Violenza sessuale aggravata dall’abuso delle minorate condizioni della vittima

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 novembre 2018, n. 50305

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità della violenza sessuale aggravata dall’abuso delle minorate condizioni psicofisiche della vittima, in particolare per l’assunzione di droga (articolo 609-bis, comma 2, numero 1, del codice penale), è irrilevante la volontarietà/involontarietà dell’assunzione della droga, giacché ciò che rileva è la condizione pregiudicata della vittima di cui l’agente abusa.

Sentenza 7 novembre 2018, n. 50305

Data udienza 20 luglio 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in relazione al capo B e rigetto nel resto;
udito per le parti civili l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Perugia (ritenuti i delitti di cui ai capi A e C in concorso formale ed unificati sotto il vincolo della continuazione con il reato sub B, pena base per il reato di cui al capo A anni sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, aumentata ex articolo 81 c.p., ad anni dieci di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo D ed alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili) nei confronti di (OMISSIS), imputato:
a) del reato di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, per aver acquistato un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo MDMA (c.d. droga dello stupro) al fine di cederlo a (OMISSIS) e per averlo successivamente ceduto alla stessa, gia’ sciolto in una bottiglietta da mezzo litro, in concentrazioni tali da ingenerare intossicazione acuta mortale. Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di indurla a subire, in condizioni di inferiorita’ fisica e psichica, energiche penetrazioni vaginali e anali;
b) del reato di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1, articolo 609 ter c.p., comma 1, n. 2, articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4, per aver indotto (OMISSIS) a compiere e subire atti sessuali consistenti in energiche penetrazioni vaginali e anali abusando delle sue condizioni di inferiorita’ fisica e psichica cagionate dall’assunzione di un quantitativo notevole di sostanza stupefacente del tipo MDMA (c.d. droga dello stupro) sciolta in una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, quantitativo rinvenuto in concentrazioni ematiche pari a 8,930 microgrammi/ml, tale da ingenerare intossicazione acuta mortale;
c) del reato di cui all’articolo 586 c.p., in relazione ai delitti di cui all’articolo 73 Testo Unico Stup., e articolo 609 bis, comma 2, n. 1, articolo 609 ter, comma 1, n. 2, per aver ceduto a (OMISSIS) la sostanza stupefacente del tipo MDMA nei quantitativi mortali di cui al capo A e per aver commesso in suo danno la violenza sessuale di cui al capo B, condotte dalle quali derivava, quale conseguenza non voluta dal colpevole ma comunque ipotizzabile in base ai comuni parametri della scienza medica e delle conoscenze medie in materia di sostenibilita’ di sostanze stupefacenti da parte della ragazza, diciannovenne e non abituata all’uso sistematico e in quantita’ considerevoli di sostanze stupefacenti, la morte della stessa (OMISSIS), per miocardio-tossicita’ acuta da assunzione di MDMA in dose letale aggravata dall’incremento della produzione di catecolamine derivante dall’attivita’ sessuale indotta di cui al capo B;
d) del reato di cui all’articolo 412 c.p., per avere occultato il cadavere di (OMISSIS) nel sottobosco prospiciente il parcheggio della spiaggia (OMISSIS), lungo la s.p. (OMISSIS), altezza km 8+700, a seguito del decesso della medesima, avvenuto con le modalita’ di cui ai capi che precedono.
In (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell’art.73 Testo Unico Stup. perche’ il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art.73, comma 5, Testo Unico Stup.; i parametri utilizzati dalla Corte territoriale, ossia la qualita’ pesante della droga, il quantitativo superiore alla dose singola, l’assunzione mediante sorseggiamento, le finalita’ illecite dell’agente, non hanno messo in evidenza la particolare offensivita’ della cessione con riguardo al bene tutelato dalla norma, concretato dalla salute pubblica e messo a rischio dalla diffusivita’ della sostanza nella collettivita’;
b) assenza di motivazione con riguardo alle doglianze mosse dalla difesa nei motivi di appello a proposito dell’assenza di prove in relazione al reato di violenza sessuale; la Corte territoriale non ha replicato agli argomenti con i quali la difesa aveva evidenziato che fosse rimasto del tutto indimostrato che fra l’imputato e la vittima fosse intercorso un rapporto sessuale o che tale rapporto fosse stato consumato successivamente all’assunzione dello stupefacente, segnatamente l’ubicazione dell’autovettura in zona frequentata da bagnanti, la circostanza che la ragazza fosse stata ritrovata completamente vestita, la presenza di tracce di MDMA nei capelli della vittima, la compatibilita’ delle ecchimosi con la mobilizzazione del cadavere, il fatto che la sostanza MDMA non altera il comportamento e preserva le capacita’ volitive, a differenza del GhB nota come “droga dello stupro”, l’impossibilita’ di collocare esattamente nel tempo i rapporti sessuali e di stabilire se siano stati consumati prima o dopo l’assunzione della sostanza stupefacente, la circostanza che secondo i consulenti tecnici non vi sia stato un collegamento diretto tra l’attivita’ sessuale (che determina un aumento di catecolamine) ed il decesso, l’impossibilita’ di affermare che il consenso prestato fosse viziato;
c) manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui si e’ affermato che la vittima fosse consapevole e volesse assumere MDMA e, tuttavia, si e’ confermata la circostanza aggravante prevista dall’articolo 609 ter c.p., comma 1, n. 2, che presuppone che l’assunzione della sostanza stupefacente da parte della vittima non sia volontaria;
d) erronea applicazione dell’articolo 62 bis c.p., perche’ il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ stato giustificato ricalcando gli elementi costitutivi dei reati contestati ovvero dati che ne costituiscono elemento intrinseco, quali la criminosa indifferenza verso la vita e la sofferenza, oltre che la liberta’ sessuale della vittima, la gravita’ dei fatti, l’eta’ della vittima, il carattere insidioso delle condotte.
3. All’odierna udienza le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso per l’inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che la condotta di cessione di sostanza stupefacente del tipo MDMA autonomamente contestata al ricorrente e’ stata inquadrata dai giudici di merito, peraltro in linea con l’ipotesi accusatoria, nel piu’ ampio contesto criminoso in cui si e’ svolta l’azione che ha condotto alla morte della giovane (OMISSIS), ponendo in rilievo le modalita’ di tale condotta per come descritte dallo stesso imputato; in particolare, i giudici di merito hanno basato il loro giudizio circa l’offensivita’ del fatto sulla qualita’ della sostanza, droga “pesante” che produce effetti psico-stimolanti di sovraeccitazione e di affidamento nell’altro, con perdita di controllo, nonche’ una innaturale sensazione di benessere che sovrasta anche la percezione di sintomatologie dolorose, sulla quantita’ della sostanza, somministrata in misura nove/dieci volte superiore al quantitativo contenuto in una pasticca, sulle modalita’ di assunzione, dilazionata in sorsi equivalenti a piu’ dosi in un tempo ravvicinato, sulle finalita’ illecite del cedente, che ha agito con l’obiettivo di ridurre le difese psico-fisiche della ragazza; si e’ attribuito rilievo anche alla circostanza che il (OMISSIS) avesse preparato, prima di incontrare la ragazza, la bottiglia d’acqua nella quale aveva versato la sostanza stupefacente, di fatto impedendo in tal modo alla vittima di verificare il quantitativo che andava ad assumere.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si e’ posta la questione dei parametri di giudizio ai quali i giudici si sarebbero dovuti attenere per valutare il grado di offensivita’ della condotta applicando correttamente la legge penale, contestandosi il riferimento alla qualita’ della sostanza, alla quantita’, alle insidiose modalita’ di assunzione, alle finalita’ illecite dell’agente, in quanto si tratterebbe di parametri non sintomatici di maggiore offensivita’ della condotta in rapporto al bene tutelato dalla norma, ossia il pericolo di diffusione della sostanza nella collettivita’.
1.2. Giova ricordare che l’attuale disciplina normativa del fatto di lieve entita’ in materia di sostanze stupefacenti e’ il risultato di una prima modifica ad opera del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10) e, successivamente, una volta intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che avvertiva dell’irrilevanza del suo decisum rispetto alla disciplina del fatto di lieve entita’, di un secondo intervento del legislatore con Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 (conv. dalla L. 16 maggio 2014, n. 79); dopo questi interventi modificativi, l’interprete deve, oggi, confrontarsi con una previsione di reato autonoma riferita alle condotte di detenzione e cessione di droghe di minor offensivita’, connotata da elementi distonici rispetto alle fattispecie delittuose disciplinate dall’articolo 73, comma 1, Testo Unico Stup. e non piu’ valutabile secondo il metro dell’ipotesi attenuata rispetto a queste ultime. E’ sufficiente sottolineare, a conferma della disomogeneita’ di tali ipotesi di reato, l’identita’ di regime sanzionatorio riconosciuta a tutte le fattispecie che siano da considerare lievi, indipendentemente dal tipo di sostanza (cd. pesante o leggera) che, invece, condiziona decisamente il diverso trattamento sanzionatorio delle ipotesi “ordinarie”. Il rilievo della natura della sostanza stupefacente e’ stato, in altre parole, non irragionevolmente (Sez. 4, n. 10514 del 28/02/2014, Verderamo, Rv. 25936001), svalutato a fronte di specifiche modalita’ del fatto criminoso, tali da rivelarne la concreta e obiettiva ridotta portata offensiva, suggerendo all’interprete di prestare attenzione, oltre che a singoli indici quali la quantita’ e la qualita’ della sostanza ceduta, anche alla complessiva portata della condotta nel contesto in cui si e’ svolta. Piu’ in generale, la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte affermato che la fattispecie prevista dall’articolo 73, comma 5, Testo Unico Stup. continua, anche dopo le modifiche normative, a regolare ipotesi di minima offensivita’ penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalita’, circostanze dell’azione) (Sez. U, n.35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 24791101; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 26365101; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 25966401).
1.3. Con la conseguenza che, ove le specifiche modalita’ del fatto non siano in concreto rivelatrici di tale, ridotta, portata offensiva, il differente rilievo attribuito dal legislatore alla natura della sostanza per quanto concerne il trattamento sanzionatorio delle ipotesi di reato non lievi impone, in primo luogo, di chiarire che la distinzione tra droghe c.d. leggere e droghe c.d. pesanti mantiene ancora oggi la sua autonoma incidenza rispetto ad altri elementi del fatto, quale parametro di offensivita’ della condotta. Si tratta di indice rivelatore dell’obiettivo di sanzionare piu’ severamente la condotta diffusiva di droghe che generano dipendenza e, nel tempo, comportano effetti dannosi stabili sul sistema nervoso. Tale rilievo e’ conforme a quanto sottolineato in una recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. n.179 del 13 luglio 2017), in cui si legge che “Le due ipotesi di reato delineate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 5, dell’articolo 73, sono due fattispecie autonome…. (omissis). Deve rilevarsi pero’ che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di Rovereto, non si tratta di due fattispecie del tutto omogenee. Benche’ nelle due disposizioni le condotte siano descritte in termini analoghi e l’oggetto materiale sia parzialmente sovrapponibile, nondimeno merita di essere rimarcato che il fatto di non lieve entita’ di cui al citato articolo 73, comma 1, riguarda le sole droghe “pesanti”, mentre il fatto di lieve entita’ di cui al comma 5 dello stesso articolo 73 si caratterizza per l’indistinzione tra i diversi tipi di droghe”. Va tenuto presente, sotto altro profilo, che l’articolo 80 Testo Unico Stup. prevede un cospicuo aumento di pena quando le sostanze stupefacenti siano consegnate o destinate a minori, o siano adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’ lesiva, se l’offerta o la cessione sia finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente o se la cessione sia effettuata all’interno o in prossimita’ di scuole, comunita’ giovanili, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti, se la cessione riguardi quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si tratta di aggravamenti di pena indicativi del maggior disvalore, dunque della maggiore offensivita’, che il legislatore connette a condotte che si dirigano verso categorie la cui capacita’ di autodeterminazione sia piu’ agevolmente aggredibile.
1.4. Il principio di offensivita’, che deve guidare l’interprete nell’individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresi’ il significato da attribuire ad espressioni lessicali vaghe come la “lieve entita’”, cosicche’ si possa “cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione), che giustifichino la diversa qualificazione del fatto. Qui l’interpretazione della norma sconta la modifica strutturale di una circostanza attenuante in fattispecie autonoma di reato, giacche’ alla complessiva portata del fatto in tutti i suoi elementi circostanziali rivelatori di minima offensivita’ fa da contraltare la rilevanza attribuita al singolo indice, qualitativo o quantitativo o inerente alle modalita’ dell’azione, ritenuto sufficiente a far sussumere il fatto nell’ipotesi “ordinaria”.
1.5. Ma e’, in definitiva, la corretta individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, su questo si concorda con l’impostazione difensiva, a costituire il faro per sceverare le condotte minimamente offensive da quelle che tali non sono. Secondo tale prospettazione, sulla premessa che il bene tutelato dalle norme che sanzionano penalmente la cessione delle sostanze stupefacenti sia l’interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti, ne’ la qualita’ ne’ la quantita’ e, ancor meno, le modalita’ di assunzione dello stupefacente o le finalita’ dell’agente costituirebbero, nel caso concreto, validi parametri di offensivita’ del fatto in relazione al bene della salute pubblica.
Ed, invero, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 24338101), ha piu’ volte precisato che l’oggettivita’ giuridica del delitto di cessione di sostanza stupefacente non e’ la tutela della vita o dell’incolumita’ fisica dell’assuntore, anche in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.333 del 10 luglio 1991, e che lo scopo immediato e diretto della legislazione in materia di stupefacenti e’ costituito dalla repressione del mercato illegale della droga. La legislazione in materia di sostanze stupefacenti non svolge, dunque, in via diretta un ruolo di prevenzione delle offese alla integrita’ fisica dei cittadini; soltanto come scopo ulteriore, collocato sullo sfondo, e’ ravvisabile la tutela della salute pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. D’altro canto, la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell’attivita’ e’ legislativamente segnalata dall’articolo 81 Testo Unico Stup., il quale prevede la possibilita’ che l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possa cagionare la morte o lesioni personali dell’assuntore e che in tal caso possano essere configurabili i reati di cui agli articoli 586, 589 o 590 c.p., per chi abbia determinato o agevolato tale uso, disponendo altresi’ una notevole riduzione delle pene previste dalle norme sugli stupefacenti se il colpevole presti assistenza alla persona offesa ed informi tempestivamente l’autorita’ sanitaria o di polizia.
1.6. Nondimeno, si deve ritenere indicativo di maggiore capacita’ diffusiva dello spaccio anche quel parametro che, indipendentemente dal grado di pericolosita’ per la salute del singolo, riveli l’idoneita’ della condotta a coartare la capacita’ di autodeterminazione dell’assuntore. A tale conclusione conduce il rilievo per cui tratto tipico della fattispecie e’ la concreta attitudine della sostanza ceduta ad influenzare in qualche misura l’attivita’ neuropsichica del consumatore, in assenza della quale non vi e’ rilevanza penale del fatto per difetto di offensivita’ (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 23992101; Sez. 6, n. 6928 del 13/12/2011, dep. 2012, Choukrallah, Rv. 25203601; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 24747801), cosi’ escludendo, alla luce del principio di offensivita’, la rilevanza penale di condotte di spaccio di dosi contenenti un principio attivo inferiore alla soglia drogante (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 21107301).
1.7. Si puo’, conseguentemente, affermare, in linea con i citati principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’, che per valutare l’offensivita’ della condotta di spaccio si possa tenere conto anche di indici rivelatori del grado d’incidenza della condotta sulla capacita’ di autodeterminazione dell’assuntore. Per tale ragione risulta insindacabile il ragionamento della Corte di Appello, laddove ha valutato l’offensivita’ in concreto della condotta, ponendo l’accento sulla qualita’ della sostanza e sul quantitativo destinati alla vittima, oltre che sulle modalita’ insidiose della cessione posta in essere dal (OMISSIS), in quanto sintomatiche di una condotta pienamente idonea ad incidere significativamente sulla capacita’ di autodeterminazione della vittima, segnatamente sulla sua liberta’ sessuale.
2. Il secondo motivo e’ infondato.
2.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le doglianze difensive concernenti la mancanza di prove relative alla consumazione del reato di cui al capo B). Nessuna replica sarebbe rinvenibile in merito ai seguenti argomenti difensivi:
– non e’ stato provato che vi sia stato rapporto sessuale tra l’imputato e la vittima o che il rapporto sessuale sia stato consumato successivamente all’assunzione dello stupefacente;
– e’ poco verosimile che un rapporto sessuale sia stato consumato all’interno di un’auto in orario tardo pomeridiano in un parcheggio prossimo alla spiaggia, frequentato da bagnanti; numerose persone si sarebbero avvedute della consumazione di rapporti sessuali nel pomeriggio in un parcheggio dello stabilimento balneare della (OMISSIS); in altra ipotesi, la ragazza non sarebbe stata in grado, date le sue condizioni, di percorrere lunghe distanze a piedi;
– la ragazza fu rinvenuta completamente vestita e con i pantacollant correttamente infilati; nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra gli atti sessuali ed il decesso, cosi’ come affermato nella sentenza di primo grado, la vittima non avrebbe avuto modo di ricomporsi accuratamente;
– la presenza di tracce di MDMA nei capelli della giovane deponeva per l’assunzione di tale sostanza in altre occasioni, dunque, volontariamente;
– le ecchimosi riscontrate sul corpo della ragazza erano compatibili anche con la mobilizzazione del cadavere;
– la sostanza stupefacente non era GhB, nota anche come “droga dello stupro” ma MDMA, che ha la caratteristica di non alterare il comportamento e di preservare le capacita’ volitive;
– i consulenti del p.m. non hanno saputo collocare esattamente nel tempo i rapporti sessuali, che potrebbero essere avvenuti con persona diversa dall’imputato, ed hanno dichiarato che non vi fosse un collegamento diretto tra l’attivita’ sessuale ed il decesso.
2.2. E’ ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti ne’ a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorche’ non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicita’ gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 27122701; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muia’, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201).
2.3. Il ricorso in cui ci si dolga dell’omessa valutazione di taluni, dirimenti, elementi istruttori deve, inoltre, riprodurre integralmente l’atto asseritamente trascurato nel testo del ricorso, ovvero allegarne copia, ovvero individuare con precisione l’atto nel fascicolo processuale di merito, purche’ detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilita’ del ricorso, in base al combinato disposto dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 591 c.p.p. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 26099401).
2.4. Tanto premesso in linea di principio, si osserva in primo luogo che il ricorrente ha formulato alcune critiche alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito richiamando, genericamente, talune valutazioni dei consulenti tecnici (ci si riferisce agli effetti del MDMA sulla psiche e sul comportamento dell’assuntore, all’impossibilita’ di collocare nel tempo i rapporti sessuali, alla compatibilita’ delle ecchimosi con la mobilizzazione del cadavere, all’assenza di collegamento diretto tra l’attivita’ sessuale ed il decesso) ed elementi di fatto (presenza nel parcheggio di molti bagnanti, permanenza dell’auto nel parcheggio fino al momento del decesso della ragazza) senza specifica, indicazione dell’atto del processo nel quale essi fossero rinvenibili.
2.5. In ogni caso, dalla lettura integrata delle sentenze conformi di primo e di secondo grado, con le quali il ricorso omette di confrontarsi con la dovuta specificita’, e’ agevolmente rinvenibile espressa o implicita smentita degli argomenti difensivi sopra elencati. Si tratta, in particolare, dei seguenti passaggi:
– (OMISSIS) aveva ammesso di essersi recato all’appuntamento con la ragazza, alle ore 10,30 del mattino, portando con se’ una bottiglia da mezzo litro d’acqua nella quale aveva sciolto circa un grammo di MDMA e di aver sorseggiato con lei la mistura intorno alle 14,30-15, mentre passeggiavano sul lungolago;
– dalle ore 15,30 fino alle ore 17,30 la ragazza era stata vista da una testimone mentre era distesa supina sul sedile dell’auto dal lato passeggero, come se dormisse, per cui era da escludere che fino a quell’ora avesse ingerito la sostanza in quantita’ rilevanti, non essendo tale atteggiamento compatibile con gli effetti di sovraeccitazione provocati dall’assunzione della quantita’ rilevata nel corpo;
– la ragazza era deceduta tra le ore 19,00 e le ore 20,00 per intossicazione acuta mortale (overdose), avendo assunto un quantitativo di sostanza stupefacente superiore di nove/dieci volte al quantitativo contenuto in una pasticca;
– l’esame autoptico aveva rivelato nel corpo della vittima sia la presenza di MDMA e di MDA, (ecstasy), in concentrazioni ematiche pari a 8,930 microgrammi/ml, sia la presenza di lesioni in corrispondenza delle aree genitali, in regione vestibolare e perianali che avevano lasciato tracce ematiche sullo slip, compatibili con un’attivita’ sessuale “energica” e con lo stato di eccitazione indotto dallo stupefacente;
– la presenza di ecchimosi anche estese, alcune delle quali di configurazione digitata, in regione glutea e lombare e sulle cosce, era coerente con afferramenti attuati nel corso delle diverse fasi dell’attivita’ sessuale ed espressione della concitazione di essa;
– l’attivita’ sessuale era stata praticata nelle ore immediatamente precedenti la morte, dovendo certamente inquadrarsi nell’arco della giornata del 13 luglio in quanto vi erano aspetti emorragici in atto al momento del decesso, ed aveva incrementato la produzione di catecolamine, che avevano accelerato l’evoluzione del quadro organico verso l’esito letale;
– la giovane eta’ e l’inesperienza della ragazza, a fronte dell’eta’ e dell’esperienza dell’imputato, anche in materia di droghe, rendevano del tutto inverosimile che la vittima avesse liberamente e consapevolmente scelto di assumere la sostanza con l’obiettivo di abbandonarsi senza freni inibitori ad un’esperienza “forte”;
– la predisposizione della bottiglia contenente la droga prima dell’incontro aveva, di fatto, impedito alla ragazza di verificare il quantitativo che stava assumendo e, per contro, costituiva prova dell’intento dell’imputato di ridurre la vittima in condizioni di inferiorita’ psichica e di sovraeccitarne i sensi, considerato che la MDMA e’ sostanza che provoca effetti psico-stimolanti di sovraeccitazione e di affidamento nell’altro con perdita di controllo nonche’ una innaturale sensazione di benessere che sovrasta anche la percezione di sintomatologie dolorose.
2.6. Valutato in aderenza ai dati istruttori sopra indicati, il giudizio di colpevolezza dell’imputato in relazione al reato di cui al capo B) risulta sostenuto da motivazione completa e coerente, in alcun modo scardinata da asserite criticita’ su elementi circostanziali, quali il luogo in cui si sarebbe consumato il rapporto sessuale ovvero le ragioni per le quali la ragazza fosse vestita al momento del rinvenimento, laddove ogni altra argomentazione ha offerto ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
3.1. La Corte di Appello ha, infatti, precisato che sebbene la vittima avesse volontariamente assunto MDMA, la predisposizione della mistura prima dell’appuntamento non le aveva consentito di conoscere l’esatto quantitativo che il (OMISSIS) le avrebbe fatto assumere ed ha desunto, dalle insidiose modalita’ di somministrazione della sostanza, la sussistenza dello sfruttamento della conseguente condizione di inferiorita’ della ragazza.
3.2. Giova precisare che il delitto di violenza sessuale aggravato dall’abuso delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto si connota per il maggior disvalore attribuito alla condotta subdola di colui che abbia indotto o sfruttato situazioni che rendono la persona offesa particolarmente vulnerabile (Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, P, Rv. 26469801); tale fattispecie aggravata non presuppone, pertanto, che l’ingestione di alcolici o l’assunzione di sostanze stupefacenti siano involontarie, cosicche’ non e’ rinvenibile alcuna contraddizione nell’escludere ogni automatismo tra la volontaria assunzione di stupefacenti ed il consenso all’atto sessuale (Sez. 3, n.38059 del 11/07/2013, C, Rv. 25737401; per l’ipotesi di violenza sessuale compiuta ai danni di una persona addormentatasi a seguito dell’abuso di alcolici, Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, dep.2012, E., Rv. 25180301).
4. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato.
4.1. Il Tribunale ha, infatti, fornito spiegazione del ragionamento posto a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravita’ dei fatti, la giovane eta’ della vittima ed il carattere insidioso della condotta dell’imputato; ne’ il giudice del gravame e’ tenuto ad esaminare espressamente tutti gli argomenti difensivi, che possono ritenersi implicitamente rigettati ove incompatibili con le opposte ragioni valorizzate dal giudice. La Corte territoriale ha, peraltro, espressamente valutato le allegazioni difensive inerenti alla valenza positiva della condotta ammissiva dell’imputato ritenendola, a fronte della criminosa indifferenza verso la vita e la sofferenza oltre che la liberta’ sessuale della vittima manifestata dal (OMISSIS), inidonea a giustificare un giudizio favorevole, perche’ intervenuta allorquando la polizia giudiziaria lo aveva gia’ individuato ed identificato. A cio’ deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonche’ in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p., e’ censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
4.2. Quanto al rilievo secondo cui il giudice di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione gli elementi costitutivi dei reati contestati, ne’ elementi intrinseci alle fattispecie criminose accertate, segnatamente la “criminosa indifferenza verso la vita e la sofferenza (oltre che la liberta’ sessuale) della vittima”, la gravita’ dei fatti, il carattere insidioso delle condotte, giova ricordare che per fondare un giudizio negativo e’ sufficiente anche un solo elemento rivelatore della personalita’ del colpevole o delle modalita’ esecutive del reato o dei reati, tanto piu’ ove si tratti di un elemento che, permeando un contesto caratterizzato da piu’ delitti posti in essere con un’unica azione, inevitabilmente travalichi l’ambito descrittivo della singola fattispecie criminosa.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 2, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (OMISSIS), e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro tremila oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Avv. Renato D’Isa

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