Il sindacato del giudice sulla valutazione delle caratteristiche dell’offerta tecnica

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 16 novembre 2018, n. 6464.

La massima estrapolata:

E’ escluso il sindacato del giudice sulla valutazione delle caratteristiche dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice in mancanza di profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

Sentenza 16 novembre 2018, n. 6464

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3781 del 2018, proposto da
T& D In. As. in proprio e quale mandataria dell’A.t.i. con It. In. s.r.l. e Si. s.r.l., quali mandanti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Ma., St. Vi. e El. Ba., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. St. Vi. in Roma, via (…);
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ni. Pe. e Luigi Manzi, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lu. Ma. in Roma, via (…);
Te. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.t.i. costituita con I.C. s.r.l. in qualità di mandante, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati La. Ta., Lu. Be. e Da. Va., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. La. Ta. in Roma, via (…);
A.P.A.C. – Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ri. Co. s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del R.t.i. con Ai. En. s.r.l., Qs. S.r.l. En. Co. Tr., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00041/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e di Te. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Ba., Ma. e Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione dirigenziale 6 luglio 2016 n. 14, l’A.P.A.C. – agenzia provinciale per gli appalti e i contratti autorizzava una procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione Trento 3.
1.1. Con documento allegato al bando e denominato “Parametri e criteri per la valutazione delle offerte” erano stabilite le modalità di assegnazione dei 65 punti destinati alla valutazione delle offerte tecniche.
Il primo elemento di valutazione concerneva le esperienze pregresse maturate dai professionisti chiamati ad assumere il ruolo di coordinatore e di componente del gruppo di lavoro sulla base di due sub elementi: 1.1.1 “Esperienza di settore ed adeguatezza al ruolo ricoperto dal soggetto nominativamente indicato come Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva” e 1.1.2. “Esperienza di settore dei soggetti nominativamente indicati facenti parte del gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, diversi dal soggetto nominato come CSE”.
Veniva richiesto agli offerenti di dimostrare l’avvenuto espletamento di (massimo) tre precedenti servizi del soggetto indicato come Coordinatore per la sicurezza e di quelli indicati come componenti del gruppo di coordinamento della sicurezza, relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità di fornire la prestazione richiesta, “scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’intervento”.
Era, altresì, specificato che per “affine” doveva intendersi un intervento nel quale era rivestito il ruolo di Coordinatore per la sicurezza ovvero di direttore operativo o assistente per la sicurezza in fase esecutiva di opere riconducibili alle classi Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc, VIa, VIII, IXb (previste dalla l. 143/49), corrispondenti alle classi E2, S3, IB6 o IB7, IA2, IA3 o IA4, D5, V2, S4 stabilite dal d.m. 31 ottobre 2013, n. 143.
1.2. Con note di chiarimento prot. 438838/2016 e prot. 426785/2016, l’A.P.A.C. definiva con maggiore chiarezza in che modo intendeva i precedenti servizi.
2. Presentavano offerte sei concorrenti tra i quali l’A.t.i. – associazione temporanea di imprese T& D In. As. come mandataria e It. In. s.r.l. e Si. s.r.l. come mandanti, nonché l’A.t.i. Te. s.r.l. come mandataria e IC In. consulenti come mandante.
2.1. La procedura si concludeva con l’aggiudicazione in favore dell’A.t.i. Te. s.r.l. con il punteggio di 100, di cui 65 per l’offerta tecnica; l’aggiudicazione era confermata nella seduta del 19 settembre 2017 a seguito di correzione della graduatoria già approvata in quanto recante errore di calcolo relativo al mancato computo del punteggio per l’elemento di valutazione 1.2.4. (periodicità delle visite in cantiere su base settimanale).
3. Con ricorso al Tribunale regionale per la giustizia amministrativa di Trento l’A.t.i. T& D In. As., seconda graduata con 96,441 punti di cui 61,441 per il profilo tecnico dell’offerta, impugnava l’aggiudicazione sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente si doleva che l’A.t.i. aggiudicataria non fosse stata esclusa dalla procedura nonostante la non veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in relazione alle pregresse esperienze: in particolare, quanto ai pregressi servizi resi nella costruzione del complesso logistico “Comparto 6” nell’area interportuale di Trento e del centro multifunzionale “Area 22” nella zona della (omissis), uno dei componenti del gruppo di coordinamento aveva indicato di aver svolto il ruolo di direttore operativo della sicurezza sebbene tale posizione fosse incompatibile con la sua iscrizione all’albo professionale avvenuta solo nel 2007 e il conseguimento dei titoli abilitativi in tema di sicurezza nel giugno 2008 (i lavori essendo stati realizzati, invece, nel periodo 2005-2009) e, quanto al primo servizio, perché i lavori erano consistiti nella realizzazione di un capannone e non comprendevano opere della categoria VIa (strade).
3.2. Con il secondo motivo era contestato il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella parte in cui erano stati attribuiti maggiori punti per il ruolo di direttore operativo svolto da uno degli ausiliari del coordinatore per la sicurezza laddove, in considerazione delle mansioni che avrebbe espletato, gli sarebbe spettato più esattamente il ruolo di ispettore di cantiere con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore.
4. Con nota del 3 novembre 2017 l’A.P.A.C. comunicava l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in ragione di inesattezze ravvisabili rispetto ad uno dei servizi, il complesso logistico “Comparto 6”, indicato nell’offerta tecnica, come emerse dalle segnalazioni della ricorrente.
4.1. Con nota dell’1 dicembre 2012, tuttavia, la stazione appaltante disponeva l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela.
4.2. Avverso detto provvedimento erano proposti motivi aggiunti dall’A.t.i. T& D In. As. che, oltre all’invalidità derivata dai vizi dell’originario provvedimento di aggiudicazione, faceva valere un ulteriore motivo di contestazione della decisione di procedere all’archiviazione del procedimento.
5. Si costituivano in giudizio la Provincia di Trento e la controinteressata A.t.i. Te. s.r.l. che concludevano per il rigetto del ricorso. Il giudizio era concluso dalla sentenza, 27 febbraio 2018, n. 41, di reiezione del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
6. Propone appello la T& D In. As. in proprio e quale mandataria dell’A.t.i. costituenda con It. In. s.r.l. e Si. s.r.l. come mandanti. Si è costituiva in giudizio la Provincia di Trento e la Te. s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.t.i. costituito con I.C. s.r.l. e la stessa I.C. s.r.l. Le parti fanno presentato memorie ex art. 73 Cod. proc. amm. cui sono seguite memorie di repliche. All’udienza del 4 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello la T& D In. As. contesta la sentenza di primo grado per “Travisamento dei presupposti di giudizio. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara, in particolare dei “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”. Quanto all’elemento di valutazione sub 1.1. “Adeguatezza dell’offerta-capacità professionali”. Violazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 24 della L.P. 2/2016, nonché della disciplina di cui al paragrafo 8 del bando di gara”.
Il motivo si articola in due censure, entrambe riferite al requisito della pregressa esperienza professionale dichiarata dall’aggiudicataria.
1.1. Nella prima censura l’appellante sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente respinto il primo motivo di ricorso con il quale era contestata la decisione della stazione appaltante di non escludere dalla gara l’A.t.i. Te. s.r.l. nonostante l’offerta contenesse dati non veritieri e, comunque, per aver attribuito all’offerta tecnica della stessa un punteggio immeritato.
1.2. Nel ricorso introduttivo del giudizio le critiche della ricorrente si appuntavano, in particolare, sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in merito all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica denominato “Adeguatezza dell’offerta – capacità professionale” per il quale era richiesto ai concorrenti di dimostrare la pregressa esperienza del soggetto indicato come C.S.E. – coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e dei soggetti che avrebbero composto il relativo gruppo di lavoro, mediante la descrizione di massimo tre servizi precedenti ritenuti significativi della capacità di fornire la prestazione richiesta dal bando sotto il profilo tecnico.
1.2.1. L’A.t.i. Te. s.r.l., designato quale “componente del gruppo di coordinamento per la sicurezza” l’ing. Ni. De., ne aveva descritto le pregresse esperienze lavorative nella veste di “direttore operativo” per tre servizi affini di particolare rilievo, la costruzione del “Comparto 6″ a Trento, dell'”Area 22” a Rovereto e dello “STF” ad Aldeno.
A parere della ricorrente l’ing. Ni. De. non aveva rivestito il ruolo di “direttore operativo”, nella fase di esecuzione delle opere in precedenza indicate, e, comunque, seppure ciò fosse accaduto, non per l’intera durata dei tre cantieri.
1.2.2. La ricorrente supportava tale conclusione con un ragionamento sillogistico ripetuto nel motivo di appello.
La premessa maggiore era che la disciplina normativa in tema di sicurezza nella realizzazione delle opere pubbliche (quale si trae dall’art. 98 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) impone che la funzione di C.S.E. sia svolta da laureati magistrali in ingegneria che abbiano conseguito “attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno” oltre che “in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall’ISPELS, dall’INEL, dall’Istituto italiano di Medicina sociale, dagli Ordini o Collegi professionali, dalle Università, dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismo paritetici istituiti nel settore dell’edilizia” e che, sebbene nulla sia precisato nella legge sui requisiti necessari per lo svolgimento della diversa funzione di “direttore operativo” ovvero di “ispettore” o “consulente” del C.S.E., è da ritenere che questi non possa avvalersi dell’assistenza di un soggetto privo delle qualifiche e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico di coordinatore poiché si darebbe luogo, altrimenti, ad una impropria ed illegittima delega di funzioni.
1.2.3. La premessa minore è che l’ing. Ni. De. non poteva essere ritenuto qualificato allo svolgimento dell’incarico di “direttore operativo”, assistente del C.S.E. nella fase di esecuzione delle opere indicate in offerta poiché laureatosi in ingegneria civile il 24 marzo 2006 e iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Trento il 1 ottobre 2007, aveva conseguito l’attestato di frequenza al corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile, prevista dall’art. 98 cit., solo alla fine del mese di giugno 2008, laddove i tre cantieri erano stati chiusi, il primo per la costruzione del “Comparto 6″, nel 2009 (onde l’ing. De. poteva aver svolto il servizio per non più di un anno), il secondo per la costruzione dell'”Area 22”, nel 2010 (onde il servizio non sarebbe potuto durare più di due anni).
1.2.4. La conclusione della ricorrente era che, a tutto concedere, l’ing. Ni. De., nella fase di esecuzione delle predette opere, poteva aver svolto il ruolo di “consulente” al C.S.E., il padre ing. Fr. De., a partire da luglio 2008; ciò avrebbe comportato l’attribuzione di un coefficiente pari al 10% nella griglia di punteggio previsto per il requisito “esperienza”.
D’altra parte, era aggiunto quale ulteriore indizio, nelle fatture che l’ing. Ni. De. aveva emesso a favore dello studio paterno (per il quale aveva svolto la sua attività lavorativa) le prestazioni rese venivano denominate come “assistenza al D.L./C.S.E.” a comprova del fatto che la sua attività professionale poteva, al più, essere ricondotta alla “figura ausiliaria del consulente per la sicurezza” non certo a quella di “direttore operativo per la sicurezza”.
2. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di ricorso: riguardo ai pregressi servizi non veniva richiesta l’assunzione di un ruolo esattamente definito per legge – anche in considerazione del fatto che l’unica figura legislativamente prevista in materia di sicurezza nei cantieri è quella di C.S.E. – coordinatore alla sicurezza per la fase esecutiva – ma la dimostrazione di aver svolto mansioni assimilabili a quelle di “direttore operativo” e “ispettore di cantiere”, figure professionali che, previste dalla normativa sui lavori pubblici, assumono decisioni ed impartiscono disposizioni operative (mediante relazioni di verbali, ispezioni ed altro) in materia di sicurezza, anche sostituendosi al C.S.E. (ciò in particolare era stato esplicitato dalla stazione appaltante a mezzo dei chiarimenti resi con nota 25 agosto 2016 in relazione al quesito 14).
L’A.t.i. Te. s.r.l., per l’ing. Ni. De., aveva dimostrato l’effettiva assunzione del suddetto ruolo professionale nei cantieri indicati in sede di offerta e nel periodo 2007-2009, con documentazione contenente le disposizioni impartite e le indicazioni operative rese in materia di sicurezza nei diversi cantieri.
3. Nel proprio atto di appello l’A.t.i. T& D In. As. non manca di contestare la documentazione richiamata nella motivazione della sentenza impugnata: si tratta di verbali privi di data certa, relativi a fasi delle lavorazioni limitate e marginali che provano, al più, l’espletamento di mansioni riconducibili alla qualifica di “mero assistente/consulente del C.S.E.”.
Aggiunge, inoltre, l’appellante che nella documentazione esibita non vi sono atti di incarico provenienti dalle committenze private dei servizi affini indicati nell’offerta tecnica che siano in grado di attestare il ruolo che il professionista doveva svolgere.
4. Il motivo di appello è infondato e va respinto.
4.1. Il primo motivo di appello – come già il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio – si appunta sulle dichiarazioni contenute nell’offerta dell’A.t.i. Te. s.r.l. in relazione alle pregresse esperienze professionali del soggetto indicato quale componente il gruppo di lavoro del C.S.E. con la qualifica di “direttore operativo”, vale a dire l’ing. Ni. De..
4.2. La contestazione ivi esposta, come correttamente messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, impone di considerare preliminarmente la disciplina di gara.
Il bando di gara prevedeva, in relazione alla “adeguatezza dell’offerta – capacità professionali: sub elementi 1.1.1. e 1.1.2” “l’adeguatezza al ruolo e l’esperienza nel settore della persona fisica nominativamente indicata dal Concorrente e dei suoi collaboratori ad assumere il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e rispettivamente di direttori o ispettori, devono essere dimostrate mediante la documentazione relativa ad un numero massimo di 3 servizi, per ognuno dei componenti costituenti il gruppo, relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a fornire la prestazione sotto il profilo tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’intervento. Si intende come “intervento affine” un intervento per il quale si è ricoperto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza (ovvero di direttore operativo o assistente per la sicurezza) in fase esecutiva riguardante lavorazioni che fanno riferimento ad una o più delle seguenti categorie…”.
Successivamente con chiarimenti resi il 25 agosto 2016 la stazione appaltante precisava che “Concordando preliminarmente con il fatto che il D.Lgs. 81/08 identifica la figura unitaria del Coordinatore della sicurezza e che non prevede figure ausiliarie, tuttavia, nella necessità di disporre di un adeguata capacità di sorveglianza e controllo di un cantiere molto esteso e che si sviluppa su aree distanti tra loro, il bando è costituito in modo da dare premialità ad un gruppo che farà capo ad un unico CSE in grado però di gestire contemporaneamente situazioni operative diverse tra loro. A tal fine, per identificare le funzioni che possono essere attribuite ai propri collaboratori, si è inteso fare riferimento, per analogia, alle figure dei direttori operativi ed ispettori di cantiere contemplati nella normativa dei lavori pubblici, sebbene ora confinati ai soli aspetti della sicurezza. Pertanto, figure professionali che hanno assunto decisioni ed impartite disposizioni operative (mediante redazione di verbali, ispezioni) in materia della sicurezza in sostituzione ad esempio del CSE, possono identificarsi con il ruolo di direttore operativi per la sicurezza. La figura professionale dedita alla normale sorveglianza, alla raccolta di dati, misure e documentazione finalizzata ad esempio alla redazione della contabilità relativa agli oneri della sicurezza può essere identificata con la figura ausiliaria dell’ispettore di cantiere per la sicurezza”.
4.3. La stazione appaltante, dunque, richiedeva la dimostrazione di pregresse esperienze nello svolgimento di un ruolo professionale che essa stessa aveva qualificato come “direttore operativo” (mutuando una qualifica presente nella normativa dei lavori pubblici), la cui attività consisteva nell’assistenza al C.S.E. mediante l’assunzione di decisioni e l’indicazione di disposizioni operative anche in sua sostituzione; ciò in coerenza con il servizio posto a gara che era incentrato sull’attività di un unico C.S.E., ma che doveva essere preferibilmente svolto, date le dimensioni del cantiere, con l’utilizzo di una serie di collaboratori, i quali, per le predette mansioni, potevano qualificarsi appunto come “direttori operativi”.
4.4. Così ricostruita la disciplina di gara, ai fini della valutazione delle esperienze pregresse – in contestazione da parte dell’appellante – risulta del tutto irrilevante il possesso in capo al componente chiamato a rivestire il ruolo di “direttore operativo” di particolari titoli e qualifiche, e che queste fossero idonee anche all’assunzione del ruolo di C.S.E., poiché rileva esclusivamente la dimostrazione di aver svolto, in tre servizi precedenti, attività di assistenza al coordinatore nei sensi precedentemente chiariti. In piena coerenza, peraltro, con la circostanza, ricordata dalla stazione appaltante nei suoi chiarimenti e ribadita dalle appellate nei loro scritti difensivi, e comunque non contestata, che il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non prevede ausiliari al C.S.E., incentrando su tale figura professionale l’intera responsabilità della sicurezza nella fase di esecuzione delle opere, senza peraltro escludere che questi possa avvalersi di collaboratori.
4.5. Ne segue, da un lato, che il ragionamento dell’appellante sull’assenza dei titoli e dei requisiti professionali in capo all’ing. Ni. De. per lo svolgimento dell’attività di assistenza al C.S.E. risulta in parte infondato (laddove ricostruisce in maniera errata il quadro normativo quanto alla necessità che i collaboratori del C.S.E. siano in possesso degli stessi titoli e dei medesimi requisiti professionali richiesti al Coordinatore) e in parte irrilevante, una volta appurato, peraltro, che lo stesso era in possesso dell’abilitazione professionale dal 2007 e dunque nel periodo in cui erano attivi i cantieri richiamati, e, dall’altro, che elemento dirimente diviene, appunto, la dimostrazione di aver effettivamente svolto, nei predetti cantieri, attività di assistenza al C.S.E., con le modalità imposte dalla stazione appaltante nei suoi chiarimenti. La contestazione va centrata, così, sulla documentazione versata in atti.
4.6. Il Collegio, esaminati nuovamente i documenti versati in atti dall’A.t.i. Te. s.r.l. e, in particolare, i chiarimenti resi alla stazione appaltante sul ruolo dell’ing. Ni. De. nei precedenti servizi con gli atti allegati (verbali redatti a seguito di sopralluoghi), ritiene che la stazione appaltante abbia ben giudicato l’ing. De. assistente al C.S.E. con ruolo assimilabile a quello di un “direttore operativo” per aver assunto decisioni autonome e impartito disposizioni operative negli anni di esecuzione delle opere richiamate.
4.7. Le critiche dell’appellante alla sentenza non meritano condivisione:
a) il calcolo delle giornate lavorative come si ricava dalle ore fatturate, e che l’appellante assume estremamente ridotte se riferite all’intera durata della lavorazione (30 giornate lavorative su quattro anni di durata del cantiere per il “Comparto 6” e 65 giornate su quattro anni per “Area 22”), fornisce un dato inconferente poiché nell’esecuzione dei servizi pregressi non era richiesta la dimostrazione di un certo numero di ore lavorative impiegate nel cantiere e, comunque, non è elemento indiziario sufficiente a dimostrare che i servizi dichiarati non siano mai stati resi o non siano stati resi con le modalità specificate;
b) i verbali indicano la data in cui sono stati formati e fanno riferimento a specifiche lavorazioni per le quali era richiesta l’adozione di particolari misure di sicurezza;
c) irrilevante è l’assenza di atti di conferimento dell’incarico da parte delle committenze private, poichè è nei poteri del C.S.E. individuare tecnici di fiducia cui affidare l’attività di collaborazione ed assistenza nell’espletamento del servizio.
4.8. In conclusione, il motivo di appello va respinto poiché la sentenza di primo grado ha compreso esattamente la critica rivolta all’operato della stazione appaltante – di aver riconosciuto un punteggio premiale per la pregressa esperienza pur in assenza di documentazione idonea a darne dimostrazione – ed ha fornito una risposta che merita, per quanto in precedenza esposto, conferma.
5. Con la seconda censura del primo motivo di appello l’A.t.i. T& D In. As. contesta la sentenza di primo grado per aver respinto la critica alla decisione della stazione appaltante di ammettere quale pregressa esperienza il servizio affine svolto dal C.S.E. e da altri componenti il gruppo di lavoro per la realizzazione dell’opera denominata “Comparto 6”, pur in assenza di opere riconducibili alla categoria VIa per un importo di oltre 2 milioni di euro.
5.1. L’A.t.i. T& D In. As. assume di aver dimostrato, con le argomentazioni spese nel ricorso introduttivo, che nel progetto relativo al servizio affine “Comparto 6” non v’era traccia di progettazione e, quindi, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di opere riconducibili alla categoria “strade – viabilità ” appartenenti alla categoria VIa, per le quali predisporre apposito piano per la sicurezza, richieste invece espressamente dal bando di gara al fine dell’attribuzione dell’intero punteggio premiale; evidenzia, inoltre, come la stessa stazione appaltante, in fase di avvio del procedimento di autotutela, aveva riscontrato l’assenza nell’intervento denominato “Comparto 6” di opere di realizzazione di una nuova strada, salvo successivamente concludere, nella nota del 1° dicembre 2017, in maniera contraddittoria, che sulla base della documentazione prodotta (nella fase istruttoria del procedimento per l’autotutela) poteva sostenersi essere state realizzate opere ascrivibili alla categoria VIa.
6. Il motivo di appello è inammissibile oltre che infondato.
6.1. La sentenza di primo grado ha respinto la censura formulata dall’A.t.i. ricorrente – assenza di opere viarie ricomprese nella categoria VIa (viabilità ordinaria – strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’altre da compensarsi a parte – piste ciclabili, secondo la descrizione della l. 1949 n. 143) nell’ambito dell’intervento denominato “Comparto 6” – con ampia motivazione, neppure in parte attinta dalle critiche del motivo di appello che contiene (solo alcune, peraltro, delle) diverse argomentazioni già svolte nei motivi di ricorso.
6.1.1. In particolare, sul punto la sentenza di primo grado si articola nei seguenti passaggi:
– pur considerando le opere contestate non ascrivibili alla categoria VIa la graduatoria non subirebbe modifiche;
– l’intervento di cui al “Comparto 6” consisteva nella realizzazione di una struttura integrata interportuale, comprendente la realizzazione, nell’ambito del c.d. stralcio 1, di opere stradali, funzionali a transito e manovra di TIR, e, precisamente, in sistemazioni esterne, strade di accesso, strade interne e sistemazione dei piazzali per un comparto di circa quattro ettari e per un importo complessivo di due milioni di euro; ad esse faceva espresso riferimento l’elenco descrittivo delle voci e il computo metrico estimativo facente parte del progetto esecutivo ove erano elencate lavorazioni tipicamente afferenti alle opere stradali, le certificazioni rilasciate dal committente a conclusione dei lavori, i documenti contrattuali, i documenti contabili ed infine, i documenti tavolari e catastali;
– le predette opere sono ascrivibili alla categoria VIa, conformemente alla previsione del punto 2.2. dei “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”;
– non assumono rilevanza i titoli abilitativi rilasciati alla committenza per la realizzazione dell’edificio industriale nell’ambito dell’intervento “Comparto 6” in quanto non idonei a determinare la categoria dell’intervento realizzato, per cui l’assenza, a corredo del titolo edilizio, di progettazione specifica relativa alle opere viarie non vale ad escludere la sussistenza di lavorazioni imputabili alla categoria VIa;
– in ogni caso, tenuto conto delle lavorazioni, dei magisteri, delle macchine operatrici e dei mezzi d’opera da impiegare nella realizzazione dell’intervento “Comparto 6”, ben si può dire che sussistono le medesime esigenze quanto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che si pongono per il servizio oggetto di affidamento.
6.2. Per una critica puntale alla sentenza di primo grado, che potesse condurre ad un esito opposto del giudizio, l’A.t.i. appellante avrebbe dovuto dimostrare che: a) espunte dalle dichiarazioni relative all’esperienza pregressa i servizi resi nell’ambito del “Comparto 6” ne sarebbe derivata una modifica della graduatoria nel senso del suo collocamento in prima posizione; b) i documenti in atti non riportavano le opere qualificate dal giudice di primo grado “opere stradali, funzionali a transito e manovra di TIR”; c) infine, che dette opere non potevano essere ascritte alla categoria VIa.
6.3. Non è così articolato il motivo di appello nel quale – senza che nulla sia detto sull’impossibile ribaltamento delle posizioni in graduatoria anche all’esito del suo accoglimento – è evidenziata la contraddittorietà tra le diverse note adottate dalla stazione appaltante (nota del 24 dicembre 2017 del Presidente della Commissione ove si affermava che l’intervento denominato “Nuovi magazzini ed uffici Comparto 6” non riguarda specificatamente la realizzazione di una nuova strada, e la conclusione opposta cui l’A.P.A.C. perveniva nel provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela) ed è solo richiamato il parere pro veritate reso dal prof. Pa. per escludere che nelle prestazioni progettuali relative all’intervento in contestazione vi siano opere riconducibili alla categoria VIa.
6.4. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4655; V, 24 maggio 2018, n. 3107; V, 11 ottobre 2017, n. 4717; III, 11 ottobre 2017, n. 4722; IV, 7 agosto 2017, n. 3958).
6.5. Ad ogni buon conto, gli argomenti spesi nell’atto di appello al (limitato) fine di dimostrare che le opere stradali realizzate nell’ambito dell’intervento “Comparto 6” non erano riconducibili alla categoria VIa non meritano condivisione.
La stazione appaltante, pur avendo in una prima fase (con le note citate dall’appellante) dubitato dell’utilizzabilità degli interventi nel “Comparto 6” per la dimostrazione delle pregresse esperienze, tanto da avviare un procedimento in autotutela, ha, poi, nella nota del 1° dicembre 2017, esposto con pienezza di argomenti le ragioni per le quali le stesse erano riconducibili alla categoria VIa.
Si è, dunque, precisato che le opere di edilizia privata, a differenza di quelle di edilizia pubblica, non risultano di facile collocazione in una specifica categoria in mancanza di un sistema di certificazione (quale, in particolare, l’attestazione delle lavorazioni realizzate secondo le categorie indicate nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), e che, dunque, le certificazioni rilasciate dai privati possono presentare margini di opinabilità in ordine alla stessa metodologia di classificazione delle lavorazioni, per giungere alla conclusione che la documentazione prodotta, ivi specificata, appariva sufficiente per concludere che nell’intervento denominato “Comparto 6” fossero state realizzate lavorazioni ascrivibili alla categoria VIa.
6.6. Quanto, infine, al parere reso dal prof. Pa., secondo cui le opere viarie di supporto alla fruizione del fabbricato sono riconducibili alla categoria edilizia poiché integrano l’intervento principale che non potrebbe esistere senza la realizzazione di dette infrastrutture, per quanto risulta comprensibile la precisazione effettuata, nondimeno, ai limitati fini della valutazione delle pregresse esperienze dei candidati, merita condivisione la scelta della stazione appaltante di apprezzare autonomamente le strutture assimilabili alle “opere viarie” nella misura in cui possano presentare rischi per la sicurezza in fase di esecuzione analoghi a quelli dell’opera pubblica da affidare.
7. Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è censurata per “Error in iudicando. Travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara”.
7.1. Lamenta l’appellante che il giudice di primo grado non avrebbe ben compreso la censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio rivolta a contestare il punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicataria in relazione al sub-criterio 1.2. “Modalità organizzative e gestionali dell’esecuzione delle prestazioni in appalto”.
Riferisce l’appellante di aver evidenziato nel ricorso come l’ing. Co., indicato come componente del gruppo preposto per il coordinamento della sicurezza con la qualifica di direttore operativo (e conseguente attribuzione del coefficiente correttivo del ruolo pari a 80%) dovesse essere invero qualificato come “ispettore di cantiere abilitato” (con attribuzione del minor coefficiente pari al 50%) alla luce delle attività cui lo stesso si impegnava nell’offerta tecnica. In particolare, era prevista la sua presenza in cantiere, su base settimanale, per 48 ore (ovvero 8 ore per 6 giorni lavorativi) con mansioni afferenti alla sola fase di “verifica” (era specificato che avrebbe garantito una presenza costante così da monitorare, registrare, verificare tutta l’attività del cantiere).
Nel medesimo motivo di appello l’A.t.i. T& D In. As. lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe fornito risposta alla censura rivolta alla decisione dei commissari di attribuire il punteggio di 0,7 all’elemento sub 1.2.1. dell’offerta tecnica “Caratteristiche qualificanti e di completezza dell’organigramma”, e solo un decimale in più (0,8) allo stesso elemento della sua offerta tecnica nonostante un giudizio “significativamente migliore” rispetto a quello dell’aggiudicataria; così da rendere lo scostamento di un solo decimale ingiustificato.
8. Il motivo di appello è infondato e va respinto.
8.1. La sentenza di primo grado ha, invero, esaminato entrambe le censure: quanto alla prima ha ritenuto non irragionevole, anche in ragione dei servizi pregressi, l’attribuzione all’ing. Co. della qualifica di “direttore operativo”, considerato, peraltro, che gli venivano affidate autonome attività di verifica come specificate nella relazione tecnica allegata all’offerta; quanto alla seconda, ha ritenuto di non poter sindacare i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice che non appaiono connotati da irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
8.2. La motivazione esposta si sottrae alle critiche rivolte nel motivo di appello: l’A.t.i. Techpaln s.r.l. ha affidato all’ing. Co. attività che non sono solo quelle previste (nella nota di chiarimenti del 25 agosto 2016) dalla stazione appaltante per la figura dell'”ispettore di cantiere per la sicurezza”.
Dalla relazione sulle caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica (quanto alla struttura tecnico organizzativa) si evince, infatti, che all’ing. Co. è affidato il controllo operativo: di esso è data la seguente descrizione: “attività che possono essere svolte in cantiere come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: controllo ispettivo di cantiere (con relativa redazione del verbale); controllo di macchine, ponteggi, impianti ed attrezzature; verifiche per gli apprestamenti di uso comune; controllo gestione emergenze; analisi delle sovrapposizioni tra le lavorazioni (compatibilità con il programma lavori); riunioni di coordinamento, verifica dell’obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento; contabilità oneri delle misure di sicurezza”.
Non si tratta, pertanto, di mera attività di sorveglianza, raccolta dati, misure e documentazione, affidata, secondo i chiarimenti della stazione appaltante, all'”ispettore di cantiere”, ma di un’attività più ampia che si esplica in un controllo attivo con possibile assunzione di decisioni autonome, come dimostrato dall’espressa previsione della partecipazione alla riunioni di coordinamento.
D’altra parte, non è in discussione la circostanza che l’ing. Co. abbia titoli e requisiti professionali sufficienti ad assumere anche il ruolo di C.S.E.
8.3. Quanto, infine, al punteggio attribuito alle offerte tecniche, con lo scostamento di un solo decimale a favore dell’A.t.i. appellante, nonostante un giudizio più lusinghiero, il giudice di primo grado ben ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che esclude il sindacato del giudice sulla valutazione delle caratteristiche dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice in mancanza di profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5934; III, 24 ottobre 2017, n. 4901; V, 16 gennaio 2017, n. 99; III, 25 novembre 2016, n. 4994).
9. In conclusione l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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