Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20181.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

La simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l’irrilevanza, dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell’ente, è sotteso all’art. 2332 cod. civ., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione.

Ordinanza|22 giugno 2022| n. 20181. Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

Data udienza 24 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Abuso dello strumento societario – Configurabilità quando il “socio tiranno” si serva della struttura sociale come schermo ma in realtà la gestione sia individuale – Permanenza della società a tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22294/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso, lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpiero Samori’, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.a.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1704/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 30.9.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal cons. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 15.9.2005 la (OMISSIS) (breviter: Carice) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l., e sua moglie (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare e accertare la titolarita’ esclusiva del bene immobile (OMISSIS) in capo a (OMISSIS), fideiussore della societa’ fallita Finbox s.r.l. (debitrice di Carice), nonche’ per sentir accertare l’inopponibilita’ nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito sul bene in quanto annotato in un momento di molto successivo alla contrazione del debito, nonche’, infine, per sentir condannare il (OMISSIS) al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.814.137,38.
La Carice ha dedotto la sussistenza di un abuso dello strumento societario e ha assunto che, anche per interposizione della moglie, (OMISSIS) aveva sottratto il (OMISSIS) ai creditori, costituendo a tal fine una societa’ fittizia perche’ inattiva, senza dipendenti e costituita solamente dalla nuda proprieta’ del (OMISSIS), frapponendo fra se’ e i creditori lo schermo societario per beneficiare abusivamente della separazione patrimoniale ed eludere l’articolo 2740 c.c.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza del 9.10.2008 ha dichiarato che (OMISSIS) era proprietario della quota indivisa di un mezzo dell’immobile costituito dal (OMISSIS) e lo ha conseguentemente condannato a pagare alla Carice la somma di Euro 5.814.137,38, oltre accessori nonche’ i quattro quinti delle spese di lite.
Il Tribunale ha invece rigettato le domande nei confronti della sig.ra (OMISSIS), perche’ estranea alla fideiussione, a spese compensate.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellata Carice, che ha proposto appello incidentale.
(OMISSIS) e’ restata contumace.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 30.9.2016 ha accolto l’appello principale e ha rigettato quello incidentale, respingendo la domanda di Carice tesa ad accertare la proprieta’ di un mezzo del (OMISSIS) in capo al (OMISSIS), a spese compensate per l’intero giudizio.
La Corte di appello ha previamente disatteso la censura di nullita’ della citazione introduttiva sollevata dal (OMISSIS); ha escluso che Carice avesse proposto una domanda revocatoria del fondo patrimoniale; ha confermato la decisione di primo grado circa la sufficienza ai fini dell’opponibilita’ del fondo patrimoniale ai terzi della annotazione del contratto a margine dell’atto di matrimonio; ha ritenuto estraneo al contendere il tema della simulazione per concentrarsi su quello dell’abuso di personalita’ giuridica; a tal riguardo ha ritenuto che il Tribunale avesse errato perche’ l’istituto dell’abuso di personalita’ giuridica riguarda sempre e solo l’ipotesi di estensione della responsabilita’ illimitata al di la’ dello schermo societario, senza poter incidere sulla struttura della societa’ e i rapporti che ad essa fanno capo; ha infine escluso che fosse stata oggetto di impugnazione la pronuncia di condanna al pagamento nei confronti del (OMISSIS).
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 26.9.2017 ha proposto ricorso per cassazione la Carice, svolgendo due motivi.
Con separati atti notificati il 6.11.2017 hanno proposto controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
La sig.ra (OMISSIS) ha eccepito che l’appello incidentale della Carice non le era mai stato notificato, come sarebbe stato necessario, vista la sua contumacia nel giudizio di secondo grado.
(OMISSIS) ha altresi’ proposto ricorso incidentale, condizionato, con il supporto di due motivi.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso principale, la ricorrente Carice denuncia violazione del combinato disposto dell’articolo 2 Cost., e degli articoli 1175, 1375, 2082 e 2247 c.c., ossia dell’istituto di derivazione giurisprudenziale dell’abuso di personalita’ giuridica o abuso del diritto.
4.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello non aveva in alcun modo inficiato l’accertamento dell’uso strumentale o abusivo della societa’ da parte del (OMISSIS), che restava verificato; di conseguenza occorreva applicare alla fattispecie la corretta norma giuridica, come aveva fatto il Tribunale, e ritenere che l’uso distorto dello schermo dell’autonomia giuridica della societa’ potesse essere fatto valere anche per estendere la tutela ai creditori personali del socio e non gia’ solo per estendere la responsabilita’ illimitata del socio tiranno a favore dei creditori della societa’.
4.2. Il motivo appare infondato e resta in disparte la tesi, invero singolare, secondo cui la riforma della sentenza di primo grado disposta dalla Corte di appello con il rigetto delle domande di Carice relative alla detenzione della nuda proprieta’ in via fiduciaria o indiretta da parte di (OMISSIS) s.r.l. e della conseguente proprieta’ della quota indivisa di un mezzo dell’immobile (OMISSIS) in capo al (OMISSIS), non avrebbe “in alcun modo inficiato l’accertamento dei fatti gia’ compiuto dal Tribunale, ne’ l’accertamento del (sic) uso strumentale o “abusivo” della societa’ da parte dell’amministratore e gia’ socio, (OMISSIS), che il Tribunale ha tratto dai fatti stessi, con la conseguenza che detti accertamenti non sono stati travolti dalla sentenza di riforma, e debbono e possono ritenersi verificati…. “.
4.3. La ricorrente contesta la decisione della Corte bolognese, quanto alla nuda proprieta’ del bene immobile (OMISSIS), trasferita alla s.r.l. omonima, costituita il 22.5.1998, in data 30.7.1998 con lo stesso atto con cui i danti causa (signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) avevano ceduto l’usufrutto vitalizio ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS).
Nella specie e’ pacifico che non e’ stata proposta azione di accertamento della simulazione di tale atto negoziale; neppure e’ stata proposta azione di simulazione della costituzione della socie’ (OMISSIS) s.r.l..

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

Azione questa peraltro non consentita dall’articolo 2332 c.c., anche nel testo anteriore alla sostituzione operata dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 1, con effetto dal 1 gennaio 2004, applicabile ratione temporis e risultante invece dalle modifiche apportate dapprima dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, articolo 3, e dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, articolo 32, secondo cui:
“(I). Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullita’ della societa’ puo’ essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancanza dell’atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 3) (abrogato); 4) illiceita’ o contrarieta’ all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; 5) mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa’, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale; 6) inosservanza della diposizione di cui all’articolo 2329 n. 2; 7) incapacita’ di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralita’ dei fondatori. (II). La dichiarazione di nullita’ non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della societa’ dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. (III). I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. (IV). La sentenza che dichiara la nullita’ nomina i liquidatori. (V). La nullita’ non puo’ essere dichiarata quando la causa di essa e’ stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese”.
4.4. E difatti questa Corte ha affermato che la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una societa’ di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non e’ configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non e’ solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l’irrilevanza, dopo l’iscrizione della societa’ nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico della reale volonta’ dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell’ente, e’ sotteso all’articolo 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullita’ della societa’ da essi previsti, in nessuno dei quali e’, quindi, riconducibile la simulazione (Sez. 1, n. 20888 del 5.8.2019, Rv. 655290 – 01; Sez. 6 – 5, n. 29700 del 14.11.2019, Rv. 656118 – 01; Sez. 1, n. 22560 del 4.11.2015, Rv. 637675 – 01; Sez. 1, n. 30020 del 29.12.2011, Rv. 620961 – 01).

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

4.5. La ricorrente invoca l’istituto dell’abuso di personalita’ giuridica, che nasce dall’esigenza di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno” per accollargli la responsabilita’ illimitata per le obbligazioni contratte dalla societa’ di capitali da lui diretta e controllata, e quindi consente l’aggressione del patrimonio personale del socio da parte dei creditori della societa’, nel caso diametralmente opposto: ossia per eludere l’esistenza di un soggetto dotato di personalita’ giuridica e patrimonio separato e per consentire l’aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio.
Diversamente opinando, si finirebbe con il legittimare un’azione di nullita’ dell’atto costitutivo di una societa’ di capitali, in violazione dell’articolo 2332 c.c., e dei principi giurisprudenziali sopra ricordati.
4.6. La tesi della ricorrente non trova legittimazione nei precedenti di questa Corte.
La sentenza della Sez. 3, n. 31319 del 3.11.2021, Rv. 662980 – 01, pur menzionando l’istituto, si riferisce a una fattispecie di condizione meramente potestativa.
La sentenza della Sez. 5, n. 13338 del 10.6.2009, Rv. 608363 – 01, concerne solamente la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una societa’ di capitali a ristretta base partecipativa.
La sentenza della Sez. 3, n. 11258 del 16.5.2007, Rv. 597779 – 01, ha escluso l’applicabilita’ del divieto di cui all’articolo 579 c.p.c. – salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge – nel caso di offerta proveniente da una societa’ di capitali, avuto riguardo alle complesse formalita’ di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicita’ legale persegue e considerato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalita’ giuridica della societa’ di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilita’ a costoro del patrimonio, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor piu’ quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalita’ giuridica.
La sentenza della Sez. 1, n. 804 del 25.1.2000, Rv. 533122 01, ha affermato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalita’ giuridica della societa’ di capitali (nella specie, societa’ per azioni) rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilita’ a costoro del patrimonio, (ivi compresi i titoli azionari di altre societa’), intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci, possa essere considerato (eventualmente attraverso un’anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalita’ del capitale della societa’) il socio di larga maggioranza. Tali conclusioni si impongono ancora a piu’ forte ragione quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalita’ giuridica (configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorche’ alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilita’ illimitata del socio “tiranno” con il proprio patrimonio, nonche’ forme di responsabilita’ civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.
In motivazione si legge che “il dato che in una societa’ per azioni un socio sia titolare della maggioranza del capitale della societa’ cui esso partecipa, non giustifica la conclusione che egli sia titolare dell’intera societa’. Il c.d. “socio sovrano”, cui e’ inapplicabile l’articolo 2362 c.c., a meno che non si dimostri la natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza (cfr. Cass., 29 novembre 1983, n. 7152), quando si serva della struttura sociale come schermo (cosi’ trasformandosi in “socio tiranno”) al fine di gestire i propri affari con responsabilita’ patrimoniale limitata, puo’ incorrere nel fenomeno definito dell’abuso di personalita’ giuridica, ravvisabile allorche’ alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Si e’ sostenuto che il singolo debba rispondere in tal caso illimitatamente anche con il proprio patrimonio e sono altresi’ ipotizzabili forme di responsabilita’ civile e penale, avuto riguardo al ruolo svolto dal socio di maggioranza. Ma la societa’ di capitali resta con tutti i suoi connotati, anche e soprattutto a tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.”

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

4.7. A questo principio si e’ ispirata la Corte bolognese nell’escludere di poter infrangere la barriera della personalita’ giuridica e dell’autonomia patrimoniale per permettere a un creditore personale di (OMISSIS) di soddisfarsi sul patrimonio della societa’ da lui partecipata (e non sulla sua quota).
4.8. La ricorrente deduce in modo assai generico la violazione di disposizioni di legge e principi giurisprudenziali che non consentono affatto ricavare quanto assume: ossia che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. che ha acquistato autonomamente la nuda proprieta’ del bene immobile contestualmente all’acquisto dell’usufrutto da parte di (OMISSIS) e sua moglie sia un mero schermo fittizio – ad onta della sua personalita’ giuridica e del suo patrimonio separato – e soprattutto di desumerne ulteriormente la soggezione del patrimonio della societa’ all’azione dei creditori personali del socio.
Il tutto poi sostanzialmente basandosi solamente sulla disponibilita’ del (OMISSIS) espressa in sede transattiva a negoziare sulla base della cessione della proprieta’ del (OMISSIS), che, quand’anche reale, poteva fondarsi sui piu’ svariati titoli e rapporti con il proprietario del bene.
5. Con il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce nullita’ della sentenza per violazione del principio della domanda ex articolo 112 c.p.c. e dell’obbligo di motivazione ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
5.1. La ricorrente si riferisce al suo primo motivo di appello incidentale con cui essa aveva richiesto di accertare che l’usufrutto sul Podere, il fondo patrimoniale e la titolarita’ delle quote del (OMISSIS) s.r.l., apparentemente intestate alla sig.ra (OMISSIS) erano in realta’ di (OMISSIS).
5.2. Il motivo, diretto contro la sig.ra (OMISSIS), e’ inammissibile.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

Come eccepisce fondatamente la controricorrente, l’appello incidentale di Carice non era stato notificato alla sig.ra (OMISSIS), rimasta contumace in relazione all’appello principale dispiegato dal marito, in violazione del combinato disposto degli articoli 292 e 343 c.p.c.
Il deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale e’ idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell’ipotesi di parti contumaci, invece, e’ sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalita’ di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell’articolo 292 c.p.c., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell’appello incidentale e di svolgere le rispettive difese; di conseguenza, l’omessa notifica dell’appello incidentale al contumace determina una nullita’ che, sebbene relativa, puo’ essere fatta valere dal contumace con ricorso per cassazione (Sez.3 29.10.2019, n. 27585; Sez. 6 – 3, n. 27750 del 22.11.2017, Rv. 646841 – 01; Sez. 3, n. 7769 del 20.4.2016, Rv. 639503 – 01; Sez. 5, n. 19754 del 19.9.2014, Rv. 632336 – 01; Sez. 2, n. 14635 del 24.8.2012, Rv. 623599 – 01; Sez. 1, n. 13233 del 16.6.2011, Rv. 618555 01; Sez. 1, n. 7307 del 26.3.2009, Rv. 607275 – 01).
Nel presente caso non vi era alcuna necessita’, ne’ interesse della sig.ra (OMISSIS) a proporre ricorso per cassazione, dal momento che la domanda proposta con l’appello incidentale non notificato e inammissibile non era stata comunque accolta dal giudice di appello.
Ben puo’ quindi ora la controricorrente eccepire la formazione del giudicato a suo favore sulla base della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata nei suoi confronti.
6. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrente (OMISSIS) denuncia l’illegittimita’ della sentenza per violazione dell’articolo 164 c.p.c., con riferimento al capo in cui ha rigettato l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione non gia’ in base alla valutazione di intrinseca coerenza e determinatezza della causa petendi cosi’ come in esso dedotta, la sulla scorta della causa petendi ricostruita dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo si riferisce alla violazione degli articoli 2325 e 2462 c.c., nonche’ dei principi giurisprudenziali elaborati con riferimento all’abuso di personalita’ giuridica nel capo della sentenza in cui i giudici di appello avrebbero a tal fine ritenuto sufficiente la semplice non attuazione dello scopo sociale a prescindere dal compimento da parte dei soci di atti di gestione privatistica.
Il ricorso, proposto in via condizionata, resta assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS), e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi nella somma di Euro 20.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15 % rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *