Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2025| n. 12791.
Onere di riproporre le prove in primo grado
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza civile n. 12791 del 13 maggio 2025, ha chiarito un importante aspetto procedurale riguardante la riproposizione delle richieste istruttorie nel corso di un processo civile.
Riassunto dell’Ordinanza
L’Ordinanza stabilisce che, se un giudice di primo grado non accoglie determinate richieste istruttorie (ad esempio, l’ammissione di una prova testimoniale o documentale), la parte che le ha avanzate ha l’obbligo di reiterarle esplicitamente al momento della precisazione delle conclusioni. Non è sufficiente un generico riferimento agli atti difensivi precedenti. Se la parte non lo fa, quelle richieste si considerano abbandonate e non possono essere riproposte in appello.
Tuttavia, questa regola non è assoluta. Il giudice può superare tale presunzione se, analizzando la condotta processuale complessiva della parte, la connessione della richiesta con le conclusioni presentate e la linea difensiva adottata, emerge in modo inequivocabile la volontà di insistere su quella richiesta.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha respinto un ricorso perché il giudice aveva correttamente ritenuto implicitamente rinunciata una prova testimoniale. Questa prova era stata inizialmente ammessa e poi revocata, ma la parte non l’aveva più espressamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a un generico richiamo agli atti precedenti. La Cassazione ha confermato che tale comportamento non era sufficiente per dimostrare la volontà di insistere sull’ammissione della prova.
Massima: Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Ordinanza|13 maggio 2025| n. 12791. Onere di riproporre le prove in primo grado
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Prove – In genere reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni – Necessità – Modalità – Omissione – Conseguenze – Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
., Le.Ca., Le.An., e altri Omessi, rappresentati e difesi dall’avvocato GI.MA. giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
Na.Eg.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 333/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/1/2021;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Onere di riproporre le prove in primo grado
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 03.03.2010, Na.Ub., Na.Te., Le.Ca., Le.An. e Le.Ra., questi ultimi tre quali eredi della defunta Na.Li., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola le germane De.Ca., De.In. e De.An., figlie di Na.Eg., chiedendo accertarsi la nullità e falsità del testamento olografo del 01.01.2008 (pubblicato con verbale dell’08.01.2010, Rep. n. 45841/Racc. n. 8018), in quanto privo del requisito dell’autografia della de cuius Na.Io., con il quale la stessa aveva istituito eredi universali le convenute nipoti, chiedendo la conseguente condanna al rilascio dei beni ereditari detenuti, oltre ai frutti maturati, e per l’effetto sentir dichiarare aperta la successione legittima in favore degli originali attori, fratelli della defunta così come la convenuta Na.Eg.. In subordine si chiedeva dichiararsi l’annullamento del testamento presunto olografo per mancanza della volontà della testatrice in quanto redatto da persona incapace di intendere e volere.
Nella resistenza delle convenute, il Tribunale adito con la sentenza n. 1519/2015, all’esito dell’espletamento di una CTU grafologica, accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del testamento in quanto apocrifo, dichiarava quali eredi i fratelli e compensava per un terzo le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello le odierne ricorrenti, cui resistevano gli appellati Na.Ub., gli eredi di Na.Li. e gli eredi di Na.Te., i quali proponevano a loro volta appello incidentale.
In dettaglio, le appellanti contestavano le risultanze dell’espletata CTU grafologica, tanto più in quanto contrastanti con l’indagine peritale, conclusasi con la dichiarazione di autenticità dell’impugnato testamento, disposta ed espletata nel procedimento penale R.G. n. 63323/2010 coevo pendente. Pertanto, chiedevano dichiararsi l’autenticità della scheda testamentaria, insistendo per la rinnovazione della CTU grafologica e l’espletamento della mancata prova testimoniale in primo grado.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 333 del 29 gennaio 2021, rigettava l’appello principale e incidentale confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Riteneva che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale quanto alla falsità della scheda erano del tutto condivisibili, in quanto non coglievano nel segno né le osservazioni del perito di parte appellante né le diverse considerazioni della perizia espletata nel corso delle indagini preliminari, scaturenti da una denuncia presentata per la falsificazione del testamento.
Quanto all’appello incidentale, relativo al carico delle spese di lite, riteneva che si palesasse legittima la compensazione, essendo stata disattesa la diversa domanda degli attori di rilascio di beni ereditari, perché non puntualmente identificati.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso De.Ca., De.In. e De.An. sulla base di due motivi.
Na.Ub., Le.Ca., Le.An. e Le.Ra., quali eredi di Na.Li., e Bo.An. e Bo.Gi., quali eredi di Na.Te., hanno resistito con controricorso.
Na.Eg. non ha svolto difese in questa fase.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
3. Il Consigliere Delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. e nel termine di legge i ricorrenti hanno presentato istanza di decisione.
4. Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. Mauro Criscuolo, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità.
5. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Si sostiene che la sentenza gravata avrebbe omesso di pronunciarsi, per un verso, sulla richiesta di rinnovazione della CTU grafologica ritenuta indispensabile in quanto contrastante con ulteriore consulenza grafologica, propendente per l’autenticità del testamento in esame, disposta nel corso del procedimento penale di cui sopra e conclusosi con provvedimento di archiviazione; per altro verso, sul materiale probatorio, ritenuto “indispensabile”, relativo all’attività di indagine condotta dal Pubblico Ministero nel suddetto procedimento penale, oggetto di mancata valutazione nel giudizio civile di prime cure – in ragione del ritenuto deposito tardivo della documentazione – e di inammissibilità in sede di appello.
Precisano pertanto le ricorrenti che, venivano a conoscenza della chiusura delle indagini preliminari solo successivamente allo spirare dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., e, pertanto, i relativi atti, in quanto documenti sopravvenuti, venivano prodotti tardivamente nel giudizio civile di primo grado per causa a loro non imputabile.
Onere di riproporre le prove in primo grado
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancata acquisizione della prova testimoniale ammessa dal Giudice Istruttore con ordinanza, ma mai effettivamente espletata e di tale circostanza la Corte di Appello non ne avrebbe tenuto conto.
Inoltre, il Giudice Istruttore avrebbe omesso di utilizzare le sommarie informazioni raccolte in sede penale, e fondamentali per l’accertamento dell’autenticità del testamento olografo.
I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.
Appare sicuramente inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., attesa la preclusione alla sua deduzione derivante dal dettato dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile alla fattispecie, alla luce della data di introduzione del giudizio di appello, avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a sostegno della decisione di prime cure.
La critica delle ricorrenti investe essenzialmente il mancato accoglimento della richiesta da parte della Corte distrettuale di disporre un rinnovo della CTU grafologica esperita in primo grado, senza tenere invece conto delle risultanze della consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari scaturenti dalla denuncia di falsificazione del testamento, indagini poi esitate nel provvedimento di archiviazione.
Assumono che tale diversa consulenza aveva propeso per l”autenticità della scheda e che le valutazioni rese nella stessa apparivano ampiamente idonee a confutare le diverse conclusioni del perito d’ufficio in sede civile, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto necessariamente disporre un supplemento di indagine, se non il rinnovo delle operazioni peritali.
Onere di riproporre le prove in primo grado
Si aggiunge altresì che in tal modo la sentenza gravata avrebbe violato l’art. 345 c.p.c., per avere omesso di prendere in esame documenti prodotti per la prima volta in appello e reputati dalla parte indispensabili ai fini della decisione.
La doglianza si presenta manifestamente infondata.
In disparte l’erroneo richiamo alla nozione di indispensabilità della prova, essendo il presente giudizio, in ragione della data di pubblicazione della sentenza appellata, soggetto al novellato testo dell’art. 345 c.p.c., che limita la produzione dei documenti in appello a quelli che non era stato possibile produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte, la sentenza di appello, lungi dal ritenere preclusi la produzione e l’esame degli atti istruttori raccolti nella fase delle indagini preliminari, ha piuttosto reputato la loro irrilevanza ai fini della decisione della controversia, valutando, in particolare, la perizia svolta in sede penale inidonea a scalfire il convincimento circa la correttezza logica e giuridica delle conclusioni del perito nominato in sede civile.
La Corte d’Appello, dopo aver correttamente richiamato il principio per cui le attività svolte nel procedimento penale, sfociato poi in un provvedimento di archiviazione, hanno valore di prova libera, come tale non vincolante in sede civile, essendo rimesso al giudice di valutarne la pregnanza secondo il proprio prudente giudizio (cfr. Cass. n. 19521/2019 secondo cui alla consulenza disposta in sede penale nella fase delle indagini preliminari può assegnarsi valore indiziario; Cass. n. 2947/2023), ha però sottoposto al proprio vaglio critico l”elaborato predisposto nella fase delle indagini preliminari, pervenendo alla conclusione della non persuasività delle conclusioni ivi esposte.
La Corte distrettuale ha, in particolare, sottolineato come, alla luce della disamina delle scritture di comparazione, emergesse un costante tratto scrittorio da parte della de cuius, rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni, e rivelatosi costante anche in una scrittura recante data prossima al decesso, e successiva alla stessa data del testamento; è stato altresì sottolineato che le pur sofferte patologie di cui era affetta la de cuius non potevano avere alcun riverbero sulla capacità scrittoria della testatrice, come confermato anche dai referti medici aventi data prossima a quella del decesso.
In considerazione di tali elementi, è stata reputata condivisibile la soluzione del CTU che aveva espresso il convincimento circa la falsificazione della scheda impugnata, che presenta delle anomalie grafiche in alcun modo giustificabili in ragione dell’età o dello stato di salute della defunta. Alla pag. 13, la sentenza richiama le risposte offerte dal CTU alle obiezioni sollevate da parte del consulente di parte convenuta, soggiungendo che la diversa ipotesi formulata da quest’ultimo, e che trova rispondenza anche nelle conclusioni del perito nominato nel procedimento penale, secondo cui la de cuius avrebbe subito un’involuzione grafica, avendo quindi inteso volutamente retrodatare la scheda, onde non far apparire la sua redazione avvenuta allorché le sue condizioni fisiche erano peggiorate, oltre a non avere alcun conforto sul piano probatorio, risolvendosi quindi in una mera illazione, risulta altresì priva di una valida giustificazione in relazione alle effettive condizioni di salute della testatrice, che viceversa aveva conservato pressoché intatte le proprie capacità di scrittura, come comprovato da una scrittura di comparazione successiva al testamento, di poco anteriore alla morte, e dalla quale si evinceva come non fosse presente il sintomo di alcun processo degenerativo.
La sentenza, che si connota per la sua ampia, logica e coerente motivazione, ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), sconfessa quindi l’argomento speso in ricorso secondo cui la stessa avrebbe volutamente ignorato quanto emerso in sede penale, palesando piuttosto come il giudice di appello abbia ritenuto inconferente e priva di adeguata verosimiglianza la diversa ipotesi che aveva sorretto l’esito della consulenza disposta dal PM.
Onere di riproporre le prove in primo grado
Una volta escluso che la Corte d’Appello abbia ritenuto preclusa la valutazione degli atti istruttori raccolti nella fase delle indagini preliminari, risulta altresì evidente come la sentenza non possa essere tacciata di avere omesso tale valutazione, in quanto, in disparte la richiamata preclusione alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., nei limiti dei quali può lamentarsi la mancata considerazione dei fatti emergenti dal materiale probatorio messo a disposizione del giudice, la censura si risolve in una inammissibile contestazione alla ricostruzione dei fatto operata dal giudice di merito, sul presupposto che la stessa non sia appagante per la parte, senza altresì tenere conto che non è dato sostenere l’invalidità della decisione per il fatto di avere privilegiato e ritenuto meritevoli di maggior attendibilità alcuni elementi di prova a discapito di altri (Cass. S.U. n. 8054/2014).
Del pari infondata si palesa la critica sviluppata nel secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha annesso alla mancata riproposizione, in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado, e precisamente all’udienza dl 4/11/2014, della richiesta di espletamento della prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata, la valenza di implicita rinuncia alla stessa, avendo la difesa delle convenute semplicemente fatto un generico richiamo ai propri atti difensivi, ma senza un espresso riferimento alle richieste istruttorie.
Questa Corte ha anche di recente ribadito (Cass. n. 10767/2022) che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall’istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).
Cass. n. 4487/2021 ha altresì precisato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco.
Può quindi reputarsi che un primo discrimen necessario al fine di ravvisare nella mancata riproposizione delle istanze istruttorie una presunzione di rinuncia alle stesse, sia l’esistenza o meno di un esplicito provvedimento di diniego dei mezzi di prova da parte dell’istruttorie, sebbene adottato con provvedimento sempre suscettibile di rivisitazione al momento della decisione.
In tal senso appare utile il richiamo a Cass. n. 33103/2021, che, nel richiamare i precedenti in materia, ha precisato che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi.
In tale precedente, moderando il rigore di alcune precedenti affermazioni (cfr. Cass. n. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16290/2016; Cass. n. 2093/2013, sebbene non del tutto pertinente, in quanto riferita alla mancata reiterazione delle domande ed eccezioni, e non anche alle richieste istruttorie, per le quali è invece possibile una delibazione negativa (ancorché non definitiva da parte del giudice), è stato quindi confermato che in generale deve ritenersi che la mancata riproposizione delle richieste istruttorie generi una presunzione di abbandono, a fronte di un provvedimento di diniego dell’istruttore, a meno che, dalla valutazione complessiva della condotta della parte, non possa escludersi l’operatività di detta presunzione giudiziale, per l’esistenza di un diverso contegno, comunque confermativo della volontà di tenere ferme le deduzioni istruttorie e di sollecitare, sebbene implicitamente, una rivalutazione della prima deliberazione espressa sul punto.
Onere di riproporre le prove in primo grado
La soluzione che impone, a fronte di un provvedimento di diniego dei mezzi istruttori, di dover sollecitare una rivalutazione non appare poi di per sé in contrasto con l’art. 111 Cost., ed in particolare con il principio alla durata ragionevole del processo, in quanto proprio la delibazione, sia pure provvisoria, del giudice sulle istanze istruttorie, in assenza di una reazione, non necessariamente esplicita della parte, consente di ritenere che vi sia stata una sostanziale acquiescenza sulla stessa, e pone la questione al di fuori del tema ancora sottoposto alla decisione del giudice, assicurando quindi uno sfoltimento delle questioni da affrontare, con un indubbio appagamento dell’esigenza di economia e con un risparmio delle risorse decisionali del giudice, che, a voler diversamente opinare, sarebbe egualmente tenuto a dare risposta alle richieste istruttorie, sebbene già offerta in precedenza, ed ancorché la parte non mostri di dolersi delle ragioni poste a fondamento del diniego di ammissione delle prove.
Tornando alla vicenda in esame, le ricorrenti, dopo aver fatto generico riferimento ai temi sui quali sarebbero stati chiamati a riferire i testi (omettendo, in violazione del principio di specificità, di riprodurre con precisione il contenuto dei capitoli della prova in un primo momento ammessa e poi, quanto meno in maniera implicita, reputata superflua), e dopo aver ricordato come il giudice avesse invitato a precisare le conclusioni per una successiva udienza, ravvisando quindi la superfluità delle prove richieste, non contesta l’assunto della Corte d’Appello che ha ritenuto la genericità del contenuto delle conclusioni rese dinanzi al giudice di primo grado, che lungi dal sorreggere una implicita richiesta di revisione del giudizio di superfluità della prova, per essere stata reputata la causa matura per la decisione, avalla piuttosto la convinzione espressa dal giudice di appello circa la possibilità ravvisare nel silenzio sul punto in sede di conclusioni, una situazione legittimante l’equipollenza di tale condotta ad una rinuncia alla reiterazione delle richieste di prova.
Quanto, infine, al richiamo al contenuto delle risposte date dagli informatori nel corso delle attività investigative svolte in sede penale, oltre a doversi richiamare quanto sopra esposto circa l’insindacabilità del giudizio in merito alla ricostruzione dei fatti, senza che possa addursi come vizio della sentenza l’omessa considerazione di alcuni degli elementi di prova, per essere stata data preminenza alle risultanze della CTU, lo stesso contenuto di tali deposizioni denota come le stesse non appaiano avere carattere di decisività, in quanto nulla esclude che anche gli eventuali propositi di voler beneficiare con il testamento le ricorrenti non siano stati seguiti nei fatti con la redazione di un testamento avente contenuto conforme, attesa anche la regola della libertà delle volontà testamentarie, che in alcun modo possono esser vincolate, anche nel caso in cui gli intendimento del de cuius siano stati esternati ad una schiera più o meno ampia di interlocutori.
Così come del pari non può attribuirsi carattere di decisività al fatto che alcuni degli informatori hanno riconosciuto nella scheda impugnata la grafia della testrice, trattandosi di convincimento che non trova il conforto delle conoscenze tecniche e della professionalità di cui è invece munito il consulente d’ufficio, che ha persuasivamente esposto le ragioni per le quali doveva invece opinarsi per la sua falsità.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma nei limiti di legge; in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Onere di riproporre le prove in primo grado
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
Condanna altresì le ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma ulteriore a quella sopra liquidata per compensi di Euro 6.000,00, nonché al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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