Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 maggio 2025| n. 12680.
Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 12680 del 13 maggio 2025, ha chiarito i termini temporali entro cui un appaltatore deve denunciare i vizi dell’opera al proprio subappaltatore, ai sensi dell’articolo 1670 del codice civile.
Riassunto della Sentenza
La Corte ha stabilito che l’onere di contestazione dei vizi, che l’appaltatore deve rivolgere al subappaltatore per non incorrere in decadenza, insorge solo dopo che il committente principale ha formalmente denunciato tali vizi all’appaltatore. Prima di questa denuncia ufficiale, l’appaltatore non ha un interesse concreto ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore.
Questa interpretazione si basa sulla considerazione che, prima della denuncia del committente, la situazione è incerta. Il committente potrebbe, infatti, decidere di accettare l’opera anche se presenta dei difetti evidenti, oppure potrebbe non denunciare mai i vizi occulti, o ancora, potrebbe farlo in ritardo. Non essendoci certezza sulla richiesta di risarcimento del committente, l’appaltatore non ha ancora un fondamento per esercitare l’azione di regresso. L’interesse ad agire sorge, pertanto, solo quando l’appaltatore si trova nella condizione di dover rispondere delle proprie responsabilità nei confronti del committente.
In questo modo, la sentenza fornisce un’importante tutela all’appaltatore, evitando che debba attivarsi legalmente contro il subappaltatore in assenza di un effettivo pregiudizio, ovvero una formale contestazione da parte del committente principale.
Massima: In tema di subappalto, ai sensi dell’art. 1670 cod. civ., l’onere di contestazione dei vizi a cura dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore insorge, sotto pena di decadenza, all’esito della denuncia inoltrata dal committente principale verso l’appaltatore; prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
Sentenza|13 maggio 2025| n. 12680. Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Subappalto – Denunzia dei vizi da parte dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore – Insorgenza del relativo onere a pena di decadenza – Momento rilevante – Denuncia inoltrata dal committente principale verso l’appaltatore – Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27154/2020) proposto da:
FO.MO. Spa – F.M. in concordato preventivo (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e FE. Srl (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliate in Roma, viale delle Mi.N., presso lo studio dell’Avv. Cr.Fu., che le rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Ag.Vi. e Fr.De., giusta procura in calce al ricorso e all’atto di costituzione di ulteriore nuovo difensore del 2 agosto 2024;
ricorrenti
contro
M.E. Spa (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Gi.Ra., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2262/2020, pubblicata il 15 settembre 2020, notificata a mezzo PEC il 21 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto l’accoglimento del quarto e del sesto motivo, con il rigetto dei restanti motivi; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Fr.De. per le ricorrenti e l’Avv. Gi.Ra. per la controricorrente.
Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2011, la M.E. Spa conveniva, davanti al Tribunale di Milano, la FO.MO. Spa, chiedendo che fosse pronunciata
la risoluzione del contratto di subappalto concluso tra le parti il 17 novembre 2009, a causa dell’inadempimento colpevole della subappaltatrice, e che – all’esito – la F.M. fosse condannata alla restituzione del corrispettivo versatole di Euro 1.372.409,36 e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituiva in giudizio la FO.MO. Spa, la quale contestava la fondatezza, in fatto e diritto, delle domande avversarie e concludeva per il loro rigetto nonché per la condanna, in via riconvenzionale, della M.E. al pagamento del residuo corrispettivo dovuto nella misura di Euro 330.684,45, oltre interessi.
Nel corso del giudizio erano espletate una consulenza tecnica d’ufficio metallurgica per la verifica dei vizi lamentati e una contabile per la quantificazione del danno.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 5264/2018, depositata l’11 maggio 2018, pur avendo individuato il vizio lamentato nello scorretto trattamento termico dei pezzi nella fase di raffreddamento della forgiatura, respingeva le domande di M.E. per difetto di prova che l’opera realizzata dalla subappaltatrice fosse del tutto inadatta alla sua destinazione e accoglieva la domanda riconvenzionale di F.M. in ordine al pagamento del residuo corrispettivo dovuto di Euro 330.684,45, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
2.- Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2018, la M.E. Spa proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che erroneamente fosse stata affermata la mancanza di prova che la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.
Resistevano all’impugnazione la FO.MO. Spa nonché la FE. Srl – in qualità di cessionaria del credito proveniente dalla sentenza appellata -, le quali concludevano per il rigetto dell’appello, con la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, pronunciava la risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento della F.M. e, per l’effetto, respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla F.M. e condannava la F.M. Spa e la FE. Srl – quest’ultima nei termini di cui alla cessione dei crediti concordata con F.M. – al pagamento, in favore della M.E. Spa, dell’importo di Euro 4.872.409,36, oltre interessi, condannando altresì le appellate alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi era inammissibile per tardività, poiché la circostanza che i manufatti fossero stati sottoposti ai test preventivi era stata già menzionata, senza contestazioni, alle pagine 5 e 6 dell’atto di citazione, sicché già da allora (e non solo dalle operazioni peritali) la F.M. aveva gli elementi per potere (ed essere tenuta a) sollevare l’eccezione di decadenza entro i termini previsti dall’art. 167, secondo comma, c.p.c.; b) che la consulenza tecnica d’ufficio metallurgica aveva addebitato alla F.M. l’erronea esecuzione della procedura di raffreddamento delle barre d’acciaio, senza che quest’ultima avesse minimamente offerto la prova liberatoria idonea ad affrancarla dalle conseguenze dell’inadempimento; c) che, secondo le risultanze peritali, il programma di fabbricazione era stato preparato, verificato e approvato da F.M. attraverso i suoi dipendenti responsabili di produzione e della qualità, mentre M.E. si era limitata ad apporre alcuni commenti, restando ferma ed assolutamente inviolabile la circostanza che il processo produttivo di F.M. appartenesse solo ad essa, che ne restava l’unica responsabile per l’attività demandatale di forgiatura e di trattamento termico dei manufatti di grosse dimensioni, spettando, invece, alla M.E. la lavorazione a macchina utensile e la fornitura dei suddetti prodotti; d) che, sempre in sede di verifica peritale, era stato accertato che tra le prove disposte sui pezzi – che appartenevano senza ombra di dubbio alcuno alla fornitura di F.M. – nemmeno una aveva fornito risultati secondo specifica, sicché le difformità rispetto ai requisiti contrattuali di tutta la fornitura risultavano per tabulas; e) che le questioni inerenti alla tracciabilità e paternità dei prodotti erano state affrontate e risolte facendo applicazione di regole statistiche come il coefficiente di correlazione, grandezza statistico-matematica che misurava la confrontabilità tra due serie di numeri indipendenti in un valore compreso tra zero e uno, regole che avevano consentito di pervenire ad un coefficiente di correlazione pari, nel peggiore dei casi, al 99,84 per cento con riferimento alla composizione chimica dei 16 pezzi prelevati dal magazzino, risultato troncante che lasciava davvero pochi spazi ad un’osservazione basata sulla carente motivazione circa la fonte donde fosse stato estrapolato il valore medio; f) che, per l’effetto, la gravità dell’inadempimento si basava non solo sul mero numero di pezzi forgiati esaminati dal consulente tecnico d’ufficio, ma anche sulla positiva verifica che il processo di lavorazione era del tutto inidoneo ed il vizio ineliminabile; g) che, dunque, la F.M., ora FE., doveva essere condannata a restituire alla M.E. il corrispettivo di Euro 1.372.409,36, che era stato versato, oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione, nonché l’ulteriore rimborso della somma di Euro 3.500.000,00, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, somma corrisposta da M.E. alla committente principale HM. a titolo di penale, come da transazione raggiunta tra tali parti.
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3.- Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la FO.MO. Spa in concordato preventivo e la FE. Srl
Ha resistito, con controricorso, l’intimata M.E. Spa
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, secondo comma, e 101, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 1667, primo e secondo comma, e 1668 c.c., per avere la Corte territoriale esaminato nel merito la domanda di garanzia per difformità e vizi, anziché ritenerla a monte preclusa, con la conseguente inammissibilità dell’azione di risoluzione, reputando erroneamente che le difese di F.M. costituissero esclusivamente eccezione di decadenza in senso tecnico proposta tardivamente.
Obiettano gli istanti – in subordine – che, pur qualificando la difesa di F.M. esclusivamente come eccezione di decadenza, essa sarebbe stata comunque tempestiva, perché svolta nella prima udienza utile dopo la produzione, avvenuta solo nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio contabile, del documento fondante l’eccezione di decadenza medesima, come da verbale d’udienza del 28 giugno 2017.
1.1.- Il motivo è infondato.
Anzitutto le due prospettive da cui muove la censura sono tra esse in antitesi: per un verso, si sostiene che l’appaltatrice sub-committente avrebbe accettato l’opera, precludendo la denuncia dei vizi, sul presupposto implicito che essi fossero palesi; per altro verso, si argomenta che l’eccezione di decadenza sarebbe tempestiva, in quanto avvenuta entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, sul presupposto implicito che essi fossero occulti.
1.1.1.- In ogni caso, in ordine al primo profilo della censura, si osserva che nessun elemento emerge dalla disamina degli atti processuali circa il fatto che la F.M. avesse tempestivamente negato la spettanza della garanzia per l’accettazione dell’opera, nonostante la conoscenza delle difformità e dei vizi, nel giudizio di prime cure (se non nella comparsa conclusionale, come riconoscono gli stessi ricorrenti nella memoria illustrativa), sicché l’argomento introdotto nel giudizio di gravame costituisce un’eccezione nuova e, come tale, inammissibile.
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Peraltro, trattandosi di subappalto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., l’onere di contestazione dei vizi a cura dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore insorge, sotto pena di decadenza, all’esito della denuncia inoltrata dal committente principale verso l’appaltatore; prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014).
Ebbene dalla descrizione della vicenda di causa risulta che, all’esito dell’effettuazione dei test a cura di M.E., quest’ultima aveva riscontrato il mancato rispetto di alcune specifiche fisico-meccaniche, con particolare riguardo allo svernamento del materiale, che era inferiore al limite richiesto di 448N/nm2 di alcuni pezzi forgiati, difformemente dai dati contenuti nel certificato di collaudo rilasciato da F.M. Tali difformità erano lamentate anche da HM. a M.E., all’esito di verifiche tecniche effettuate da enti terzi, con lettera del 23 aprile 2010.
Ne seguiva la richiesta di HM., in collaborazione con M.E., verso F.M. del recupero della fornitura e dell’eliminazione della non conformità, con la redazione del documento del 30 giugno 2010, nel quale F.M. prendeva atto delle discrepanze rilevate dai test di HM. rispetto ai propri certificati di collaudo.
Per l’effetto, le parti trovavano un accordo per il ritrattamento di alcuni pezzi ritenuti recuperabili e la consegna in sostituzione di altri pezzi forgiati in luogo di quelli recuperabili, come da ordine n. 3308 di M.E. ad F.M. del 28 maggio 2010.
Anche la nuova fornitura non dava esito favorevole, con la conseguente interruzione definitiva del rapporto contrattuale tra M.E. e HM., cui seguiva la transazione del 25 novembre 2010, con cui M.E. si impegnava a pagare ad HM. la somma di Euro 3.500.000,00. All’esito M.E. citava in giudizio F.M., chiedendo la risoluzione del contratto di subappalto.
Dal dinamico sviluppo dei fatti, come riportato nella parte descrittiva della sentenza impugnata, non si ricava affatto che M.E. avesse accettato l’opera nonostante la conoscenza dei difetti, emergendo piuttosto che era stata F.M. a riconoscere le discrepanze e ad impegnarsi all’esecuzione di una nuova fornitura, che presentava i medesimi vizi.
Del resto, riprendendo la ricostruzione dell’ausiliario tecnico, a confutazione della prospettazione dell’appellante, la sentenza impugnata (a pag. 16) ha altresì rilevato che HM., una volta presa conoscenza dei gravi inconvenienti emersi dall’esame dei pezzi forniti, li aveva comunicati alla M.E., intimando anche la risoluzione del contratto, a seguito della quale, pochi giorni dopo, M.E. aveva emanato, nei confronti di F.M., l’ordine n. 3308 per il (ri)trattamento termico di una serie di pezzi, al fine di verificare la possibilità di recuperarne una parte, ma questi rimedi non si erano dimostrati efficaci, perché M.E., con la scrittura privata del 25 novembre 2010, si era trovata nella condizione di dover risarcire HM. con un triplo versamento per complessivi Euro 3.500.000,00.
Si rammenta, in proposito, che la presa in consegna dell’opera da parte del committente non va confusa con l’accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell’opera (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007).
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1.1.2.- Quanto al secondo profilo della doglianza, la Corte d’Appello ha valorizzato la tardività dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi, come sollevata da F.M.
E tanto perché la circostanza che i manufatti fossero stati sottoposti ai test preventivi era stata già menzionata, senza contestazioni, alle pag. 5 e 6 dell’atto di citazione, sicché già da allora (e non solo dalle operazioni peritali) la F.M. aveva gli elementi per potere (ed essere tenuta a) sollevare l’eccezione di decadenza entro i termini previsti dall’art. 167, secondo comma, c.p.c.
Infatti, la decadenza del committente dall’azione di garanzia per i vizi e difformità dell’opera, prevista dall’art. 1667 c.c., non è rilevabile d’ufficio, sicché la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, secondo il rito vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 512 del 08/01/2024; Sez. 2, Sentenza n. 27334 del 19/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6077 del 11/11/1988; Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986; Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 15/06/1981), sorgendo solo in tal caso l’onere, a cura del committente, della prova dell’avvenuta denuncia dei vizi e della sua tempestività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 10412 del 23/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 3970 del 24/06/1980; Sez. 3, Sentenza n. 1785 del 20/05/1969).
Né può essere sindacato in questa sede il rilievo in fatto della sentenza impugnata, secondo cui, già per effetto della notifica della citazione (in cui è stata disvelata l’integrazione dei difetti), la F.M. aveva la possibilità di contestare la tardività della denuncia dei vizi.
2.- Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1662, primo comma, 1665, secondo e terzo comma, e 1668 c.c. nonché degli artt. 194, 112, 115 e 202 e ss. c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito tralasciato di esaminare la circostanza relativa alla puntuale e costante presenza dei rappresentanti di HM., quale committente principale nei confronti di M.E., ai collaudi e l’approvazione dei collaudi stessi (come da dichiarazione sottoscritta da HM. di compliance with the requirements of the order), volta a volta da questa effettuati, pur documentata in atti e pur più volte sottolineata nelle difese di F.M., circostanza decisiva da cui il giudicante avrebbe dovuto trarre la conclusione
circa il diritto e l’onere che M.E. avrebbe esercitato, anche a maggior cautela propria, quale appaltatrice rispetto ad HM., facendo partecipare ai collaudi dei manufatti di F.M. proprio i rappresentanti e funzionari di HM., con la conseguente verificazione dell’esecuzione dell’opera.
Sicché osservano gli istanti che, all’esito della positiva verifica, non solo HM. avrebbe espressamente accettato i manufatti, ma anche M.E. avrebbe perfezionato un’accettazione per facta concludentia dei manufatti stessi, rilievo che avrebbe inciso sulla distribuzione dell’onere probatorio, in quanto la dimostrazione dei vizi sarebbe ricaduta su M.E. e non su F.M.
Espongono, ancora, le ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe consentito, avallando una consulenza tecnica d’ufficio palesemente carente e non rispettosa delle regole processuali, che M.E. si giovasse dell’opera dell’ausiliario non solo per provare gli asseriti difetti dei soli 16 pezzi (su 117 oggetto della commessa) esaminati, ma anche i difetti per inferenze e con l’improbabile argumentum ad absurdum di tutti i restanti pezzi non esaminati e non reperiti presso M.E.
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2.1.- Il mezzo di critica è infondato.
2.1.1.- In primis, si rileva che nessun riferimento all’accettazione (in senso proprio) dell’opera è stato tempestivamente dedotto da F.M. già nel giudizio di primo grado.
Peraltro, tale accettazione dell’opera non risulta avvenuta, perché HM. ha contestato i difetti verso M.E.G.A (alla contestazione dell’intera fornitura fa espresso riferimento la sentenza impugnata) e M.E. ha contestato gli esiti dei test a F.M.
2.1.2.- Con riguardo alle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio metallurgica, è stato evidenziato che il tecnico incaricato aveva addebitato alla F.M. l’erronea esecuzione della procedura di raffreddamento delle barre d’acciaio, senza che quest’ultima avesse minimamente offerto la prova liberatoria idonea ad affrancarla dalle conseguenze dell’inadempimento.
Evocando le risultanze peritali, è stato acclarato pure che i pezzi, tra l’uscita dal forno e l’immersione per il brusco raffreddamento in acqua, avevano atteso un tempo mediamente superiore rispetto ai 120 secondi massimi previsti nel programma di fabbricazione; e d’altronde dai pochi dati di produzione depositati emergeva una differenza tra il forno programmato (il numero 7) e quello poi utilizzato (il numero 16), che non era quello alternativo previsto nel piano produttivo.
È stato – conseguentemente – specificato che la gravità dell’inadempimento si basava non solo sul mero numero di pezzi forgiati esaminati dal consulente tecnico d’ufficio, ma anche sulla positiva verifica che il processo di lavorazione era del tutto inidoneo ed il vizio ineliminabile.
Sempre in sede di verifica peritale, è stato, infatti, accertato che tra le prove disposte sui pezzi – che appartenevano senza ombra di dubbio alcuno alla fornitura di F.M. – nemmeno una aveva fornito risultati secondo specifica, sicché le difformità rispetto ai requisiti contrattuali di tutta la fornitura risultavano per tabulas.
E ciò perché in qualunque contesto e composizione esaminati e da qualunque infornata o colata provenienti, le tubazioni erano risultate sempre difettose, senza eccezione alcuna, sia con riferimento ai 16 pezzi elencati nell’ottava pagina della consulenza tecnica d’ufficio, sia con riguardo ai 28 corrispondenti alle altrettante schede tecniche dei laboratori terzi interpellati da HM..
Tale situazione non avrebbe potuto ascriversi a M.E., la quale – ove avesse inteso ricreare lo stesso processo produttivo, commissionando o eseguendo in proprio esattamente le medesime lavorazioni di tutti i pezzi – avrebbe dovuto realizzare un’operazione dal costo stimabile di almeno Euro 1.250.000,00, non potendo peraltro M.E. prevedere in alcun modo su quali pezzi il consulente tecnico d’ufficio avrebbe eseguito i test, sicché tutti i prodotti in magazzino avrebbero dovuto essere forgiati, bonificati, forati e lavorati a macchina utensile, con la replicazione anche della composizione chimica della lega; circostanze, queste, alquanto inverosimili.
La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 29/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 01/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 11438 del 18/06/2004; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24081 del 06/09/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023).
Ora, a fronte della raggiunta prova dell’integrazione dei difetti contestati, non assume alcuna rilevanza stabilire a quale parte fosse ascrivibile l’onere probatorio in ordine all’integrazione dei vizi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., regola residuale di giudizio che assume un peso dirimente solo in caso di mancanza di prova, ai fini dell’individuazione della parte su cui ricadono le conseguenze di tale carenza probatoria (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23286 del 28/08/2024; Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023; Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 21/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 11911 del 07/08/2002; Sez. L, Sentenza n. 4133 del 04/04/2000; Sez. 3, Sentenza n. 5980 del 16/06/1998).
2.2.- Ancora, la sentenza impugnata ha dato atto dell’inidoneità delle lavorazioni dell’intera fornitura, stante l’improprio trattamento termico effettuato, con particolare riguardo alle modalità di raffreddamento, che aveva ammalorato tutti i pezzi di ciascuna infornata, i quali presentavano tutti il medesimo vizio, come arguito dai pezzi esaminati, quale epifenomeno di un inadempimento integrale, rivelatore dell’inutilizzabilità in radice dell’intera partita (destinata alla realizzazione di un metanodotto in Angola).
Tale conclusione è conforme all’orientamento a mente del quale, a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell’art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera, considerata nella sua unicità e complessità, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all’uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26965 del 15/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 15/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 574 del 19/02/1968; Sez. 3, Sentenza n. 2314 del 13/08/1964).
A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l’opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 886 del 25/01/2002; Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 22/02/1996; Sez. 2, Sentenza n. 3944 del 30/06/1982; Sez. 2, Sentenza n. 904 del 09/02/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 16/05/1973).
Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
3.- Con il terzo (subordinato) motivo le ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1662, primo comma, 1665, secondo e terzo comma, e 1668 c.c., per avere la Corte distrettuale pronunciato la risoluzione del subappalto, in ragione di difformità e vizi dell’opera che l’avrebbero resa del tutto inadatta alla sua destinazione, sulla scorta di una verifica del consulente tecnico d’ufficio effettuata su soli 16 pezzi.
Senonché, sostengono gli istanti che alcuna responsabilità per i difetti dei 16 pezzi avrebbe potuto essere predicata, poiché M.E. avrebbe dato specifiche tecniche sempre rispettate da F.M. e tali specifiche sarebbero state – come emerso ex post – carenti per mancanza di indicazioni e disegni dei pezzi meccanici da produrre da parte di M.E., cui i manufatti di F.M. erano funzionali.
In secondo luogo, assumono le ricorrenti che nessuna verifica sarebbe stata svolta in ordine alla possibilità che l’inadempimento relativo a soli 16 pezzi – di cui solo 9 di essi tracciati nei documenti di trasporto di riconsegna del materiale da HM. a M.E. – desse luogo alla risoluzione dell’intero contratto per ben 117 pezzi, essendo stata demandata alla sola indagine peritale la questione in diritto circa l’incidenza del vizio rilevato per i 16 pezzi sulla inidoneità dell’intera fornitura alla sua destinazione.
In ultimo, precisano gli istanti che, con riferimento alla indivisibilità della fornitura, sarebbe apodittica la conclusione della sentenza impugnata, alla stregua della quale, avendo M.E. stipulato una transazione con HM., quale proprio cliente finale, ciò di per sé avrebbe significato che l’intera fornitura fosse stata inutile, senza contare che la transazione HM.-M.E. costituiva res inter alios acta, inutilizzabile da M.E. per farne discendere effetti giuridici sfavorevoli ad F.M.
3.1.- Il motivo è inammissibile.
Ora, la sentenza impugnata ha accertato nell’ordine: A) che, secondo le risultanze peritali, il programma di fabbricazione era stato preparato, verificato e approvato da F.M. attraverso i suoi dipendenti responsabili di produzione e della qualità, mentre M.E. si era limitata ad apporre alcuni commenti, restando ferma ed assolutamente inviolabile la circostanza che il processo produttivo di F.M. appartenesse solo ad essa, che ne restava l’unica responsabile per l’attività demandatale di forgiatura e di trattamento termico dei manufatti di grosse dimensioni, spettando, invece, alla M.E. la lavorazione a macchina utensile e la fornitura dei suddetti prodotti; B) che le questioni inerenti alla tracciabilità e paternità dei prodotti esaminati erano state affrontate e risolte facendo applicazione di regole statistiche come il coefficiente di correlazione, grandezza statistico-matematica che misurava la confrontabilità tra due serie di numeri indipendenti in un valore compreso tra zero e uno, regole che avevano consentito di pervenire ad un coefficiente di correlazione pari, nel peggiore dei casi, al 99,84% con riferimento alla composizione chimica dei 16 pezzi prelevati dal magazzino, risultato troncante che lasciava davvero pochi spazi ad un’osservazione basata sulla carente motivazione circa la fonte donde fosse stato estrapolato il valore medio; C) che la gravità dell’inadempimento della subappaltatrice si basava non solo sul mero numero di pezzi forgiati esaminati dal consulente tecnico d’ufficio, ma anche sulla positiva verifica che il processo di lavorazione era del tutto inidoneo ed il vizio ineliminabile; D) che la stipula di una transazione tra HM. e M.E. e la stessa originaria previsione di un termine essenziale nel contratto di subappalto non lasciavano dubitare del disinteresse di HM. ad una parziale accettazione.
Nei termini anzidetti la doglianza mira, in realtà, ad ottenere una rivalutazione di tali apprezzamenti in fatto, rivalutazione preclusa in questa sede.
4.- Con il quarto motivo le ricorrenti adducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1223, 1225, 1372, secondo comma, e 1382 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame disposto la condanna di F.M. – e inammissibilmente anche della cessionaria del credito FE. -, oltre che alla restituzione del corrispettivo di appalto incassato, al rimborso di una “penale” asseritamente pagata da M.E. ad HM. attraverso la transazione del 25 novembre 2010, che non avrebbe potuto spiegare effetti verso F.M., quale terza estranea.
Evidenziano gli istanti che la decisione avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché M.E. non avrebbe mai richiesto il rimborso di tale penale, avendo agito per il solo risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, rispettivamente indicati in Euro 1.400.000,00 e in Euro 850.000,00, per un totale di Euro 2.250.000,00, mentre la sentenza avrebbe attribuito a M.E. un risarcimento inspiegabile e non richiesto di Euro 3.500.000,00, oltre alla restituzione di Euro 1.372.409,36, per un totale di Euro 4.872.409,36.
Ad avviso delle ricorrenti, erroneamente la sentenza avrebbe qualificato come penale, a seguito di transazione, ciò che non avrebbe potuto considerarsi tale, costituendo la somma indicata la mera restituzione della parte di corrispettivo già pagato da HM. a M.E., con l’effetto che tale danno avrebbe potuto al
più sostanziarsi nel margine o guadagno previsto da M.E. per la commessa HM., che la stessa M.E. aveva indicato – e non provato – nella più ridotta somma di Euro 850.000,00.
Rilevano, ancora, le ricorrenti che, in ogni caso, il risarcimento di tale asserito danno da transazione si sarebbe dovuto ridurre, perché M.E. avrebbe potuto e dovuto non concludere la transazione o concluderla a condizioni economiche di vantaggio, avendo a disposizione i verbali di collaudo di F.M., nei quali HM. avrebbe dichiarato la conformità a specifiche dei singoli pezzi. Inoltre, al momento della conclusione del contratto inter partes con F.M., l’importo onerosissimo che in futuro sarebbe stato stabilito in via transattiva tra HM. e M.E. sarebbe stato imprevedibile, mentre il danno sarebbe stato riparabile nei limiti della prevedibilità.
Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
4.1.- Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
4.1.1.- In primo luogo, ricorre il difetto di legittimazione passiva della FE., quale mera cessionaria del credito (e non già del contratto di subappalto) vantato da F.M. verso M.E. per il titolo dedotto in causa (ed oggetto della condanna disposta dalla sentenza di prime cure), sia in ordine alla restituzione delle somme ricevute da F.M. a titolo di corrispettivo del subappalto, sia con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del subappalto per i vizi acclarati, tali da rendere l’opera assolutamente inadatta, sul piano funzionale, alla sua destinazione.
Nel dettaglio la FE. ha acquisito il credito litigioso solo all’esito della sentenza di prime cure e della proposizione dell’appello, come da contratto di cessione di credito pro solvendo del 30 giugno 2018, con cui FE. ha appunto acquistato da F.M. il solo credito azionato e riconosciuto in primo grado di Euro 330.684,45, oltre accessori, senza subentrare in alcun modo nel contratto di subappalto, non avendo ricevuto alcun pagamento da M.E. in forza dei rapporti contrattuali inter partes tra M.E. e F.M.
Ebbene, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 776 del 28/04/1967).
4.1.2.- In secondo luogo, quanto al disposto rimborso della penale, la condanna verso F.M. viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infatti, come da conclusioni dell’attrice in primo grado (riportate a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), l’attrice aveva chiesto la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “quantificato con i criteri indicati sub. punto 3 dell’atto di citazione”; segnatamente: il danno emergente per Euro 1.400.000,00, relativo ai costi di produzione per le inutili lavorazioni sui pezzi forgiati, per la sgrossatura e la finitura; il lucro cessante limitatamente ad Euro 850.000,00, costituito dal mancato guadagno derivante dalla fornitura alla committente principale HM.; il danno non patrimoniale all’immagine ed alla credibilità commerciale da liquidarsi in via equitativa (di cui è stata argomentata la mancanza di prova).
Orbene, nel caso in esame la Corte ha violato l’art. 112 c.p.c., poiché ha liquidato un danno che, seppure in ipotesi rientrante nella categoria generale del danno patrimoniale direttamente derivato dalla condotta inadempiente della convenuta, ha superato il quantum richiesto per le due voci del danno patrimoniale, comunque ritenute non provate, senza che la parte in primo grado avesse comunque chiesto una liquidazione secondo giustizia e non trattandosi di un danno ulteriore verificatosi in corso di causa.
Ed invero, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l’identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l’attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l’atto introduttivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996), condizioni non rinvenibili nella fattispecie.
4.1.3.- In ultimo, non vi è alcuna spiegazione sulla concatenazione logica tra l’importo della penale corrisposta da M.E. in favore di HM. e il danno patrimoniale subito da M.E.G.A e causato da F.M., essendo stata effettuata una mera operazione sillogistica per equiparare i due fattori.
Per converso, sarebbe stata necessaria la prospettazione di specifiche argomentazioni atte alla ricostruzione del pregiudizio, e non già la mera trasposizione automatica dell’importo della penale – quale mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento, che si concreta in una anticipata liquidazione convenzionale e forfettaria del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 19/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11204 del 06/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 2468 del 16/03/1988; Sez. L, Sentenza n. 5122 del 17/10/1985; Sez. 3, Sentenza n. 6415 del 10/12/1979; Sez. 2, Sentenza n. 4664 del 17/12/1976) -, stabilita tra le parti interessate (cui era estranea F.M.), e il nocumento patito dalla sub-committente per effetto dei vizi imputabili alla sub-appaltatrice.
4.1.4.- Le ulteriori censure sono assorbite.
5.- Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., per avere la Corte d’Appello disposto la condanna di F.M. alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di merito, sulla scorta di una soccombenza che – per le ragioni esposte nelle precedenti censure – non vi sarebbe stata.
6.- Con il sesto motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, secondo comma, 1260 e ss. c.c. nonché degli artt. 111 e 91 e ss. c.p.c., per avere la Corte di secondo grado condannato la FE. – quale mera cessionaria del credito in base ad una cessione intervenuta solo nel giudizio d’appello -, unitamente ad F.M., alle restituzioni e al risarcimento dei danni nonché alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sebbene la FE. fosse mera cessionaria di un credito litigioso e non già cessionaria di un rapporto contrattuale.
Per converso, la sentenza avrebbe trattato giuridicamente FE. come cessionaria di un contratto, ritenendola responsabile col cedente, pur trattandosi di contratto di cessione di credito pro solvendo del 30 giugno 2018, con cui FE. aveva acquistato da F.M. il solo credito azionato e riconosciuto in primo grado di Euro 330.684,45, oltre accessori, senza subentrare in alcun modo nel contratto di subappalto, non avendo ricevuto alcun pagamento da M.E. in forza dei rapporti contrattuali inter partes tra M.E. e F.M., sicché non vi sarebbe stata la legittimazione di FE. alle restituzioni e al risarcimento dei danni contrattuali nonché alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avendo essa partecipato al solo grado di appello.
6.1.- I due motivi che precedono sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento del quarto motivo e dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. che ne discende.
7.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il quarto motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo e il terzo motivo vanno disattesi mentre i restanti motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Denuncia vizi in subappalto e l’onere dell’appaltatore
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 23 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2025.
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