Replica anche in mancanza della comparsa conclusionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7606.

Replica anche in mancanza della comparsa conclusionale.

Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall’articolo 190 del Cpc anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all’avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.

Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7606. Replica anche in mancanza della comparsa conclusionale

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9997/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2037/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

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PREMESSO

Che:
1. Nel 2002 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), chiedendo di accertare la sua esclusiva proprieta’ su una striscia di terreno e l’assenza sulla medesima di servitu’ in favore del fondo di proprieta’ di (OMISSIS) e, in conseguenza, di ordinare al convenuto di astenersi dal molestare o impedire il suo libero esercizio del diritto di proprieta’; di dichiarare l’illegittimita’ per violazione delle distanze legali di tutte le opere eseguite da (OMISSIS), opere costituite da due rampe di scale poste a ridosso del muro di confine con esercizio di vedute e affacci illegittimi. L’attore ricordava come avesse gia’ in precedenza convenuto in giudizio (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato a demolire la sopraelevazione in blocchi di lapilcemento del preesistente muro di confine, nonche’ le altre opere realizzate in violazione delle distanze, e come, con sentenza n. 535/2000, il Tribunale di Torre Annunziata avesse condannato (OMISSIS) a demolire il muro e tutte le opere risultate in violazione delle distanze, sentenza riformata dalla Corte d’appello di Napoli che aveva condannato (OMISSIS) a demolire la sola sopraelevazione del muro con pronuncia divenuta definitiva. Il convenuto si costituiva e in via riconvenzionale chiedeva di accertare l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere le opere.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 429/2009, rigettava le domande attoree e quella riconvenzionale del convenuto.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS).
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 19 maggio 2016, n. 2037, ha accolto parzialmente il gravame di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda afferente il muro e, in accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimita’ e conseguente riduzione in pristino, ha condannato (OMISSIS) ad arretrare alla distanza di metri 3 dal fabbricato di (OMISSIS) le rampe di scale e il ballatoio.
3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Memoria e’ stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente, che ha pure depositato nota spese.

 

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CONSIDERATO

Che:
I. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilita’ dei documenti prodotti con la memoria del ricorrente, in quanto il deposito si pone in violazione dell’articolo 372 c.p.c., che consente il deposito in cassazione unicamente dei documenti che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso. Non assume poi rilievo la collegata questione sollevata in memoria dal ricorrente per cui l’avvenuta donazione in data 1 marzo 2017 dell’immobile di proprieta’ del medesimo, trascritta il 15 marzo 2017, determinerebbe la cessazione della materia del contendere e/o l’inammissibilita’ dell’originaria domanda proposta dall’attore essendo venuta meno una condizione, l’interesse dell’attore a proporre l’azione. Il ricorrente fa infatti valere con la memoria un fatto – l’avvenuta donazione del bene – che si e’ verificato prima della proposizione del ricorso (il ricorso e’ stato notificato in data 24 aprile 2017) e che non puo’ pertanto, in ogni caso, essere oggetto di esame da parte di questa Corte. In ogni caso opera l’articolo 111 c.p.c..
II. Il ricorso e’ articolato in sette motivi.
1) Il primo motivo denuncia nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost., per mancanza di motivazione, in parte apparente in parte inesistente, in ordine all’accoglimento della domanda di violazione delle distanze legali.
Il motivo non puo’ essere accolto in quanto la motivazione del giudice d’appello e’ motivazione che non presenta i vizi di apparenza e radicale contraddittorieta’ denunciati dal ricorrente, essendo sufficiente e rispondendo al “minimo costituzione” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, minimo costituzionale alla cui verifica e’ oggi circoscritto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8038/2018).
2) Il secondo motivo contesta “nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c.”: il giudice d’appello, nell’ordinare l’arretramento e/o la demolizione non solo delle rampe di scale ma anche del ballatoio, ha accolto una domanda nuova proposta per la prima volta in appello; (OMISSIS) nelle conclusioni dell’atto di citazione aveva fatto unicamente riferimento alle due rampe di scale nonche’ alla realizzazione di vedute e affacci illegittimi e solo nell’atto di appello aveva contestato l’illegittimita’ delle “rampe di scale con il relativo ballatoio” e la violazione dell’articolo 907 c.c..

 

Replica anche in mancanza della comparsa conclusionale

Il motivo non puo’ essere accolto. Nell’atto di citazione di primo grado l’attore aveva chiesto (v. la trascrizione delle conclusioni a p. 2 della sentenza impugnata) “di accertare e dichiarare l’illegittimita’ per la violazione delle distanze legali dal confine di proprieta’ e dal fabbricato (OMISSIS) di tutte le opere eseguite dal (OMISSIS) all’interno del proprio lotto”, domanda poi precisata – come ha puntualizzato la Corte d’appello – con l’ulteriore richiesta di demolizione e/o arretramento a distanza legale, precisazione legittima alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 12310/2015. Pertanto, avendo l’attore parlato di tutte le opere eseguite dal (OMISSIS), l’ordine di arretramento formulato dalla Corte d’appello con riferimento a “le rampe di scala e il ballatoio” non si pone in violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c.. D’altro canto il ricorrente non fornisce alcun elemento di identificazione del cosiddetto ballatoio quale elemento indipendente rispetto alle scale ne’ di una sua eventuale collocazione rispettosa delle distanze legali. Quanto poi alla violazione dell’articolo 907 c.c., la questione delle vedute non e’ stata affrontata dalla Corte d’appello, trattandosi di questione assorbita dall’ordine di arretramento delle costruzioni.
3) Il terzo motivo lamenta “nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 88, 101 e 190 c.p.c., in relazione agli articoli 24 e 111 Cost.”: l’appellante ha depositato memoria una volta scaduto il termine perentorio per il deposito della comparsa conclusionale, rispettando unicamente il secondo termine fissato per il deposito per la memoria di replica e la Corte d’appello, invece di dichiarare tale memoria inammissibile, ha utilizzato argomentazioni in essa presenti.
Il motivo non puo’ essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte puo’ depositare la memoria di replica prevista dall’articolo 190 c.p.c., anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all’avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa” (cosi’ Cass. n. 2976/2020).
4) Il quarto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 873, 874, 877, 884 e 907 c.c.” in quanto la Corte d’appello, nell’affermare che le rampe di scale e il ballatoio sono state realizzate in violazione delle norme del codice civile in tema di distanze, non ha considerato che tali opere sono state realizzate a ridosso di un muro di confine, che ai sensi dell’articolo 880 c.c., si presume comune cosi’ che il comproprietario del medesimo puo’ fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni (articolo 884 c.c.).
Il motivo non puo’ essere accolto. Il ricorrente non considera che la natura e la legittimita’ del muro e’ stata oggetto del diverso processo definito con la sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Napoli n. 3078/2001, cosi’ che oggetto del presente giudizio e’ stata unicamente la legittimita’, sotto il profilo del rispetto delle distanze legali, delle diverse costruzioni realizzate dal ricorrente (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata).

 

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5) I restanti motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati:
a) il quinto motivo denuncia “nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2699 e 2700 c.c., per mancato esame di prova documentale (atto pubblico) decisiva ai fini dell’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di usucapione”;
b) il sesto motivo lamenta “nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2699 e 2700 c.c., per errato esame di prove documentali, nonche’ per motivazione priva di fondamento e/o apparente e/o illogica e/o contraddittoria”;
c) il settimo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al viziato rigetto dell’eccezione riconvenzionale di usucapione”.
I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente contesta la conferma del rigetto dell’eccezione di usucapione proposta dal ricorrente: la Corte d’appello ha ritenuto che – a fronte del silenzio sul punto delle dichiarazioni testimoniali, dell’incertezza dei documenti e delle perplessita’ circa la datazione dell’opera – e’ da ritenersi non provata l’eccezione di usucapione. Al riguardo il ricorrente evidenzia, con il quinto motivo, la mancata considerazione di un atto di cessione e divisione del 1980, che nel menzionare una porta di caposcala farebbe riferimento all’esistenza della scala quanto meno alla data del 25 maggio del 1980; con il sesto motivo il ricorrente censura la “macroscopica erronea valutazione di documenti acquisiti agli atti di causa, in particolare della planimetria allegata alla licenza edilizia del 1967, della concessione del 1984”, argomenti ripresi dal settimo motivo sotto il profilo non della violazione di legge, ma dell’omesso esame circa un fatto decisivo. Il ricorrente, quindi, chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, valutazione che spetta al giudice di merito e che e’ insindacabile, ove motivata, da parte di questa Corte di legittimita’ (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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