Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8837.
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
Massima: In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).
Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8837. Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
Integrale
Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Opponibilita’ – Da parte dei creditori ed interessati eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale – Effetto estintivo nei confronti dell’altro coobbligato – Condizioni – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Relatore
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22560/2022 R.G. proposto da:
Ag.Lu., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LI.IU. rappresentato e difeso dall’avvocato FR.GU. (Omissis)
-ricorrente-
Contro
Se.Ma., domiciliato elettivamente presso lo studio indicato nella pec dell’avvocato AN.NA. (Omissis)
-controricorrente-
nonchè contro
Pa.Ca., AL.VI. Spa, Se.Ma.
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 196/2022 depositata il 24/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 giugno 1987 Lu.Gi. e Ag.Lu. convenivano in giudizio La.Pr. (poi, Mi.As. Spa), GE.As., Pa.Ro., in proprio e quale esercente la potestà sui figli (al tempo minori) Se.Ma. e Se.An. (eredi di Se.Co.), So.An. e Pa.Ca. (eredi di Pa.Vi.) e il commissario liquidatore di Firenze Assicurazioni Spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 28 giugno 1974.
La domanda veniva rigettata dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Paola, con sentenza n. 54/2006, per difetto di integrità del contraddittorio.
Con sentenza n. 1207/2011, la Corte di Appello di Catanzaro, rilevata la violazione del contraddittorio, dichiarava la nullità degli atti processuali successivi alla prima udienza e rimetteva le parti dinnanzi al giudice del primo grado per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione del 29 febbraio 2012, Lu.Gi. e Ag.Lu. riassumevano il processo davanti al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea – proponendo domanda di ristoro per le lesioni subite quali terzi trasportati in occasione dell’incidente stradale del 28 giugno 1974, in cui persero la vita Pa.Vi. e Se.Co., rispettivamente proprietario e conducente dell’autovettura Alfa Romeo Giulia sulla quale viaggiavano anche gli attori, Lu.Gi. e Ag.Lu.
Deducevano che, all’esito del giudizio penale definito con sentenza n. 110/1984, il Tribunale penale di Paola aveva accertato che l’incidente per cui è causa era imputabile, in ragione del 60%, a Sg.Gi., quale proprietario e conducente della Fiat 124 coinvolta nel sinistro, e, in ragione del 40%, a Se.Co., conducente dell’autovettura Alfa Romeo. Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno subito da parte degli autori (e loro eredi), nonché contro le rispettive compagnie assicurative, contrattualmente o legalmente tenute a risponderne.
Si costituivano Mi.As. Spa (già La.Pr. Spa) e Av.It. Spa (già GE.As. Spa) eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si costituiva anche Se.An., quale erede di Se.Co., chiedendo la rimessione in termini per l’esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell’incidente in cui aveva perso la vita il proprio genitore.
Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Paola dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite da Lu.Gi. e Ag.Lu., rigettandone la domanda proposta nei confronti dei convenuti; dichiarava inammissibile la domanda proposta da Se.An.; compensava le spese di lite tra gli attori e la Se.An.; condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Mi.As. Spa e di Av.It. Spa
Avverso tale sentenza, Lu.Gi. e Ag.Lu., con atto di citazione notificato il 9-13 luglio 2020, proponevano appello. Con autonome comparse di risposta, si costituivano Se.Ma. (in qualità di erede di Se.Co. ed in luogo di Se.An.) e la Un.As. Spa (già Mi.As. Spa, Div.
La.Pr.), eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 24 febbraio 2022, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Lu.Gi. e Ag.Lu. nei confronti di Mi.As. Spa (ora Un.As. Spa) e di Sg.Gi.; accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da Lu.Gi. e Ag.Lu. nei confronti di Se.An. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava il danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e condannava Se.An., quale coerede del defunto Se.Co., al pagamento in proporzione della sua quota ereditaria; condannava Lu.Gi. e Ag.Lu., in solido, al pagamento, in favore di Un.As. Spa (già, Mi.As. Spa) e di Se.Ma., delle spese del giudizio di appello e condannava Se.An. al pagamento, in proporzione della sua quota ereditaria, in favore di Lu.Gi. e Ag.Lu., delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Ag.Lu., anche nella qualità di erede di Ag.Lu., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Se.Ma.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937, 2938, 2939. 2947, 1310, 2055 c.c., 166 e 167 c.p.c. e della legge n. 990 del 1969, artt. 18, 23, 26 e art.112 c.p.c., nonché vizio di extrapetizione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che le eccezioni di prescrizione sollevate dall’impresa che assicurava la Alfa Romeo Giulia di proprietà di Pa.Vi. e, in appello, anche da Se.Ma. fossero tempestive e per aver esteso l’efficacia dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa di assicurazione anche nei confronti degli eredi di Pa.Vi. e di Se.Co.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione avesse effetti nei confronti dei predetti eredi di Pa.Ca. e Se.An., con la sola eccezione di Se.An., che, costituendosi in giudizio, nulla aveva eccepito in corso di procedimento.
Secondo il ricorrente la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale sarebbe inapplicabile al caso di specie, attesa la peculiarità della situazione processuale di Se.Ma., rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ma costituitosi in quello di appello. La sua posizione processuale sarebbe assimilabile a quella di Se.An. Infine, assume la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla GEAS Ass.ni (oggi Al.Vi. Spa) e, conseguentemente, priva di effetti favorevoli in favore di Se.Ma.
Il motivo è infondato.
Questa Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente”, ribadendo che l’automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 – 01).
Nel procedimento esaminato nella massima richiamata questa Corte, cassando la sentenza di merito, ha affermato il principio della
estensione dell’effetto estintivo dell’obbligazione risarcitoria, discendente dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile automobilistica. Estensione riferita alla posizione del responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo. Fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame.
Tale orientamento ha trovato ulteriore conforto nella successiva pronuncia con la quale si è ribadito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l’assicuratore dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez. 3 – n. 31071 del 28/11/2019).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la posizione di Se.Ma. non è sovrapponibile a quella di Se.An., atteso che la condotta processuale del primo è proprio quella descritta nel primo capoverso della massima citata dalla Corte territoriale per cui “l’eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell’altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore, co-obbligato solidale, con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio”.
La posizione di Se.An. è quella pure descritta nella citata decisione, nell’ipotesi in cui, “costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultim(a) espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento”.
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
Correttamente la Corte territoriale ha qualificato la condotta della Se.An. quale manifestazione tacita di “volontà di rinunciare all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito così come rappresentato e contestato dall’attore)”.
Quanto alla tardività dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Compagnia Aviva, la censura è inammissibile in quanto nuova, perché il tema non è stato trattato dalla Corte territoriale e parte ricorrente non ha dedotto di avere sottoposto la tematica al giudice di merito.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che il termine di prescrizione per la Compagnia di Assicurazione dell’Alfa Romeo e per gli eredi di Pa.Vi. e Se.Co. iniziasse a decorrere dalla morte di questi ultimi, avvenuta il giorno del sinistro. Secondo il ricorrente le caratteristiche del sinistro in oggetto avrebbero evidenziato esclusivamente la responsabilità di Sg.Gi., mentre il coinvolgimento responsabile di Se.Ma. sarebbe emerso solo al momento del deposito della sentenza penale, che aveva riconosciuto la responsabilità di entrambi i conducenti.
Prima di quel momento i danneggiati non sarebbero stati nelle condizioni di avere consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta di Se.Co. Pertanto, la prescrizione non avrebbe prodotto effetti, né in favore della Compagnia AL.VI. Spa (già Av.It. Spa e, prima ancora, GEAS Ass.ni Spa), né degli eredi di Pa.Ca. e Se.An.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 2947 c.c. comma 3 secondo cui “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato. o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Nello stesso modo la Corte d’Appello ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui “qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell’incidente perché, conseguendo l’estinzione del reato “ipso iure” al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l’azione penale nei confronti dell’altro conducente del pari coinvolto nell’incidente e rimasto in vita” (Cass Sez. 3, Sentenza n. 12907 del 13/07/2004).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025
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