In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 novembre 2020| n. 26529.

In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 del Cc, che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 del Cc in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo a elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile.

Ordinanza|20 novembre 2020| n. 26529

Data udienza 2 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35941-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS) SAS (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1092/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO.

RILEVATO IN FATTO

che:
in relazione a fessurazioni verificatesi nel proprio immobile, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. (societa’ committente costruttrice) (OMISSIS) (appaltatore delle opere di costruzione) e l’ing. (OMISSIS) (progettista delle strutture portanti e direttore dei lavori) per sentirne accertare la responsabilita’ per i vizi – ex articolo 1669 c.c., – e per sentirli condannare ad effettuare gli interventi necessari e al risarcimento dei danni;
il (OMISSIS) contesto’ la domanda e chiamo’ in causa, per l’eventuale manleva, la (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS), che avevano appaltato -unitamente alla (OMISSIS) s.r.l.- la costruzione dell’immobile;
l’ing. (OMISSIS) chiamo’ in causa la (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.r.l.), fornitrice delle travi e delle lastre prefabbricate, e l’ing. (OMISSIS), autore dei calcoli per la confezione dei materiali;
il Tribunale di Sanremo accerto’ la sussistenza dei vizi lamentati, ma ritenne che gli stessi non fossero riconducibili alla previsione di cui all’articolo 1669 c.c., quanto piuttosto a quella dell’articolo 1667 c.c., rispetto alla quale si erano verificate sia la decadenza dalla denunzia che la prescrizione dell’azione;
la sentenza venne impugnata dal Condominio e, con appello incidentale, dal (OMISSIS);
la Corte di Appello di Genova, disposta ulteriore c.t.u., ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la domanda ex articolo 1669 c.c., nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), con condanna solidale degli stessi “ad eseguire ed effettuare tutti gli interventi e le opere necessarie per eliminare i gravi difetti riscontrati nell’immobile”;
ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
il primo motivo denuncia “nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione od errata applicazione degli articoli 112, 132, 156 e 161 c.p.c.”, sull’assunto che “il dispositivo della sentenza (…) e’ nullo, perche’ esso non e’ completo e determinato e quindi manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”; il ricorrente rileva che il mero riferimento a “tutti gli interventi e le opere necessarie per eliminare i gravi difetti riscontrati nell’immobile” “non consente di precisare compiutamente quale e’ l’oggetto della obbligazione di fare” ed evidenzia che neppure puo’ utilmente farsi ricorso alla motivazione, in funzione integrativa, poiche’ in essa non vi e’ alcun concreto riferimento ai lavori da eseguire;
il secondo motivo denuncia la nullita’ dell’atto di citazione e quella – conseguente- della sentenza per “falsa od errata applicazione dell’articolo 164 c.p.c., comma 4, in relazione all’articolo 163, n. 4 e dell’articolo 112 c.p.c”, nonche’ la “falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 360 c.p.c., n. 5” e, altresi’ la “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.: premesso che la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione (reiterata dal (OMISSIS) nel giudizio di appello) sull’assunto che l’atto di citazione, redatto sulla scorta di una relazione di c.t.p. prodotta in atti, indicava i vizi riscontrati nell’edificio e ne individuava le cause, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha travisato il contenuto dell’atto di citazione e della consulenza di parte giacche’ in nessuno di essi e’ contenuta “alcuna indicazione delle responsabilita’ specifiche delle parti e, in particolare del (OMISSIS)”, cosicche’ “appare violata la norma che impone di precisare le ragioni della domanda, perche’ tale norma tutela l’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”; il (OMISSIS) aggiunge che il vizio dell’atto di citazione si e’ riverberato negli atti processuali successivi e conclude che si e’ determinata, “inoltre, la violazione, alla luce dell’articolo 112 c.p.c., del diritto di difesa, perche’ la Corte territoriale ha statuito la responsabilita’ della conchiudente in relazione ad un comportamento colposo, ipotizzato dal CTU, e non contestato dal danneggiato”;
il terzo motivo – che denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4) e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., nonche’ “violazione ed errata applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 360, n. 5”- censura il passaggio della motivazione in cui la Corte ha affermato: “l’appaltatore ditta (OMISSIS), quale esecutrice delle murature ed esperta del settore, avrebbe dovuto prevedere ed evidenziare al committente le conseguenze dell’utilizzo di un materiale cosi’ deformabile e, una volta manifestato il proprio dissenso, avrebbe potuto andare esente da responsabilita’ soltanto ove avesse dimostrato di avere costruito in qualita’ di mera esecutrice degli ordini ricevuti. Non risulta provato in atti che la ditta (OMISSIS) abbia messo al corrente la (OMISSIS) s.r.l. o il direttore dei lavori delle conseguenze che sarebbero derivate dalla scelta dei materiali utilizzati per i solai”; assume il ricorrente che la Corte di merito ha errato nel ritenere apoditticamente la responsabilita’ della ditta (OMISSIS), senza valutare che l’eventuale eccesiva deformabilita’ di un solaio puo’ essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche dell’impresa esecutrice, la quale si era limitata a posizionare i solai di produzione (OMISSIS) che erano stati forniti dal committente; conclude pertanto che “appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l’appaltatore quando esso si e’ manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore”;
col quarto motivo (“nullita’ della sentenza ex articolo 360, comma 1 per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c.” e ” violazione ed errata applicazione dell’articolo 1667 c.c. e articolo 1669 c.c.”), il ricorrente contesta l’inquadramento dei vizi riscontrati nel paradigma dell’articolo 1669 c.c., rilevando che “la Corte di Appello non ha mai affermato che il godimento dell’immobile sia stato inciso in modo negativo e considerevole”, mentre i vizi dell’opera rilevanti ai fini della previsione dell’articolo 1669 c.c. devono essere “tali da comprometterne la funzionalita’ globale e la nomale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”; da cio’ conseguendo che “l’accertamento dei periti descrive una situazione di fatto che non rientra nella previsione dell’articolo 1669 c.c., ma in quella dell’articolo 1667 c.c.”, rispetto alla quale risultano maturate decadenze e prescrizioni; variando la sequenza proposta dal ricorrente, debbono essere esaminati -nell’ordine- il secondo, il quarto e il terzo motivo, in quanto ciascuno di essi ha portata potenzialmente assorbente rispetto ai successivi e, tutti e tre, rispetto al primo;
il secondo motivo (concernente la dedotta nullita’ dell’atto di citazione) e’ inammissibile, per difetto di specificita’ e completezza, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere l’atto di citazione del cui contenuto si tratta e non ha preso adeguata posizione sulle circostanze -evidenziate dalla Corte di merito- che la relazione tecnica prodotta dall’attrice a corredo della citazione consentisse l’individuazione dei vizi e che la comparsa di costituzione dell’impresa appaltatrice proponesse contestazioni specifiche alle deduzioni avversarie, a riprova della piena conoscenza degli elementi della vertenza da parte del (OMISSIS);
il quarto motivo e’ inammissibile:
La Corte di merito ha correttamente individuato l’ambito dei “gravi difetti” rilevanti in relazione all’articolo 1669 c.c., con richiamo a Cass. n. 19868/2009 (secondo cui “i gravi difetti che, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilita’ dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita’, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”), che esprime un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (cfr. anche Cass. n. 24230/2018);
la Corte di Appello ha inoltre dato atto che la consulenza tecnica esperita in primo grado aveva evidenziato la flessione del solaio del piano pilotis e dei solai soprastanti, il distacco della muratura e le conseguenti fessurazioni apparse sia sul solaio che sulle pareti perimetrali comuni dell’edificio, rilevando che tali fenomeni erano ascrivibili a eccessiva deformabilita’ del solaio e ritenendo che gli stessi, pur non compromettendo la sicurezza dell’immobile agli effetti della stabilita’, mal si adattano alle esigenze di un edificio di abitazione (peraltro “di un certo pregio”); tanto premesso, ha concluso per l’applicabilita’, in concreto, della previsione di cui all’articolo 1669 c.c., di cui risultavano rispettati i termini di decadenza e prescrizione;
siffatta sussunzione dei vizi nell’ambito della responsabilita’ prevista dall’articolo 1669 c.c., risulta pertanto adeguatamente motivata e, quale apprezzamento di merito, si sottrae il sindacato di legittimita’, alla luce del principio secondo cui, “in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 c.c., che comporta la responsabilita’ extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresi’ stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimita’, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita’ e sul godimento dell’immobile” (Cass. n. 22093/2019);
il terzo motivo (in punto di configurabilita’ della responsabilita’ ex articolo 1669 c.c., a carico del (OMISSIS)) e’ fondato in relazione alla prospettata nullita’ della sentenza della per carenza di motivazione, in quanto:
la Corte di Appello affida l’affermazione della responsabilita’ dell’appaltatore alla sola considerazione che la “ditta (OMISSIS), quale esecutrice delle murature ed esperta del settore, avrebbe dovuto prevedere ed evidenziare al committente le conseguenze di un materiale cosi’ deformabile” (ossia quello utilizzato per i solai), in tal modo postulando che la qualita’ di “esperta del settore” avrebbe dovuto senz’altro consentire alla ditta costruttrice delle murature di apprezzare l’eccessiva deformabilita’ dei solai (si’ da far sorgere una responsabilita’ per il mancato rilievo);
la motivazione -che si esaurisce, come detto, nel richiamo all’esperienza maturata dalla ditta nel settore delle murature- e’ tuttavia carente di qualunque elemento che valga a spiegare perche’, in relazione alle specificita’ del caso concreto, la ditta costruttrice si trovasse nella possibilita’ di apprezzare l’eccessiva deformabilita’ di travi che -per quanto emerge dal ricorso- erano state fornite dal committente e rispetto alle quali solo il progettista e direttore dei lavori ing. (OMISSIS) aveva avuto la disponibilita’ dei dati tecnici da parte dell’impresa produttrice; tanto piu’ che dalla sentenza non emerge neppure se siano state individuate le cause della eccessiva deformabilita’ delle travi, onde valutare se esistessero comunque degli indici che, a prescindere da indicazioni sulle caratteristiche intrinseche delle travi, il (OMISSIS) potesse rendersi conto della loro inadeguatezza;
la motivazione risulta pertanto meramente apodittica e obiettivamente carente nell’indicazione del criterio logico-argomentativo che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento, si’ da risultare integrata la dedotta ipotesi di nullita’ in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4);
e’ noto, infatti, che, “in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non e’ piu’ deducibile quale vizio di legittimita’ il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’articolo 132 Cost., comma 2, n. 4. Tale obbligo e’ violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullita’ processuale deducibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. n. 22598/2018; cfr. anche Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 3819/2020);
l’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza in relazione ad esso e il rinvio alla Corte territoriale;
il primo motivo (concernente la nullita’ del dispositivo di condanna) resta assorbito;
la Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiarati inammissibili il secondo e il quarto motivo, accoglie il terzo con assorbimento del primo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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