Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 giugno 2017, n. 16216

Nulla la sentenza delibata dal giudice onorario (Got) dopo aver rassegnato le dimissioni dall’incarico

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 28 giugno 2017, n. 16216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22347/12) proposto da:

AVV.TO (OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AVV.TO (OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., nonche’ dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 393 depositata il 5 luglio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che – in assenza delle parti – ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2001 l’avv.to (OMISSIS) evocava, dinanzi al Giudice di pace di Alessandria, l’avv.to (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.863,02 a titolo di compenso per l’opera professionale svolta in qualita’ di domiciliatario presso l’allora Pretura di Novi Ligure in una causa in materia di lavoro promossa da un cliente del convenuto, tale (OMISSIS). Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale assumeva che l’incarico fosse stato conferito al suo collega direttamente dal Palladino, il giudice adito respingeva la domanda con compensazione delle spese processuali.

In virtu’ di rituale appello interposto dal (OMISSIS), il Tribunale di Alessandria, nella resistenza dell’appellato, ammessa ed espletata istruttoria, accoglieva il gravame e per l’effetto – in riforma della decisione di prime cure – accoglieva la domanda attorea con condanna dell’appellato al pagamento della somma pretesa.

A sostegno della decisione adottata il giudice dell’appello evidenziava che l’atto introduttivo del giudizio presupposto era stato redatto dal (OMISSIS), il quale aveva avuto dunque la necessita’ di studiare la controversia e di raccogliere la documentazione necessaria dal suo cliente, tale Palladino, parte a cui aveva indirizzato il (OMISSIS) per farsi rilasciare la procura alle liti. Inoltre nel corso di detto giudizio quest’ultimo legale aveva provveduto ad informare il (OMISSIS) dell’esito dei vari incombenti, oltre a sollecitare alcune istruzioni. I testimoni avevano, altresi’, affermato che l’attore aveva invano tentato di farsi pagare dal Palladino prima di rivolgersi al collega (testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Concludeva che risultava dimostrato che il (OMISSIS) aveva assunto le funzioni di dominus della controversia de qua e che il Palladino, suo cliente, si era reso irreperibile omettendo qualsiasi pagamento, per cui nella specie si prospettava una divergenza fra conferimento dell’incarico difensivo e rilascio della procura alle liti, per cui trovava applicazione la differente fattispecie dell’articolo 30 del Codice deontologico forense, che non richiede il rilascio di un mandato congiunto ad entrambi i difensori.

Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), basato su sei motivi, cui ha replicato il (OMISSIS) con controricorso.

In prossimita’ della pubblica udienza il professionista intimato ha anche prodotto memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ assoluta della sentenza per violazione degli articoli 132 e 158 c.p.c., nonche’ Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42 – sexies in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice onorario, dott. (OMISSIS), delibrtato la decisione della controversia il 20.6.2011, depositata in cancelleria il successivo 05.07.2011, allorche’ aveva gia’ rassegnato le dimissioni dall’incarico il giorno 29.09.2010, come da lui stesso dichiarato, dimissione accettate con Decreto Ministeriale 29 novembre 2010. Del resto dalla medesima decisione emerge che la controversia sarebbe stata decisa il 20.06.2011, come da indicazione nel dispositivo, anche perche’ diversamente ragionando il momento della deliberazione in un organo giurisdizionale monocratico rimarrebbe del tutto interno alla psiche dello stesso giudicante.

Il motivo e’ fondato.

Uno dei presupposti essenziali della “costituzione del giudice” (articolo 158 c.p.c.) va identificato nella appartenenza all’ufficio giudiziario del magistrato che costituisce (o concorre a costituire) l’organo giudicante (“il giudice”) operante nell’ambito dello stesso ufficio (salva l’ipotesi di supplenza), posto che l’organo giudicante e’ una articolazione interna dell’ufficio giudiziario. Quando tale presupposto manca (perche’ la preposizione del magistrato all’ufficio e’ cessata in data anteriore alla pronuncia), si ha un vizio della costituzione del giudice, che produce, ai sensi dell’articolo 158 c.p.c., la nullita’ insanabile dell’atto da lui emanato (cfr. Cass. 9 luglio 2001 n. 9294). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall’articolo 276 c.p.c. (Cass. 18 maggio 2003 n. 9698; Cass. 3 marzo 2004 n. 4356; Cass. 13 marzo 2009 n. 6239); con la conseguenza che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex articolo 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata come data della decisione, puo’ farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la cessazione dal servizio del GOT.

Orbene, anche a voler fare applicazione del diverso principio che in ipotesi di giudice collegiale identifica il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per poter validamente provvedere, con quello della deliberazione della decisione (mentre i successivi momenti dell’iter formativo, e cioe’ la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicche’, ai fini dell’esistenza dell’atto, e’ irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti dell’organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia: cosi’, Cass. 9 febbraio 1991 n. 1374; Cass. 12 luglio 1993 n. 7675; Cass. 9 dicembre 1994 n. 10547; Cass. 8 ottobre 2001 n. 12324; Cass. 4 novembre 2014 n. 23423), nella specie, essendo stata la causa delibata il 20 giugno 2011, come indicato dal medesimo giudice estensore in calce alla decisione – seppure trattenuta per la decisione all’udienza del 27.11.2007 – poiche’ il dott. (OMISSIS) era cessato dell’ufficio del GOT del Tribunale di Alessandria il 29.09.2010, a seguito di dimissioni dall’incarico, la sentenza deve ritenersi nulla per la censura addotta.

A tal fine nessun rilievo assume la dichiarazione del medesimo giudice, dott. (OMISSIS), riprodotta alla pagina 2 “la causa e’ stata decisa antecedentemente al 29.09.2010 – data in cui il sottoscritto ha rassegnato le dimissioni dall’incarico (ndr: di GOT) – e la sentenza redatta successivamente”, trattandosi di affermazione rimasta nella sfera interna del dichiarante, assumendo i caratteri della vera e propria deliberazione solo alla data da lui stesso apposta in calce alla sentenza, giacche’ consente di ricostruire oggettivamente il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice.

I restanti cinque motivi di ricorso – con i quali il ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 169, 184 – bis e 347 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nonche’ degli articoli 112 e 277 c.p.c., per avere il giudice del gravame – ritirato il fascicolo di parte, contenente l’unica copia della sentenza appellata, dall’appellante al momento della precisazione delle conclusioni e non ridepositato nei termini di cui all’articolo 169 c.p.c., comma 2, – omesso di pronunciare sulla eccezione di violazione del predetto termine sollevata dall’appellato (motivi due e tre); falsa applicazione dell’articolo 30 del Codice deontologico forense e degli articoli 1 e 3 disp. gen. per avere il giudice del gravame fondato il proprio convincimento circa l’esistenza di una obbligazione del professionista sulla base di un codice che non ha ne’ formalmente ne’ sostanzialmente la forza di legge (motivo quattro); nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 246 c.p.c., nonche’ per vizio di motivazione, per essere stato ascoltato come teste nel giudizio di appello l’avv. (OMISSIS) che all’epoca dei fatti era associato di studio dell’avv. (OMISSIS), nonche’ difensore dello stesso collega nel medesimo giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria (motivi cinque e sei) – rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Torino per una nuova pronuncia nel merito, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino anche per le spese del giudizio di Cassazione.

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