Produzione tardiva  documenti e il  termine alla controparte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 maggio 2025| n. 12636.

La produzione tardiva di documenti e il  termine alla controparte

Massima: La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all’avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

 

Sentenza|12 maggio 2025| n. 12636. La produzione tardiva di documenti e il  termine alla controparte

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – In genere preclusioni istruttorie – Successiva produzione di un documento – Termine per controdedurre e articolare prova contraria – Necessità – Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all’avversario – Conseguenze.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 5859/2022 R.G. proposto da:

Be.Ce., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gi.Ba., presso lo studio dell’avv. Da.Va., rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso dagli avv.ti Le.Pe. e Ma.Fa., domicilio digitale come in atti

Ricorrente

nei confronti di

Be.St., rappresentato e difeso dall’avv. Pa.Go., come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

ricorrente incidentale

e contro

Pa.Ro., elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Pa.N., presso lo studio dell’avv. Lu.Ca., che lo rappresenta e difende come da procura allegate al controricorso, domicilio digitale come in atti

controricorrente e ricorrente incidentale

e contro

CONDOMINIO DI VIA (Omissis), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fu.Fe., come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti

controricorrente e ricorrente incidentale

e contro

UN.AS. Spa

Intimata

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze recante il n. 1505/2021 e pubblicata in data 29.7.2021;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 dal consigliere dr. Salvatore Saija;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo dei ricorsi di Be.Ce. e Be.St. per quanto di ragione, con rigetto nel resto;

uditi gli avv.ti Le.Pe., Lu.Ca. e Gi.Ca., per delega dell’avv. Pa.Go..

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FATTI DI CAUSA

Si trascrive da Cass. n. 8673/2017: “Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2006 Pa.Ro. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Be.Fr., il Condominio di via (Omissis) di Firenze e la compagnia assicuratrice di quest’ultimo, Fo.Sa. Spa, perché – ciascuno per quanto gli spettasse o in solido – fossero condannati a risarcirgli i danni che aveva riportato dalla caduta da un balcone posto nell’appartamento del Be.Ce. al quinto piano dell’edificio condominiale per cedimento di parapetto.

Si costituivano resistendo i convenuti. Con sentenza n. 502/2013 il Tribunale di Firenze, ritenuto responsabile ex articolo 2053 c.c. per quanto accaduto il Be.Ce., lo condannava a risarcire l’attore, escludendo invece la responsabilità del condominio per non essere il balcone un bene comune. Avendo il Pa.Ro. proposto appello principale in ordine alla responsabilità del condominio, chiedendone la condanna solidale, e avendo proposto appello incidentale il Be.Ce., il condominio e la compagnia assicuratrice, con sentenza del 22 giugno-7 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Firenze, ritenendo prioritario l’appello incidentale del Be.Ce., lo ha accolto, escludendo quindi la responsabilità dell’appellante ex articolo 2053 c.c. perché la rovina del balcone sarebbe derivata dal suo uso improprio da parte del Pa.Ro. per esservisi seduto, dovendosi inoltre tenere conto “nell’eziologia dell’evento che il Pa.Ro. era in stato di alterazione alcolica”.

Con la citata sentenza n. 8673/2017, questa Corte accolse per quanto di ragione il ricorso per cassazione proposto da Pa.Ro., cassando con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la motivazione adottata dalla Corte toscana non era conforme al “minimo costituzionale”; inoltre, pur restando assorbiti i profili denunciati dal Pa.Ro. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con detta sentenza vennero poi dettati i criteri cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi in iure con riguardo alla dedotta responsabilità ex art. 2053 c.c., una volta ricostruito lo svolgimento dei fatti con motivazione adeguata.

Pa.Ro. riassunse dunque la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze; si costituirono il Condominio e la UN.AS. Spa (già Fondiaria Assicurazioni Spa), ribadendo le conclusioni già rassegnate nel primo giudizio d’appello. Deceduto Be.Fr. e dichiarata dalla Corte d’Appello l’interruzione del giudizio, il Pa.Ro. riassunse la causa nei confronti dei figli di lui, Be.St. e Be.Ce., che, costituendosi, depositarono atti di rinuncia all’eredità paterna e anche materna, essendo frattanto deceduta anche la loro madre, Fr.Di., moglie di Be.Fr.; vennero anche allegati gli atti di rinuncia all’eredità dei nonni da parte dei figli dei predetti Be.St. e Be.Ce.

La Corte dispose la notifica dell’atto di riassunzione nei confronti delle curatele delle eredità giacenti; espletato l’incombente, con sentenza non definitiva del 29.7.2021 la Corte fiorentina, ritenuta la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al proprietario dell’immobile Be.Fr., con esclusione di qualsiasi concorso di colpa del danneggiato, accolse parzialmente le domande avanzate da Pa.Ro. e condannò Be.St. e Be.Ce., quali eredi di Be.Fr. (ed il primo anche della madre Fr.Di.), rispettivamente in ragione di 2/3 e di 1/3 (sul presupposto che essi avessero accettato tacitamente le eredità), al risarcimento del danno patito dal Pa.Ro., in misura da determinarsi al definitivo, attesa la necessità della rinnovazione della CTU medico-legale sulla persona del danneggiato; rigettò le domande del Pa.Ro. nei confronti del Condominio e della Compagnia, in quanto il parapetto era da considerare di proprietà esclusiva di Be.Fr.; riservò infine le spese al definitivo.

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Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione Be.Ce. e (con atto notificato successivamente, da valere quindi come ricorso incidentale) Be.St., ciascuno sulla scorta di nove motivi, cui hanno resistito con unico controricorso Pa.Ro., che ha pure proposto ricorso incidentale, sulla base di un motivo, nonché il Condominio, con distinti controricorsi, proponendo anche ricorsi incidentali condizionati, anch’essi affidati ad un motivo; il Condominio ha anche depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale di Pa.Ro.

La UN.AS. Spa non ha svolto difese. Fissata l’adunanza camerale per la data dell’8.5.2024, tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

Con orFr.Di.nza interlocutoria n. 24229/2024, questa Corte ha disposto la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, stante la loro portata nomofilattica e, comunque, la rilevanza delle questioni.

Fissata dunque l’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto dei ricorsi di Be.Ce. e Be.St., nonché di Pa.Ro., con assorbimento del ricorso del Condominio. Tutte le parti hanno depositato ulteriore memoria.

Nel corso della discussione in pubblica udienza, il Procuratore Generale ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e del successivo, confermate nel resto quelle già rassegnate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE DI Be.Ce. E RICORSO INCIDENTALE DI Be.St. (le doglianze sono praticamente coincidenti e sovrapponibili, salvo quanto infra specificamente indicato).

1.1. – Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concernente la supposta esistenza di un atto di disposizione di beni ereditari da parte di Be.Ce. e Be.St.

La Corte d’Appello, in particolare, avrebbe tanto ritenuto in virtù di una produzione documentale effettuata dal Pa.Ro. in allegato alle note di trattazione scritta del 30.9.2020, depositate in vista dell’udienza del 6.10.2020; più in dettaglio, dalla produzione avversaria risulta un solo documento recante la firma sia di Be.Ce. che di Be.St., ossia la dichiarazione indirizzata alla Banca MP. datata 6.8.2015, da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, e proprio da tale documento la Corte avrebbe tratto la conclusione dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte di entrambi i germani. La Corte, però, non avrebbe tenuto conto del documento da essi Be.Ce. prodotto in allegato alla propria comparsa conclusionale, a firma del solo Be.St. e della madre Fr.Di., con cui chiedeva alla stessa Banca MP. l’estinzione del conto cointestato al defunto Be.Fr.; né avrebbe tenuto conto della contabile del 2.12.2015, del pari prodotta con la comparsa conclusionale, da cui si evince che il saldo di Euro 1.484,57 di detto conto venne versato sul conto corrente della madre dei ricorrenti, Fr.Di.

Pertanto, non si è tenuto conto del fatto che, a tutto concedere e salvo quanto infra, se atto dispositivo vi è stato, questo non è stato firmato da Be.Ce., che dunque non può essere considerata erede del padre per intervenuta accettazione tacita.

1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 476 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui si è applicata alla fattispecie la disposizione in tema di accettazione tacita dell’eredità; al riguardo, si nega che il citato documento del 6.8.2015 costituisse atto dispositivo e, dunque, potesse assurgere a vera e propria accettazione tacita dell’eredità di Be.Fr.

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1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost., con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Evidenziano i ricorrenti che solo in data 30.9.2020 essi hanno potuto conoscere le nuove deduzioni del Pa.Ro. in ordine al provvedimento con cui il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la cessazione della curatela dell’eredità giacente di Be.Fr., nonché quanto in quella sede affermato dal curatore della stessa eredità circa una presunta accettazione tacita dell’eredità da parte di essi fratelli Be.Ce.; che essi non erano parte di quel procedimento, né avevano potuto replicare alle dette nuove deduzioni, neppure all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2020, in quanto tenutasi in forma cartolare. In tal guisa, essi sono stati privati del diritto di contro-argomentare, non avendo potuto disconoscere le firme sui documenti prodotti, né richiedere mezzi istruttori volti a dimostrare che le somme giacenti sul c/c cointestato a Be.Fr. e Be.St. appartenessero, in realtà, solo a quest’ultimo, o che nessun atto dispositivo fosse stato mai firmato da Be.Ce.

Si censura dunque l’impugnata sentenza, perché – nel rigettare la richiesta avanzata da essi Be.Ce. per la concessione di un termine a difesa in merito alla documentazione così prodotta – si è sostenuto che nella specie tanto non occorresse a tutela dell’invocato contraddittorio, in quanto i documenti in questione non potevano essere considerati nuovi per gli stessi, giacché da loro sottoscritti e nella loro disponibilità, tanto più che essi stessi ne avevano sottaciuto l’esistenza, costringendo il Pa.Ro. ad una defatigante, quanto inutile, attività finalizzata alla completa integrazione del contraddittorio, dopo l’interruzione del giudizio. Secondo i ricorrenti, si tratta di argomentazioni del tutto illogiche, perché anche per i documenti sottoscritti dalla parte quest’ultima ha il pieno diritto di compiere le relative scelte processuali, senza alcuna preclusione.

1.4 – Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello, testualmente, respinto “la richiesta, formulata sempre dai Be.Ce. di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di un presunto giudizio volto all’accertamento negativo della loro qualità di eredi, perché tale accertamento costituisce oggetto specifico del presente giudizio, essendo stati gli stessi Be.Ce. ad aver posto la questione con la produzione di rinunce all’eredità … prive di efficacia”.

Evidenziano i ricorrenti che essa Be.Ce. – dandone adeguata dimostrazione in seno alla memoria di replica – aveva promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo, volto a far accertare, con efficacia di giudicato, l’inesistenza della qualità di erede di Be.Fr. in capo alla predetta. Pertanto, considerato che le questioni di stato e capacità delle persone devono necessariamente essere decise con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., la Corte del rinvio avrebbe dovuto necessariamente sospendere il giudizio, in attesa della definizione del primo.

1.5 – Con il quinto motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concernente la circostanza che il balcone non era oggetto di locazione. La Corte fiorentina non avrebbe considerato che il balcone delimitato dal parapetto poi ceduto sotto il peso del Pa.Ro. non costituiva oggetto della locazione dell’appartamento del Be.Ce., giacché riservato esclusivamente alla stanza in uso ad essa Be.Ce., dalla sola quale poteva ad esso accedersi. Nell’occasione dell’infausto evento, gli studenti, dunque, avevano illegittimamente scavalcato la finestra del bagno, accedendo abusivamente al balcone, il che acquisiva indubbia rilevanza, quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa a carico del Pa.Ro.

1.6 – Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello affermato che “la deposizione di Be.Ce. non può più essere utilizzata dal momento che essa è diventata parte del giudizio”. Rilevano i ricorrenti che la valutazione circa la capacità a testimoniare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte fiorentina, resta ancorata alla situazione di fatto esistente nel momento in cui la deposizione viene resa.

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1.7 – Con il settimo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concernente la circostanza che il parapetto del balcone era in perfetto stato di manutenzione. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata ha omesso di dar conto delle risultanze della relazione di CTU, da cui era emerso che lo stato di manutenzione del parapetto poteva essere ritenuto orFr.Di.rio, non sussistendo particolari necessità manutentive. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto erroneamente che il parapetto fosse crollato solo in conseguenza del peso del Pa.Ro., sedutovisi sopra, da ciò traendo la conseguenza, altrettanto erronea, che esso non fosse in buone condizioni di manutenzione.

1.8 – Con l’ottavo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concernente lo stato di ubriachezza del Pa.Ro. al momento dell’incidente. Rilevano i ricorrenti che la Corte d’Appello non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla Fondiaria-Sai in primo grado (“Annotazione di servizio” della Polizia), da cui risultava – come riferito dagli altri ragazzi di nazionalità americana presenti sul posto – che il Pa.Ro., nell’occorso, era caduto dal balcone anche perché aveva verosimilmente bevuto troppo. La Corte, invece, ha erroneamente ritenuto che una simile prova non fosse desumibile dagli atti.

1.9. – Con il nono motivo, infine, si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concernente la pretesa natura condominiale della porzione di parapetto lesionata in conseguenza del sinistro. Rilevano i ricorrenti che la Corte fiorentina ha escluso la natura condominiale del parapetto, senza tener conto – come evincibile dalla stessa relazione di CTU – che quella specifica parte poi crollata, caratterizzata dalla presenza di un “grigliato” in cotto, aveva natura ornamentale che si inseriva armoniosamente rispetto agli altri balconi, inserendosi nel prospetto dell’edificio, sì da assurgere a parte comune dello stesso, ex art. 1117, comma 3, c.c.

RICORSO INCIDENTALE DI Pa.Ro.

1.10 – Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonché vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto che il balcone il cui cedimento causò al Pa.Ro. le gravissime lesioni non fosse da annoverare tra le parti comuni del fabbricato, escludendo in tal modo la responsabilità del Condominio convenuto. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte fiorentina e ferma la concorrente responsabilità dei Be.Ce., per la parte di parapetto avente funzione meramente contenitiva e di protezione, il danneggiato invoca giurisprudenza di legittimità (Cass. 8673/2020) a sostegno della funzione spiccatamente ornamentale del parapetto in questione – come chiaramente evincibile dalla relazione di CTU – tipica della collocazione temporale (anni 70) e spaziale (Comune di Firenze e zone limitrofe).

RICORSI INCIDENTALI CONDIZIONATI DEL CONDOMINIO

1.11 – Con l’unico articolato motivo proposto con autonomi ricorsi incidentali, condizionatamente all’accoglimento del nono motivo dei ricorsi proposti da Be.Ce. e Be.St., si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ovvero, in subordine, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., concernente la circostanza che il parapetto del balcone, al momento in cui si è verificato l’incidente occorso al Pa.Ro., si trovava in orFr.Di.rio stato di manutenzione, privo di particolari necessità manutentive, e non presentava vizi di costruzione. Evidenzia il Condominio che la mancanza di malta cementizia tra la porzione di grigliato in cotto e la cimasa in travertino non può affatto essere indicativa di un cattivo stato di manutenzione del parapetto, giacché il cedimento di questo è imputabile esclusivamente al peso del Pa.Ro. e prescinde dalla quantità di malta applicata nella specie.

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2.1 – Occorre iniziare l’esame, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, dal terzo motivo dei ricorsi Be.Ce.

Esso è manifestamente fondato, come anche ritenuto, nel corso della discussione in pubblica udienza, dal Procuratore Generale.

Invero, data per pacifica la scansione processuale così come prospettata dai Be.Ce. (ossia, che i documenti inerenti alla propria posizione concernente l’eredità del padre Be.Fr. siano stati prodotti dal Pa.Ro. qualche giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2020, tenutasi in forma cartolare), l’argomento utilizzato dalla Corte fiorentina per negare loro la concessione del termine a difesa, onde controdedurre ed eventualmente articolare prove contrarie, è chiaramente fallace.

La circostanza per cui i documenti eventualmente prodotti da una parte siano noti all’avversario non esclude, com’è ovvio, che l’altra parte, al riguardo, abbia il pieno diritto di esplicare le proprie difese ai sensi dell’art. 24 Cost. e nel rispetto del principio di parità delle armi, di cui l’art. 111, comma 2, Cost., costituisce piena espressione (si veda, tra le altre, Cass. n. 11467/2022).

Più in dettaglio, la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto (in ipotesi, perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente), in relazione al contesto processuale in cui la produzione ha avuto luogo e, segnatamente, alle difese cui quello sia stato funzionalizzato: altrimenti – a tacer d’altro e a portare alle estreme conseguenze il ragionamento del giudice fiorentino – per un simile documento non dovrebbero valere i termini di preclusione perché dotati di una valenza oggettiva e incontestabile, con evidente stravolgimento dei principi che governano il processo di cognizione, oramai consolidati anche a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, circa la definizione della fase assertiva e di quella istruttoria. Pertanto, risulta evidente che, qualora un documento sia prodotto da una parte al di fuori della orFr.Di.ria scansione processuale dettata dall’art. 183, comma 6, c.p.c. (avuto riguardo alla disciplina applicabile al processo che occupa, ma ciò vale anche oggi, in relazione al disposto dell’art. 171-ter c.p.c.), perché ad esempio di formazione successiva alla scadenza dei relativi termini, la controparte deve essere messa in condizione di poter controdedurre, pena la violazione del principi del giusto processo e del contraddittorio. E, in materia di indefettibile rispetto dei termini per il compimento di attività difensive essenziali, valga, per tutte, il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 36596/2021.

2.2. Parimenti insostenibile è poi la tesi, fatta propria dalla Corte fiorentina, per cui non poteva riconoscersi ai Be.Ce. il diritto di interloquire circa il contenuto e la portata di detti documenti, perché la loro esistenza era stata maliziosamente sottaciuta alla controparte, costretta ad una defatigante attività (nomina di un curatore dell’eredità giacente) finalizzata alla ricostituzione dell’integrità del contraddittorio, dopo il decesso di Be.Fr. e la conseguente interruzione del giudizio.

Al riguardo, costituisce considerazione invero elementare quella per cui nemo tenetur se detegere. Il contegno processuale dei fratelli Be.Ce. circa l’esistenza e la portata delle dichiarazioni di cui al primo e al secondo motivo dei loro ricorsi, semmai, può essere valutato nel cono d’ombra dell’art. 88 c.p.c. e, in ultima analisi, dell’art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti, ma non certo per negare la piena esplicazione del principio del contraddittorio e di parità delle armi, che, come s’è detto, assurge al rango costituzionale.

3.1. – Il primo e il secondo motivo dei ricorsi Be.Ce. restano conseguentemente assorbiti, giacché essi presuppongono già risolta in senso sfavorevole ai predetti la questione della sussistenza della loro qualità di eredi di Be.Fr., invece da ritenersi ancora sub iudice, per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.

4.1 – Il quarto motivo dei ricorsi Be.Ce. è stato dagli stessi rinunciato nelle rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., giacché il Tribunale di Arezzo, con orFr.Di.nza del 18.7.2023, ha orFr.Di.to la cancellazione dal ruolo della causa introdotta da Be.Ce., per ritenuta litispendenza rispetto al giudizio che occupa. Su detto motivo, dunque, non occorre adottare alcuna decisione.

5.1 – I motivi quinto, settimo, ottavo e nono dei ricorsi Be.Ce. sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratiore temporis). Infatti, la decisione d’appello in sede di rinvio è conforme – quanto al contenuto dispositivo – a quella di primo grado, di cui però risulta sconosciuto ogni passaggio argomentativo della motivazione, non indicato nei due ricorsi.

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Può quindi applicarsi il principio per cui “Nell’ipotesi di ‘doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello” (Cass. n. 26934/2023).

Non vale al riguardo argomentare, come sostenuto dalla difesa di Be.St. nel corso della discussione con specifico riferimento al nono motivo, nel senso che l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis) non sarebbe utilizzabile in relazione alla decisione d’appello in sede di rinvio (quale è la sentenza qui impugnata), perché emessa all’esito di una fase del giudizio sostanzialmente avulsa dalla pregressa fase di merito.

In proposito, pur concordandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado (ma) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (così, Cass. n. 15143/2021; ma v. anche Cass. n. 1824/2005; Cass. n. 10009/2017), non può tuttavia giungersi alla conclusione sostanziale per cui la sentenza d’appello emessa in sede di rinvio debba essere trattata alla stregua di una decisione in unico grado, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, come nella sostanza pretenderebbe il ricorrente Be.Ce.

Infatti, l’impianto normativo dettato, dopo la riforma del 2012, dall’art. 360 c.p.c. – con la nota restrizione della proponibilità del ricorso orFr.Di.rio per cassazione quanto al vizio motivazionale e il conio del “nuovo” vizio di omesso esame di fatto decisivo, di cui al n. 5 della citata disposizione (su cui si veda, in generale, la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme) – non distingue affatto tra sentenze d’appello rese in via ordinaria e quelle a seguito di cassazione con rinvio, con ciò avendo il legislatore evidentemente inteso dettare una disciplina organica ed universalmente applicabile, atta ad impedire la proliferazione di ricorsi per cassazione imperniati su improprie sollecitazioni dirette alla rivisitazione della ricostruzione della fattispecie.

Pertanto, la causa ostativa alla proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello fondato sul vizio di cui al vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., già dettata dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (e, oggi, dallo stesso art. 360, comma 4, c.p.c., a seguito del D.Lgs. n. 149/2022), è senz’altro applicabile anche in relazione alle sentenze d’appello rese in sede di rinvio, giacché ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è non tanto il rapporto tra tale ultima sentenza e quella di primo grado (che infatti, come pure evincibile dalla sentenza qui impugnata, non viene confermata o riformata dalla prima), quanto piuttosto la circostanza per cui la denunciabilità per cassazione di vizi inerenti alla ricostruzione – come operata dalle pronunce intervenute sul punto nei due gradi di merito rilevanti – delle vicende fattuali deve intendersi limitata e non tollera una ulteriore giustiziabilità, qualora la doppia giurisdizione di merito le abbia valutate in senso conforme.

Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità dei mezzi in parola, proprio in forza del principio affermato, tra le tante, dalla citata Cass. n. 26934/2023.

7.1 – Il sesto motivo dei ricorsi Be.Ce., infine, è inammissibile per difetto di specificità.

Il mezzo – astrattamente fondato perché la valutazione circa l’incapacità a testare va riferita al momento della deposizione, non alle vicende processuali successive (v. Cass. n. 6289/2015; Cass. n. 22030/2008) – è tuttavia inammissibile, perché la Corte d’Appello ha rilevato che, anche a ritenere provato il divieto di accedere al terrazzino perché escluso dalla locazione, non era stata però data “prova che il divieto di accesso fosse in qualche modo collegato al pericolo rappresentato dalla balaustra instabile e che di tale situazione il Pa.Ro. e gli altri abitanti dell’appartamento fossero stati informati”.

Si tratta di argomento che, a prescindere da ogni questione – che si lascia, pertanto, impregiudicata – sulla sua fondatezza o meno, non è stato censurato in alcun modo dai Be.Ce., sicché il mezzo in esame non è idoneo a superarlo, perché esso prescinde dalla questione della piena ammissibilità e valutabilità della prova testimoniale resa al tempo da Be.Ce., ed è senz’altro idoneo a supportare da sé la decisione sulla questione in parola.

La produzione tardiva di documenti e il  termine alla controparte

8.1 – Venendo all’unico motivo del ricorso incidentale di Pa.Ro., esso è inammissibile sotto plurimi profili.

Anzitutto, con detto mezzo sono stati cumulativamente denunciati vizi riferibili all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ma in guisa non autonomamente distinguibile (v. Cass. n. 9793/2013; Cass. n. 8915/2018; Cass. n. 24493/2018), così demandando a questa Corte, impropriamente, il compito di selezionare e specificare, tra le censure così proposte, quelle effettivamente rilevanti.

In secondo luogo, ed in ogni caso, la censura investe l’accertamento fattuale circa la funzione meramente contenitiva e di protezione del parapetto in questione, come ritenuto dalla Corte toscana, non già decorativa dell’intero immobile (e dunque, da ritenere parte comune dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117, comma 3, c.c.). Si tratta, però, di valutazione in facto, riservata al giudice del merito e congruamente motivata, sulla base delle risultanze della CTU, sicché la doglianza in esame si rivela comunque inammissibile. Non basta, dunque, invocare la giurisprudenza sulla funzione del parapetto (come ad es., nel corso della discussione, Cass. n. 30071/2017), perché detta funzione non è univoca, ma dipende esclusivamente dalle caratteristiche del manufatto: questo può assumere funzione prevalentemente estetica e decorativa, dunque costituire bene condominiale, oppure meramente contenitiva, dunque di proprietà esclusiva del condomino proprietario del balcone aggettante cui inerisce. Si tratta, appunto, di mero apprezzamento fattuale, riservato al giudice del merito e non censurabile, siccome scevro da vizi logici o giuridici, in questa sede di legittimità.

9.1 – I ricorsi incidentali del Condominio, stante la loro natura condizionata (all’accoglimento del nono motivo dei ricorsi Be.Ce.) restano conseguentemente assorbiti.

10.1 – In definitiva: quanto ai ricorsi proposti da Be.Ce. e Be.St., è accolto il terzo motivo, restano assorbiti i primi due motivi, sono inammissibili il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo, mentre va dichiarato non

luogo a provvedere sul quarto; il ricorso incidentale di Pa.Ro. è inammissibile; i ricorsi incidentali del Condominio sono assorbiti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale di Pa.Ro. (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del danneggiato e originario attore, oggi ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

La produzione tardiva di documenti e il  termine alla controparte

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo dei ricorsi proposti da Be.Ce. e Be.St.; dichiara assorbiti i primi due motivi; dichiara inammissibili il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo; dichiara non luogo a provvedere sul quarto motivo dei predetti ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Pa.Ro.; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali del Condominio. Cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Pa.Ro. al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del danneggiato, originario attore e odierno ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 12 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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