Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 25941.
Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc e connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Sentenza|| n. 25941. Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc e connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio
Data udienza 11 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc – Connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio – Esclusione – Mancata aperta richiesta dalla parte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31289/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), (OMISSIS) S.A.S., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), sono elettivamente domiciliati;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2597/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso; uditi i difensori delle parti;
lette le memorie delle parti.
Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc e connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti con precetto notificatogli, il 29/1/2018, da (OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS)), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (quale cessionario dell’azienda della fallita (OMISSIS) S.a.s.); l’atto di intimazione, riguardante un terreno sito nel Comune di (OMISSIS), era fondato sulla sentenza del Tribunale di Treviso n. 2060 del 9/12/2002, resa all’esito di un giudizio che aveva coinvolto l’opponente, gli opposti, il Comune di (OMISSIS) e anche la (OMISSIS) S.n.c. (societa’ in seguito cancellata dal registro delle imprese, alla quale era succeduto l’unico socio (OMISSIS), poi deceduto).
2. La menzionata sentenza – azionata come titolo esecutivo – decideva la domanda ex articolo 2932 c.c. spiegata dagli attori e intervenuti nei confronti dello (OMISSIS) e cosi’ statuiva: “accerta l’obbligo di (OMISSIS) di trasferire all’attore ed agli intervenuti la proprieta’ pro indiviso del terreno in contesto catastalmente censito in Comune di (OMISSIS), per le quote indicate dal CTU geom. (OMISSIS) nel proprio elaborato 20.03.1995; dichiara il carattere costitutivo della sentenza, quale titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso, ai sensi dell’articolo 2932 c.c…. condanna il convenuto (OMISSIS) al risarcimento dei danni tutti nei confronti dell’attore e degli intervenuti, da liquidarsi in separato giudizio, nonche’ al pagamento delle spese di giustizia…”.
3. Il citato Tribunale, in accoglimento dell’istanza degli attori e intervenuti, procedeva a correzione materiale della decisione e, integrando il dispositivo, specificava “le quote indicate dal CTU geom. (OMISSIS) nel proprio elaborato 20.03.1995 e precisamente: a (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) per la quota di 125/millesimi; alla (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) per la quota di 250/millesimi; a (OMISSIS) per la quota di 10/millesimi; alla (OMISSIS) snc di (OMISSIS) per la quota di 75/millesimi; a (OMISSIS) (quale titolare della (OMISSIS), ora (OMISSIS) S.r.l.) per la quota di 250/millesimi; alla (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) per la quota di 125/millesimi, a (OMISSIS) per la quota di 75/millesimi.”.
4. L’appello avverso la menzionata pronuncia, proposto dallo (OMISSIS), era respinto dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 4/3/2010; questa Corte, con la sentenza n. 25528 del 18/12/2015, ha cassato la decisione di merito soltanto nella parte in cui, violando principi giurisprudenziali sui limiti della scissione del giudizio sull’an del risarcimento del danno da quello sul quantum, “ha confermato la decisione di prime cure che ha rimesso la pronuncia sul quantum ad un separato giudizio da instaurare, in assenza del consenso del convenuto”; nel giudizio di rinvio, la Corte veneziana rigettava la domanda risarcitoria e la statuizione veniva confermata (da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8104 del 14/3/2022).
5. Con l’opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, lo (OMISSIS) contestava il diritto di procedere all’esecuzione forzata per rilascio dell’intero fondo perche’: a) la sentenza azionata non costituiva titolo esecutivo, difettando una pronuncia di condanna; b) i precettanti non avevano legittimazione a pretendere il rilascio della quota di 75/1000 riconosciuta alla (OMISSIS) S.n.c. (i cui aventi causa non figuravano nell’atto di intimazione); c) il precetto riguardava l’intero cespite, ma il dispositivo della sentenza azionata (anche in seguito alla correzione/integrazione) concerneva soltanto 910/1000; d) la (OMISSIS) (cosi’ come i suoi aventi causa) era inadempiente all’obbligo di pagamento del saldo-prezzo, dovuto contestualmente all’atto notarile e, dunque, al passaggio in giudicato della sentenza ex articolo 2932 c.c..
6. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1812 del 14/12/2020, accoglieva l’opposizione, in quanto la sentenza n. 2060/2002, posta a fondamento dell’intimazione, non costituiva titolo esecutivo, mancando una statuizione di condanna al rilascio.
7. (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnavano la predetta decisione e, con la sentenza n. 2597 del 13/10/2021, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione a precetto di (OMISSIS).
8. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale affermava che la sentenza n. 2060/2002 del Tribunale di Treviso, benche’ avente natura costitutiva e mancante di una esplicita statuizione di condanna, era da considerare titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile in quanto contenente statuizioni funzionalmente suscettibili di esecuzione forzata; in particolare, “anche la sentenza che trasferisce la proprieta’ di un immobile ai sensi dell’articolo 2932 c.c., costituendo gli effetti di un contratto, in esecuzione specifica dell’obbligo inadempiuto di stipularlo, puo’ costituire titolo esecutivo per il rilascio di detto immobile in favore dell’acquirente, contenendo una condanna implicita in tal senso, quantomeno nell’ipotesi in cui nel contratto preliminare rimasto inadempiuto sia previsto accanto all’obbligo di trasferire al promissario acquirente la proprieta’ dell’immobile, quello di trasferirgliene contestualmente il possesso reale o di fatto – come avviene di regola – obbligo che trova attuazione mediante la consegna del bene. In siffatta ipotesi la statuizione di trasferimento del bene, contenuta nella sentenza costitutiva prevista dall’articolo 2932 c.c., implica una vera e propria condanna del promittente venditore ad un “facere”, alla stessa stregua della condanna del proprietario del fondo servente a consentire l’esercizio della servitu’ coattiva di passaggio (come statuito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza n. 1619 del 2005)”.
9. (OMISSIS) impugnava la predetta sentenza con ricorso per cassazione, basato su sette motivi; resistevano con controricorso (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
10. Con la sua memoria il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.
11. Le parti depositavano memorie ex articolo 378 c.p.c..
Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc e connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare, in quanto assorbente, l’esame del terzo motivo del ricorso, col quale il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 474 c.p.c. e articolo 2932 c.c., perche’ la sentenza azionata, pur trasferendo la proprieta’, non ha natura di titolo esecutivo per il rilascio, difettando un’apposita pronuncia di condanna e non potendosi desumere dalle statuizioni una condanna implicita o, comunque, una esecutivita’ derivante dalla funzione della decisione.
2. La censura e’ fondata.
3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, la sentenza n. 2060 del 2002, azionata per il rilascio dell’immobile che ne forma oggetto, non costituisce titolo esecutivo.
Se e’ evidente la mancanza di una esplicita condanna al rilascio, deve comunque escludersi una condanna implicita, desumibile dalla funzione della decisione.
4. In proposito si osserva che la giurisprudenza di questa Corte distingue l’ipotesi di condanna implicita (ad esempio, in caso di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012, Rv. 621240-01) da quella in cui non e’ proprio possibile riscontrare un ordine giudiziale di rilascio.
Ne costituisce un esempio la decisione di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10875 del 28/06/2012, non massimata sul punto, secondo cui “E’ noto che e’ tuttora questione controversa quella concernente l’efficacia esecutiva dei capi di condanna dipendenti dai capi costitutivi (o di accertamento) della stessa sentenza (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 4059/10); tuttavia, si tratta di questione non rilevante per la decisione del caso di specie, atteso che – come pure rilevato nella sentenza impugnata – il precetto oggetto dell’opposizione era stato intimato sulla base della sentenza di primo grado, che non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio. Ne’ si e’ mai sostenuto, nemmeno nel presente ricorso, che si fosse in presenza di una fattispecie di condanna c.d. implicita (per la quale, cfr. Cass. n. 1619/05, nonche’, di recente, Cass. n. 1367/12)”.
5. La questione qui agitata non verte sulla possibilita’ di anticipare l’esecutorieta’ e, in generale, gli effetti delle sentenze costitutive (su cui, proprio in relazione ad un’azione ex articolo 2932 c.c., si sono pronunciate le Sezioni Unite; v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01); se cosi’ fosse, la soluzione sarebbe agevole, perche’, al momento della notifica del precetto opposto, la sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato.
Il problema riguarda, invece, la stessa esistenza, nella citata decisione, di una pronuncia idonea all’avvio dell’esecuzione forzata per rilascio.
6. Nel caso, il Tribunale di Treviso “accerta(va) l’obbligo di (OMISSIS) di trasferire all’attore ed agli intervenuti la proprieta’ pro indiviso del terreno in contesto catastalmente censito in Comune di (OMISSIS), per le quote indicate… (e) dichiara(va) il carattere costitutivo della sentenza”, senza alcun elemento dal quale potersi desumersi che alla pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. dovesse (o potesse) accompagnarsi, quantomeno per implicito, un capo condannatorio diverso da quello sulle spese di lite; in definitiva, il tribunale si e’ limitato a riconoscere, sia pure dichiarando costitutiva la relativa pronuncia, la sussistenza di un obbligo di trasferimento del diritto reale in contesa.
7. Ad ulteriore dimostrazione della mancanza di una statuizione implicita si osserva che proprio dalle difese dei controricorrenti non risulta che fosse mai stata avanzata una domanda di rilascio del bene.
8. Non e’ convincente neanche l’argomentazione, addotta dalla Corte di merito, basata su una presunta esecutorieta’ che deriverebbe e sarebbe coessenziale alla funzione della decisione (in tema di servitu’ coattiva di passaggio Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005, Rv. 578798-01, secondo cui l’esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo e’ destinato a svolgere).
In primis, tale orientamento, se non altro nei termini assoluti sopra riportati, e’ certamente superato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01.
Pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cc e connessione automatica con una statuizione di condanna al rilascio
In secondo luogo, la sentenza che, rilevato l’inadempimento del preliminare, tiene luogo del contratto definitivo concerne il trasferimento del diritto di proprieta’, il quale sussiste indipendentemente dal possesso o dalla disponibilita’ materiale del bene trasferito (a differenza del diritto di godimento sulla casa familiare assegnata, rispetto al quale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012 aveva precisato: “In conclusione, la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non e’ titolare dello stesso (nel caso dell’attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realta’ al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perche’ la condanna e’ implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato”); di conseguenza, non puo’ sostenersi che alla pronuncia ex articolo 2932 c.c. acceda sempre ed automaticamente una statuizione di condanna al rilascio, viepiu’ quando neppure risulta che questa sia stata apertamente richiesta dalla parte.
9. In termini analoghi si era gia’ pronunciata, in passato, anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 4/6/2009, non massimata, secondo cui “la statuizione di condanna al rilascio non puo’ ritenersi implicita nella sentenza di trasferimento. Invero la sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c., deve riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, in luogo del contratto definitivo non concluso, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare; essa realizza, dunque, una modificazione della situazione giuridica esistente inter partes e, come tale, ha natura e funzione di statuizione costitutiva, distinguendosi dalle (eventuali) statuizioni accessorie di condanna, dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti (tra le quali quella di consegna o rilascio)”.
Non costituisce precedente contrario la decisione di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 20187 del 2018, la quale si limitava a prendere atto dell’affermazione del giudice di merito circa l’esecutorieta’ implicita della pronuncia traslativa ex articolo 2932 c.c. e a rilevare che tale ratio decidendi non era stata incisa dal ricorso, in tal modo lasciando evidentemente del tutto impregiudicata la relativa questione.
10. Per quanto esposto, si deve escludere che la sentenza azionata (sentenza del Tribunale di Treviso n. 2060 del 9/12/2002) costituisca titolo esecutivo per rilascio.
Ne conseguono la cassazione della pronuncia impugnata e, per il carattere dirimente del relativo rilievo, l’assorbimento degli altri motivi (relativi: il primo, alla configurazione di titoli separati a favore di ciascun attore ed alla carenza della legittimazione ad agire anche per l’ultimo dei beneficiari della condanna; il secondo, al riferimento dell’esecuzione minacciata non ad un bene in comune e indiviso, ma a sette beni distinti e individuati separatamente; il quarto, al dedotto inadempimento nel pagamento del prezzo di almeno uno degli originari beneficiari della pronuncia; il quinto, al difetto di legittimazione ad agire per conseguire il rilascio del bene nella sua totalita’; il sesto, alla non correggibilita’ dell’ul-teriore errore nell’individuazione della quota di uno dei precettanti; il settimo, alla ritenuta ammissibilita’ della “replica alla replica” degli appellati); non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione per rilascio proposta dall’odierno ricorrente quanto al dirimente profilo – impregiudicato ogni altro – della non configurabilita’ di un titolo esecutivo di rilascio in quello azionato dai precettanti.
11. Le alterne vicende processuali e, soprattutto, il conclamato e pervicace inadempimento di (OMISSIS) all’obbligo di trasferire il terreno almeno alle controparti manifestamente adempienti rendono di giustizia la compensazione integrale delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ex articolo 615 c.p.c. proposta da (OMISSIS);
compensa integralmente le spese dell’intero processo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply