Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8839.

Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Massima: La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell’ambito di una valutazione complessiva dell’esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio.

 

Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8839. Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimenti cautelari – Provvedimenti d’urgenza – In genere sub procedimento cautelare – Liquidazione delle spese – Valutazione complessiva dell’esito della controversia – Necessità.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Relatore

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22857/2022 R.G. proposto da:

Mi.Mi., elettivamente domiciliata in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato DA.MA. (Omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato MA.IA. (Omissis)

-ricorrente-

Contro

Ri.Sa., Ri.Ja., Ri.Il., elettivamente domiciliatio in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MA.PA. (Omissis) rappresentati e difesi dall’avvocato SE.ME. (Omissis)

-controricorrenti-

nonchè contro

Ma.An., Ri.Ma., Ri.Sa., Ev.An., Ev.Yu., Ri.An., Ri.Ma., Ri.Gi., domiciliati presso lo studio indicato nella pec dell’avv. MO.D. (Omissis)

-controricorrenti-

nonchè contro

Tr.Ma., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PA.MA. (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato SE.ME. (Omissis)

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4786/2022 depositata il 11/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 09.02.2009, Ma.An. e Ri.Ma. convenivano in giudizio Mi.Mi. per sentirla dichiarare responsabile del sinistro stradale nel quale era stato investito Lodovico Rizza, rispettivamente marito e padre degli attori, che, in conseguenza delle gravi lesioni riportate, era deceduto in data 11.12.2006 e, per l’effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, spettanti agli attori, sia in proprio, che jure hereditatis, a titolo di danno differenziale rispetto a quanto già percepito dalla compagnia di assicurazione della vettura della convenuta, Al. Spa

Aggiungevano che la Corte di Appello Penale di Roma, con sentenza n. 7586/2011, aveva dichiarato la responsabilità esclusiva di Mi.Mi. nella causazione del sinistro. Nelle more, la compagnia assicuratrice della vettura condotta dalla Mi.Mi., Al.As. Spa, aveva liquidato in favore degli eredi della vittima l’intero massimale di polizza pari ad Euro 775.000,00 che veniva ripartito tra gli stessi secondo accordi interni. Ritenendo il massimale di polizza non satisfattivo, gli eredi avevano agito nei confronti della Mi.Mi. per la differenza.

In data 01.06.2009, spiegavano atto di intervento adesivo autonomo gli altri tre figli della vittima, Ri.Sa., Ri.An. e Ri.Sa., anche quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori, nipoti di Lodovico Rizza, concludendo per l’accoglimento delle medesime richieste formulate dagli attori. Nello stesso atto veniva indicata l’imputazione in favore di ciascuna delle parti della somma già corrisposta dalla Compagnia con l’erogazione del massimale, nonché la somma residua richiesta a saldo del danno subito.

Il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento penale a carico della Mi.Mi. per omicidio colposo pendente in sede di legittimità. Con sentenza n. 410/2014 la Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7586/2011 con la quale era stata affermata la esclusiva responsabilità della Mi.Mi. nella causazione del sinistro.

Riassunto il giudizio civile, il Tribunale di Cassino in data 12.09.2016 dichiarava l’esclusiva responsabilità della Mi.Mi. nella causazione del sinistro stradale e, per l’effetto, condannava la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore degli eredi, ovvero la moglie, i quattro figli e i sei nipoti diretti della vittima. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento del danno biologico iure hereditatis.

Il Giudice di prime cure liquidava la ulteriore somma di Euro 160.000,00 in favore della moglie, Euro 110.000,00 per ciascuno dei quattro figli, Euro 90.000,00 per ciascuno dei tre nipoti ed Euro 75.000,00 per ciascuno degli altri tre nipoti.

Avverso la predetta sentenza, la Mi.Mi., in data 04.11.2016, proponeva impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Roma lamentando l’insussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nipoti della vittima; l’erronea quantificazione del danno non patrimoniale per automatica applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e la violazione dell’art. 185 bis c.p.c. per la condanna ex art. 91 c.p.c.

Si costituiva in giudizio Ri.Sa. unitamente ai figli Ri.Ja. e Ri.Il. eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito l’infondatezza dell’appello.

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Spiegava atto di intervento volontario l’Avv. Tr.Ma. in quanto procuratore antistatario per le spese legali in primo grado di tutte le parti appellate, le quali pure si costituivano nel corso del giudizio.

Con sentenza n. 6913/2016, la Corte di Appello di Roma in parziale accoglimento dell’impugnazione provvedeva alla riduzione della quantificazione del dovuto nella misura del 50% per i nipoti e del 30% per i figli, liquidando: Euro 270.000,00 in favore della moglie; Euro 270.000,00 per il figlio convivente; Euro 157.000,00 ciascuno per i tre figli non conviventi; Euro 60.000,00 ciascuno per i sei nipoti non conviventi. Per un totale di Euro. 1.371.000. Devalutava la somma alla data del sinistro (2006) e la rivalutava alla data dell’erogazione del massimale (2008), pervenendo all’importo di Euro. 1.123.770,00.

Liquidava a titolo di danno differenziale Euro 4.000,00 a Ri.Sa. (figlio non convivente) ed Euro 29.000,00 ciascuno a Ri.Ja. e Ri.Il. (nipoti non conviventi).

Accoglieva altresì il capo relativo alla erronea condanna ad Euro 11.000,00 operata dal primo giudice, per l’applicazione dell’art. 185 bis cpc, ex art.91 cpc.

Avverso detta sentenza Mi.Mi. propone ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi Ma.An., Ri.Ma. e Ri.Sa., Ev.An. e Yuri Evangelista, Ri.An., Ri.Ma. e Ri.Gi., Ri.Sa., Ri.Ja. e Ri.Il., nonché Tr.Ma.

Depositano memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. Mi.Mi. e Ri.Ma.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. “per avere la Corte d’Appello erroneamente riconosciuto in favore dei nipoti non conviventi della vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in via presuntiva”;

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la convivenza con la vittima non costituisce un requisito indispensabile, ma può rappresentare uno tra gli elementi probatori utili a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo per la determinazione del “quantum debeatur” (Cass. n.29332/2017 e Cass. n.7743/2020).

Secondo un costante orientamento di legittimità “il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza”.

La prova circa l’intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e non anche ai fini dell’an.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226, 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c “per avere la Corte d’Appello quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con erronea applicazione delle tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza (2022) anziché di quelle in uso alla data di versamento del massimale (2008) in sede di spontanea erogazione dell’importo da parte della compagnia”;

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Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui “in tema di risarcimento danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 – 01).

In quella causa si censurava la violazione delle norme di diritto in tema di liquidazione del danno, laddove la pronuncia aveva fatto applicazione delle tabelle di liquidazione vigenti al momento della offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice senza tener conto della esigenza di attualizzazione del danno, e cioè della necessità di quantificazione dello stesso secondo i parametri in uso al momento della decisione.

La Corte in quella occasione, in una vicenda opposta a quella in esame, ma fondata sui medesimi criteri, ha ritenuto corretto il principio applicato dalla Corte d’Appello ed ha rigettato il motivo osservando che “nelle obbligazioni da risarcimento danni per equivalente, la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all’utilità originaria, cui deve essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto. La difficoltà nell’operazione sorge per l’ineludibile scarto temporale esistente tra l’epoca di verificazione dell’evento lesivo e quella della sua liquidazione: nasce qui la distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell’astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore”.

Si osserva condivisibilmente in quella decisione che gli arresti di questa Corte in cui si afferma l’obbligo dell’applicazione, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione (Cass., 11 maggio 2012 n.7272; Cass., 17 aprile 2013 n.9231) non rappresentano altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall’ontologico iato temporale tra i due momenti sopra illustrati, con l’affermazione del principio che la stima e determinazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione.

Si tratta di un canone di valenza generale che opera in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi, cioè, in una accezione estesa e comprensiva non soltanto della determinazione dell’importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all’esito di una controversia) ma anche del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata, come nel caso di specie.

Diversamente opinando, in quest’ultimo caso, il danneggiato, ricevuta una somma idonea a compensare il pregiudizio sofferto, ben potrebbe in un momento successivo (ed anche a distanza notevole di tempo) invocare un maggior ristoro, “lucrando” su più favorevoli criteri di liquidazione nelle more affermatisi in via normativa o giurisprudenziale.

Nella decisione citata, pertanto, si ribadisce che “correttamente quindi la sentenza gravata ha valutato la congruità della somma motu proprio versata dal responsabile civile alla stregua delle tabelle di liquidazione milanesi all’epoca del pagamento vigenti”.

Questa Corte intende dare continuità ai principi sopra illustrati anche al fine di valorizzare il comportamento processuale (ed anche precedente il giudizio) della parte, che metta a disposizione l’intero massimale o che, comunque, corrisponda una somma significativa al fine di favorire la definizione della lite. Tale scelta processuale non può essere priva di conseguenze rispetto a quella di chi adotti la pur legittima decisione di attendere l’esito della lite senza formulare alcuna offerta reale.

Nel caso di specie la compagnia assicuratrice della vettura condotta dalla Mi.Mi., Al.As. Spa, ha erogato in favore degli eredi della vittima l’intero massimale di polizza pari ad Euro 775.000,00, somma poi ripartita tra gli eredi secondo accordi interni.

La decisione impugnata va annullata sul punto ed il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuova determinazione del danno secondo i criteri praticati al momento del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata (compagnia), ed a liquidare il pregiudizio subito dai convenuti limitatamente alle voci di danno che non dovessero rientrare nell’importo complessivo messo a disposizione dall’assicuratore.

Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. “per avere la Corte d’Appello riconosciuto e quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di coniuge e figli, senza considerare tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare non considerando la qualità ed intensità del dolore e della relazione affettiva intrattenuta da tali congiunti con la vittima, non allegata, né provata, e per tutti

i resistenti senza considerare la sopravvivenza di numerosi congiunti”;

Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c.

Tale norma esclude la possibilità di ricorrere in Cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art 360, I comma, c.p.c. ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”.

Nell’ipotesi di “doppia conforme”, ricorrente nel caso di specie, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. sez. un. 21/09/2018, n. 22430; Cass., 29715/2018; Cass. n. 1562/2021). Il motivo non si cura di tale profilo.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale fatto erroneo utilizzo del criterio equitativo non considerando tutte le specifiche circostanze del caso concreto “senza considerare la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta e la sopravvivenza di altri congiunti”;

Con il quinto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa, apparente, contraddittoria motivazione “perché dall’esame della stessa non si rilevano le ragioni in fatto e diritto per le quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di coniuge e figli, né come sia stata operata la quantificazione di tale danno in favore di tutti i resistenti”;

I motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono destituiti di fondamento.

La Corte d’Appello, seppure con motivazione sintetica, ha applicato i principi giurisprudenziali e i criteri tabellari in materia, prendendo in considerazione i fattori propri del sistema tabellare nella quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale ovvero l’età della vittima, l’età del congiunto, il grado di parentela, la convivenza o meno con la vittima, la presenza di altri congiunti ed ha applicato un fattore correttivo per i figli non conviventi ed i nipoti.

La Corte territoriale si è fatta carico del principio secondo cui “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, e una adeguata personalizzazione, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi” (Cass. n. 26300 del 2021).

Per il resto, il giudice di appello ha enucleato sinteticamente le specifiche circostanze conducenti alla quantificazione del danno operata nonché alla riduzione rispetto a quella effettuata dal Giudice di prime cure.

Si legge in sentenza in relazione sia ai nipoti che ai figli che “nel caso concreto considerata la tenera età dei nipoti alla data del sinistro tale relazione parentale deve ritenersi presente, non avendo, peraltro, controparte allegato elementi per poterne ricavare l’insussistenza. Ciò posto, va considerato, in ordine al quantum che le somme liquidate dal primo giudice ai singoli nipoti eccedono i parametri

indicati nelle tabelle previste, tenuto conto che la non convivenza di essi e la mancata allegazione di particolari circostanze di vicinanza, autorizzano a ridurre il risarcimento tabellarmente previsto fino ad un mezzo.”

La Corte ha preso in esame la censura sul quantum risarcitorio e la richiesta di rideterminazione della corretta entità del danno liquidato complessivamente nei confronti degli aventi diritto, evidenziando che in applicazione della vigente tabella a punti del Tribunale di Roma, in base all’età del defunto, dell’età dei congiunti e della sussistenza a meno della convivenza (non sussistente per tre dei quattro figli e per nessuno dei sei nipoti) autorizza ad una riduzione della quantificazione del dovuto equitativamente determinata da questa Corte nel 50% per i nipoti e del 30% per i figli.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 669 septies e dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. “perché la Corte d’Appello di Roma non ha liquidato le spese relative alla fase cautelare di primo grado”.

Spese cautelari e valutazione finale sul complesso

Il motivo è infondato. La decisione impugnata ha correttamente effettuato una valutazione complessiva dell’esito della lite che si è conclusa con una pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria svolta nei riguardi della Mi.Mi., la quale è risultata soccombente nel merito delle pretese azionate nei suoi confronti, con conseguente statuizione di condanna della stessa alle spese di giudizio.

La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell’ambito di una valutazione complessiva dell’esito della controversia attraverso una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio (Cass. 12898 del 2021)

Sotto tale profilo la censura non può trovare accoglimento perché la Corte ha correttamente considerato le spese della fase cautelare collocandole all’interno della più ampia valutazione dell’esito del giudizio, residuando quindi una censura in ordine alla congruità delle somme liquidate, priva però di specifica indicazione della violazione dei limiti tariffari.

La decisione impugnata va annullata con riferimento al secondo motivo ed il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuova determinazione del danno secondo i criteri praticati al momento del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata (compagnia), ed a liquidare il pregiudizio subito dai convenuti limitatamente alle voci di danno che non dovessero rientrare nell’importo complessivo messo a disposizione dall’assicuratore.

Va dichiarato inammissibile il terzo motivo e rigettati gli altri.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta gli altri.

Rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025

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