Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18278.
Violazione di legge quale erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Diversamente, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
Ordinanza|| n. 18278. Violazione di legge quale erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge
Data udienza 4 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Simulazione della cessione di quote societarie – Assenza della prova della simulazione – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO M. Chiara – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35002/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
-controricorrente-
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 2051/2018 depositata il 27/04/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), in forza dei decreti ingiuntivi n. 3266/2005 e n. 3268/2005 ottenuti dal Tribunale di Milano nei confronti del proprio debitore (OMISSIS) per un importo di Euro. 47.542,91, chiedeva in data 19/02/2013 il pignoramento delle quote della societa’ (OMISSIS), di cui il (OMISSIS) era socio e amministratore unico. Adiva successivamente il Tribunale di Milano, impugnando per simulazione e in subordine per nullita’ l’atto con il quale la (OMISSIS), a seguito del pignoramento delle quote richieste dal (OMISSIS), aveva ceduto alla statunitense (OMISSIS) la partecipazione che deteneva nella (OMISSIS) Srl al prezzo di Euro 192.000,00, che la cedente dichiarava di aver gia’ riscosso tramite 23 versamenti sul proprio conto corrente bancario presso il Banco Popolare fra il 26/01/2011 e il 24/12/2012.
2. Con sentenza n. 13270/2015, il Tribunale di Milano, ritenendo che non fosse stata fornita idonea prova della simulazione del contratto di cessione di quote societarie, rigettava la domanda di simulazione e anche la subordinata domanda di nullita’.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello (OMISSIS). Si costituiva in giudizio (OMISSIS) S.r.l., mentre rimanevano contumaci (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS).
4. Con sentenza n. 2051/2018, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede rileva – non idonee a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto in questione, in quanto non suffragate da altri indizi gravi precisi e concordanti, le allegazioni dell’appellante in ordine alla mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili e nei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, le copie degli assegni prodotti per la prima volta nel giudizio di appello tratti dal procedimento penale n. 42959/2013, la dichiarazione resa dal (OMISSIS) a un giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, la registrazione a sua domanda del domain name (OMISSIS).us, dalla quale sarebbe emerso il ruolo di reale referente della (OMISSIS).
Per quanto concerne la domanda di nullita’ osservava la Corte che la difesa dell’appellante si era limitata a produrre una documentazione assunta come acquisita nel corso del procedimento penale a carico del (OMISSIS) senza esplicitare alcunche’ in ordine all’impossibilita’ di produrre in anticipo la stessa e soprattutto senza fornire una chiave di lettura delle emergenze penali.
5. Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi e successivamente illustrato da memoria.
6. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
7. (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) Srl non hanno proposto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 342 c.p.c. e 1414, 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Afferma il medesimo che nell’atto di appello, sulla scorta della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale n. 42950/2013, che aveva visto coinvolto il (OMISSIS), aveva chiarito in modo specifico che si trattava degli assegni bancari che la (OMISSIS) indicava quale incasso del pagamento del prezzo delle quote cedute, il cui corrispettivo in realta’ non risultava a debito della (OMISSIS) ed a credito della (OMISSIS) Srl proprio perche’ i versamenti erano stati effettuati dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), pur in assenza tra queste due ultime societa’ di rapporti negoziali o societari. Si trattava chiaramente di un’operazione non reale e le successive vicissitudini societarie confermerebbero la natura fittizia della cessione delle quote: la (OMISSIS), trasferita la sede principale in Lussemburgo, e’ presieduta da (OMISSIS), amministrata dalla (OMISSIS) sarl, detenuta integralmente dallo stesso (OMISSIS).
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto – l’accertamento della natura giudiziaria del titolo di credito e della violazione dell’articolo 388 c.p. – decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’articolo 1418 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Contesta il ricorrente che il motivo di impugnazione sul punto non era affatto basato sulle acquisizioni documentali, ma sulla circostanza che il giudice – pur avendo accertato la natura fraudolenta della cessione – ha considerato il pregiudizio limitato al solo creditore, ritenendo che nella fattispecie non si configurasse un’ipotesi di violazione di norme imperative ma di diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore. L’operazione negoziale aveva invece il fine ultimo di permettere al socio unico della (OMISSIS), (OMISSIS), di sottrarsi volontariamente all’esecuzione di provvedimenti giudiziali, come riconosciuto dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 42950/2013. La realizzazione di un atto che comporti la violazione di norme imperative deve essere sanzionata con l’invalidita’.
3.- Il primo motivo e’ infondato.
Non sussiste la dedotta violazione di legge con riferimento agli articoli 163 e 342 c.p.c. e agli articoli 1414 e 2697 c.c. poiche’, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 7823/2023; n. 24414/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. Sez. 1, 30 settembre 2019, n. 24414; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 aprile 2022, n. 12549).
La censura del ricorrente si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio, prerogativa del giudice di merito, al pari del controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove (per tutte: Cass. n. 9786/2022).
La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto insufficienti a condurre alla declaratoria di simulazione del contratto di cessione delle quote societarie le allegazioni dell’appellante, non sorrette da indizi gravi precisi e concordanti, tali non risultando: la mancata registrazione dei versamenti nelle scritture contabili dei bilanci relativi agli anni 20112012, essendo la cessione temporalmente successiva; le copie degli assegni estratti dal procedimento penale n. 42959/2013 (peraltro prodotte per la prima volta in sede di appello), dei quali non e’ stata illustrata dal difensore dell’appellante l’interferenza con la cessione controversa; la dichiarazione resa dal (OMISSIS) al giornalista del Corriere della Sera nel dicembre 2012, anch’essa antecedente all’atto di cessione e ritenuta priva di rilevanza; infine, la registrazione a domanda di quest’ultimo del domain name (OMISSIS).us, dalla quale dovrebbe risultare il ruolo del (OMISSIS) di reale referente della (OMISSIS).LLC, posto che l’estensione.us indica “noi” e non “United States”.
In altri termini, il giudice del merito ha dato una plausibile dimostrazione dell’inesistenza della simulazione prendendo in esame le circostanze desumibili dalla causa e procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, come richiesto da questa Corte nella specifica materia (Cass. n. 9465/2011).
4. Il secondo motivo e’ inammissibile nella parte in cui censura l’omesso esame di fatto un decisivo, precluso dall’articolo 348 bis commi 4 e 5 c.p.c., data la presenza nel caso de quo di una cd. “doppia conforme” e non avendo il ricorrente specificato la diversita’ delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello (cosi’, ex multis, Cass. n. 29715/2018).
La restante parte del motivo, nella quale si lamenta l’omessa considerazione della violazione delle norme imperative penali, generatrici di una nullita’ che il giudice a quo ha disconosciuto, dedotta sotto il profilo della violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’articolo 1418 c.c., si traduce ancora una volta in una censura rivolta agli apprezzamenti riservati al giudice del merito, non consentita in questa sede, perche’ atta a chiedere a questo Giudice una riconsiderazione della “chiave di lettura delle emergenze penali”, che il giudice a quo ha rilevato mancante, essendosi l’attuale ricorrente “limitato a produrre una notevole mole di documenti, pretendendo che fosse la Corte a selezionarne la loro rilevanza ai fini del decidere”.
5. – In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo.
6. – Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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