno anzidetto va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Danno iure successionis e la liquidazione
In tal modo è soddisfatto il criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c., poiché a parità di durata della vita residua viene corrisposto, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale; ciò in quanto l’IP è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei postumi del danno alla salute e non ‘decrescè più col passare del tempo.
La Corte territoriale, avendo fatto riferimento per la liquidazione del danno biologico permanente patito dalla Gi. alle tabelle sul c.d. danno da premorienza elaborate nel 2018 dal Tribunale di Milano, basate sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, applicando un criterio non conforme al criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c.
Né sono concludenti le critiche che i controricorrenti An.Gi. e Casa di Cura Sa. svolgono contro l’applicazione del criterio della proporzionalità, sopra richiamato, adducendo che dalla relativa applicazione si avrebbe “il paradossale effetto”, da reputarsi affatto “iniquo”, per cui più giovane è il danneggiato e più ridotto risulta il risarcimento.
Invero, non è dall’applicazione del criterio della proporzionalità che è generato il “paradosso” denunciato (ossia, risarcimento maggiore al crescere dell’età della vittima), giacché esso dipende dalla intrinseca configurazione della tabella, per cui il valore del punto viene fatto crescere in funzione dell’IP in modo proporzionale, mentre è fatto decrescere in funzione dell’età in modo lineare, ossia 0,5% per ogni anno di età della vittima, a prescindere dal grado di invalidità permanente.
Di qui, la conseguenza che a parità di IP, il risarcimento non risulta proporzionale all’età e ciò in base ad un criterio – quello anzidetto, per cui il valore del punto è abbattuto in funzione d’una percentuale fissa per ogni anno di età – che è stato recepito dal legislatore nell’art. 139 cod. ass. proprio come criterio equitativo di liquidazione del danno biologico.
1.1.2. – La censura che lamenta una “motivazione apparente” in punto di liquidazione del danno morale è assorbita dall’accoglimento del motivo nei termini innanzi precisati, dovendo il giudice del rinvio provvedere, in base al principio sopra enunciato, ad una nuova liquidazione del danno alla salute patito dalla dante causa delle attrici, anche nella sua componente di sofferenza soggettiva interiore.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 24/2017 e dell’art. 1228 c.c., con conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese.
La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere la responsabilità della ASL assumendo che non era ravvisabile a suo carico un culpa in vigilando, giacché tale responsabilità sorge in base all’art. 1228 c.c. per l’utilizzo di terzi nell’adempimento di una propria obbligazione e l’art. 7 (ma anche l’art. 10) della legge n. 24/2017 rendono la ASL responsabile anche per le prestazioni sanitarie “in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale”, né potendosi ritenere, come opinato dal giudice di appello, il rapporto tra ASL e “i medici o le strutture in convenzione solo come espressione di funzioni amministrative senza alcuna rilevanza giuridica e, dunque, fonte di responsabilità”.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
È, infatti, assorbente il rilievo per cui la censura si limita a denunciare la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso la legittimazione passiva della ASL Salerno in ragione del fatto che l’Azienda “in virtù dell’accreditamento si è impegnata alla sola remunerazione della prestazione resa, senza alcun potere di ingerenza nell’operato della Casa di Cura né dei sanitari”.
Le ricorrenti non hanno, però, fatto oggetto di alcuna impugnazione l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi che sorregge la statuizione di difetto di legittimazione passiva della ASL, avendo la Corte territoriale affermato che tale legittimazione sarebbe comunque in capo alla Regione e non alla ASL, poiché spetta alla prima il potere di programmazione in cui rientra “il potere di
vigilanza e di controllo sull’espletamento delle attività demandate
alle strutture” (cfr. sintesi al par. 2 dei “Fatti di causa” e p. 14 della sentenza di appello).
Trova, dunque, applicazione il principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il (motivo di) ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (tra le molte: Cass., S.U., n. 7931/2013).
Danno iure successionis e la liquidazione
3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale regolato le spese processuali dei due gradi di giudizio in conseguenza delle erronee valutazioni “in ordine alla liquidazione del danno ed alla responsabilità della A.S.L.”, per cui “anche le connesse statuizioni sulle spese sono, pertanto, illegittime”.
3.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, giacché, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite (tra le altre: Cass. n. 29056/2024).
4. Va, dunque, accolto il primo motivo per quanto di ragione, dichiarato inammissibile il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo.
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di An.Gi. ivi riportati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.
Depositato in cancelleria il 16 settembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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