Scrittura privata non autenticata e la certezza della data

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13920.

La massima estrapolata:

Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l’inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento.

Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13920

Data udienza 15 novembre 2019

Tag/parola chiave: Fallimento – Società – Opposizione allo stato passivo – Credito di rivalsa – Chirografo – Pagamento obbligazioni fideiussorie – Debiti assunti dalla società fallita – Prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24440/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Carugno Gina, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:
Il giudice delegato al fallimento di “(OMISSIS) spa”, non ammetteva al passivo della procedura il credito di rivalsa portato da (OMISSIS) per Euro 1.894.000,00 in chirografo, derivante dal pagamento di obbligazioni fideiussorie dallo stesso rilasciate in favore di vari istituti bancari ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) a garanzia di debiti bancari assunti nei loro confronti dalla societa’ poi fallita.
Con ricorso, L. Fall., ex articolo 98, veniva proposta opposizione, che veniva rigettata perche’ “non risulta la produzione di alcun negozio fideiussorio munito di data certa anteriore al fallimento e sottoscritto dal ricorrente in favore del (OMISSIS) o della (OMISSIS)”, mentre la lettera di fideiussione rilasciata dall’opponente alla (OMISSIS) e’ priva di data certa, “in quanto, nonostante le contestazioni sollevate sul punto dalla curatela sin dalla fase di verifica, la predetta lettera di garanzia e’ stata prodotta in copia e non gia’ in originale e/o copia autentica” e, inoltre, nonostante rechi un timbro postale, questo non e’ apposto “sulla scrittura, all’interno del foglio, tale che l’inchiostro del timbro sia chiaramente apposto sopra e, quindi, successivamente, almeno in parte, all’inchiostro di sottoscrizione della scrittura”.
Ricorre per cassazione avverso questo decreto (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi di impugnazione, illustrati da memoria, mentre, il fallimento di “(OMISSIS) spa” ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’articolo 2719 c.c., articoli 214 e 215 e 112 c.p.c., si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non vi era alcuna necessita’ di produrre l’originale della lettera di garanzia alla (OMISSIS), in mancanza di formale contestazione, da parte della curatela, della conformita’ della copia prodotta all’originale. E le stesse considerazioni valgono anche, secondo il ricorrente, per la restante documentazione da lui prodotta in giudizio.
Il motivo e’ fondato quanto alla lettera fideiussoria alla (OMISSIS), ma e’ inammissibile quanto agli altri documenti, dato che la statuizione del Tribunale, secondo cui sarebbe stato necessario il deposito dell’originale, e’ riferita esclusivamente alla lettera di cui sopra, e non agli altri documenti. Infatti, con riferimento a tale lettera fideiussoria, il tribunale ha predicato sostanzialmente la mancata conformita’ della copia all’originale, in violazione dell’articolo 2719 c.c. che richiede l’eccezione di parte (cfr. tra le altre, Cass. n. 3540/19).
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’articolo 2712 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, si deduce che l’opponente aveva prodotto una serie di altri documenti (bonifici bancari, lettere di diffida inviate dalle banche creditrici alla societa’ e al fideiussore), relativi ai pagamenti da lui eseguiti in favore delle tre banche predette, ma il Tribunale aveva del tutto omesso di prenderli in considerazione, nonostante il mancato disconoscimento della conformita’ agli originali, e dunque con violazione dell’articolo 2712 c.c.
Il motivo e’ fondato sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, atteso che i documenti in questione, idonei a dimostrare gli avvenuti pagamenti e la loro causale, attenevano appunto a fatti decisivi dei tutto trascurati dal tribunale, concentratosi esclusivamente sui contratti di fideiussione. E’ inammissibile, invece, quanto alla violazione dell’articolo 2712 c.c., perche’ il Tribunale non ha fatto questione di disconoscimento dei documenti sopra menzionati.
Con il terzo motivo, si denuncia extrapetizione con riguardo all’eccezione di difetto di data certa della lettera di fideiussione in favore della (OMISSIS), eccezione illegittimamente sollevata d’ufficio in fase di opposizione allo stato passivo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ segnatamente Cass. sez. un. 4213/13 – che lo ammette con esclusivo riferimento alla fase di verifica davanti al giudice delegato. Si denuncia altresi’ la violazione dell’obbligo di segnalare alle parti la questione rilevata d’ufficio e di concedere termine per memorie, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c.
Il motivo e’ infondato sotto entrambi i profili dedotti. Sotto il primo (extrapetizione), perche’ la pronuncia di cui alla sentenza Cass. sez. un. 4213/13 enuncia il principio della rilevabilita’ d’ufficio con riferimento anche al giudizio di opposizione (nel caso deciso da tale precedente, il rilievo d’ufficio del difetto di data certa era avvenuto addirittura in grado d’appello); sotto il secondo, perche’ le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullita’ della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando” ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimita’ consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato: qualora, invece, si tratti di questione di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente puo’ dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facolta’ di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass. sez. un. 20935/09, nonche’, con riferimento al quadro normativo successivo all’introduzione, con la L. n. 69 del 2009, dell’articolo 101 c.p.c., nuovo comma 2 vedi Cass. sez. Lav. N. 10353/16). Nella specie, invece, il ricorrente non deduce alcuna menomazione delle sue facolta’ difensive. La questione del difetto di data certa dei documenti, resta dunque rilevante, nel presente giudizio, solo in quanto sollevata, sotto altri profili, con il quarto motivo di ricorso.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli articoli 2704 e 2697 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo. Si lamenta che il Tribunale abbia accertato il difetto di certezza della data della lettera di fideiussione rilasciata alla (OMISSIS), nonche’ degli altri documenti prodotti in giudizio, riguardanti anche i pagamenti eseguiti dall’opponente in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonostante la presenza in atti di documenti – bonifici, estratti conto ecc. – attestanti l’avvenuto pagamento e la sua causale, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento della societa’ debitrice principale, che ben avrebbe potuto integrare la fattispecie di cui all’articolo 2704, comma 1, ultima ipotesi (“altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo, l’anteriorita’ della formazione del documento”).
Va, innanzitutto, dichiarata l’inammissibilita’ del motivo in quanto riferito ai documenti diversi dalla lettera di fideiussione in favore della (OMISSIS), dato che la statuizione di mancanza di data certa e’ dal Tribunale riferita esclusivamente a quella lettera.
Per il resto, il motivo e’ infondato sotto il profilo della sufficienza dei documenti, di cui parla il ricorrente, ad integrare l’ipotesi di cui all’articolo 2704 c.c., comma 1, u.p.: quei documenti, invero, non appaiono affatto idonei a dimostrare la data della lettera di fideiussione con il livello di certezza richiesto dalla norma invocata, ossia con un livello di certezza analogo alla registrazione della scrittura, alla morte o all’impossibilita’ fisica del suo autore o alla riproduzione in un atto pubblico, ma sono equiparabili a qualsiasi prova documentale o testimoniale, inutilizzabili, com’e’ noto, ai fini della prova della data certa della scrittura; essi sono utili semmai, a provare il negozio sottostante, ma non e’ questo il senso della censura proposta dal ricorrente.
Il motivo e’, invece, fondato nella parte in cui si deduce la violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ quanto alla integrazione dell’ipotesi di cui all’articolo 2704, comma 1, u.p. cit., nel caso di apposizione del timbro postale sul foglio contenente la scrittura: infatti, secondo la S.C. (Cass. nn. 8438/12, 23281/17), e’ necessario che il timbro sia apposto sul foglio, in modo da formare corpo unico con la scrittura stessa, senza la necessita’ del tutto ingiustificata – che l’inchiostro del timbro copra l’inchiostro della scrittura o della sottoscrizione del documento.
Il quinto motivo, con il quale si denuncia la violazione della L. Fall., articolo 93 e’ inammissibile, consistendo esso nella mera e generica affermazione che, essendo stata provata la fondatezza della domanda, il credito dell’opponente andava ammesso al passivo quantomeno per l’importo relativo al pagamento eseguito in favore della (OMISSIS).
Conclusivamente, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo, rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quinto, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Salerno, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Salerno, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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