Domanda Riconvenzionale Trasversale e la decadenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8847.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Massima: La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all’attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni “già proposte”, ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l’eccezione d’inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8847. Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

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Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Nuova domanda domanda riconvenzionale trasversale – Termine per la proposizione – Prima udienza di trattazione – Necessità – Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Relatore

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5791/2021 R.G. proposto da:

La.Gi., Sc.Es., La.Da., La.Ga., domiciliati presso l’indirizzo indicato nella pec, rappresentati e difesi dall’avvocato NI.TA. (Omissis)

-ricorrente-

Contro

UN.AS. Spa, elettivamente domiciliata in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FR.TA. (Omissis) che la rappresenta e difende

-controricorrente-

nonchè contro

Gi.Ma., Gi.Ma., Fa.Do., elettivamente domiciliati in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ME.MA., rappresentati e difesi dall’avvocato CA.PE. (Omissis)

-controricorrenti-

Nonché

contro PROVINCIA CHIETI, elettivamente domiciliata in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato VI.CA. (Omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato MO.DE. (Omissis)

-controricorrente-

Nonché

contro AR.AS. Spa, domiciliata ex lege in R, (OMISSIS) presso l’indirizzo indicato nella pec, rappresentata e difesa dall’avvocato MA.FA. (Omissis)

-controricorrente-

nonchè contro

Gi.Ce., elettivamente domiciliata in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato AN.VI. (Omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato MA.GR. (Omissis)

-controricorrente-

Ma.Mi.

-intimata-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1856/2020 depositata il 23/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., Ma.Al. e Tu.Mi., nella veste di esercenti la rappresentanza genitoriale sulla figlia minore Ma.Mi., evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Vasto, La.Gi. e Gi.Ma., quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore La.De. e il primo anche quale proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, nonché la Fo.Sa. Spa, quale impresa designata dal FGVS, per ottenere risarcimento dei danni subiti dalla figlia nel sinistro stradale verificatosi il 7 agosto 2010 a San Salvo, allorché la medesima si trovava quale trasportata sul ciclomotore condotto da La.De., il quale nell’occasione perse la vita. Veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Si costituivano, a mezzo di distinte comparse, La.Gi. e Gi.Ma. contestando la pretesa risarcitoria e deducendo che il sinistro stradale si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva o, quantomeno concorsuale di Gi.Ce., proprietaria e conducente dell’autovettura Golf Plus con la quale si era verificato l’urto del ciclomotore condotto dal minore. Chiedevano di chiamare in causa la già menzionata proprietaria e la compagnia Ar.As. Spa, che garantiva la copertura assicurativa della predetta autovettura, sollecitando il mutamento del rito. La Gi.Ma. proponeva, comunque, domanda subordinata di rivalsa o di manleva nei confronti del marito La.Gi., quale proprietario del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, in relazione ad un eventuale obbligo risarcitorio riconosciuto in capo alla medesima.

Si costituiva Fo.Sa., quale impresa designata dal fondo di garanzia che contestava la pretesa, soprattutto nel quantum. Prospettava la responsabilità del conducente del ciclomotore sul quale Ma.Mi. viaggiava quale terza trasportata, trattandosi di trasporto irregolare e configurando una corresponsabilità dei genitori della Ma.Mi. per incauto affidamento della minore, non munita dei requisiti per trasportare altra persona. Per il caso di accoglimento della pretesa dell’attore, formulava domanda di regresso nei confronti di La.Gi. e Gi.Ma.

Con ordinanza del 15 settembre 2012 il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e il prosieguo del giudizio nelle forme ordinarie disponendo la chiamata in causa di Gi.Ce. e della compagnia Ar.As.. A ciò provvedeva La.Gi. proponendo una domanda di rivalsa nei confronti dei chiamati, Gi.Ce. e Ar.As. per le maggiori somme che eventualmente avrebbe dovuto corrispondere per i danni subiti dalla minore rispetto a quelle dovute per tale risarcimento in ragione del grado di colpa eventualmente attribuito al proprio figlio La.De.

Si costituiva Ar.As. deducendo l’insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla Gi.Ce. e contestando la quantificazione del danno.

Si costituiva Gi.Ce. rilevando l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo al minore La.De. e ritenendo eccessiva la quantificazione dei danni. Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei genitori di La.De. e della Fo.Sa. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro.

Con separato atto di citazione Gi.Ma., Gi.Ma. e Fa.Do. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Vasto, Gi.Ce. e la compagnia Ar.As., oltre che la provincia di Chieti per il risarcimento dei danni subiti nella qualità, rispettivamente di madre e di nonni paterni di La.De.

In particolare, ritenevano i primi due responsabili per lo scontro tra l’autovettura e il ciclomotore e la Provincia di Chieti responsabile quale ente proprietario della strada in ragione dell’anomala situazione della segnaletica stradale. In tale giudizio si costituivano i convenuti contestando la pretesa. Alla prima udienza si costituiva con atto di intervento volontario La.Gi., sia in proprio che quale erede di La.De. e del proprio padre, La.Si., nonché Sc.Es., in proprio quale nonna di La.De. ed erede di La.Si., oltre che La.Da. e La.Ga., quali eredi di figlio La.Si. a sua volta nonno di La.De. L’intervento tendeva ad ottenere da Gi.Ce. e dall’assicuratore oltre che dalla provincia di Chieti il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro e per la morte di La.De. e subiti, rispettivamente, dal padre e dai nonni paterni di quest’ultimo, nonché quelli patiti dallo stesso defunto e trasmessi per successione a suo padre.

Nelle more del giudizio Fo.Sa. dava atto di avere risarcito in via transattiva i danni subiti da Ma.Mi. e da Gi.Ce.

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 28 luglio 2016, condannava Gi.Ce. e Ar.As. al pagamento in solido della somma di Euro 60.000 in favore di Gi.Ma. e di Euro 60.816, in favore di La.Gi., di Euro 12.000 in favore di Fa.Do. e, altrettanto in favore di Gi.Ma. e di Sc.Es. Disponeva il pagamento dell’ulteriore somma di Euro 12.000, in favore di La.Gi., Sc.Es., La.Da. e La.Ga., quali eredi di La.Si., pro quota, oltre interessi e rivalutazione.

Condannava La.Gi. e Gi.Ma. al pagamento in solido in favore di Unipol Sai, quale impresa designata dal Fondo di garanzia della somma di Euro 168.400, oltre interessi e rivalutazione.

Condannava la Gi.Ce. e la compagnia Ar.As. al pagamento della somma di Euro 33.600 in favore di Unipol Sai, e dichiarava cessata la materia del contendere tra Ma.Mi., nelle more divenuta maggiorenne, e Gi.Ce. e Unipol Sai Spa Provvedeva sulle spese di lite.

Secondo il Tribunale, alla luce delle risultanze processuali e delle prove testimoniali espletate, il sinistro si era verificato all’altezza di una rotatoria, tra l’autovettura Golf condotta dalla Gi.Ce. e il ciclomotore condotto da La.De., con a bordo Ma.Mi. Quanto alla segnaletica, per chi come il @17La@ doveva immettersi sulla strada di Contrada Piana Sant’Angelo, vi era il segnale di Stop, sia orizzontale che verticale e tale segnaletica prevaleva sul criterio generale secondo cui il ciclomotore, siccome proveniente da destra, sarebbe stato favorito rispetto all’autovettura condotta dalla Gi.Ce.

Conseguentemente il Tribunale riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere alla condotta di guida di La.De. che, giunto con il motorino a velocità sostenuta nei pressi della intersezione con la strada sulla quale viaggiava la Gi.Ce., non si fermava allo Stop e non controllava in maniera adeguata la presenza di altre autovetture, tagliando l’incrocio proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’autovettura Golf.

In considerazione della velocità di tale ultimo veicolo il Tribunale concludeva per un concorso di colpa della Gi.Ce. nella misura del 20% escludendo un concorso di responsabilità in capo alla Provincia di Chieti, ente proprietario della strada, poiché la non perfetta visibilità della segnaletica orizzontale non aveva avuto alcuna incidenza causale.

Secondo il Tribunale doveva accogliersi la domanda di regresso proposta da Un.Sa. Spa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia nei confronti dei genitori di @17La@ e poi ampliata nei confronti di tutti i responsabili del sinistro. Nello stesso modo risultava fondata la richiesta di restituzione di quanto versato in via transattiva da Fo.As. in favore di Ma.Mi. e Gi.Ce., da ripartire in funzione della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro. Rispetto all’azione di regresso, La.Gi. rispondeva quale proprietario del ciclomotore non assicurato, mentre entrambi i genitori di La.De. rispondevano ai sensi dell’articolo 2048 c.c. per omessa educazione e vigilanza sul figlio minore.

Avverso tale decisione proponevano appello in via principale, La.Gi., Sc.Es., La.Da. e La.Ga., nonché in via incidentale adesiva, Gi.Ma., Gi.Ma. e Fa.Do. Gi.Ma. spiegava appello incidentale anche con riferimento al rigetto delle domande proposte nei confronti di La.Gi. e di Ar.As..

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 23 dicembre 2020, accoglieva l’appello principale limitatamente alla rivalutazione monetaria disposta del Tribunale sulle somme spettanti in via di regresso all’impresa designata. Quanto alle spese di lite, condannava Gi.Ma. a corrisponderle in favore di La.Gi. e gli appellanti principali e quelli incidentali a pagare in favore di Unipol Sai Assicurazione le spese di lite.

Condannava gli appellanti principali e quelli incidentali ed Ar.As. a pagare le spese di lite in favore della Provincia di Chieti e di Gi.Ce. Infine, condannava Ar.As., per effetto del rigetto del proprio appello incidentale, a corrispondere in favore degli appellanti principali la somma oggetto di lite.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione La.Gi., nella qualità di padre ed erede di La.De. e del proprio padre La.Si., Sc.Es. in proprio quale nonna di La.De. ed erede di La.Si., La.Da. e La.Ga., eredi di La.Si., affidandosi a 18 motivi.

Resistono con separati controricorsi, la Provincia di Chieti, AR.AS. Spa (costituita con nuovo difensore in data 1 ottobre 2021), Gi.Ce. e Un.Sa., Gi.Ma. e Fa.Do., depositano controricorso incidentale adesivo.

Gi.Ce. e La.Da. depositano memorie ex art.380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice, essendo stata emessa da un collegio della Corte d’Appello composto anche dal giudice ausiliario quale relatore, nonostante l’incostituzionalità delle norme dettate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sulla istituzione del giudice ausiliario di appello. Della questione si è già occupata la Corte di cassazione con ordinanze del 9 dicembre 2019 n. 32032 e 32033 sollevando questione di legittimità costituzionale.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Il motivo è infondato perché la Corte costituzionale con sentenza del 17 marzo 2021 n. 41 ha dichiarato illegittimi gli articoli da 62 a 72 della legge n. 98 del 2013 stabilendo, però, che per evitare il grave pregiudizio all’esercizio la funzione giurisdizionale che deriverebbe dall’annullamento delle decisioni pronunziate con la partecipazione dei giudici ausiliari, tali norme potranno trovare applicazione fino al momento della riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il termine del 31 ottobre 2025.

Conseguentemente i giudici onorari, sino a quella data, potranno comporre il collegio e adottare le decisioni provvedendo anche alla stesura della sentenza.

Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2727 e 2729 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dei rilievi eseguiti sul posto dai Carabinieri e dai vigili urbani, che La.De. provenendo dalla rotatoria posta in corrispondenza della strada provinciale Trignina aveva percorso trasversalmente l’area posta tra questa strada e la parallela via Piana Sant’Angelo, ove si è verificato il sinistro, giungendo sulla corsia che era deputata ai veicoli che, da quest’ultima strada, si dirigevano verso la predetta strada provinciale e, poi, da tale corsia si era immesso sulla via Piana Sant’Angelo con “effetto sorpresa” per la conducente dell’autovettura Golf, Gi.Ce.

La decisione impugnata avrebbe violato le norme in materia di presunzioni, giacché la ricostruzione della polizia giudiziaria è stata effettuata ex post, partendo dal semplice dato certo del punto di impatto tra i veicoli. Sotto altro profilo non costituirebbe presunzione grave e precisa la circostanza che il ragazzo alla guida del ciclomotore tentasse di sfuggire all’inseguimento dei vigili urbani. Si tratterebbe di una circostanza non dimostrata ed in contrasto con la prova diretta risultante dalle dichiarazioni di alcuni testi escussi. Infine, le risultanze processuali consentirebbero di escludere l’effetto sorpresa da parte della conducente dell’autovettura che, al contrario, avrebbe avuto tutto il tempo per avvedersi della presenza del ciclomotore.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze aggiungendo che la statuizione dell’attraversamento trasversale sarebbe privo di ancoraggio probatorio ed in contrasto con prove acquisite. Al contrario, emergerebbe la prova che la Gi.Ce., alla guida della propria autovettura, piuttosto che restare nella propria corsia di marcia, aveva invaso quella opposta, attingendo così la parte laterale sinistra del ciclomotore. Ciò emergerebbe anche dalla riproduzione fotografica in atti.

Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. oltre che 2697 e 2054 c.c. riguardo alla prova della distanza esistente tra l’autovettura e l’intersezione nel momento in cui il conducente del ciclomotore si immetteva dal crocevia nella strada percorsa dall’autovettura della Gi.Ce. In sede di appello era stato evidenziato che al momento dell’immissione nel crocevia da parte del minore l’autovettura si trovava molto distante dall’intersezione. Tale circostanza è stata ritenuta non dimostrata dalla Corte territoriale sulla base di un ragionamento contrario ai criteri delle presunzioni di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze con la precisazione che il sinistro non si sarebbe verificato se la Gi.Ce. avesse eseguito tutte le manovre richieste. Proseguendo sulla propria corsia di marcia, rallentando dopo aver visto il ciclomotore ed arrestando la marcia come prescritto dal codice della strada

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 e 132, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per assenza di motivazione, se non semplicemente apparente, riguardo alla violazione dell’articolo 143, primo comma del Codice della strada da parte della Gi.Ce., per avere guidato al centro della carreggiata stradale attuando una condotta determinante della verificazione del sinistro stradale. Con l’atto di appello era stato evidenziato tale profilo in violazione della regola che impone ai conducenti di circolare sul margine destro della carreggiata. Riguardo a tale profilo della dinamica la Corte non avrebbe espresso alcuna motivazione critica. Pur avendo ritenuto in attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da Br.Vi. e Ri.Fr. avrebbe dovuto comunque prendere in esame la ricostruzione operata dal consulente di parte e criticarne l’esito.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Con il quinto motivo, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’articolo 106 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada avendo la Corte d’Appello ritenuto che il segnale di “dare precedenza” del quale era gravata la Gi.Ce. imponesse alla stessa di dare precedenza solo i veicoli transitanti su via Piana Sant’Angelo in senso opposto a quello percorso dalla medesima e che avrebbero dovuto svoltare a sinistra e non anche ai veicoli, come quello condotto dal @17La@, che provenivano dalla sua destra.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, n. 4 c.p.c. nella parte in cui contempla una motivazione incongrua e solo apparente in ordine al motivo di gravame, con cui gli appellanti principali avevano dedotto la non visibilità del segnale verticale di “Stop” ed il suo apparire diretto, anche a cagione dell’assenza delle linee di demarcazione delle due corsie di “Stop” e della linea di arresto, solo ai conducenti che dalla rotatoria della strada provinciale dovevano immettersi in via Piana Sant’Angelo, attraverso una manovra di svolta a destra (e non per quelli che, come il conducente del ciclomotore, erano diretti a dimettersi in questa strada con manovra di svolta a sinistra).

Contrariamente a quanto ritenuto sia del Tribunale che dalla Corte d’Appello il segnale verticale di Stop non era visibile per cui risultava efficace solo per i veicoli che, dall’area della rotatoria, dovevano immettersi sulla via Piana Sant’Angelo con manovra di svolta a destra.

In sostanza, il segnale sembrava riferirsi solo chi intendeva girare a destra. La Corte d’Appello non avrebbe argomentato riguardo all’ulteriore circostanza della non visibilità del segnale verticale a cagione della sua posizione decentrata, all’estremità destra della intersezione e al culmine di una curva accentuata per i conducenti dei veicoli come quello di La.De.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze, aggiungendo che, ove la Gi.Ce. avesse uniformato la condotta di guida alle regole del codice della strada, non avrebbe urtato il ciclomotore per cui il concorso di colpa di quest’ultima sarebbe stato di gran lunga superiore alla misura del 20% stabilita in sentenza.

Ove invece il segnale di Stop avesse dovuto ritenersi riferito anche a chi intendeva immettersi a sinistra (come il @17La@) allora il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere l’impugnazione per ritenere corresponsabile del sinistro l’ente Provincia di Chieti.

Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, la violazione dell’articolo 145 del codice della strada e dei principi in tema di diritto di precedenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’autovettura Golf fosse quella beneficiata di diritto di precedenza. Secondo i ricorrenti, nel caso di coesistenza di due segnali che impongono l’arresto, in particolare quello di dare la precedenza di cui era gravata la Gi.Ce. e quello di arresto e dare la precedenza (Stop) posto nella direzione di provenienza di @17La@, avrebbero dovuto applicarsi le regole generali secondo cui il veicolo favorito era quello proveniente da destra, cioè il ciclomotore.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la violazione l’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale aumento di motivare sulla richiesta degli appellanti principali di una diversa gradazione delle responsabilità dei due conducenti rispetto a quanto stabilito dal Tribunale. Nel caso di specie in considerazione della velocità eccessiva dell’autovettura la Corte d’Appello avrebbe potuto determinare, almeno nella misura del 50%, il grado di responsabilità attribuibile alla Gi.Ce.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 2043 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello escluso la responsabilità della Provincia di Chieti nonostante la segnaletica stradale presente sul luogo teatro del sinistro fosse contraddittoria, carente, fuorviante e comunque poco visibile. Secondo i ricorrenti anche accedendo alla tesi dell’attraversamento trasversale del crocevia da parte del ciclomotore, senza transitare attraverso la corsia di canalizzazione prevista per i veicoli che dovevano immettersi su via Piana Sant’Angelo con svolta a sinistra, ma invadendo la corsia di pertinenza dei veicoli diretti in senso opposto verso la rotatoria, dovrebbe necessariamente concludersi per la presenza di segnaletica inadeguata, invisibile o comunque contraddittoria. Inoltre, il segnale di “Stop” non era visibile e sembrava rivolto ai conducenti di veicoli provenienti da altre direzioni facendo presumere al @17La@ di avere il diritto di precedenza rispetto all’autovettura Golf.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare le argomentazioni poste a sostegno dell’appello adesivo.

Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi articolo 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell’articolo 32 della Costituzione e degli articoli 2059 e 2697 c.c., oltre che degli articoli 115 e 61 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente disatteso il motivo di impugnazione con il quale La.Gi. ed Sc.Es. avevano chiesto il danno biologico subito in conseguenza dell’evento luttuoso costituito dai forti stati d’ansia di depressione riscontrati. Il giudice di appello avrebbe ritenuto tali patologie temporanee e non strutturali.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze. Si ribadisce la configurabilità del danno biologico in favore di soggetti che vedevano nel piccolo La.De. rispettivamente, l’unico figlio e l’unico nipote.

Con l’undicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello con il quale si lamentava la ridotta quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dal padre e dai nonni della vittima. Il Tribunale aveva giustificato la quantificazione di tale danno sulla base di una serie di parametri quali “l’età del defunto, l’età del danneggiato, il sesso del superstite, il rapporto di parentela tra la vittima e il superstite, la convivenza con il defunto, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell’illecito”, ritenuti tutti generici e non riferibili al caso concreto. Anche la Corte d’Appello avrebbe sostanzialmente evitato di formulare una propria valutazione specifica del danno.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare e motivare il rigetto degli argomenti posti a sostegno dell’appello adesivo.

Con il dodicesimo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, primo comma c.p.c. la erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore, in via equitativa trattandosi di veicolo distrutto nel sinistro e di proprietà, nella misura del 50%, del ricorrente con violazione di articoli 2056 e 1226 c.c. Le risultanze processuali consentivano di addivenire ad una valutazione equitativa del danno avendo parte ricorrente prodotto la copia del libretto di circolazione del ciclomotore.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

I motivi dal secondo al dodicesimo possono essere trattati congiuntamente poiché riguardano tutti la erronea ricostruzione della dinamica del sinistro (secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo), ovvero l’errata ripartizione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (ottavo motivo) ovvero l’ingiustificata esclusione della responsabilità dell’amministrazione provinciale di Chieti (motivo numero nove).

Mentre i successivi motivi riguardano la valutazione e la quantificazione di alcune voci di danno conseguenti alla morte di La.De. (motivi n. 10 e n. 11) e il rigetto della richiesta di risarcimento in via equitativa dei danni subiti dal ciclomotore (motivo n. 12).

I motivi sono tutti inammissibili in quanto, pur formalmente riferiti ad una reiterata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Con il tredicesimo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. la erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di regresso formulata da Unipol Sai Assicurazioni Spa nei confronti di La.Gi. (oltre che di Gi.Ma.) per le somme corrisposte a titolo di risarcimento in favore di Gi.Ce. Tale domanda sarebbe stata proposta tardivamente, con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., a seguito della domanda riconvenzionale formulata dalla Gi.Ce. anche nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti a seguito del sinistro.

Secondo la Corte territoriale la domanda di regresso avrebbe potuto essere proposta, al più tardi, entro il termine previsto dal sesto

comma dell’articolo 183 c.p.c, giacché il giudice istruttore aveva autorizzato il deposito di memorie.

Al contrario trattandosi di reconventio reconventionis in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto la preclusione sarebbe scattata entro e non oltre la prima udienza di comparizione sensi dell’articolo 183, quinto comma c.p.c.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze oggetto del ricorso incidentale e riferite alla azione di rivalsa avanzata da Unipol Sai Spa nei confronti dei genitori del conducente il ciclomotore.

Oltre a ciò, con il controricorso incidentale si impugna la decisione con riferimento a profili relativi alla ritualità della domanda riconvenzionale formulata da Gi.Ce.

A riguardo si deduce la tardività della domanda riconvenzionale evidenziando che nel primo procedimento instaurato da Gi.Ma., anche nei confronti della Gi.Ce., quest’ultima non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione. Al contrario nel separato giudizio introdotto dai genitori di Ma.Mi. nei confronti dei convenuti diversi dalla Gi.Ce., quest’ultima ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di Gi.Ma. Sotto tale profilo, pertanto, la domanda sarebbe tardiva.

In secondo luogo, la pretesa sarebbe inammissibile perché la richiesta risarcitoria sarebbe stata proposta “in via equitativa”. Sotto altro profilo si deduce l’irritualità delle domande sub 7 e 8 della prima memoria di UnipolSai Assicurazioni nelle quali, per la prima volta, si agisce per il regresso nei confronti anche di Gi.Ma.

In via subordinata, si chiede l’estensione delle domande oggetto della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio introdotto da Ma.Mi., anche nei confronti della domanda di regresso formulata da Unipol Sai a seguito della domanda riconvenzionale spiegata da Gi.Ce. Gi.Ma. insiste nelle richieste proposte in primo grado ed oggetto della prima difesa.

Il tredicesimo motivo del ricorso principale è fondato, mentre le censure relative alla ritualità della domanda riconvenzionale spiegata da Gi.Ce. poste a sostegno del ricorso incidentale adesivo, sono inammissibili.

A tal proposito va evidenziato che le doglianze oggetto del ricorso incidentale adesivo sono formulate in totale violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c. Trova applicazione il principio per cui quando il motivo si fonda su documenti, atti o memorie il ricorrente onerato di trascrivere il contenuto essenziale di tali atti, individuarne la collocazione all’interno del fascicolo e specificare la fase processuale nella quale tali atti sono stati prodotti.

Nessuno di tali adempimenti è stato espletato dai ricorrenti incidentali, poiché non trascrivono il contenuto della domanda riconvenzionale spiegata da Gi.Ce., non indicano e documentano la tempestività o meno della comparsa di costituzione e risposta della già menzionata Gi.Ce. nei due procedimenti. Non specificano a che titolo quest’ultima sarebbe intervenuta nel secondo procedimento, non trascrivono il contenuto delle richieste che sarebbero state formulate “in via equitativa”, non allegano il contenuto della comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio introdotto da Ma.Mi., non ne dimostrano la tempestività, non deducono di avere formulato tale doglianza in sede di appello e non consentono di individuare tali atti all’interno dei fascicoli processuali.

Quanto, invece, alle censure oggetto del tredicesimo motivo del ricorso principale, i ricorrenti hanno ritualmente allegato e documentato che nel primo procedimento instaurato (RGN 210 del 2012) Ma.Al. e Tu.Mi., genitori della terza trasportata Ma.Mi. hanno agito nei confronti di La.Gi. e Gi.Ma., genitori del defunto La.De., conducente del ciclomotore su cui viaggiava la danneggiata e di Unipol Sai Assicurazioni quale impresa designata dal fondo di garanzia.

Nel secondo giudizio (RGN 957 del 2012) Gi.Ma., Gi.Ma. e Fa.Do., rispettivamente madre e nonni materni del defunto La.De., agivano nei confronti di Gi.Ce., conducente dell’autovettura Golf e dell’assicuratore Ar.As. Spa, nonché nei confronti della Provincia di Chieti, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del minore.

Nel primo giudizio si costituiva la compagnia Unipol Sai Assicurazioni e, per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda di regresso nei confronti dei genitori del conducente del ciclomotore, Gi.Ma. In quel giudizio si costituiva anche la terza chiamata Gi.Ce., la quale deduceva la esclusiva responsabilità del conducente il motociclo e formulava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti @17La@ e Gi.Ma. Disposta la riunione dei giudizi, Unipol Sai, a fronte della domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla Gi.Ce., conducente dell’autoveicolo, a seguito della sua chiamata in causa, proponeva domanda trasversale di regresso nei confronti di La.Gi. e Gi.Ma., con riferimento alle somme che Un.As. sarebbe stata eventualmente costretta a pagare in favore anche della Gi.Ce.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Una volta definiti i termini processuali della questione (che quindi va limitata esclusivamente alla domanda di regresso spiegata da Unipol Sai nel primo termine previsto dal sesto comma dell’articolo 183 c.p.c. ed esclusivamente nei confronti dei genitori di La.De., limitatamente alle somme che la compagnia potrebbe essere costretta a corrispondere in favore di Gi.Ce.) va esaminato il profilo dell’eventuale tardività della domanda.

È noto che per domanda riconvenzionale trasversale si intende la domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto. Si tratta di domande riconvenzionali in senso improprio e tale deve ritenersi quella spiegata dalla terza chiamata Gi.Ce. nei confronti dei coniugi @17La@.

La questione riguarda l’interpretazione del testo dell’articolo 183 c.p.c. al tempo vigente.

Il sesto comma prevede che se richiesto il “giudice concede alle parti” termini perentori per il deposito di memorie. Il primo termine, di 30 giorni è concesso per redigere una memoria limitata alle “sole precisazioni e modificazioni delle domande, dell’eccezione, delle conclusioni già proposte”. Il secondo termine riguarda la possibilità di replicare alle deduzioni svolte con la prima memoria, definire il thema decidendum e formulare prove dirette. Il terzo termine riguarda la formulazione di prove contrarie.

La norma consente una interpretazione rigorosa, nel primo termine, secondo cui l’attore può solo precisare quanto già dedotto, senza proporre una reconventio reconventionis, che a rigore va formulata durante l’udienza ex articolo 183. c.p.c.

Infatti, il quinto comma dell’art. 183 c.p.c., che disciplina lo svolgimento dell’udienza, prevede che in quella udienza si possa proporre anche la reconventio reconventionis.

Ciò si ricava dall’inciso “l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.

A rigore il sesto comma n. 1 dell’art. 183 c.p.c. consente all’attore di precisare o modificare, e non anche presentare domande o eccezioni che siano conseguenza della riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis). In tal senso milita il testo della norma che prevede che il giudice possa assegnare un “termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Ciò escluderebbe la possibilità di proporre la reconventio reconventionis nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.

Ulteriore elemento in tal senso si evince dal contenuto delle attività processuali che possono essere svolte nel secondo termine, ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e cioè proporre eccezioni e repliche alle modifiche apportate dal convenuto attraverso la prima memoria, di cui al n. 1. Sulla base di tali considerazioni la reconventio reconventionis andrebbe proposta in udienza ex art. 183 c.p.c. e non nella prima memoria.

La tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, al contrario, sposta in avanti la maturazione delle preclusioni riguardanti la reconventio reconventionis ritenendo che tali adempimenti non debbano necessariamente svolgersi in occasione della prima udienza, ma possono essere differiti ad un momento successivo costituito dal deposito della prima o anche della seconda memoria dell’art. 183 c.p.c.

Ciò in quanto alla prima udienza, ex art. 183 comma 5 c.p.c., l’attore “può” proporre e non già “deve”.

Da ciò sarebbe possibile desumere l’esistenza di una facoltà, ma non anche una decadenza per la parte. Quest’ultima potrebbe proporre tale domanda in occasione della prima memoria che costituisce il termine ultimo per poter precisare o modificare le domande già formulate.

Ciò, ovviamente, nei casi in cui tali termini siano stati richiesti alle parti e concessi dal giudice (come nel caso di specie).

Secondo un approccio meno rigido, in difetto di una preclusione espressa riferita agli adempimenti da svolgere durante l’udienza di trattazione, le preclusioni possono maturare con il secondo termine dell’art. 183 c.p.c., giacché tale disposizione consentirebbe la proposizione di una reconventio reconventionis avverso “domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte”, giacché la norma non specifica se tale domanda di risposta riguardi le domande formulate nel primo termine o quelle formulate entro la prima udienza.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha optato per la interpretazione più rigorosa affermando il principio secondo cui “la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, Rv. 656177 – 01)”.

Conseguentemente il motivo è fondato e la decisione va cassata limitatamente alla domanda di regresso spiegata da Unipol Sai nel primo termine previsto dal sesto comma dell’articolo 183 c.p.c. ed esclusivamente nei confronti dei genitori di La.De., (La.Gi. e Gi.Ma.) con riferimento alle somme che la compagnia potrebbe essere costretta a corrispondere in favore di Gi.Ce.

Con il 14º motivo si lamenta ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1372 c.c., articolo 292 del decreto legislativo n. 209 del 2005 e articolo 2697 c.c. e 116 c.p.c. avendo la Corte territoriale ritenuto opponibile a La.Gi. la transazione stipulata dall’impresa designata dal Fondo di garanzia con Ma.Mi. e Gi.Ce. e fondata sull’azione di regresso esercitata dalla predetta impresa designata e ciò, nonostante la mancanza di prova sull’ammontare dei danni subiti dalle parti al fine di esprimere un giudizio di congruità sulle somme loro corrisposte dalla impresa designata, in sede di transazione.

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Le argomentazioni della Corte d’Appello sarebbero errate perché in contrasto con l’articolo 1372 c.c. secondo cui la transazione intervenuta tra l’impresa designata e i danneggiati non è opponibile agli altri soggetti rimasti estranei all’accordo. L’articolo 292 del Codice delle assicurazioni consente all’impresa designata di agire in via di regresso, ma non le riconosce anche il diritto di ottenere, nei confronti dei presunti responsabili, il rimborso delle somme erogate nelle loro preciso ammontare.

Nell’ipotesi di danno inferiore a quello definito in via transattiva ovvero di soggetto non responsabile, l’impresa designata non avrebbe diritto a ripetere esattamente le somme erogate. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello sussisterebbe un onere a carico dei danneggiati, Ma.Mi. e Gi.Ce., di provare il fondamento della loro domanda risarcitoria anche con riferimento alla quantificazione e nonostante la transazione.

Nello stesso modo l’impresa designata è onerata di dimostrare, sia il diritto vantato dai danneggiati sia la congruità delle somme erogate in via transattiva in loro favore.

In sostanza, non sarebbe possibile riconoscere ad Un.Sa. il diritto a richiedere esattamente le stesse somme corrisposte a Ma.Mi. e Gi.Ce., in ragione del grado di responsabilità del figlio del ricorrente, La.De., sul semplice presupposto della misura dei danni riconosciuta in transazione da Un.Sa., senza alcun ulteriore onere circa la congruità dell’indennizzo liquidato.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze. Oltre a ciò, si deduce l’inammissibilità della domanda di regresso per inopponibilità della transazione intercorsa tra Un.Sa. e Ma.Mi.

La questione era stata tempestivamente dedotta all’udienza del 23 maggio 2013. Sotto altro profilo la domanda di regresso sarebbe inammissibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario. In particolare, sarebbe stato violato l’articolo 287, quarto comma del Codice delle assicurazioni nella parte in cui prevede che nel caso di veicolo che non risulti coperto di assicurazione deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Nel caso di specie nel procedimento 957-2012 Gi.Ce. non era parte del giudizio.

Sotto altro profilo si deduce la nullità della motivazione di rigetto dell’appello circa la inammissibilità della domanda di regresso per utilizzo del ciclomotore a seguito di sua trafugazione. Sarebbe stata fornita la prova della circolazione in strada del ciclomotore contro la volontà dei genitori di La.De. Conseguentemente l’ipotesi verificatasi in concreto avrebbe potuto ritenersi equivalente a quella dell’uso di un veicolo trafugato.

In caso di accoglimento della rivalsa si chiede che la stessa venga respinta nei confronti di Gi.Ma. poiché la stessa non è proprietaria del ciclomotore.

In caso di rigetto di tutti i motivi del controricorso si chiede di quantificare la rivalsa nella somma minima.

Atteso l’accoglimento del motivo n. 13 il presente motivo è assorbito giacché la questione riguarda l’opponibilità della transazione stipulata dall’impresa designata dal Fondo di garanzia con Ma.Mi. e Gi.Ce., fondata sull’azione di regresso esercitata dalla predetta impresa designata.

Con il motivo numero quindici si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. la violazione dell’articolo 112 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziare sul motivo di impugnazione con cui gli appellanti principali avevano rilevato che, in sede di liquidazione delle spese processuali in loro favore, il Tribunale non aveva considerato il contributo unificato versato in occasione dell’intervento in giudizio, oltre che il rimborso spettante a La.Gi. per le spese di consulenza tecnica di parte.

Il motivo è inammissibile non ricorrendo la violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Non sussiste l’ipotesi di omessa pronunzia giacché la Corte territoriale dà conto della censura rilevando che gli attori avevano lamentato che, nel novero delle spese, non fosse stato incluso il contributo unificato e l’importo relativo all’elaborato peritale. La Corte sul punto argomenta che “la parziale revisione dell’appello, riguardante aspetti minimali, di poco conto per l’economia del contenzioso, non comporta, in base al principio di globalità, la necessità di rivedere complessivamente le statuizioni sulle spese di primo grado”.

Pertanto, la Corte ha implicitamente rigettato la pretesa avanzata provvedendo ad una sorta di rideterminazione delle spese, anche in virtù della parziale soccombenza degli stessi ricorrenti.

Con il motivo numero sedici si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 91 c.p.c. nella parte in cui i giudici di appello hanno condannato Sc.Es. e La.Ga. e La.Da. al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Un.Sa. benché le stesse fossero estranee al rapporto processuale riguardante l’azione di regresso esercitata da tale società nei rapporti tra la compagnia di assicurazione e La.Gi. e Gi.Ma.

In particolare, per il principio della soccombenza solo i genitori di La.De. avevano subito il rigetto degli appelli proposti in via principale e in via incidentale adesiva avverso la pronunzia del Tribunale che aveva condannato soltanto tali parti a pagare alla compagnia Un.Sa. quanto corrisposto dalla stessa ai danneggiati del sinistro (terza trasportata e conducente dell’autovettura Golf), mentre Sc.Es. e La.Ga. e La.Da. erano estranee a tale vicenda processuale.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Il motivo è inammissibile per violazione l’articolo 366, n. 6 c.p.c. perché i ricorrenti avrebbero dovuto dare conto in maniera specifica della vicenda processuale che costituisce il presupposto della censura, per consentire a questa Corte di verificare se le ricorrenti diverse da La.Gi. avessero effettivamente formulato domande o eccezioni nei confronti di Un.Sa. e al fine di consentire di valutare la sussistenza di un interesse comune alle parti, eventualmente evincibile anche dalla sussistenza di una difesa comune.

Il motivo è, altresì, inammissibile poiché, pur richiamando la violazione dell’articolo 91 c.p.c, non evidenzia un contrasto con il principio della soccombenza, giacché le parti appellanti sono risultate soccombenti nel giudizio di secondo grado e quindi non risulta violato il principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese (Cass. n. 13706 del 3 luglio 2020).

Domanda riconvenzionale trasversale in prima udienza o decadenza

Sotto altro profilo ove la censura debba intendersi come violazione dell’articolo 97 c.p.c. che consente la condanna solidale di tutte le parti soccombenti quando queste abbiano un interesse comune, la censura è egualmente inammissibile, poiché la sussistenza di tale interesse ai fini della ripartizione delle spese può essere apprezzata esclusivamente dal giudice di merito con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 17281 del 12 agosto 2011).

Con il motivo numero diciassette si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 e 132, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza in tema di spese processuali per la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della misura minima delle spese processuali. In particolare, la Corte territoriale avrebbe condannato La.Gi., Sc.Es., La.Ga. e La.Da. a corrispondere alla compagnia Un.Sa. Spa la metà dell’importo di Euro 16.481, oltre accessori e alla provincia di Chieti, la misura di 1/3 del predetto importo e nei confronti della Gi.Ce. la metà dell’importo di Euro 9170, oltre accessori.

In particolare, la Corte territoriale pur precisando che i predetti importi erano stati liquidati con applicazione dei minimi tariffari non avrebbe in alcun modo motivato la misura dei compensi liquidati per ciascuna fase processuale, con riferimento allo scaglione tariffario al fine di consentire una verifica della correttezza del conteggio.

Tali parametri sarebbero errati, poiché il valore della controversia nei rapporti di Unipol sa ai Assicurazioni era di Euro 168.000, mentre quello nei confronti della Provincia di Chieti e di Gi.Ce. era indeterminabile con le conseguenze che i valori come sopra determinati non sarebbero in linea con gli scaglioni predetti.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Il motivo è inammissibile. Come emerge dall’esame della sentenza di appello gli appellanti incidentali e principali sono stati condannati al pagamento della somma di Euro 16.481, computando in tale importo l’incremento del 30% relativo alla difesa contro più parti, applicando i minimi tariffari in considerazione del mancato svolgimento effettivo di una nuova istruttoria e operando una compensazione pari al 10% per l’accoglimento dell’appello, nella sola parte relativa alla eliminazione della rivalutazione monetaria.

Conseguentemente sussiste una motivazione, seppur sintetica, riguardo alla liquidazione delle spese che si pone tra il valore minimo e quello massimo della tariffa. Tale valutazione non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 17 maggio 2018, n. 12093). Infine, non appare pertinente il conteggio riportato in ricorso poiché lo stesso viene riferito al valore delle singole domande e non al valore della causa ai sensi del codice di rito.

Con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 4, secondo comma delle tariffe forensi nella parte in cui il giudice di appello ha determinato l’importo delle spese processuali oggetto di condanna in favore di Un.Sa., della Provincia di Chieti e della Gi.Ce. con applicazione di un incremento del 30%, nei confronti delle prime due e del 20% nei confronti della terza, trattandosi di difesa contro più parti o per una pluralità di appelli diretti contro la medesima parte.

Al contrario l’articolo 4 prevede la possibilità di maggiorare la liquidazione per ciascuna parte del 30% solo nel caso di esame di particolari situazioni di fatto e di diritto. Nel caso di specie all’appello principale di La.Gi.-Sc.Es., si affiancava quello adesivo di Gi.Ma.- Fa.Do. senza incidere sulla linea di difesa complessiva, con conseguente insussistenza delle ragioni di particolare complessità che giustificherebbero la maggiorazione applicata.

Il corrispondente motivo del controricorso incidentale adesivo è ripetitivo delle medesime doglianze.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale si è limitata ad applicare il criterio previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 55 del 2014 secondo il quale quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 30%. Nel caso di specie, la maggiorazione riconosciuta in favore dell’assicuratore si spiega per le distinte posizioni processuali rivestite dalle parti nel giudizio di appello. Nel fare ciò il giudice di secondo grado opera all’interno della discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Conclusivamente, va accolto il solo motivo n. 13, assorbito il motivo n. 14, rigettati gli altri.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito avvalendosi dei poteri di cui all’art. 384 secondo comma c.p.c., dichiarando l’inammissibilità della domanda di regresso proposta da Un.Sa. nei confronti dei genitori di La.De. perché tardiva. Devono di conseguenza essere nuovamente regolamentate le spese di lite di appello nei rapporti tra appellanti principali e incidentali e Un.Sa. e quelle del presente giudizio, come segue. Va disposta la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte ad Un.Sa..

In considerazione del limitato accoglimento delle doglianze vanno compensate le spese del giudizio di appello nei rapporti tra gli appellanti principali, La.Gi., Sc.Es., La.Da. e La.Ga., nonché in via incidentale adesiva, Gi.Ma., Gi.Ma. e Fa.Do. e Un.Sa. Spa Assicurazione, mentre vanno confermate le altre statuizioni sulle spese adottate dalla Corte territoriale.

Vanno, altresì compensate, per la medesima ragione, le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il tredicesimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quattordicesimo motivo, rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta da Un.Sa. nei confronti di La.Gi. e Gi.Ma.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello nei rapporti tra gli appellanti principali, La.Gi., Sc.Es., La.Da. e La.Ga., nonché in via incidentale adesiva, Gi.Ma., Gi.Ma. e Fa.Do. e Un.Sa. Spa Assicurazioni; conferma le altre statuizioni sulle spese adottate dalla Corte d’Appello e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025
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