Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 maggio 2025| n. 11882.

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

Massima: Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l’interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).

 

Sentenza|6 maggio 2025| n. 11882. Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Termini processuali – In genere ‘prospective overruling’ – Nozione – Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali – Invocabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere-rel.

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 29452/21 proposto da:

CA.DI. An. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Li.Id.;

ricorrente

contro

LL.S. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Lo.Lo.

Controricorrente

nonché

AM.AS. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Ma.La.;

controricorrente

nonché

Di.Sa.; Ge.Al.;

intimati

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona 7 maggio 2021 n. 548;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;

uditi, per la parte ricorrente, l’Avvocato Li.Id. e per la LL.S. l’avv. Lo.Lo..

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

FATTI DI CAUSA

1. Il 21 ottobre 2009 Di.Sa. fu sottoposto ad un intervento di artroprotesi, eseguito dal chirurgo Ge.Al. nella clinica gestita dalla società CA.DI. An. Spa (d’ora innanzi, “la Clinica”).

In conseguenza dell’intervento il paziente patì una copiosa emorragia che ne prolungò la convalescenza e provocò la lesione del nervo sciatico popliteo.

2. Adducendo le suddette circostanze, Di.Sa. nel 2012 convenne dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Ge.Al. e la Clinica, la quale chiamò in causa quegli assicuratori dei Lloyd’s of London con i quali aveva stipulato una assicurazione della responsabilità civile.

Nella comparsa di costituzione la clinica dedusse:

-) di avere stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile con alcuni dei Ll.S. di Londra;

-) che questo contratto copriva due rischi: a) il rischio che la Clinica dovesse rispondere di danni causati ai pazienti da medici non dipendenti da essa; b) il rischio che la Clinica dovesse rispondere di danni causati ai pazienti per fatto proprio;

-) il primo tipo di rischio era soggetto ad una franchigia di Euro 500.000, il secondo no.

Premessi questi fatti, la Clinica dapprima dedusse (p. 4 della comparsa di risposta in primo grado) che i Ll.S. erano tenuti a garantirla “laddove la responsabilità fosse ricondotta non all’operato diretto del dott. Ge.Al., ma alla disattenzione od all’operato, più in generale, dei sanitari della Casa di Cura”.

Quindi, nel concludere, chiese (p. 6 dell’atto di chiamata in causa notificato ai Ll.S.) di essere manlevata “di tutto quanto fosse condAn.ta a pagare al ricorrente per comportamenti non riconducibili al diretto operato del dott. Ge.Al.”

Infine la Clinica chiese che, in caso di accoglimento della domanda attorea, Ge.Al. fosse condAn.to a rifonderle quanto avrebbe versato al danneggiato.

3. Si costituirono i Ll.S. sottoscrittori della polizza, eccependo – per quanto ancora rileva – che il danno patito dal paziente era inferiore alla franchigia contrattualmente prevista per l’ipotesi di danni causati da medici non dipendenti della Clinica, e che quindi alcun indennizzo era dovuto.

4. Si costituirono Ge.Al. e la società assicuratrice della responsabilità civile di quest’ultimo, la Am. Spa (Ol.Ca. Spa), anch’essa chiamata in causa del proprio assicurato.

5. Con sentenza 28.11.2016 n. 1216 il Tribunale di Ascoli Piceno:

a) ritenne sussistente la responsabilità di Ge.Al. limitatamente al danno consistito nella lesione del nervo sciatico;

b) condannò in solido i due assicuratori chiamati in causa (Ll.S. e Am.) al risarcimento del danno patito dall’attore;

c) nulla statuì quanto al rapporto tra assicurati ed assicuratori.

La sentenza fu appellata da tutte e cinque le parti in causa.

6. Con sentenza 7.5.2021 n. 548 la Corte d’Appello di Ancona (per quanto in questa sede resta da valutare) così provvide:

a) escluse l’obbligo indennitario dei Ll.S.; ritenne a tal riguardo che l’unico danno patito da Di.Sa. era quello causato da Ge.Al.; che il chirurgo non era dipendente della clinica; che per i danni causati dal personale non dipendente della Clinica la polizza prevedeva una franchigia di Euro 500.000; che il danno patito dal paziente era di importo inferiore a tale soglia;

b) escluse che la Am. potesse essere condAn.ta al pagamento direttamente in favore del terzo danneggiato;

c) ridusse l’obbligo indennitario della Am. nei limiti dello scoperto contrattualmente previsto (non indicato in sentenza);

d) dopo avere dichiarato in motivazione “totalmente infondato l’appello incidentale della Clinica” (p. 12), ivi compreso il motivo col quale la Clinica lamentava l’omessa pronuncia sulla propria domanda di regresso nei confronti di Ge.Al., nel dispositivo ritenne di statuire così: “dichiara il diritto di rivalsa dei coobbligati solidali CA.DI. An. Spa e Ge.Al. nella misura del 50 per cento”.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Clinica, con ricorso fondato su due motivi.

La società LL.S. S.A. (dichiaratasi avente causa dei Ll.S. sottoscrittori della polizza) ha notificato un controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione e dichiarando di volere: a) “riproporre” (sic) in questa sede i motivi d’appello dichiarati assorbiti dalla Corte d’Appello; b) proponendo “in via subordinata” una impugnazione incidentale.

7. Anche la Am. ha notificato un controricorso dichiarandosi estranea alle questioni ancora sub iudice e chiedendo “accertarsi la formazione del giudicato” sull’affermata corresponsabilità paritaria della Clinica e di Ge.Al. per i danni patiti da Di.Sa.

8. I Ll.S. e la Clinica hanno depositato memoria.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1228, 1299 e 2055 c.c.

Il motivo è rivolto avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia formulata dalla Clinica nei confronti dei Ll.S..

La censura è sostenuta con un’argomentazione così riassumibile:

-) la Clinica è stata condAn.ta a risarcire il danno causato da un medico del cui operato essa doveva rispondere ai sensi dell’art. 1228 c.c.;

-) la responsabilità d’un ospedale per il fatto del medico, ai sensi dell’art. 1228 c.c., non è una responsabilità per fatto altrui, ma una responsabilità per fatto proprio (la società ricorrente invoca, al riguardo, i princìpi affermati da questa Corte con la sentenza n. 28897 del 2019), salvo regresso nei confronti del medico responsabile nella misura del 50%;

-) la polizza stipulata dalla Clinica con i Ll.S. prevedeva la copertura della responsabilità “per fatto proprio” senza franchigie;

-) ergo (questa pare alla Corte essere la conclusione cui implicitamente intende pervenire la ricorrente), almeno per la metà del danno patito dall’attore la Clinica avrebbe avuto diritto ad essere manlevata dai Ll.S..

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La sentenza impugnata ha escluso il diritto della Clinica alla manleva sul presupposto che quest’ultima non era stata chiesta.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la Clinica formulò in giudizio una sola domanda nei confronti dei Ll.S.: essere garantita per i danni patiti da Di.Sa. e “non riconducibili alla condotta del dott. Ge.Al.” (così la sentenza d’appello, p. 3).

Dunque, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto di non dovere affrontare il tema dell’esistenza e dell’estensione della copertura assicurativa, per la semplice ragione che la Clinica era stata condAn.ta a risarcire un danno (quello causato dal medico) per il quale la stessa società garantita aveva ammesso non vi fosse copertura.

Incurante di questa motivazione, la società ricorrente si diffonde a discorrere della distinzione tra responsabilità per fatto proprio e per fatto altrui, dimentica del fatto che la sua domanda di garanzia è stata ritenuta dalla Corte territoriale non già infondata, ma mai formulata.

1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile per la sua novità.

Nel presente giudizio si è infatti verificata la seguente sequenza processuale:

-) con l’atto di chiamata in causa la Clinica ha chiesto ai Ll.S. di essere tenuta indenne delle somme che fosse stata costretta a pagare all’attore per fatti non dipesi dalla condotta di Ge.Al. (p. 6 dell’atto di chiamata in causa);

-) tale domanda non è stata mai ritualmente modificata: la Clinica, infatti, non depositò la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; e se lo fece, la suddetta memoria non è stata allegata al ricorso;

-) la stessa posizione fu ribadita nella comparsa conclusionale di primo grado (pp. 5-6);

-) con l’atto d’appello, infine, la Clinica non propose né ripropose (ex art. 346 c.p.c.) alcun argomento inteso a sostenere il suo diritto all’indennizzo per i danni causati da Ge.Al.

1.3. La società ricorrente ammette di non avere formulato entro il termine di legge la richiesta di essere garantita per la responsabilità scaturente dalla condotta di Ge.Al.

Invoca, tuttavia, il principio per cui la parte dovrebbe essere ammessa a formulare istanze per le quali sia maturata una preclusione, quando ciò consegua al mutamento imprevisto d’un consolidato orientamento giurisprudenziale (c.d. overruling). Aggiunge che nel caso di specie questo mutamento sarebbe rappresentato dalla sentenza n. 28897 del 2019, la quale ha stabilito il principio per cui la responsabilità d’un ospedale per il fatto del medico è una responsabilità “per fatto proprio”, non per fatto altrui.

Tale allegazione, tuttavia, non giova alla ricorrente, per due ragioni.

1.3.1. La prima ragione è che il mutamento imprevisto di giurisprudenza legittima la rimessione in termini soltanto quando riguardi l’interpretazione di norme processuali, e non quando investa princìpi di diritto sostanziale (ex multis, Cass. Sez. 3, 09/12/2024, n. 31681; Cass. Sez. L., 04/07/2024, n. 18290; Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4085). Nella specie, il dedotto mutamento di giurisprudenza – intervenuto, oltretutto, quando la causa

ancora pendeva davanti al giudice del merito – attiene, appunto, a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare alcuna rimessione.

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

1.3.2. La seconda ragione è che, in ogni caso, il problema dei limiti del regresso tra condebitori (cioè, l’oggetto della decisione n. 28897/19 di questa Corte) nulla ha a che vedere col tema della delimitazione del rischio assicurato.

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’estensione del rischio assicurato va stabilita in base alle pattuizioni delle parti, non in base a disquisizioni dogmatiche sulla natura delle obbligazioni.

Nel caso di specie l’art. 7.2, lettera (n), delle condizioni generali di contratto escludeva dalla copertura i danni derivanti “dalla responsabilità personale del medici in libera prestazione e/o dei medici convenzionati, se non dopo aver applicato una franchigia fissa ed assoluta per sinistro pari al massimale indicato all’articolo 10 lettera C”, ovvero Euro 500.000.

Il contratto, dunque, faceva dipendere l’operatività della garanzia non da criteri astratti (e cioè se la responsabilità dell’assicurato dovesse qualificarsi “per fatto proprio” o “per fatto altrui”), ma da un elemento oggettivo: che il danno patito dal paziente “derivasse da” una responsabilità personale del medico non dipendente della Clinica.

Pertanto, che la responsabilità d’un ospedale ex art. 1228 c.c. la si volesse qualificare come “per fatto proprio” o “per fatto altrui”, nulla cambierebbe nel caso di specie: nell’uno, come nell’altro caso, s’applicherebbe la franchigia prevista per l’ipotesi di danni causati da medici non dipendenti.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La società ricorrente sostiene che la sua domanda sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte d’Appello.

In particolare, non sarebbe stata corretta “la interpretazione della domanda data dalla Corte d’Appello di Ancona per la quale il petitum della domanda di garanzia nei confronti dei Ll.S. sarebbe limitato al solo caso di danno naturalisticamente riconducibile al diretto operato del dott. Ge.Al.”

Aggiunge che “interpretando correttamente la domanda ben avrebbe potuto la Corte d’Appello di Ancona dichiarare la operatività della polizza”. Dopo avere detto ciò, l’illustrazione del motivo prosegue con la trascrizione di due massime di questa Corte.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Per le ragioni in fatto già esposte al precedente par. 1.2, deve escludersi che la Clinica abbia mai formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dei Ll.S., che avesse ad oggetto la copertura della responsabilità scaturente dai danni causati da Ge.Al.

Di tale domanda non solo non v’è traccia, ma al contrario sia nell’atto di chiamata in causa, sia nella comparsa conclusionale di primo grado, sia nell’atto d’appello, si ammette (ex art. 2733 c.c.) che la polizza non coprisse questo tipo di danni.

3. Il ricorso incidentale condizionato resta formalmente assorbito, sicché non mette conto vagliarne l’ammissibilità.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. La ricorrente è tenuta a sostenere le spese anche della Am..

Il ricorso, infatti, dichiara che quest’ultima è stata raggiunta dalla notificazione ai fini della “integrità litisconsorzio”: ma la Am. non era affatto un litisconsorte necessario, sicché l’ambiguità di quella definizione rese non superflua la costituzione in giudizio.

Tuttavia, la modestia dell’impegno difensivo richiesto dal ricorso alla Am. giustifica una liquidazione in misura prossima al minimo tabellare.

5. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dell’originario attore, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

Mutamento giurisprudenziale e rimessione in termini

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;

(-) condAn. la CA.DI. An. Spa alla rifusione in favore di LL.S. S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55;

(-) condAn. la CA.DI. An. Spa alla rifusione in favore di AM.AS. Spa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

(-) dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di Di.Sa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *