Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6324.
Usucapione ed azione di rivendicazione
Essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore.
Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6324. Usucapione ed azione di rivendicazione
Data udienza 30 settembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Compendio immobiliare – Terreni – Detenzione abusiva – Azione di rivendica – Prova del titolo – Probatio diabolica – Difetto – Riconvenzionale – Usucapione – Esclusione presupposti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1803-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Usucapione ed azione di rivendicazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica, ha rigettato la domanda di rivendica da lui proposta nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto un compendio di terreni in Comune di (OMISSIS), contrada (OMISSIS), partitamente occupati dai convenuti; con la medesima sentenza la corte di appello ha altresi’ rigettato anche la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da (OMISSIS) e l’eccezione di usucapione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) (nella contumacia di (OMISSIS) e (OMISSIS)) in relazione ai terreni la loro rispettivamente occupati.
Ai fini della migliore intelligenza delle censure e’ opportuno precisare che secondo quanto riportato nella impugnato sentenza (pag. 4) – il compendio di terreni rivendicato dal sig. (OMISSIS) era stato a lui originariamente donato da suo padre, (OMISSIS), con atto del 23 aprile 1951; tale compendio era stato poi venduto da (OMISSIS) a sua zia (OMISSIS) con atto del 24 febbraio 1959; infine il medesimo compendio era stato ritrasferito da (OMISSIS) al medesimo (OMISSIS) con atto di donazione del 21 luglio 1978, costituente l’attuale titolo di proprieta’ dell’attore in rivendica, qui ricorrente.
La corte etnea – premessa la inammissibilita’, per tardivita’, della produzione in giudizio dell’atto di donazione da (OMISSIS) a (OMISSIS) del 1951 – ha ritenuto che (OMISSIS) non avesse offerto la probatio diabolica di cui e’ onerato chi agisce rivendica, non avendo dimostrato il diritto di proprieta’ della sua dante causa (OMISSIS), e che, d’altra parte, egli non potesse giovarsi di alcuna attenuazione dell’onere della prova ne’ nei confronti dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo questi ultimi rimasti contumaci, ne’ nei confronti dei convenuti (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo gli stessi dedotto che il possesso dei rispettivi danti causa ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) era iniziato nel 1954, prima dell’acquisto di (OMISSIS).
Usucapione ed azione di rivendicazione
Nessuno degli intimati ha depositato controricorso.
La causa e’ stata discussa nella camera di consiglio del 30 settembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo dei motivi di ricorso, il sig. (OMISSIS) deduce violazione degli articoli 948 c.c. e degli articolo 2699 c.c. e ss. e censura l’impugnata sentenza la’ dove essa esclude che egli potesse giovarsi dell’attenuazione dell’onere della probatio diabolica conseguente alla allegazione dei convenuti costituiti di aver acquistato per usucapione l’immobile de quo.
Detta attenuazione, secondo la corte d’appello, non opererebbe ne’ nei confronti dei convenuti non costituiti, “in quanto il principio di non contestazione riguarda soltanto la parte costituita in giudizio, cio’ a mente dell’articolo 115 c.p.c.” (pag. 8, penultimo capoverso, della sentenza); ne’ nei confronti dei convenuti costituiti (OMISSIS) (avente causa di (OMISSIS) (aventi causa di (OMISSIS)), perche’, nella prospettazione di tali convenuti, il possesso che aveva generato l’acquisto per usucapione dei rispettivi danti causa era iniziato nel 1954, ossia prima dell’acquisto del fondo da parte di (OMISSIS), dante causa del (OMISSIS), avvenuto nel 1959.
La corte d’appello ha infatti sottolineato come in due separati giudizi di rivendica introdotti nel 1974 da (OMISSIS) nei confronti, rispettivamente, di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ognuno dei quali aveva ad oggetto una distinta porzione del terreno oggi per l’intero rivendicato dal (OMISSIS), gli allora convenuti avessero dedotto di essere proprietari per usucapione delle porzioni di terreno nei loro confronti rispettivamente rivendicate; ossia di aver gia’ posseduto tali porzioni di terreno per almeno vent’anni nel 1974, vale a dire almeno dal 1954. La corte etnea ha quindi richiamato il precedente di questa Corte n. 5161/2006 – dove si afferma che “qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprieta’ del bene rivendicato, si attenua l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione, poiche’ esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonche’ alla prova che quell’appartenenza non e’ stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto” – traendone, a contrariis, la conclusione che l’attenuazione e dell’onere probatorio gravante sull’attore in rivendica non opera nella fattispecie perche’ i convenuti hanno dedotto di aver acquistato da chi aveva usucapito in forza di un possesso iniziato prima dell’acquisto della dante causa dell’attore.
(OMISSIS) contesta tali statuizioni sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Quanto alla posizione della sig.ra (OMISSIS), nel motivo di ricorso si deduce che il giudizio di rivendica che la signora (OMISSIS) aveva introdotto nel 1974 nei confronti del di lei dante causa, (OMISSIS), era stato definito nel 2007 con sentenza di appello, passata in giudicato, che rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione del medesimo (OMISSIS), affermando che costui non aveva mai esercitato un possesso ad usucapionem sulla porzione di terreno da lui occupata, bensi’ una mera detenzione. Il ricorrente sostiene che tale sentenza, quand’anche la sua efficacia di giudicato dovesse ritenersi inopponibile a (OMISSIS) (come la corte etnea afferma essere stato ritenuto dal Tribunale di Modica, con statuizione non impugnata da (OMISSIS) con il proprio appello, cfr. pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza qui gravata), sarebbe comunque utilizzabile come prova in ordine alla situazione giuridica ivi accertata. Il ricorrente, quindi, sostiene che la sentenza emessa nel 2007 nel giudizio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) verrebbe ad escludere che quest’ultimo potesse vantare un possesso anteriore al 1959; donde l’ulteriore conseguenza che esso ricorrente avrebbe “assolto validamente all’onere probatorio di cui all’articolo 948 c.c.”. (pag. 8, primo capoverso, del ricorso),
Usucapione ed azione di rivendicazione
L’argomento non puo’ essere condiviso; questa Corte ha infatti recentemente precisato, enunciando un principio a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, che “essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per se’, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non e’ esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore” (Cass. 28865/2021). In questo giudizio (OMISSIS) ha dedotto di essere proprietaria del bene in forza di un possesso iniziato dal suo dante causa nel 1954, quindi in epoca anteriore al piu’ remoto titolo di acquisto provato dall’attore (1959). Tanto basta, alla luce del principio di diritto sopra ribadito, ad escludere l’attenuazione dell’onere probatorio gravante sull’attore in rivendica.
Quanto ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS), il ricorrente sostiene che costoro avrebbero dichiarato che il possesso del loro dante causa era iniziato nel 1962; avrebbe dunque errato la Corte d’appello nel ritenere che l’inizio del possesso del loro dante causa fosse anteriore all’acquisto della signora (OMISSIS) (1959) e, quindi, inidoneo ad attenuare l’onere probatorio gravante sull’attore.
L’esposto argomento non puo’ trovare accoglimento, giacche’ esso non si misura con il rilievo che si legge nella sentenza (pag. 8, ultimo capoverso) che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano allegato che il loro dante causa “aveva gia’ usucapito le particelle per cui e’ causa nell’anno 1974, epoca a cui risale la notifica dell’atto di citazione” dei giudizi di rivendica introdotti dalla signora (OMISSIS). Puo’ peraltro aggiungersi che l’assunto del ricorrente risulta altresi’ smentito dallo stralcio della comparsa di costituzione e risposta dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) trascritto nel ricorso (pag. 8, rigo 12), dove si legge che il dante causa di costoro ebbe a possedere dalla data dell’atto notar (OMISSIS) del 16 Marzo 1962 “anzi da prima”.
Usucapione ed azione di rivendicazione
Il primo motivo di ricorso va quindi complessivamente disatteso.
Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sentenza del 2007 non fosse opponibile a (OMISSIS). Secondo il ricorrente, al contrario, tale sentenza era a costei opponibile, perche’ (OMISSIS) aveva preso parte al giudizio con la stessa definito.
Il motivo e’ inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, perche’ esso non si misura con l’affermazione della sentenza impugnata, che quindi non sottopone a specifica critica, secondo cui: “l’appellante principale non censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto inopponibile ai convenuti – odierni appellati – l’eventuale giudicato favorevole all’attore sulle domande oggetto dei giudizi numero 277/74 e 264/74, per non essere state trascritte le relative domande giudiziali”. In secondo luogo, per difetto di interesse al gravame, in quanto l’accertamento negativo del possesso ad usucapionem di (OMISSIS) sarebbe comunque irrilevante ai fini della cassazione della sentenza qui impugnata, la quale non ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione di (OMISSIS) ma ha rigettato l’azione di rivendica del (OMISSIS) per non avere questi assolto al proprio onere probatorio, non attenuato dalle allegazioni difensive difese dei convenuti.
Il ricorso, pertanto, va complessivamente disatteso.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
Usucapione ed azione di rivendicazione
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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