L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16189.

L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”

L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.

Ordinanza|| n. 16189. L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”

Data udienza  4 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazioni – Posta elettronica certificata – Violazione delle forme digitali previste dalla legge – Deposito in PCT dell’atto notificato – Ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” – Inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” – Previsione in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale – Articolo 11 della stessa legge n. 53 del 1994 – Salvo modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3 – bis della citata legge

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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