Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 aprile 2025| n. 8733.
Fideiussione e il termine semestrale per agire
Massima: In tema di fideiussione, l’art. 1957 cod. civ. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Il creditore, quindi, ha l’onere di agire prontamente per l’adempimento a seguito della scadenza dell’obbligazione e di coltivare l’azione proposta; in mancanza, decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. Con particolare riferimento al “dies a quo”, a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, è fuori discussione che nel caso in cui debitore principale acceda alla procedura di concordato preventivo, l’obbligazione può dirsi “scaduta” dalla data “di presentazione della domanda di concordato preventivo”, stante l’espresso richiamo operato dall’art. 169 della fallimentare all’art. 55, comma 2, della medesima legge, a tenore del quale “i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione del fallimento”.
Ordinanza|2 aprile 2025| n. 8733. Fideiussione e il termine semestrale per agire
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Fideiussione – Estinzione – Art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale – Permanenza dell’obbligazione fideiussoria – Onere del creditore di proposizione e prosecuzione entro il semestre di istanze verso il debitore – Fondamento – Debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo – “Dies quo” – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
Dott. ABETE Luigi – Presidente
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Relatore
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1530/2022 R.G. proposto da:
Bo.Ce., elettivamente domiciliato in Vicenza, Co.Mi. C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato Fr.Ba. (…), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ma.Ba. (…),
– ricorrente –
contro
Pa.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, via Co.Di., presso lo studio dell’avvocato Pa.Fi. (…), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ma.Fu. (…), An.Fr. (…), Fr.Ga. (…),
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello Venezia n. 2756/2021 depositata il 02/11/2021,
letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale Giovanni Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA,
Fideiussione e il termine semestrale per agire
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Padova respingeva la domanda proposta da Bo.Ce., con atto di citazione notificato in data 25/3/2015, di condanna di Pa.Gi. al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 1.000.000, asseritamente dovuta per essersi il convenuto costituito fideiussore a garanzia della restituzione da parte della C.E. Spa, debitrice principale, di un finanziamento di pari importo erogato dal Bo.Ce. in favore della predetta società.
2. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dal Bo.Ce..
In particolare la Corte distrettuale: i) ribadiva la fondatezza, già affermata dal giudice di primo grado, dell’eccezione di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c., siccome il creditore non aveva agito per l’adempimento dell’obbligazione principale entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine, e all’uopo riteneva applicabile la disciplina della decadenza della fideiussione anche alla fattispecie in esame, fattispecie in cui il debitore principale aveva proposto, in data 5/11/2012, domanda di ammissione al concordato preventivo con la conseguente scadenza del termine in forza del richiamo dell’art. 55 L.Fall. operato dall’art. 169 L.Fall.; ii) affermava che l’inserimento, nell’elenco allegato alla domanda di concordato preventivo, del credito del ricorrente nei confronti della C.E. non assurgesse a riconoscimento o conferma della esistenza della medesima ragione creditoria; iii) escludeva la configurabilità della rinuncia alla decadenza asseritamente rinvenibile nel pagamento che il Pa.Gi. avrebbe effettuato per il tramite di una società riconducibile al proprio nucleo familiare ed in favore di altra società riferibile al Bo.Ce., siccome trattavasi di rapporti intercorsi tra altri soggetti e non riconducibili ai fatti di causa; iv) respingeva “le qui riproposte istanze di prova in quanto del tutto generiche e comunque irrilevanti in ragione del confortante coacervo probatorio sulla quale riposa la stessa statuizione impugnata” (così sentenza d’appello, pag. 6).
3. Bo.Ce. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Giancarlo Pa.Gi. ha resistito con controricorso. Il sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 c.c., 161, 163, 168, 171-176, 180 L.Fall. e 111 Cost.; hanno errato – si sostiene – i giudici di merito nel ritenere che l’unica istanza idonea onde evitare la decadenza della fideiussione a garanzia di debitore in concordato preventivo, consistesse in iniziative di carattere giudiziario del creditore; che, invero, i giudici di merito non hanno considerato che il credito vantato dal Bo.Ce. nei confronti della C.E. – che aveva proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo – era stato inserito nell’elenco nominativo dei creditori di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), L.Fall. e, quindi, che vi era stato riconoscimento del debito da parte della debitrice, sicché l’unica iniziativa da promuovere a tutela del credito era l’esercizio del voto da parte del creditore chirografario;
secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169, 55 e 163 L.Fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; ha errato – si sostiene – la Corte d’Appello a ritenere che l’anticipata scadenza dei debiti pecuniari vi sia stata al momento della presentazione della domanda indipendentemente dalla effettiva apertura della procedura di concordato; nella fattispecie in esame -assume il ricorrente – il riconoscimento da parte della debitrice del credito vantato dal Bo.Ce. era avvenuto con l’appostazione del credito nel passivo del piano concordatario, prima dell’apertura della procedura;
terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 e 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata, allorché ha dichiarato non provato l’inoltro della comunicazione del credito da parte del Bo.Ce., violato le norme processuali, in quanto tale circostanza non era stata mai contestata dalla controparte;
quarto motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1957 c.c., 100 e 112 c.p.c., per avere la Corte, ritenendo che il Bo.Ce. avrebbe potuto e dovuto proporre domande giudiziali nei confronti del debitore principale in concordato preventivo, omesso di statuire sulla eccezione di carenza di interesse ad agire del creditore, in quanto il credito era stato riconosciuto dal debitore e dagli organi fallimentari; quinto motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2966 e 1957 c.c.: si imputa alla Corte di non essersi pronunciata sul motivo di appello formulato dal Bo.Ce., con il quale l’appellante si era doluto del fatto che il Tribunale aveva negato la sussistenza del comportamento del Pa.Gi. indicativo della rinuncia verbale all’eccezione di decadenza;
sesto motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nr. 5, c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. (art. 360, nr. 3, c.p.c.): il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe disatteso la richiesta, reiterata nell’atto di appello, di ammissione della prova per testimoni – avente ad oggetto il verbale riconoscimento da parte di Pa.Gi. di essere, nella qualità di fideiussore, debitore di Bo.Ce., con conseguente rinuncia alla decadenza ex artt. 1957 e 2966 c.c. – senza motivazione alcuna, precisando che non sussistevano prove documentali che dimostrassero la rinuncia verbale alla decadenza (rendendola superflua) o, viceversa, che dimostrassero l’insussistenza di detta rinuncia;
settimo motivo: violazione degli artt. 112 e 132, nr. 4, c.p.c. (art. 360, nr. 4, c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1957 c.c. e 111 Cost. (360, nr. 3, c.p.c.): la Corte, nel negare che la dicitura apposta dal Pa.Gi. sulla fattura nr. 131 del 9/9/2013 emessa dalla Ro. Spa nei confronti della Ma. Srl, integrasse un riconoscimento di debito (e una rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.), avrebbe – a giudizio del ricorrente – statuito con motivazione palesemente apparente e incomprensibile ed avrebbe travisato i fatti;
ottavo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti – omessa ammissione di prove decisive (art. 360, nr. 5, c.p.c.), violazione degli artt. 2966 e 1957 c.c. nonché degli artt. 24 Cost. e 111 Cost. (art. 360, nr. 3 e 4, c.p.c.): si lamenta il mancato ingresso da parte della Corte alle prove orali, comprovanti la circostanza, decisiva per il giudizio, del riconoscimento da parte del Pa.Gi. del proprio debito;
nono motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 24 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 (art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.), per avere la Corte errato nel ritenere che fosse onere dell’appellante offrire la prova di un fatto pacifico perché non specificamente contestato.
Fideiussione e il termine semestrale per agire
2. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
2.1. L’art. 1957 c.c. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Il creditore, quindi, ha l’onere di agire prontamente per l’adempimento a seguito della scadenza dell’obbligazione e di coltivare l’azione proposta; in mancanza, decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. 15902/2014).
2.2. Con riferimento al dies a quo, a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, è fuori discussione che nel caso in cui debitore principale acceda alla procedura di concordato preventivo, l’obbligazione può dirsi “scaduta” dalla data “di presentazione della domanda di concordato preventivo”, stante l’espresso richiamo operato dall’art. 169 L.Fall. all’art. 55, comma 2, L.Fall., a tenore del quale “i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione del fallimento”.
2.3. È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’istanza del creditore deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, all’accertamento ed al soddisfacimento delle pretese del creditore indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 25197/2023, 1724/2016, 19300/2005, 7502/2004, 6823/2001 e 6604/1994).
Non costituiscono, pertanto, valida “istanza” ex art. 1957 c.c. la notifica di un atto stragiudiziale e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione, così come chiarito da questa Corte (cfr. Cass. 1274/2016).
2.4. Ciò premesso, va rilevato che l’ammissione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo non è di ostacolo alla decadenza e dunque, contrariamente a quanto assume il ricorrente in particolare con il primo mezzo, il creditore non è affatto liberato dall’onere di proporre istanze, atteso che l’art. 168 L.Fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche l’esercizio delle azioni di accertamento e di condanna (cfr., tra le tante, Cass. 6672/2005 e 31560/2022).
2.5. Né, con precipuo riferimento al secondo mezzo, è di ostacolo alla decadenza sancita dall’art. 1957 c.c. l’inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), L.Fall. o nella relazione del commissario giudiziale; tali annotazioni, infatti, non sono equipollenti all’accertamento giudiziale del credito ed attribuiscono al creditore unicamente il diritto di voto; al contempo, i provvedimenti del giudice delegato, mancando nel concordato un procedimento di verifica dei crediti, sono finalizzati a decidere le questioni sulla legittimazione al voto senza alcuna preclusione alla proposizione nelle forme ordinarie delle domande giudiziali volte al riconoscimento e al soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 4446/1993).
2.6. D’altronde, questa Corte ha da tempo puntualizzato – il che è in linea con i suesposti rilievi – che “l’onere imposto al creditore dall’art. 1957, 1 comma, c.c. può ritenersi adempiuto soltanto quando, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, sia stata proposta un’azione giudiziale, di cognizione o di esecuzione, contro il debitore principale nel caso di fideiussione semplice e contro quest’ultimo o il fideiussore nel caso di fideiussione solidale, sicché non vale ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria la partecipazione del creditore all’adunanza dei creditori convocata a seguito della proposta di concordato preventivo presentata dal debitore, trattandosi di attività che non costituisce domanda giudiziale e non integra l’esercizio di un mezzo di tutela processuale” (cfr. Cass.6498/1985).
2.7. In questo quadro, ingiustificatamente il ricorrente si duole – con il quarto mezzo – per l’omessa statuizione in ordine alla eccezione di carenza di interesse ad agire del creditore.
Tanto, ben vero, pur a prescindere dal rilievo per cui non si configura vizio di omessa pronuncia, ancorché manchi una specifica argomentazione, quando la domanda o l’eccezione risultino incompatibili con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (Cass. 20311/2011).
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3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
3.1. Anche a volere, in ipotesi, ritenere comprovata la circostanza dell’invio del modulo di precisazione del credito al commissario, ciò non consentirebbe di superare le dirimenti argomentazione svolte in sede di disamina del primo e del secondo motivo sulla inidoneità del modulo medesimo a costituire “istanza” di natura giudiziaria, unica iniziativa atta ad evitare, come sopra ricordato, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
4. Il quinto e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati per quanto di ragione.
4.1. L’art. 2966 c.c. stabilisce che “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
Tale disciplina trova certamente applicazione anche con riferimento al temine previsto dall’art. 1957 c.c., atteso che, per costante giurisprudenza, le parti possono validamente rinunciare, anche preventivamente, al termine di decadenza, trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle medesime (cfr. tra le tante Cass. 9373/2018, 13078/2008, 2263/2006 e 14089/2005).
È stato precisato, affinché non si verifichi la decadenza dell’azione contro il fideiussore per il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., che occorre che il riconoscimento provenga dal fideiussore e non dal debitore principale (Cass. 3756/1956; vedi anche Cass. 10120/2006 e 24060/2006).
È stato precisato poi che la rinunzia del fideiussore ad avvalersi della facoltà prevista nell’art. 1957 c.c. può essere manifestata non soltanto non eccependo la decadenza ma anche mediante un comportamento incompatibile con la volontà di valersi di questa, come, in ipotesi che, stragiudizialmente, il fideiussore riconosca il credito e chieda dilazione (cfr. Cass. 2831/1972; Cass. 13078/2008, ove è riferimento ad un comportamento concludente). È stato precisato ancora che il riconoscimento della propria obbligazione, che il fideiussore abbia effettuato nei confronti del creditore, non opera come causa impeditiva della decadenza se nel contempo questa venga eccepita e si sia in realtà verificata; il predetto riconoscimento può valere, semmai, ove ne ricorrano gli estremi, come rinuncia ad avvalersi degli effetti dell’intervenuta decadenza (cfr. Cass. n. 2028/1970).
4.2. Il ricorrente (creditore garantito) sostiene che la decadenza dal diritto nei confronti del fideiussore a norma dell’art. 1957 c.c. è stata impedita dall’espresso riconoscimento del debito da parte del medesimo fideiussore, ossia “dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
A dimostrazione di tale atto ricognitivo, idoneo ad impedire la decadenza, sono state invocate la prova per testimoni e l’interrogatorio formale sul seguente capitolo, trascritto nel corpo del motivo “vero che sia prima che dopo il 26/4/2013 (ovvero la data scadenza dei sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato) e anche dopo l’inizio di questa causa (marzo 2015) nel corso di ripetute visite effettuate al Bo.Ce., Pa.Gi. ha riconosciuto di dover personalmente provvedere alla restituzione a Bo.Ce. della somma prestata a C.E., chiedendo al creditore di astenersi da qualsiasi iniziativa giudiziaria, avendo necessità di tempo per reperire le risorse necessarie”.
4.3. Il Bo.Ce. ha con “autosufficienza” documentato di aver formulato tale istanza istruttoria nella memoria ex art. 183, nr. 2, c.p.c. del giudizio di primo grado e di averla reiterata con l’atto di appello ed in sede di precisazione delle conclusioni, come del resto risulta nell’epigrafe dell’impugnata sentenza.
Di tale attività istruttoria si dà conto anche nella motivazione della sentenza di appello, laddove la Corte veneziana ha respinto le istanze di prova, in quanto – ha assunto – generiche o irrilevanti “in ragione del confortante coacervo probatorio sulla quale riposa la stessa statuizione impugnata”.
4.4. Il ricorrente nell’articolazione della censura, al di là delle formule utilizzate nella rubrica del motivo, si lamenta del fatto che la Corte territoriale immotivatamente non abbia ammesso la dedotta prova orale, volta a dimostrare una circostanza decisiva ai fini del decidere.
4.5. Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16214/2019, 2745/2018 5654/2017 e 6554/2017 e 8357/2005)”.
Ed ha altresì puntualizzato che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. 2980/2023; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l’esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).
Il vizio atto a scaturire dalla sostanziale immotivata mancata ammissione della prova, segnatamente della prova per testimoni, ridonda dunque in vizio della motivazione, vizio che rileva ex se – in relazione alla previsione dell’art. 132 cod. proc. civ. ed al di là della proiezione finale sul giudizio “di fatto” – sicché non interferisce in parte qua la preclusione di cui all’art. 348 ter, u.c., cod. proc. civ. (si è puntualizzato in dottrina che nelle ipotesi di “anomalia motivazionale” costituzionalmente rilevante alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte “non si è più in presenza della censura per omesso esame del fatto decisivo, bensì di una vera e propria censura per nullità del provvedimento impugnato (ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.), in ragione del grave vizio della motivazione da cui esso è affetto”). 4.6. Ebbene, nell’impugnata sentenza si riscontra una sostanziale assenza di motivazione da parte della Corte lagunare sulla richiesta di ammissione della prova per testi relativa al capitolo sopra trascritto, siccome la Corte ha respinto le “istanze di prova”, omettendo di spiegare le ragioni del giudizio di genericità del capitolo di prova testimoniale e la sua irrilevanza in ragione del non meglio precisato “coacervo probatorio sulla quale riposa la stessa statuizione impugnata”.
Si tenga conto inoltre che l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e
precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori (cfr. Cass. n. 11765/2019; Cass. n. 22254/2021).
5. Il settimo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la Corte distrettuale ha esposto sinteticamente ma in modo assolutamente lineare ed esaustivo le ragioni per le quali non è stata attribuita alla documentazione prodotta dall’appellante rilevanza probatoria di rinuncia – da parte di Pa.Gi. – alla eccezione di decadenza.
5.1. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto che non configurasse riconoscimento del debito del fideiussore l’accollo da parte sua del debito della società Ma. Srl, facente capo al Bo.Ce., verso Ro. Spa, i cui soci erano il Pa.Gi. e i suoi quattro figli, precisando che tali rapporti inerivano a soggetti diversi dalle parti contendenti e che la fattura era generica, ancorché riferibile al Pa.Gi., e del tutto scollegata dai fatti di causa.
5.2. Per quanto concerne il profilo del motivo che fa leva sulla violazione di legge, la censura si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice del merito, così dimostrando di voler sollecitare una rivisitazione del relativo giudizio, senz’altro preclusa a questa Corte, cui non spetta il riesame della vicenda ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte, appunto, dal giudice del merito.
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6. L’ottavo motivo è anch’esso infondato.
Alla luce delle suesposte ragioni contenute nella sentenza impugnata, la prova per testi, a parte il capitolo 7), che riguarda l’espressa ricognizione del debito da parte del fideiussore e di cui si è parlato in sede di disamina del quinto e sesto motivo, verte su circostanze non concludenti ai fini della dimostrazione della dedotta rinuncia del fideiussore alla decadenza di cui all’art 1957 c.c.
7. Il nono motivo è inammissibile.
7.1. Il Tribunale nel ritenere non provato, attraverso la documentazione prodotta dal Bo.Ce., il fatto costitutivo della rinuncia del Pa.Gi. alla decadenza, attraverso l’accollo del debito, non è incorso in alcuna violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. La violazione dell’art. 2697 c.c., invero, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018 e 26366/2017).
7.2. Né può predicarsi violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto non risulta che il Tribunale, a fronte della contestazione da parte del Pa.Gi. della rinuncia alla decadenza, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
8. Conclusivamente, in accoglimento del quinto e sesto motivo, il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della causa e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
secondo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo; dichiara inammissibili il terzo ed il nono motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2025
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