Liquidazione degli onorari di avvocato e competenza in favore del foro del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20153.

Liquidazione degli onorari di avvocato e competenza in favore del foro del consumatore

Nell’ambito del procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l’adesione della controparte all’eccezione di incompetenza.

Ordinanza|| n. 20153

Data udienza  30 maggio 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36769-2018 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), quale di se stesso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 08/11/2018;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente.

Liquidazione degli onorari di avvocato e competenza in favore del foro del consumatore

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento in favore dell’avvocato (OMISSIS) delle competenze professionali maturate per l’assistenza dell’opponente in un giudizio di divisione.

Lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai conferito incarico all’opposto, ed all’udienza di prima comparizione eccepiva l’incompetenza del giudice adito, in ragione della regola del foro del consumatore, essendo la stessa opponente residente in (OMISSIS), nel circondario del Tribunale di (OMISSIS).

L’avv. (OMISSIS) aderiva all’eccezione sollevata dalla controparte, ed il Tribunale adito con ordinanza collegiale emessa ai sensi del d Lgs. n. 150 del 2011, articolo 14, preso atto dell’accordo delle parti sulla competenza, dichiarava la competenza del Tribunale di (OMISSIS), revocava il decreto ingiuntivo, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, ritenendo di nulla dover disporre quanto alle spese.

In motivazione, sosteneva che il foro del consumatore poteva essere oggetto di deroga convenzionale, e che pertanto esulava dal novero delle competenze inderogabili di cui all’articolo 28 c.p.c..

Nella specie in conseguenza dell’adesione non poteva riscontrarsi una situazione di soccombenza che potesse legittimare una condanna alle spese, le quali sarebbero state regolate dal giudice indicato come competente, all’esito della riassunzione, con esclusione della fase monitoria, attesa l’intervenuta revoca del decreto ingiuntivo.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso articolato in un motivo (OMISSIS).

(OMISSIS) resiste con memoria difensiva.

Liquidazione degli onorari di avvocato e competenza in favore del foro del consumatore

La ricorrente ha altresi’ depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.

2. Il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. ma da considerare anche quale motivo di ricorso ordinario (cosi’ nell’epigrafe del ricorso) deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33 comma 2 lettera u), 66 bis, nonche’ dell’articolo 38 comma 2, 279, comma 1, 91 e 92 c.p.c., quanto all’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Padova avrebbe erroneamente affermato che, a seguito dell’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza sollevata dall’opposta, in merito alla ricorrenza dei presupposti per l’operativita’ del foro del consumatore, non fosse possibile adottare alcuna statuizione in punto di spese.

L’ordinanza gravata sarebbe quindi erronea per avere reputato che il foro speciale di cui al menzionato articolo 33 non rientrerebbe tra quelli di carattere inderogabile, come previsti dall’articolo 28 c.p.c., e tale errore ha quindi portato altrettanto erroneamente ad affermare che non vi fosse possibilita’ di statuire in punto di spese di lite.

3. Il motivo e’ fondato.

Preliminarmente occorre evidenziare che parte ricorrente, ancorche’ l’ordinanza impugnata abbia statuito solo sulla competenza, senza scendere nel merito della controversia, ha inteso gravare la decisione del Tribunale di Padova solo per la parte che attiene alla omessa condanna alle spese.

Deve quindi ritenersi che il ricorso proposto non sia suscettibile di essere qualificato in termini di regolamento di competenza, ma che sia un ricorso straordinario per cassazione, nella specie ammissibile, sia in ragione del rispetto del termine per impugnare (essendo stato proposto nel termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c.), sia in considerazione del fatto che si tratta di ordinanza emessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, che per essere qualificata come non appellabile, e’ suscettibile per il suo carattere decisorio di immediato ricorso per cassazione (Cass. n. 12411/2017).

A tal fine va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che avverso l’ordinanza che abbia accolto l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l’omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell’appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all’eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalita’ cui e’ tipicamente diretto l’ordinario mezzo impugnatorio (Cass. n. 1848/2022; Cass. n. 28156/2013, che ha evidenziato che dopo la modifica apportata all’articolo 42 c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 4, l’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneita’ della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un’espressa previsione di non impugnabilita’; Cass. n. 8950/2013, secondo cui e’ inammissibile l’istanza di regolamento di competenza con la quale l’opposto deduca che il giudice, anziche’ ordinare la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere egli aderito all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente, abbia accolto con sentenza l’eccezione medesima, condannandolo alle spese del giudizio, giacche’ l’indicata questione non riguarda la competenza, ovvero l’attribuzione della controversia alla “potestas decidendi” dell’uno o dell’altro giudice).

Avendo la ricorrente inteso censurare l’ordinanza solo nella parte in cui ha ritenuto di non poter statuire sulle spese dell’opposizione, il rimedio impugnatorio va individuato, non nel regolamento di competenza, ma nel ricorso straordinario per Cassazione, che e’ appunto il rimedio che la legge appronta per le ordinanze ex Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.

La Corte ha altresi’ affermato che (Cass. n. 17187/2019) l’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicche’ il giudice erroneamente adito e’ tenuto a statuire sulle spese del procedimento (conf. Cass. n. 32003/2021).

Liquidazione degli onorari di avvocato e competenza in favore del foro del consumatore

Nella fattispecie, va poi ribadito che il foro del consumatore di cui all’articolo 33 comma 2 lettera u) del codice del consumo si configura alla stregua di un’ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilita’ di applicare l’articolo 38 comma 2 c.p.c. (per l’affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile, si veda Cass. n. 33439/2021, proprio in Relazione alla domanda dell’avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).

Si palesa quindi erronea la statuizione gravata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non potersi pronunciare sulle spese del giudizio di opposizione, e deve quindi essere cassata in parte qua, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Padova in diversa composizione.

4. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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