La sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3959.

La sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – prevista, per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) – si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3959. La sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Danno – Attività sportiva – Rischio consentito – Nesso causale – Verifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9398/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) e dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 50/2022 depositata il 2/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere DELL’UTRI MARCO.

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RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 2/02/2022 (n. 50/2022), la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato (OMISSIS) al risarcimento, in favore del (OMISSIS), dei danni da quest’ultimo sofferti in conseguenza di un’azione di gioco calcistico, c.d. tackle in scivolata, posta in essere dal (OMISSIS);
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente richiamato l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della responsabilita’ dei protagonisti dell’attivita’ sportiva, occorre procedere a un attento esame del contesto ambientale nel quale l’attivita’ medesima si svolge in concreto, al fine di rilevare il grado di violenza o di irruenza compatibile con il rischio c.d. consentito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 – 01), ha affermato che, nel caso di specie, l’azione di gioco di cui il (OMISSIS) si era reso responsabile era stata caratterizzata dal ricorso a “un’irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti”;
con la medesima decisione, la corte d’appello ha condannato il (OMISSIS) al rimborso delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo inoltre a suo carico le spese di c.t.u. e l’onere del raddoppio del contributo unificato;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 5 e L. n. 27 del 2020, articolo 83 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardivita’ e la conseguente inammissibilita’ dell’appello incidentale proposto dal (OMISSIS), tenuto conto che il rinvio dell’udienza di comparizione delle parti ex articolo 83 cit. dal 7 maggio 2020 al 29 ottobre 2020, non avrebbe comportato anche la sospensione dei termini ex articoli 166 e 343 c.p.c. per il deposito della comparsa di risposta;
il motivo e’ manifestamente infondato;
osserva il Collegio come il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 e Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36 abbiano complessivamente previsto (rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo dal 15 aprile all’11 maggio 2020) la sospensione dei termini processuali per il compimento di “qualsiasi” atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dal Covid 19 (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16284 del 19/05/2022);
cio’ posto, anche nel caso di termini computati a ritroso che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, e’ “differita l’udienza o l’attivita’ da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto”;
da tanto consegue la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha rilevato la tempestivita’ dell’appello incidentale proposto dal (OMISSIS);
con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilita’ civile del convenuto sulla scorta della considerazione secondo cui l’azione di tackle in scivolata non consenta “ne’ di fermare l’intervento intrapreso, ne’ di dirigerlo con precisione”, incorrendo, in tal modo, in un richiamo del tutto errato e distorto della nozione di fatto notorio;
il motivo e’ manifestamente infondato;
osserva il Collegio come, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilita’; i fatti su cui la presunzione si fonda, quindi, non devono essere tali da rendere l’esistenza del fatto ignoto l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessita’ assoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente che l’inferenza sia effettuata secondo un canone di ragionevole probabilita’ con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza puo’ verificarsi secondo il principio del “id quod plerumque accidit”;

La sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

il controllo di legittimita’, conseguentemente, deve ritenersi circoscritto alla verifica della correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito, avendo cura che, in relazione all’utilizzo di massime o regole d’esperienza, il giudizio probatorio non risulti fondato su ipotesi o regole generali prive di una sia pur minima plausibilita’ invece che su vere e proprie massime di esperienza (v. Sez. 3, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018, Rv. 648463 – 02);
nel caso di specie, la corte territoriale ha legittimamente desunto il nesso causale tra l’azione calcistica intrapresa da (OMISSIS) (c.d. tackle in scivolata) e l’evento di danno, sulla scorta di considerazioni correttamente fondate su massime e regole agevolmente riscontrabili nella comune e quotidiana esperienza, a tale ambito potendo ragionevolmente ricondursi il riconoscimento che l’esecuzione di un’azione calcistica di tackle in scivolata (vieppiu’ se posta in essere con quella specifica carica di irruenza e di violenza che ebbe a contraddistinguerla nel caso di specie) non consenta “ne’ di fermare l’intervento intrapreso, ne’ di dirigerlo con precisione”;
con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al contesto sportivo in cui si sarebbe svolta l’azione, il quale sarebbe stato caratterizzato da “un agonismo ed ardore sportivo ben maggiori rispetto a cio’ che il semplice termine “amichevole” potrebbe far supporre”;
il motivo e’ manifestamente infondato;
il sindacato di legittimita’ sulla motivazione deve essere infatti circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
il giudice d’appello ha motivato la sussistenza della responsabilita’ civile, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 – 01), sulla scorta della sproporzione tra la violenta forza dell’azione sportiva ed il contesto di gioco nel caso concreto, affermando che si trattasse di “una partita amichevole tra squadre dilettanti”;
dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui analizza il criterio giurisprudenziale della proporzione con il concreto contesto di gioco, la corte territoriale distingue tra un’azione praticata in un contesto professionistico ed uno amichevole, rendendo in tal modo evidente che tale ultima espressione si riferisca non ad un giudizio sull’agonismo o sull’ardore sportivo, ma ad un rilievo sull’assenza di professionalita’ nell’esercizio della pratica sportiva;
la motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Perugia – a prescindere dalla correttezza del principio di diritto cosi’ enunciato – e’ quindi conforme al principio del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost., comma 6;
con il quarto motivo, il ricorrente invoca la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in relazione a tutti i gradi e le fasi del giudizio, sul presupposto dell’accoglimento delle superiori doglianze;
il motivo deve ritenersi assorbito dall’indicato riconoscimento dell’inammissibilita’ o infondatezza dei primi tre motivi di impugnazione;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

 

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