Eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9810.

Eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato

Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”.

Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9810. Eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Interessi di mora ultralegali – Commissione di massimo scoperto – Appello – Motivi inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 5792/2018 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. p. Iva (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore il liquidatore rag. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5112/2017 della Corte di appello di Napoli, depositata in data 13.12.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato

RILEVATO

Che:
1. Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Napoli la (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 382.618 ovvero in quella diversa accertata nel corso di causa, assumendo di aver avuto un rapporto di conto corrente con il (OMISSIS) dal (OMISSIS) e che il predetto istituto di credito aveva incassato somme non dovute per interessi capitalizzati trimestralmente in misura superiore a quella legale, percependo peraltro indebitamente la commissione di massimo scoperto non pattuita.
2. Il Tribunale di Napoli, esperita l’istruttoria realizzata anche tramite Ctu, accolse parzialmente la domanda attrice, condannando (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di Euro 173.481,35, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo.
3. Proposto gravame da parte di (OMISSIS) s.p.a. ed appello incidentale da parte di (OMISSIS) s.p.a., la Corte di appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato entrambe le impugnazioni, cosi’ confermando le statuizioni di primo grado.
La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che: a) il secondo motivo dell’appello principale era, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato, posto che la circostanza dedotta dall’appellante e volta a ritenere mai notificata alla stessa – ma invero a soggetto diverso l’atto di messa in mora del 12.11.2004 risultava in primis inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., stante la tardivita’ nella proposizione della relativa questione nel corso del giudizio di primo grado (trattandosi di una eccezione in senso stretto come tale soggetta alle preclusioni e alle decadenze di rito per le quali la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel libello introduttivo ovvero nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6); b) anche l’ulteriore rilievo sollevato dall’appellante – secondo cui la (OMISSIS), nell’atto di messa in mora, avrebbe richiesto la ripetizione dei soli interessi capitalizzati – era invece infondato atteso che nella nota di messa in mora del 12.11.2004 si evinceva chiaramente che la richiesta di ripetizione era da considerarsi estesa a tutte le “altre indebite competenze” e non solo dunque agli interessi capitalizzati, con la conseguenza che, come affermato anche dal giudice di prime cure, la prescrizione del diritto doveva essere parametrata con riferimento al periodo anteriore al decennio decorrente dal 29.11.2004, data di notifica della messa in mora, stante l’idoneita’ a tutti gli effetti del predetto atto ad interrompere il termine prescrizionale.
2. La sentenza, pubblicata il 13.12.2017, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ha resistito con controricorso.
La societa’ ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 6, in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ del motivo di appello concernente la comunicazione ad un soggetto terzo e non gia’ ad essa ricorrente della lettera di messa in mora datata 12.11.2004.
1.1 Il motivo e’ fondato.
1.1.1 Ricorda la societa’ ricorrente che la Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilita’ del sopra ricordato motivo di appello – avente ad oggetto la contestazione dell’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera di messa in mora datata 12.11.2004 (in quanto missiva non indirizzata a (OMISSIS) s.p.a. ma al (OMISSIS)) – per essere la questione prospettata integrante un’eccezione in senso stretto e come tale la stessa avrebbe dovuto essere introdotta al piu’ tardi nella memoria ex articolo 186 c.p.c., comma 6, con conseguente inammissibilita’ della medesima eccezione nel giudizio di appello ex articolo 345, sempre codice di rito.
1.1.2 Rileva invece la ricorrente che rappresenta orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, a partire dalla decisione a Sez. Un. 15661/2005, quello secondo cui la deduzione dell’insussistenza di un preteso atto interruttivo non costituisce eccezione in senso stretto, cosi’ come non costituisce eccezione in senso stretto la deduzione di un atto interruttivo, a differenza, invece, dell’eccezione di prescrizione. Ne consegue – aggiunge ancora la ricorrente – che anche le deduzioni proposte in merito alla validita’ ed efficacia del documento (che avrebbe prodotto l’effetto interruttivo) rappresentano eccezioni in senso lato e, come tali, rilevabili d’ufficio e dunque neanche sottoposte ai termini di decadenza previsti dalla legge processuale per la proposizione delle eccezioni in senso stretto.
1.1.3 Come sopra precisato le obiezioni colgono nel segno.
Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimita’ (cfr. Sez. U., Sentenza n. 15661 del 27/07/2005), poiche’ nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioe’ quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volonta’ della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresi’, che la rilevabilita’ ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilita’ soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacche’ non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual e’ l’interruzione della prescrizione (v. anche: Sez. L, Sentenza n. 2035 del 30/01/2006; Sez. L, Sentenza n. 4135 del 22/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 17777 del 21/08/2007; Sez. L, Sentenza n. 1583 del 26/01/2010). Ne consegue che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; Sez. U., Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013).
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di doglianza, avendo la Corte territoriale ritenuto erroneamente tardiva e dunque inammissibile anche in appello l’eccezione di interruzione della prescrizione, ponendosi cosi’ in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ sopra ricordata e qui di nuovo riaffermata.
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo con il quale si deduce, infatti, violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 1324 c.c. e articoli 1362 e 1363, in relazione alla declaratoria di infondatezza del motivo di appello concernente la riferibilita’ della messa in mora datata 12.11.2004 solo alla restituzione degli interessi capitalizzati.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, decidera’ anche delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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