In materia di rifiuti, il deposito temporaneo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49674.

La massima estrapolata:

In materia di rifiuti, il deposito temporaneo deve rispettare le condizioni fissate dall’art. 183 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia e della normativa nazionale attuativa delle medesime, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche. Pertanto non rileva il nesso di collegamento funzionale con il luogo di produzione del rifiuto e la contiguità delle aree ove essi vengono raggruppati quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva nonché le condizioni richieste dall’art. 183 lett. bb) del d.lgs. n. 152 del 2006.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49674

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26-06-2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 15.10.2015, riqualificato il reato ascritto all’imputato in quello di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b) e comma 2, ha rideterminato la pena inflitta al (OMISSIS) in dieci mesi di arresto ed Euro seimila di ammenda.
Al ricorrente era stato contestato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, poiche’, nella sua qualita’ di legale rappresentante della ditta (OMISSIS) S.r.l., con sede in (OMISSIS) s.n.c., esercente autocarrozzeria, su un’area di mq. 964, adiacente all’autocarrozzeria autorizzata, esercitando abusivamente e illecitamente attivita’ di autodemolizione, realizzava una discarica non autorizzata (destinata anche allo smaltimento di rifiuti pericolosi), sulla quale ammassava veicoli demoliti non completamente bonificati, con percolazione di liquidi pericolosi, stoccati direttamente sul suolo, su cui insistevano perdite oleose, senza alcuna protezione impermeabile.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione, in riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b) e comma 2 e articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Assume che la decisione impugnata e’ totalmente errata nella parte in cui ha sostenuto che, nel caso di specie, si e’ configurata l’ipotesi di “deposito incontrollato” di rifiuti e che doveva “essere esclusa l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti”, per il quale non occorre munirsi di autorizzazione, alla luce del disposto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera m).
Sennonche’ proprio l’atto di sequestro, citato in sentenza come fonte di prova, ma anche la sentenza di primo grado, hanno chiaramente accertato che le autovetture fuori uso si trovavano in una “un’area, posta al fianco di quella autorizzata, opportunamente recintata con muratura dell’altezza di circa 1,2, metri con accesso carrabile dalla strada comunale… affittata al predetto (OMISSIS)…”. In sostanza, l’area ove sostavano le autovetture, prima di essere demolite, come rilevato anche dalla sentenza di primo grado, era “immediatamente adiacente a quella autorizzata per l’esercizio dell’attivita’ di carrozzeria e autodemolizione”. Ma soprattutto, delle quattro autovetture rinvenute, tre dei mezzi erano stati “demoliti nello stesso mese di dicembre 2013 in cui e’ avvenuto l’accertamento ed uno soltanto demolito nel mese di giugno 2013”. Ed ancora, i reperti fotografici eseguiti dalla polizia rilevavano la presenza di alcune percolazioni scure direttamente sul suolo, ma allo stesso tempo si dichiarava che “non e’ possibile stabilire se le percolazioni provengano dai veicoli demoliti (rifiuti speciali) o dai veicoli in sosta nell’area per la vendita o in deposito temporaneo”.
Tali elementi, ad avviso del ricorrente, non possono certamente essere inquadrati nella fattispecie di reato del “deposito incontrollato”, che tra l’altro non trova giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata.
Osserva che, in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non e’ solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilita’ dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purche’ funzionalmente collegato al luogo di produzione.
Si tratta di un orientamento, maturato in seno alla giurisprudenza di legittimita’, che sarebbe perfettamente calzante al caso in questione, tant’e’ che nella sentenza impugnata – si e’ accertato: 1) che l’attivita’ di deposito era effettuata nella “zona immediatamente adiacente a quella autorizzata per l’esercizio dell’attivita’ di carrozzeria ed autodemolizione”; 2) che certamente i veicoli erano posti in modo ordinato nell’area adiacente all’officina di smaltimento e sostavano da breve tempo, infatti due dei quattro erano cessati dalla circolazione il giorno prima dell’ispezione; 3) che non era possibile ricondurre le “percolazioni” ai veicoli in demolizione.
La sentenza, pur a fronte delle predette circostanze, non ha spiegato per quale ragione, invece, sussisteva l’ipotesi del deposito incontrollato o temporaneo.
La Corte d’appello avrebbe dunque espresso il suo convincimento fondandolo su un’affermazione decisamente apodittica e meramente assertiva, attraverso il generico richiamo, al “verbale di sequestro” e alla giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione laddove, nel caso di specie, alla luce di quanto e’ emerso dalle risultanze probatorie esposte nel ricorso, non sussiste l’ipotesi di deposito incontrollato, essendo certamente provata, invece, la fattispecie di deposito temporaneo regolata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera m), conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in riferimento all’articolo 354 cod. proc. pen., articolo 111 Cost. e all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Rileva che la Corte d’appello non ha tenuto conto che i rilievi probatori irripetibili, posti a base della motivazione di condanna, non erano in grado di fornire una prova certa di responsabilita’ in relazione al nuovo fatto di reato contestato con la decisione impugnata.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in riferimento al diniego delle attenuanti generiche sul rilievo che la sentenza impugnata non ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 62 bis cod. pen. non attribuendo alcuna rilevanza alla condotta dell’imputato successiva al presunto reato.
2.4. E’ pervenuta memoria con la quale sono stati approfonditi i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ privo di fondamento.
I primi due motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
2. Nella sostanza il ricorrente reitera, con il primo motivo, le medesime doglianze sollevate con i motivi di appello e che la Corte territoriale ha disatteso, nonostante avesse riformato la sentenza di primo grado, escludendo il reato di discarica abusiva e ritenendo l’ipotesi meno grave del deposito incontrollato di rifiuti.
Con accertamento di fatto, logicamente ed adeguatamente motivato, insuscettibile pertanto di essere sindacato in sede di controllo di legittimita’, la Corte territoriale ha sostanzialmente confermato gli approdi cui era pervenuto il tribunale, pur attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica ed escludendo l’ipotesi del deposito temporaneo, che il ricorrente invece rivendica.
La Corte distrettuale, in punto di fatto, ha cioe’ convalidato la ricostruzione operata dal Tribunale, ritenendo che l’imputato avesse abusivamente e illecitamente esercitato l’attivita’ di stoccaggio dei relativi rifiuti speciali anche su un’area non autorizzata sulla quale ammassava veicoli demoliti e non completamente bonificati con percolazione di liquidi pericolosi, stoccati direttamente sul suolo. La ragione per la quale il giudice d’appello ha escluso la configurabilita’ della discarica abusiva, opzione non rimovibile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, fonda sul presupposto che, come emerge dal testo della sentenza impugnata, i rifiuti non fossero destinati al definitivo abbandono e mancasse la prova della non occasionalita’ della condotta, trattandosi di parti di auto non bonificate (in totale quattro) ma provenienti da mezzi, tre dei quali demoliti nello stesso mese dell’accertamento (dicembre 2013) ed uno soltanto demolito nel mese di giugno 2013.
Ha pertanto ritenuto che l’imputato avesse utilizzato l’area per il deposito incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi (autoveicoli demoliti e non completamente bonificati) e, sebbene detta area fosse situata in zona immediatamente adiacente a quella autorizzata per l’esercizio dell’attivita’ di carrozzeria e autodemolizioni, ha nel contempo escluso l’ipotesi del deposito temporaneo per la mancanza degli elementi costituitivi di esso, posto che il deposito temporaneo riguarda esclusivamente il deposito dei rifiuti da parte delle aziende che li producono nel luogo in cui sono prodotti e, soprattutto, nel rispetto delle altre condizioni indicate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183.
In particolare, va ricordato che il deposito temporaneo, per essere integrato, deve rispettare, tra l’altro, le condizioni fissate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m) ed e’ comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia e della normativa nazionale attuativa delle medesime, contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualita’, di tempo, di quantita’, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche, del tutto disattese nel caso di specie, come emerge dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso contenuto dell’imputazione.
Pertanto non rileva il nesso di collegamento funzionale con il luogo di produzione del rifiuto e la contiguita’ delle aree ove essi vengono raggruppati quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva nonche’ le condizioni richieste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera bb), circostanze delle quali il ricorrente si e’ mostrato avvertivo in quanto, con il secondo motivo di ricorso, deduce che gli accertamenti compiuti ex articolo 354 cod. proc. pen. non sarebbero conformi al dettato normativo e debbano considerarsi totalmente insufficienti a sostenere le ragioni della decisione, sul rilievo che le macchie (percolazioni) rinvenute nell’area sequestrata ed oggetto dei rilievi fotografici sarebbero state repertate senza eseguire i protocolli di sopralluogo, finalizzati a garantire una puntuale ricostruzione del fatto a distanza di tempo, confezionando, sul punto, una doglianza del tutto nuova e pertanto non consentita, oltre che del tutto generica ed apodittica.
Da tutto cio’ consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l’inammissibilita’ del secondo.
3. Il terzo motivo deve anche esso ritenersi inammissibile avendo la Corte territoriale fondato il diniego di concessione delle attenuanti generiche sulla negativa personalita’ dell’imputato, quale emerge dal certificato del casellario giudiziale.
Il ricorrente invece lamenta che il giudice d’appello avrebbe del tutto trascurato di valutare, al fine di attenuare la pena, la condotta dell’imputato successiva al reato.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
La Corte territoriale non aveva pertanto alcun obbligo di specifica valutazione dell’elemento favorevole implicitamente sub valente rispetto a quello posto a fondamento del diniego di concessione delle attenuanti generiche.
4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve, nel suo complesso, essere rigettato e cio’ comporta l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.

Avv. Renato D’Isa

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