Vizio revocatorio e la dedotta erronea percezione degli atti di causa

Consiglio di Stato, Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8416.

Non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.

Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8416

Data udienza 16 luglio 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Carabinieri – Cessazione dal servizio e collocamento in congedo – Motivazione – Proseguita assenza dal servizio e ripetuta mancata presentazione agli accertamenti disposti – Impugnazione – Rigetto – Ricorso per revocazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl., in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il Cons. Oberdan Forlenza;
nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Con il ricorso in esame il maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- chiede che questa Sezione voglia disporre la revocazione della propria sentenza-OMISSIS-, con la quale è stato rigettato il suo appello proposto avverso la sentenza de TAR Puglia, sez. III di Bari, n. -OMISSIS-.
Oggetto di originaria impugnazione erano una pluralità di provvedimenti concernenti il militare (in particolare, decreto di sospensione del trattamento stipendiale del 24 febbraio 2009; sospensione precauzionale dall’impiego del 23 giugno 2009; decreto ministeriale di cessazione dal servizio e collocamento in congedo del 23 giugno 2009).
La sentenza della quale si chiede la revocazione ha rilevato, in particolare:
– “la CMO di Bari ha ritenuto il 9 maggio 2005 l’appellante idoneo al servizio nell’Arma dei Carabinieri”, di modo che “l’interessato avrebbe dovuto riprendere servizio” ed è a tal fine “inconferente la contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla mancata trasmissione alla Commissione di seconda istanza del verbale della CMO” (inadempimento avverso il quale non sono stati azionati strumenti di tutela);
– “la proseguita assenza dal servizio e la ripetuta mancata presentazione agli accertamenti disposti dall’amministrazione hanno quindi reso legittimi gli ulteriori provvedimenti, in particolare il decreto ministeriale del 23 giugno 2009 con il quale l’appellante è stato dichiarato cessato dal servizio e collocato in congedo”;
– non rileva la circostanza che il ricorrente avrebbe ricevuto comunicazione di una nuova visita disposta per il 20 gennaio 2009 solo il successivo 30 gennaio, posto che “a fondamento del provvedimento vi è la visita effettuata presso la CMO il 9 maggio 2005 e il comportamento successivo del ricorrente (fatti che da soli giustificano l’adozione del decreto)”;
– non rileva l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, posto che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato;
– la sentenza del TAR ha “correttamente dichiarato inammissibili le doglianze rivolte contro il decreto di sospensione precauzionale dall’impiego adottato in esito all’intervenuto rinvio a giudizio per diserzione aggravata del ricorrente (procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione)”, in quanto il provvedimento di collocamento in congedo “ha esplicitamente determinato l’annullamento di quello di sospensione precauzionale dal servizio”;
– non spiega effetti invalidanti la mancata trasmissione del verbale del CMO alla Commissione medica di seconda stanza, poiché lo stesso decreto di cessazione dal servizio da conto della pretestuosità dei motivi addotti dal militare per non sottoporsi ad accertamenti sanitari.
Avverso tale sentenza viene proposto il seguente motivo di revocazione:
errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc, poiché la CMO, con il verbale del 9 maggio 2005, “dispose la sospensione del procedimento di accertamento dell’idoneità al servizio del militare”; né il militare avrebbe potuto riprendere servizio successivamente al 9 maggio 2005, in quanto collocato in aspettativa come documentalmente comprovato (v. pagg. 9-10 ric.). In sostanza, la decisione revocanda è fondata “sula supposizione di un fatto (giudizio di idoneità del -OMISSIS- al servizio militare all’esito della visita medica del 9 maggio 2005 dinanzi alla CMO) la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa”. Trattasi di errore determinante, poiché, laddove il giudice non vi fosse incorso, “la decisione della causa sarebbe stata diversa per necessità logico-giuridica… venendo ovviamente a mancare l’erronea base fattuale della predetta inadempienza”.
Il ricorrente chiede inoltre, nella successiva fase rescissoria, di accogliersi l’appello per i motivi riportati in ricorso (v. pagg. 12 – 27).
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

3. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
4. Occorre innanzi tutto ricordare che l’orientamento costante di questo Consiglio di Stato in tema di errore di fatto revocatorio (sez. IV, 25 novembre 2016 n. 4983; 24 gennaio 2011 n. 503), è nel senso che la “svista” che autorizza e legittima la proposizione del rimedio della revocazione, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (cfr. Cass., n. 1957/1983), è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.
Secondo, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria (dec. 22 gennaio 1997, n. 3; in senso conf., Ad. plen. nn. 3 del 2001, 2 del 2010, 1 del 2013, 5 del 2014;,Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781; sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145), non v’è dubbio che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.
Tuttavia, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (cfr, Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, 12 marzo 1999 n. 2214).
Ed infatti, in questi casi (cioè nei casi di presunto errore di fatto su un punto che ha costituito un punto controverso), ogni ipotizzabile errore non può che essere ricondotto ad un errore di valutazione del dato fattuale e non già di percezione del medesimo (dunque, un eventuale errore di diritto ma mai un errore sul fatto).
L’errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.
È stato pertanto ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).
Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
Infine, l’errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale “è l’effetto” del primo. Di conseguenza, l’errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice. Con l’ulteriore conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio (Cass. Civ., sez. III, 20 luglio 2011 n. 15882).
5. Nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi di un errore di fatto poiché i presupposti dell’adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado hanno formato oggetto di palese apprezzamento da parte della sentenza della quale si chiede disporsi la revocazione; né il presunto errore di fatto si presenta come determinante ai fini della decisione.
Infatti, come già succintamente riportato nell’esposizione in fatto, la sentenza di questa Sezione ha fondato il rigetto dell’appello (e la contestuale conferma della sentenza impugnata) sul fatto che “la proseguita assenza dal servizio e la ripetuta mancata presentazione agli accertamenti disposti dall’amministrazione hanno quindi reso legittimi gli ulteriori provvedimenti, in particolare il decreto ministeriale del 23 giugno 2009 con il quale l’appellante è stato dichiarato cessato dal servizio e collocato in congedo”.
Ha inoltre precisato la sentenza che “la CMO di Bari ha ritenuto il 9 maggio 2005 l’appellante idoneo al servizio nell’Arma dei Carabinieri, di modo che “l’interessato avrebbe dovuto riprendere servizio” ed è a tal fine “inconferente la contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla mancata trasmissione alla Commissione di seconda istanza del verbale della CMO” (avverso la quale non sono stati azionati strumenti di tutela).
Appare, dunque, evidente come il giudice abbia proceduto al proprio apprezzamento dei fatti, per come risultanti dagli atti processuali, confermando, nella sostanza, la legittimità dei provvedimenti impugnati (ed in particolare, di quello di cessazione dal servizio) sia per il fatto che il ricorrente, dopo la visita del 9 maggio 2005 non si era presentato in servizio (pur consapevole della propria idoneità ), sia che lo stesso non si era presentato agli ulteriori accertamenti disposti dall’amministrazione.
Nel caso di specie, dunque, non si tratta di errore di fatto, ma di un apprezzamento del fatto da parte del giudice; apprezzamento che, se può non essere condiviso dalla parte, nondimeno non fonda la specie dell’errore revocatorio.
6. D’altra parte, i documenti sui quali il ricorrente fonda la sussistenza di un errore di fatto revocatorio non allegano elementi tali da contraddire quanto considerato in sentenza.
Difatti, la sentenza della Corte di appello militare di Roma n. 59/2015 – al netto di valutazioni ivi contenute e che attengono a quel processo – afferma sia che al ricorrente venne “comunicato il giudizio di idoneità “, il che comportava che il medesimo si presentasse in servizio, ancorché vi fosse stata sospensione del procedimento. Né, peraltro, avrebbe avuto senso una “non accettazione” del giudizio di idoneità da parte del militare se questo non fosse intervenuto.
Inoltre, la sentenza da atto di come il ricorrente considerasse ormai definito il procedimento innanzi alla CMO, il che – contrariamente a quanto ritenuto dal medesimo ricorrente – a maggior ragione conferma che il militare avrebbe dovuto presentarsi in servizio (e che di ciò era consapevole).
Quanto al decreto del 14 gennaio 2009, lo stesso – lungi dall’attestare che il -OMISSIS- era legittimamente in congedo (e dunque non avesse l’obbligo di presentarsi in servizio) costituisce solo una ricognizione dei periodi da non computare “ai fini del periodo massimo di aspettativa”, adottato espressamente “allo stato degli atti” e con riserva di ogni altro accertamento e decisione (come indicato nl preambolo).
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la particolarità del caso trattato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da -OMISSIS- An. (n. 4090/2017 r.g.), lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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