Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7442
Massima estrapolata:
È legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato allorché sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere la natura fittizia del conferimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui, su istanza dei figli minori dell’imputato, condannato per maltrattamenti ed omicidio ai danni della moglie, i giudici di merito avevano disposto il sequestro conservativo dei beni da questo conferiti in un “trust” c.d. familiare, desumendo la natura fittizia di tale conferimento dalla circostanza che i beni erano rimasti nella piena disponibilità dell’imputato e dei suoi genitori, anch’essi partecipi del “trust”, dalla pregressa costituzione del “trust” da parte del padre del medesimo in occasione dell’avvio a suo carico di un procedimento penale, e dal mancato compimento di alcun atto di disposizione in favore dei figli dell’imputato, pur figuranti tra i beneficiari del “trust”).
Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7442
Data udienza 10 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/07/2019 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ceniccola Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), per le parti civili costituite, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e si e’ riportata alla memoria difensiva;
udito l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 26 giugno 2019 la Corte di assise di appello di Bari – nel procedimento a carico di (OMISSIS), imputato di omicidio aggravato e maltrattamenti ai danni della moglie (OMISSIS) – disponeva, ad istanza dei figli minorenni (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parte civile, e a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dai reati, il sequestro conservativo di beni, mobili e immobili, gia’ di proprieta’ dell’imputato e, dal 12 dicembre 2014, costituiti in trust, ai sensi della Convenzione adottata a L’Aja il 1 luglio 1985, ratificata e resa esecutiva con L. n. 364 del 1989.
Il sequestro, cosi’ concesso, reiterava analogo provvedimento, adottato il 14 agosto 2018 dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, su richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., comma 1-bis, e quindi annullato, in sede di riesame, dallo stesso Tribunale, in data 14 novembre 2018; quest’ultimo, accogliendo l’istanza del trustee (OMISSIS), aveva infatti ritenuto indimostrata la natura fittizia del trust.
2. (OMISSIS) insorgeva avverso l’ordinanza reiterativa del vincolo, che era tuttavia confermata dal Tribunale di Bari, giudice del riesame, con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Secondo il Tribunale di Bari, non era anzitutto ravvisabile alcuna violazione del giudicato cautelare. Il nuovo sequestro era basato su un nuovo e decisivo elemento, costituito dalle dichiarazioni del trustee, acquisite gia’ l’8 maggio 2018 ma mai valutate nel precedente procedimento incidentale.
Il dichiarante aveva affermato come i beni confluiti nel trust fossero rimasti nella piena disponibilita’ dell’imputato, ovvero dei suoi genitori, (OMISSIS) senior e (OMISSIS), pure partecipi al trust e autori di separati (OMISSIS) immobiliari. I disponenti avevano continuato a godere dei beni in parola, e a gestirli, e (OMISSIS) neppure era mai entrato in possesso delle chiavi di accesso ai fabbricati.
Il trust, dunque, aveva natura familiare e non si era prodotta alcuna effettiva modificazione dei relativi assetti patrimoniali. Inoltre, i beneficiari di esso, e dei relativi redditi, erano i nipoti tutti di (OMISSIS) senior e la costituzione del trust era avvenuta contestualmente all’inizio di un procedimento penale a carico del medesimo per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni di terzi (reato dal quale egli sarebbe stato, ma solo in prosieguo, definitivamente assolto).
Per il Tribunale di Bari, la natura simulata e virtuale del trust era evidente alla luce di tali indici, nonche’ del fatto che nessun concreto atto gestorio era stato posto in essere a vantaggio dei soggetti danneggiati dai reati, che erano due minori orfani, destinatari di una consistente provvisionale rimasta inadempiuta. L’unica funzione del trust era, nell’attualita’, impedire che i beni potessero essere aggrediti per soddisfare le corrispondenti obbligazioni.
L’imputato era stato condannato a trent’anni di reclusione e non aveva alcuna autonoma capacita’ patrimoniale. Onde anche l’esistenza del periculum, peraltro non richiesto per i sequestri disposti ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., comma 1-bis.
3. Il trustee (OMISSIS), rappresentato e difeso dal suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 649 c.p.p..
Sull’esclusione della natura simulata del trust si sarebbe ormai formato il giudicato cautelare, a seguito della decisione gia’ assunta dal Tribunale del riesame di Foggia, non impugnata in Cassazione.
Nessun elemento di reale novita’ potrebbe essere collegato alle dichiarazioni di (OMISSIS), il quale si sarebbe limitato ad illustrare le finalita’ del trust e avrebbe ribadito di esserne il rappresentante e di gestirne, in autonomia, il patrimonio.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 127 c.p.p..
La Corte di assise di appello avrebbe indebitamente provveduto inaudita altera parte, e cio’ non sarebbe stato giustificabile in relazione agli sviluppi procedimentali nel frattempo intervenuti.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 316 c.p.p. e vizio della motivazione.
Il trust sarebbe stato costituito per fornire ai beneficiari i mezzi per il loro sostentamento, per il mantenimento agli studi e per l’avvio delle loro attivita’ professionali. Beneficiari ne sarebbero gli stessi minori costituiti parti civili, cui l’esistenza del patrimonio “segregato” recherebbe solo vantaggio, persino maggiore di quello ricavabile dal sequestro preventivo. Sarebbe quindi comunque insussistente il requisito del periculum.
La disciplina giuridica impressa al trust – la sua irrevocabilita’, l’immutabilita’ dei destinatari, la concentrazione di ogni potere gestorio sul trustee e la sua insostituibilita’ – escluderebbe, essa stessa, ogni rischio di pregiudizio e rivelerebbe la genuinita’ della stipulazione.
(OMISSIS) non avrebbe nient’affatto affermato di aver gestito i beni su indicazione e nell’interesse dei disponenti, e, a smentita, esisterebbero i plurimi atti di amministrazione da lui compiuti.
4. Le parti civili costituite hanno depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va anzitutto rilevata la tardivita’ della memoria di parte civile, in quanto presentata il 5 dicembre 2019, ossia oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l’udienza, stabilito dall’articolo 127 c.p.p., comma 2, richiamato dai successivi articolo 311, comma 5 e articolo 325, comma 3, in combinato disposto tra loro (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257825-01); termine le cui unita’ di tempo si computano, come in ogni caso in cui e’ stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell’articolo 172, comma 5, (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673-01).
2. Il contraddittorio risulta correttamente instaurato in questo giudizio di legittimita’, pur essendovi rimasto estraneo l’imputato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito (n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960-01) che, nel procedimento di riesame, l’avviso di udienza non spetta a chi, pur legittimato, non abbia proposto l’impugnazione, come nell’ipotesi in cui l’imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui formale proprieta’, o disponibilita’, faccia capo a terzi e solo costoro abbiano attivato il gravame. Il medesimo principio trova evidentemente applicazione nel successivo grado di cassazione.
3. Cio’ precisato, il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Il pregresso giudicato cautelare, formatosi a seguito della decisione assunta dal Tribunale del riesame di Foggia, non spiega, infatti, effetti preclusivi nell’odierno procedimento.
Senza bisogno di addentrarsi nelle pur rilevanti questioni inerenti i limiti soggettivi del giudicato, in una materia, quale quella del sequestro conservativo, in cui la posizione dell’imputato, destinatario dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, necessariamente si confronta, e si contrappone, a quella del soggetto titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con la medesima ordinanza (Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, Pino, Rv. 272253-01) si tenga presente, in proposito, che il primo incidente cautelare non si era svolto nel contraddittorio, neppure potenziale, delle parti civili, in quanto la misura era stata richiesta non da queste ultime, ma dal pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., comma 1-bis, – non sussistono, nella specie, gli estremi di natura oggettiva dell’invocata preclusione.
Sotto tale ultimo aspetto, occorre riaffermare il consolidato principio, secondo cui il divieto di bis in idem concerne, nella materia cautelare, solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, e non anche quelle solo deducibili e non dedotte, cosi’ come esso opera, in linea generale, allo stato degli atti, essendo preordinato ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento; con la conseguenza che il divieto puo’ essere superato laddove intervengano circostanze nuove che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555-01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724-01; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151-01; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, Di Silvestro” Rv. 235610-01).
L’ordinanza impugnata menziona, in modo specifico, i nuovi elementi dichiarativi presi in considerazione in sede di rivalutazione cautelare e ne evidenzia accuratamente la pregnanza, ai fini di un diverso e decisivo inquadramento della vicenda processuale; cio’ l’ordinanza compie, mediante argomenti logici ed esaustivi, in se’ incensurabili nel giudizio di legittimita’ e tali da escludere, rispetto al parametro di cui all’articolo 649 c.p.p., ogni profilo di lesione.
4. Manifestamente infondato appare il secondo motivo, posto che, per giurisprudenza pacifica (Sez. 5, n. 9728 del 0:2/10/2014, dep. 2015, Scalera, Rv. 263098-01; Sez. 2, n. 40221 del 23/11/2006, Gattolla, Rv. 235592-01; Sez. 5, n. 2816 del 10/06/1999, Prandini, Rv. 214472-01; Sez. 6, n. 1044 del 21/03/1995, D’Amato, Rv. 202815-01), l’ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita, per la sua adozione, e per la successiva esecuzione, di un’apposita udienza destinata all’audizione delle parti interessate; l’articolo 317 c.p.p., comma 1, prevede infatti che, a rapporto processuale ormai instaurato, il giudice disponga la misura reale, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, con provvedimento de plano, in ordine al quale il contraddittorio e’ eventuale e posticipato al momento dell’impugnazione per riesame, cui peraltro non consegue alcuna sospensione dell’efficacia del provvedimento medesimo.
5. Infondato risulta il terzo motivo.
6. Questa Corte ha gia’ avuto modo di esaminare i caratteri peculiari dell’istituto giuridico del trust, regolato dalla Convenzione de L’Aja menzionata in narrativa, in relazione al possibile assoggettamento dei relativi beni a misure cautelari, o ablative, di carattere penale.
Come ricordato da Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263391-01, caratteristica fondamentale del suddetto istituto e’ il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, detto trustee, per effetto del quale il compendio cosi’ individuato viene segregato, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato, divenendo indifferente alle vicende incidenti sia sul soggetto disponente (settlor), sia sul soggetto trasferitario.
I beni trasferiti piu’ non appartengono al disponente. Essi, pur se amministrati dal trasferitario, e a lui formalmente intestati, non entrano neppure a far parte del suo personale patrimonio. I diritti su di essi costituiti, non limitati nel loro contenuto, lo divengono nell’esercizio, rimanendo vincolati alla realizzazione dei suddetti interessi o fini.
Il meccanismo implica che ne’ i creditori del settlor, ne’ quelli del trustee, possano soddisfarsi sui beni oggetto di segregazione, finche’ questa permane, mentre i creditori dell’eventuale beneficiario lo possano essere sulle sole attribuzioni effettuate, in pendenza, in suo favore.
7. Presupposto coessenziale alla natura dell’istituto e’ che il settlor realmente perda la disponibilita’ dei beni conferiti in trust, al di la’ di residuali poteri che gli competano in base al negozio istitutivo.
Tale condizione e’ ineludibile al punto che, ove risulti che la dismissione dei beni, e del relativo controllo, da parte del disponente sia solo apparente, il trust e’ nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli e’ proprio (Sez. 5, n. 13276 del 30/03/2011, Orsi, Rv. 249838-01). Occorre infatti evitare che il trust, in considerazione dei peculiari effetti che si connettono alla sua costituzione, possa diventare un facile strumento di elusione della responsabilita’ giuridico-patrimoniale. Quale strumento negoziale astratto, l’istituto puo’ essere piegato, invero, al raggiungimento dei piu’ vari scopi pratici; occorre percio’ esaminare, al fine di valutarne la liceita’, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione (indagine questa particolarmente rilevante nei riguardi di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti, con finalita’ frequentemente fraudolente, all’elusione di norme imperative: Sez. 1 civ., n. 10105 del 09/05/2014, Rv. 631177-79).
8. Sono dunque ben possibili sequestri di beni conferiti in trust, in funzione di prevenzione processuale penale, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Carmine, Rv. 266450-01; Sez. 6, n. 21621 del 27/02/2014, Fravesi, Rv. 259748-01).
Parimenti, i beni dall’imputato solo fittiziamente costituiti in trust rimangono assoggettabili, ricorrendone le condizioni ulteriori, anche nell’ambito del processo penale, a sequestro conservativo.
A tal riguardo, e ai fini della verifica della persistente appartenenza di beni, mobili o immobili, all’imputato che figuri in qualita’ di settlor, non rileva la formale intestazione dei beni stessi, ma la circostanza che l’imputato medesimo ne abbia conservato la disponibilita’ uti dominus, indipendentemente dalla titolarita’ apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014, Greci, Rv. 261676-01; Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305-01; Sez. 2, n. 44660 del 15/10/2010, Chiesi, Rv. 248942-01; Sez. 6, n. 21940 del 02/04/2003, Bettanin, Rv. 226043-01).
9. Il Tribunale del riesame si e’ rettamente attenuto a tali principi.
Con motivazione esente da criticita’ in questa sede rilevabili – considerato, peraltro, che il sindacato di questa Corte e’, in materia, limitato alla sola violazione di legge, e puo’ estendersi all’apparato giustificativo della decisione adottata solo quando esso appaia del tutto assente, o meramente apparente, perche’ sprovvisto, contrariamente a quanto accade nella specie, dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico del ragionamento seguito (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01) – l’ordinanza impugnata ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo dei beni dall’imputato conferiti in trust, proprio perche’ il disponente, sulla base di precisi indici dimostrativi, compiutamente illustrati, continuava di fatto ad ingerirsi nella loro gestione e amministrazione.
La suddetta ordinanza ha quindi ineccepibilmente derivato il requisito del periculum in mora dall’esistenza stessa del negozio di simulazione, combinata all’assenza di concreti atti dispositivi in favore delle vittime, pur ricomprese tra i beneficiari del patrimonio segregato, da parte del suo simulato gestore, nonche’ combinata alla totale incapienza del patrimonio individuale dell’imputato.
Il positivo riscontro del periculum esime, infine, il Collegio dallo scrutinare l’esattezza della tesi giuridica, per cui – a seguito dell’introduzione, per effetto della L. n. 4 del 2018, articolo 3 e articolo 316 c.p.p., comma 1-bis, il quale, in caso di omicidio domestico, non subordina espressamente l’adozione del sequestro conservativo, a beneficio dei figli minorenni (o non autosufficienti) della vittima, al fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito – quest’ultimo requisito non sia, nei casi corrispondenti, piu’ necessario, giustificandosi la misura in ragione della sola condizione di precarieta’ economica degli orfani.
10. Il ricorso deve essere respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono.
A cio’ consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Stante il carattere incidentale di quest’ultimo, e l’assenza di formale richiesta avanzata in tal senso dalle costituite parti civili, non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle relative spese di costituzione e difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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