Non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, è estranea al sistema delle informative antimafia “qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 13 marzo 2017, n. 1156
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 7346 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Do. Io., domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…),
contro
– il COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
– il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, nr. 374/2016, depositata in Segreteria in data 23 febbraio 2016, non notificata, che ha respinto il ricorso proposto dall’appellante avverso la determinazione nr. 21 dell’8 maggio 2013 del Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di (omissis), con cui è stata revocata la determinazione nr. 59 del 6 giugno 2012 di omologazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta -OMISSIS- della vendita del lotto boschivo detto del -OMISSIS-, di cui al foglio di mappa nr. (omissis), part. (omissis) e porzione part. 18, di proprietà comunale, nonché avverso l’informazione antimafia nr. 11765 del 12 aprile 2013 della Prefettura di Vibo Valentia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Ni. Pa., su delega dell’avv. Io., per l’appellante e l’avv. dello Stato Ag. So. per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS- ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della Calabria ha respinto l’azione di annullamento proposta dallo stesso nei confronti della determinazione nr. 21/2013 del Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di (omissis), con cui era stata revocata la determinazione nr. 59/2012 di omologazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva al soggetto istante della vendita del lotto boschivo detto del -OMISSIS-, di cui al foglio di mappa nr. (omissis), part. (omissis) e porzione part. 18, di proprietà comunale, nonché della retrostante informazione antimafia nr. 11765 del 12 aprile 2013 della Prefettura di Vibo Valentia.
L’impugnazione risulta affidata al seguente motivo: errore in giudicando; difetto e/o errore in motivando: per essersi il T.A.R. limitato a rilevare, in relazione ad uno degli elementi fondanti dell’informazione antimafia, che il -OMISSIS- era stato visto in compagnia di soggetti sui quali figuravano vicende di polizia, senza aver dato conto del tipo di frequentazione e/o incontro tra il ricorrente e tali soggetti; per non aver il T.A.R. considerato il prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dimostrare un tentativo di infiltrazione mafiosa; per non aver il T.A.R. valutato la circostanza del decesso del signor -OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale destinataria di una precedente interdittiva antimafia, con cui l’odierno appellante intratteneva rapporti, ed essersi invece limitato a riportare le risultanze di un’informativa del Corpo Forestale dello Stato sulla presunta collaborazione tra le due imprese.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, opponendosi con atto di stile all’accoglimento dell’appello.
All’udienza del 2 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con nota del 12 aprile 2013 nr. 11765, la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato al Comune di (omissis) che “allo stato, nei confronti della ditta -OMISSIS-, sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, di cui all’art. 84, commi 3 e 4 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Pertanto, la presente informazione ha carattere interdittivo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.
La nota in questione si fondava sostanzialmente su tre ordini di elementi, consistenti:
a) nelle frequentazioni del -OMISSIS-, “controllato con soggetti sul cui conto figurano vicende di polizia (SDI) per violazione in materia di armi, favoreggiamento personale, associazione mafiosa, associazione semplice, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, omicidio doloso, ricettazione, rapina, violazioni in materia di sostanze stupefacenti, rissa ed altro”;
b) nei rapporti di parentela del -OMISSIS- con soggetti interessati a vario titolo da vicende relative alla criminalità organizzata, in particolare il padre e la madre non conviventi e lo zio;
c) nei rapporti tra l’impresa del signor -OMISSIS- e l’impresa dello zio, signor -OMISSIS-, destinataria di diversi provvedimenti di interdittiva antimafia, presso la quale l’appellante aveva originariamente lavorato insieme al padre e con la quale risultava perdurare una forma di collaborazione che si è manifestata nell’esecuzione “di due utilizzazioni Boschive nel Comune di (omissis) (…) attraverso l’utilizzo comune di mezzi ed attrezzature di lavoro”, ciò che portava a ritenere che “la ditta -OMISSIS- è stata costituita solo per poter dare continuità lavorativa alla ditta -OMISSIS- destinataria di interdittiva antimafia”.
Il Comune di (omissis), in conseguenza di tale informazione, con determinazione nr. 21/2013 del Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata ha revocato la determinazione nr. 59/2012 di omologazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta -OMISSIS- della vendita del lotto boschivo detto del -OMISSIS-, di cui al foglio di mappa nr. (omissis), part. (omissis) e porzione part. 18, di proprietà comunale.
2. Con ricorso al T.A.R. della Calabria, il -OMISSIS- ha impugnato la determinazione di revoca del Comune e il provvedimento interdittivo alla base della stessa, deducendone l’illegittimità e richiedendone l’annullamento.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato:
a) la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, per difetto di motivazione del provvedimento comunale, stante il mero richiamo dello stesso all’interdittiva antimafia quale motivo di revoca;
b) l’eccesso di potere per irragionevolezza, insussistenza dei presupposti e per difetto di motivazione della misura interdittiva, stante l’irrilevanza dei vincoli di parentela e di affinità richiamati dall’informazione e l’insufficiente dimostrazione di elementi dai quali dedurre i tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. Il T.A.R. della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo lo stesso infondato.
3.1. In particolare, il Tribunale di prime cure ha rilevato che, poiché l’informazione prefettizia ha effetti interdittivi dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo motivazionale degli atti conseguenti alla stessa – quale è il provvedimento comunale di revoca – è adempiuto con l’indicazione dell’atto alla base della loro adozione, come effettivamente è avvenuto nel caso di specie; la motivazione della determinazione comunale risultava dunque del tutto sufficiente.
3.2. Per quel che riguarda invece la nota prefettizia, il T.A.R., dopo aver valutato gli elementi posti alla base della misura interdittiva, ha ritenuto che gli stessi, complessivamente considerati, fossero sufficienti a far ritenere legittima la valutazione di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa effettuata dall’Amministrazione, per cui la stessa risultava esente dai vizi lamentati.
4. Con l’odierno appello, il signor -OMISSIS- contesta le predette conclusioni del giudice di prime cure, lamentandone l’erroneità.
4.1. In primo luogo, parte appellante rileva che, in relazione al primo elemento sul quale si fonda l’interdittiva prefettizia, costituito dalle frequentazioni del -OMISSIS-, dall’informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia non risulterebbe né il tipo di controllo eseguito né l’eventuale presenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso a carico dei soggetti frequentati e che il T.A.R. non avrebbe dato alcun conto del tipo di frequentazione tra il -OMISSIS- e tali soggetti.
4.2. In secondo luogo l’appellante deduce che, in relazione al secondo elemento rilevante ai fini dell’interdittiva antimafia, costituito dai rapporti di parentela del -OMISSIS-, il Tribunale di prime cure non avrebbe tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dimostrare un tentativo di infiltrazione mafiosa.
4.3. Infine, in relazione al profilo dei rapporti tra l’impresa dell’appellante e quella dello zio signor -OMISSIS-, l’appellante rileva che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza dirimente del decesso di esso -OMISSIS- (con conseguente venir meno dell’impresa individuale da lui gestita) e si sarebbe limitato a riportare le risultanze di un’informativa redatta dal Corpo Forestale dello Stato, in base alla quale l’utilizzo comune di mezzi e attrezzature di lavoro in due lavori boschivi nel Comune di (omissis) avrebbe evidenziato una collaborazione tra le due imprese, senza dare il giusto risalto – si assume – al fatto che i terreni boschivi sui quali erano stati effettuati tali lavori erano di proprietà comune del padre e dello zio dell’odierno istante.
L’appellante ritiene dunque che il T.A.R. abbia errato nel valutare come sussistenti le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti impugnati.
5. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Ai fini di una corretta analisi e soluzione della controversia, occorre innanzitutto operare un breve inquadramento normativo dell’istituto in esame e richiamare l’orientamento della giurisprudenza sul punto.
6.1. L’informazione interdittiva antimafia, originariamente prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, nr. 490, e dall’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252, è oggi disciplinata dagli artt. 84, commi 3 e 4, e 91 e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Si tratta di una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che consiste nell’attestazione, ad opera del Prefetto, “della sussistenza (…) di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese” (art. 84, comma 3, d.lgs. nr. 159/2011) e che determina l’incapacità legale delle imprese destinatarie della stessa di contrarre con la p.a. e con i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del d.lgs. nr. 159/2011 (c.d. incapacità legale speciale).
L’art. 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia individua gli elementi da cui desumere situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, consistenti in atti giudiziari (“a) (..) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) (..) proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (..) omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste”), in atti di polizia (“d) (..) accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto; e) (…) accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d)”) e in vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo della normativa sulla documentazione mafiosa (“f) (..) sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia”).
L’articolo 91, comma 6, del d.lgs. nr. 159/2011 consente di prendere in esame anche le condanne non definitive per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali e le reiterate violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il comma 5 del sopracitato articolo permette infine di estendere gli accertamenti “pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa” (c.d. amministratori di fatto).
6.2. In relazione a tale quadro normativo, la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha fornito chiarimenti sul metodo e sulle modalità di valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e ha individuato ulteriori elementi che l’autorità prefettizia deve considerare ai fini dell’adozione della misura interdittiva.
In primo luogo, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa deve avvenire nella logica delle caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso.
Tale fenomeno non sempre si concretizza in fatti univocamente illeciti o in accertate responsabilità penali e spesso si ferma sulla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, per cui l’informazione interdittiva non può e non deve necessariamente fondarsi su prove o collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose “ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata” (Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, nr. 254; id. 30 gennaio 2012, nr. 444; id. 23 luglio 2012, nr. 4208; id., 5 settembre 2012, nr. 4708; id., sez. VI, 15 giugno 2011, nr. 3647).
D’altronde, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, è estranea al sistema delle informative antimafia “qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio” (Cons. Stato, sez. III, 23 giugno 2016, nr. 3505).
Il rischio di inquinamento mafioso deve infatti essere valutato in base al consolidato criterio del “più probabile che non”, “alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, nr. 1747; id., 23 giugno 2016, nr. 3505; id., 19 gennaio 2012, nr. 254).
Per quel che concerne poi gli elementi che l’autorità prefettizia deve considerare ai fini dell’adozione della misura interdittiva, la giurisprudenza ha ben evidenziato che “gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento”, per cui “quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è (…) un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, nr. 1747).
Ulteriori circostanze, non tipizzate dal legislatore, sono state quindi individuate dalla giurisprudenza, che ha predisposto una sorta di “catalogo” delle situazioni-spia dell’infiltrazione, comprendente:
a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. nr. 159/2011;
d) i rapporti di parentela;
e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
f) le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa;
g) le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa;
h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”;
i) l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, nr. 1747).
Tali elementi non vanno d’altronde considerati separatamente, “dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità” (Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, nr. 254; id., 23 luglio 2012, nr. 4208).
Di conseguenza il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé “non basta a comprovare collegamenti con la stessa, occorrendo che l’informativa antimafia indichi (…) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti in questione” (Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2015, nr. 2734).
In relazione ai legami familiari, un recente indirizzo giurisprudenziale ha però evidenziato che “nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una ‘influenza reciprocà di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza”, per cui l’Amministrazione ben potrebbe dare rilievo anche ad un rapporto di parentela, “laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere (…) che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (…) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto” (Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2016, nr. 2683; id., 10 agosto 2016, nr. 3566).
Per quel che concerne poi il momento rilevante ai fini della verifica del Prefetto, il provvedimento interdittivo tiene conto, in base al principio tempus regit actum, della situazione di fatto esistente al momento della sua adozione, per cui le eventuali sopravvenienze in fatto non possono determinare, con effetto di automatismo, la perdita di efficacia della misura di prevenzione adottata né possono mettere in discussione, con effetto sanante, la legittimità del provvedimento a suo tempo adottato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2013, nr. 2798).
Infine, in merito al sindacato del giudice amministrativo, si rileva che, poiché la valutazione del Prefetto costituisce espressione di ampia discrezionalità, l’esame del giudice amministrativo può riguardare il solo profilo della logicità della valutazione in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2011, nr. 5130).
7. Ciò chiarito, è del tutto evidente che nel caso in esame risultano plurimi e rilevanti elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, per cui condivisibilmente il T.A.R. ha ritenuto sussistenti le ragioni a fondamento dell’interdittiva prefettizia.
Non possono difatti accogliersi le censure dell’appellante, “atomistiche” e pertanto non idonee a colpire il complessivo quadro indiziario e sintomatico dal quale l’Amministrazione ha dedotto la sussistenza del pericolo di tentativi di ingerenza della criminalità organizza nell’attività imprenditoriale del -OMISSIS-.
7.1. In particolare, in relazione al primo profilo dell’impugnazione – con il quale l’appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del T.A.R., del tipo di frequentazioni tra il -OMISSIS- e i soggetti sul cui conto figuravano vicende di polizia, nonché la circostanza che il giudice di prime cure si sia limitato a richiamare un’informativa dalla quale non risulterebbero né il tipo di controllo eseguito né l’eventuale presenza di condanne penali e/o di procedimenti penali a carico di tali soggetti – si rileva innanzi tutto che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione del Prefetto, non sono necessarie prove o accertamenti penali di carattere definitivo e certo.
Inoltre, va ribadito che compito del giudice amministrativo non è quello di effettuare un’indagine sul singolo elemento tenuto in considerazione dall’Amministrazione ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia, bensì quello di valutare la logicità, congruità e non manifesta infondatezza della valutazione complessiva del Prefetto, come effettivamente ha fatto il T.A.R. nel caso di specie.
La censura dell’appellante sul punto risulta quindi infondata.
7.2. Per quel che concerne poi il secondo profilo dell’impugnazione, relativo alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di rilevanza dei rapporti di parentela, risulta evidente dalla lettura della sentenza che, a dispetto di quanto sostenuto dall’appellante, il T.A.R. non solo ha richiamato tale indirizzo giurisprudenziale ma vi si è anche conformato; il giudice difatti ha valutato i rapporti familiari del -OMISSIS- insieme agli ulteriori elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa e, solo nella complessiva considerazione di tali circostanze, ha ritenuto fondato il provvedimento del Prefetto, per cui anche tale censura non può essere accolta.
7.3. Infine, in relazione all’ultimo profilo dell’impugnazione, concernente l’omessa considerazione di circostanze rilevanti e dirimenti per l’esame dei rapporti tra l’impresa dell’appellante e quella dello zio, va rilevata innanzi tutto l’irrilevanza della morte del signor -OMISSIS-, che, a detta del soggetto istante, avrebbe determinato il venire meno dell’impresa da lui gestita, considerato che la stessa è avvenuta successivamente all’adozione del provvedimento interdittivo e dunque, come pacificamente rilevato dalla giurisprudenza, non potrebbe in alcun modo incidere sull’efficacia e sulla legittimità della determinazione prefettizia.
In secondo luogo, è irrilevante la circostanza della comune proprietà dei terreni boschivi sui quali erano stati effettuati i lavori comuni dalle due imprese, considerato che tale circostanza non determina affatto il necessario utilizzo comune di mezzi e attrezzature di lavoro, ed anzi può essere considerata quale ulteriore indice della collaborazione tra le due imprese.
8. In conclusione, in considerazione dell’acclarata infondatezza delle censure mosse dall’appellante alla stregua della normativa e della giurisprudenza in materia, risultano del tutto corrette le conclusioni del giudice di primo grado sulla sussistenza di elementi tali da sostenere l’interdittiva antimafia del Prefetto, per cui il ricorso dell’appellante deve essere dichiarato infondato e la sentenza del T.A.R. confermata.
9. Le spese del grado possono essere compensate, tenuto conto della mancanza di difese scritte da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e i suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Sergio Fina – Consigliere
Stefania Santoleri –
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