Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 febbraio 2022| n. 4713.

In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell’opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione.

Sentenza|14 febbraio 2022| n. 4713. Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

Data udienza 27 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 12055 – 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), ed all’avvocato (OMISSIS), le rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – (gia’ ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS) la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) -;
– intimato –
e
(OMISSIS) s.p.a., – c.f. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2792 – 10.11/4.12.2015 Corte d’Appello di Venezia;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 27 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Treviso la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” chiedeva ingiungersi a (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, il pagamento della somma di Euro 9.300,00, quale corrispettivo d’appalto ad essa ricorrente dovuto per l’esecuzione dei lavori consistiti nella posa in opera di “micropali di contenimento”, lavori preliminari all’ampliamento dell’interrato presso l’immobile in uso alla ” (OMISSIS)”.
2. Il tribunale pronunciava l’ingiunzione con decreto n. 2047/2002.
3. Con citazione notificata il 14.1.2003 (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, proponeva opposizione all’ingiunzione, la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” proponeva domanda risarcitoria.
Esponevano che la ” (OMISSIS)” era proprietaria dell’immobile nel quale erano da eseguire i lavori di ampliamento contemplanti il preliminare consolidamento delle strutture, consolidamento, a sua volta, oggetto dell’appalto siglato con la ricorrente.
Esponevano che, poco dopo la posa in opera dei “micropali di contenimento”, si erano manifestate delle fessurazioni sulla facciata dell’edificio, fessurazioni che progressivamente erano divenute di maggior entita’, tant’e’ che si era reso necessario intervenire con l’esecuzione di lavori urgenti a salvaguardia dell’integrita’ dell’immobile attraverso la predisposizione di una variante al progetto originario.
(OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, instava per la revoca dell’ingiunzione; in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatrice e per la condanna dell’appaltatrice alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo ed al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in separata sede.

 

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La ” (OMISSIS)” s.a.s. chiedeva condannare l’appaltatrice, ” (OMISSIS)” s.a.s., a risarcirle i danni arrecati all’immobile di sua proprieta’, immobile utilizzato da (OMISSIS) per l’organizzazione di eventi (cfr. ricorso, pag. 6).
4. Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.a.s.
Deduceva che aveva eseguito i lavori di infissione dei “micropali di contenimento” conformemente alle direttive del geometra (OMISSIS), direttore dei lavori.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori e, nel merito, disporsi il rigetto dell’opposizione.
5. Si costituiva (OMISSIS).
Chiedeva, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in causa la ” (OMISSIS)” s.p.a. e, nel merito, disporsi il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti esperita.
6. Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a.
Deduceva che la polizza assicurativa non era operativa.
Chiedeva rigettarsi la pretesa nei suoi confronti azionata.

 

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7. Acquisito l’elaborato redatto dal consulente nominato in sede di a.t.p., espletata la c.t.u., con sentenza n. 2165/2009 l’adito tribunale cosi’ statuiva:
rigettava, cosi’ confermando l’ingiunzione di pagamento, l’opposizione e dunque la domanda di risoluzione del contratto di appalto e di restituzione del corrispettivo; condannava nondimeno la ” (OMISSIS)” a risarcire il danno, da liquidare in separato giudizio, cagionato a (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, per il mancato guadagno derivato dal limitato utilizzo dell’immobile;
accoglieva la domanda proposta dalla ” (OMISSIS)” s.a.s., condannava la ” (OMISSIS)” ed il geometra (OMISSIS) a risarcire il pregiudizio cagionato alla s.a.s. con riferimento ai costi di ripristino dell’edificio danneggiato a seguito dei lavori di infissione dei “micropali di contenimento” e liquidava il danno in Euro 35.970,50, oltre interessi e rivalutazione; determinava, nei rapporti interni, nella misura del 70% la quota di responsabilita’ dell’appaltatrice e nella misura del 30% la quota di responsabilita’ del direttore dei lavori;
rigettava la domanda di manleva esperita dal geometra (OMISSIS) nei confronti della ” (OMISSIS)” s.p.a.
8. Proponevano appello (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, nonche’ la ” (OMISSIS)” s.a.s.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.a.s.; proponeva appello incidentale.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a.
Veniva dichiarato contumace (OMISSIS).
9. Con sentenza n. 2792/2015 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, tra l’altro, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria esperita in prime cure dalla ” (OMISSIS)” s.a.s.
Evidenziava – tra l’altro – la corte, in ordine al primo motivo dell’appello incidentale, reputato di rilievo preliminare, che l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche in considerazione della sua funzione latamente impugnatoria, puo’ essere promossa unicamente dal destinatario dell’ingiunzione di pagamento; che conseguentemente la ” (OMISSIS)”, nei cui confronti l’ingiunzione di pagamento non era stata pronunciata, non avrebbe potuto esperire domanda per il risarcimento dei danni verificatisi nell’immobile di sua proprieta’ con l’atto di citazione in opposizione ex articolo 645 c.p.c.
10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” nonche’ (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
11. All’esito dell’adunanza camerale del 28.5.2021 e’ stato disposto rinvio alla pubblica udienza.
12. Le ricorrenti hanno depositato memorie.
Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

13. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 100, 103, 104 e 273 c.p.c.
Deducono, dapprima, che il profilo involto dall’appello incidentale esperito da ” (OMISSIS)” non afferisce, contrariamente all’assunto della Corte di Venezia, alla legitimatio ad causam.
Deducono che del resto la titolarita’ in capo alla ” (OMISSIS)” s.a.s. della proprieta’ dell’immobile cui si correla la pretesa risarcitoria dalla medesima accomandita esperita, titolarita’ insuscettibile di rilievo officioso siccome afferente al merito, era fuor di contestazione, viepiu’ che, in difetto di tempestiva eccezione e di gravame, sul punto doveva reputarsi formato il giudicato.
Deducono, poi, che non vi e’ alcun ostacolo a che, alla stregua delle ordinarie regole in tema di “cumulo”, esperissero nello stesso processo le rispettive domande, connesse per oggetto e per titolo e comunque implicanti la soluzione di identiche questioni.
Deducono che del resto depongono in tal senso l’ammissibilita’ della chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonche’ la proponibilita’ con un unico atto di piu’ opposizioni a decreto ingiuntivo.
Deducono ulteriormente che la proposizione delle loro rispettive domande con lo stesso atto di opposizione involge la possibilita’ di riunione e di separazione di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e che i provvedimenti in tema di riunione e di separazione, giacche’ a contenuto ordinatorio e privi di contenuto decisorio, giammai potrebbero esser oggetto di gravame.
14. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e va accolto.
15. E’ da condividere, in primo luogo, il rilievo delle ricorrenti per cui non si versa sul “terreno” della legitimatio ad causam bensi’, propriamente, sul “terreno” “delle modalita’ processuali di proposizione della domanda” (cosi’ ricorso, pag. 12), siccome e’ indubitabile che la ” (OMISSIS)” s.a.s. in quanto proprietaria dell’immobile che ha assunto danneggiato, fosse e sia appieno legittimata a pretendere il ristoro degli asseriti danni.
Cosicche’ e’ innegabile – contrariamente all’assunto della corte di merito (“nel caso di specie, da cio’ discende la fondatezza della eccezione di difetto di legitimatio ad causam di (OMISSIS) s.a.s.”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 9) – la coincidenza tra il soggetto che ha agito per ottenere il risarcimento del danno ed il soggetto che si e’ prospettato titolare del diritto asseritamente leso (l’accertamento della legittimazione ad agire e contraddire concerne, alla stregua dell’iniziale prospettazione di cui all’atto introduttivo del giudizio, la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa e’ affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda e’ proposta e quello che nella domanda e’ affermato soggetto passivo del diritto o comunque “violatore” di quel diritto: cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132).
16. E’ da ammettere e riconoscere, in secondo luogo, la possibilita’ che l’opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese ed alle eventuali domande riconvenzionali dell'”ingiunto”, altresi’ la domanda di un soggetto terzo, domanda, quest’ultima, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell’iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell’opponente ovvero connessa perche’ – la domanda del terzo – postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'”ingiunto”.

 

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17. Si determina in tal guisa un “cumulo soggettivo iniziale” di piu’ domande quanto meno connesse “in senso improprio” (articolo 103 c.p.c., comma 1; litisconsorzio facoltativo “improprio”), che, nella specie, per giunta, nessuna deroga ha comportato al foro generale ex articolo 19 c.p.c.
Invero, alla competenza funzionale ed inderogabile (cfr., a tal riguardo, tra le altre, Cass. 16.11.2007, n. 23813) del Tribunale di Treviso a conoscere l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2002 emesso dallo stesso tribunale su ricorso della ” (OMISSIS)” s.a.s., si e’ cumulata la competenza del Tribunale trevigiano a conoscere la domanda risarcitoria (ex lege aquilia, correlata ai lavori affidati in appalto da (OMISSIS) alla ” (OMISSIS)”) della ” (OMISSIS)” nei confronti della medesima ” (OMISSIS)” s.a.s., quest’ultima, gia’ avente sede legale nel Comune di (OMISSIS), il cui territorio e’ ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso.
18. La possibilita’ che l’opposizione a decreto ingiuntivo “contenga” altresi’ domanda connessa “in senso proprio” ovvero “in senso improprio” e’ in vario modo avvalorata.
19. E’ avvalorata, in primo luogo, dalla possibilita’ che l’opponente ha, in dipendenza della natura “ordinaria” del giudizio cui l’opposizione a decreto ingiuntivo da’ luogo, di chiamare in causa un soggetto estraneo al giudizio monitorio al quale ritiene la causa comune (cfr. Cass. 2.4.1975, n. 1188; Cass. (ord.) 30.7.2020,n. 16336, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non puo’ direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a cio’ autorizzato, perche’ in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l’opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest’ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l’autorizzazione di cui all’articolo 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo).
E dalla possibilita’ che il terzo ha, in dipendenza della natura “ordinaria” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di intervenirvi volontariamente (cfr. Cass. 13.1.2009, n. 476, in motivazione).

 

Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

 

In fondo l’intervento del terzo, “coatto”, qualora esito della chiamata dell’opponente, “volontario”, qualora esito della spontanea ed autonoma determinazione del terzo, realizza comunque, seppur successivamente all’instaurazione del giudizio, il litisconsorzio.
20. E’ avvalorata, in secondo luogo, dalla possibilita’ di riunione ex articolo 274 c.p.c. di cause connesse pendenti innanzi allo stesso ufficio.
Seppur la ” (OMISSIS)” avesse separatamente proposto dinanzi al Tribunale di Treviso la sua domanda risarcitoria nei confronti della ” (OMISSIS)”, di certo vi sarebbe stato margine per far luogo alla riunione di tale giudizio al giudizio di opposizione proposto da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto in suo danno dalla stessa ” (OMISSIS)” (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 10).
Del resto, inevitabili a tal ultimo riguardo sono i seguenti ulteriori rilievi.
L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, di cui all’articolo 274 c.p.c., e’ inapplicabile nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 9.3.2012, n. 3690).
I provvedimenti in tema di riunione ex articoli 273 e 274 c.p.c. hanno natura ordinatoria e non sono suscettibili di impugnazione (cfr. Cass. 27.5.2010, n. 12989; Cass. 16.9.1995, n. 9785).
Il provvedimento discrezionale di riunione di piu’ cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identita’ tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (cfr. Cass. 12.6.2001, n. 7908; Cass. 13.7.2006, n. 15954).
21. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 c.c. e ss., articoli 1453 c.c. e ss. e articolo 1667 c.c.; denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che l’impugnata sentenza e’ priva di motivazione nella parte in cui ha affermato l’obbligo risarcitorio della ” (OMISSIS)” nei confronti di (OMISSIS) ed in pari tempo ha disconosciuto la gravita’ dell’inadempimento ascrivibile alla ” (OMISSIS)” ed ha quindi ritenuto di non far luogo alla risoluzione del contratto d’appalto ed alla condanna dell’appaltatrice alla restituzione del corrispettivo.
Deducono che d’altronde lo stesso c.t.u. ha affermato che l’idoneita’ dell’intervento eseguito dalla ” (OMISSIS)” e’ destinata a realizzarsi unicamente in un secondo momento, il che e’ in contrasto con l’affermazione di esatto adempimento.
Deducono inoltre che obbligo risarcitorio si configura solo in ipotesi di inadempimento, sicche’ l’inadempimento dell’appaltatrice avrebbe dovuto indurre al disconoscimento del diritto al corrispettivo pattuito.

 

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Deducono al contempo che unicamente con i successivi lavori di messa in sicurezza si e’ scongiurato il pericolo che l’opera di palificazione appaltata avrebbe dovuto evitare.
Deducono che del resto riconoscere il diritto all’intero corrispettivo pattuito, significa dimidiare il risarcimento attribuito.
22. Il secondo motivo di ricorso e’ privo di fondamento e va respinto.
23. Va debitamente premesso l’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti e’ quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli articoli 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformita’ o difetti (cfr. Cass. 24.6.2011, n. 13983, ove si soggiunge che, in caso di omesso completamento dell’opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non e’ comunque consentito, al fine di accertare la responsabilita’ dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla speciale disciplina della garanzia ex articoli 1667 e 1668 c.c., che richiede, appunto, necessariamente il totale compimento dell’opera; Cass. 15.2.2006, n. 3302).
24. In questo quadro si rimarca quanto segue.
Per un verso, la corte territoriale ha dato atto – nei motivi della decisione – che “la ditta (OMISSIS), destinataria del provvedimento monitorio, domandava la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ex articolo 1668 c.c. e il risarcimento del danno da lei subito, da liquidarsi in separato giudizio” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).
Per altro verso, benche’ le ricorrenti abbiano addotto che “si tratta di opera non perfettamente ultimata” (cosi’ ricorso, pag. 31), che “non puo’ dirsi funzionalmente ultimata” (cosi’ ricorso, pag. 32), il surriferito rilievo della Corte di Venezia non e’ stato in alcun modo oggetto di puntuale censura da parte delle medesime ricorrenti. Le quali, anzi, hanno al contempo addotto che sussistevano senz’altro i presupposti tutti per far luogo, ai sensi dell’articolo 1668 c.c., comma 2, alla risoluzione del contratto d’appalto (cfr. ricorso, pag. 30).
Per altro verso ancora, va recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui, se si agisce ai sensi dell’articolo 1668 c.c., “l’opera e’, e si considera, ultimata” (cosi’ controricorso, pag. 24). E va, al contempo, considerato tamquam non esset il complesso dei riferimenti operato nel corpo del secondo mezzo di impugnazione ai principi generali in tema di inadempimento contrattuale, segnatamente agli articoli 1453 e 1455 c.c.
25. Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue.

 

Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

 

Senza dubbio la disciplina dettata, in tema di appalto, dell’articolo 1668 c.c., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalita’ della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all’uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell’opera (cfr. Cass. (ord.) 15.12.2011, n. 26965; Cass. 29.11.2001, n. 15167).
Senza dubbio, la valutazione, ai fini di cui all’articolo 1668 c.c., comma 2 delle difformita’ o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l’opera riceverebbe dalla generalita’ delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilita’ di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto (cfr. Cass. 9.2.1980, n. 904).
Nondimeno, la valutazione circa l’eventuale totale inadeguatezza dell’opera alla sua destinazione ovvero all’uso cui sia preordinata, si risolve in un giudizio “di fatto”, censurabile in cassazione, al cospetto del novello dettato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 essenzialmente “per omesso esame circa fatto decisivo e controverso”.
26. Ebbene, in questi termini, il dictum della Corte lagunare va, in parte qua, esente non solo dalla denunciata carenza di motivazione ma pur dalle forme tutte di “anomalia motivazionale” rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali, di certo, non e’ annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Piu’ esattamente, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d’appello, merce’ il riferimento agli esiti della c.t.u. (cfr. sentenza d’appello, pag. 11), ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In particolare, la Corte marciana ha, in ordine al primo motivo dell’appello principale, posto in risalto che gli esiti della c.t.u. esperita in prime cure davano conto della idoneita’ dei “micropali” infissi dalla ” (OMISSIS)” “ad assolvere, una volta esauriti i fenomeni di franamento sotterraneo, alla funzione di contenimento delle opere in cemento armato” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 11).
Cosicche’ del tutto ingiustificato e’ l’assunto delle ricorrenti a tenor del quale la Corte di Venezia non ha esplicitato le ragioni per le quali ha reputato non grave l’inadempimento della ” (OMISSIS)” (cfr. ricorso, pag. 29).
27. Al contempo, le ricorrenti sollecitano questa Corte al riesame degli esiti e degli allegati alla c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 26, 30, 36. Cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 14, ove si legge: “ma questa sorta di “raggiungimento dello scopo” si e’ verificato non perche’ l’impresa (OMISSIS) avesse esattamente e diligentemente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, ma per un fatto (di molto successivo all’esecuzione dell’intervento (…)) occasionalmente estraneo: cioe’ per la cessazione del franamento sotterraneo”).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
28. D’altro canto, l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.
29. Segnatamente, e’ vero che questa Corte spiega che, in tema di risoluzione del contratto per difformita’ o vizi dell’opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell’opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, cosi’ da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non puo’ essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2018, n. 18578; Cass. 20.4.2006, n. 9295).

 

Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

 

Cosicche’ sembrerebbero accreditarsi, a contrario, gli assunti delle ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 27), secondo cui l’accordato (a (OMISSIS)) risarcimento (da liquidare in separato giudizio) darebbe ragione dell’inadempimento della ” (OMISSIS)”, con la conseguenza ulteriore che, al cospetto dell’inadempimento dell’appaltatrice, vi sarebbe stato margine per la risoluzione del contratto d’appalto per fatto e colpa dell’appaltatrice medesima.
E pero’ nel caso de quo la pretesa risarcitoria azionata da (OMISSIS), in qualita’ di titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, cui i giudici del merito hanno inteso – con liquidazione da operarsi in separato giudizio – dar seguito, si correla, specificamente, al pregiudizio aquiliano che in prime cure si era riscontrato in danno della ” (OMISSIS)” s.a.s. per i danni cagionati all’immobile di proprieta’ di tale accomandita – “adiacente al fondo sul quale erano stati eseguiti i lavori di ampliamento ed infissi i micropali” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4) – e al pregiudizio in pari tempo derivatone per (OMISSIS), quale fruitrice dell’immobile, in dipendenza dell’impossibilita’ di farne uso ai fini dell’organizzazione di banchetti, “nel periodo durante il quale furono eseguiti i lavori di messa in sicurezza dell’edificio” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 12).
30. Ebbene, alla luce del teste’ riferito rilievo, non possono che formularsi le seguenti ulteriori finali notazioni.
In primo luogo, ineccepibilmente il tribunale dapprima e la corte distrettuale poi hanno distinto la posizione della ” (OMISSIS)” s.a.s. dalla posizione di (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)” (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).
In secondo luogo, puo’ senz’altro recepirsi l’affermazione della corte territoriale secondo cui, disconosciuta la gravita’ dell’inadempimento (recte, la totale inadeguatezza dell’opera, consistita nella posa in opera dei micropali, alla sua destinazione ovvero all’uso cui era preordinata), imprescindibile ai fini della risoluzione del contratto, ben poteva la peculiare domanda risarcitoria esperita da (OMISSIS) ricevere seguito nonostante il rigetto della domanda risolutoria.
In terzo luogo, risultano del tutto ingiustificati gli assunti delle ricorrenti.
Ovvero l’assunto secondo cui “la sentenza ha creato la paradossale situazione dell’accertamento di un inadempimento e del diritto ad ottenere il ristoro del danno, da un lato, e della contestuale affermazione del diritto della parte “in colpa” ad ottenere il corrispettivo pattuito, dall’altro” (cosi’ ricorso, pag. 27).
Ovvero l’assunto secondo cui il “risarcimento effettivamente spettante alla committente (…), come prevede l’articolo 1223 c.c. deve essere integralmente satisfattivo”, sicche’ si rileva “incomprensibile (…) il diritto al compenso in favore dell’impresa” (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 17; cfr. altresi’ memoria delle ricorrenti del 13.10.2021, pag. 6, secondo cui “il riconoscimento della debenza del corrispettivo pattuito (…) avrebbe algebricamente vanificato il diritto al risarcimento del danno”).
31. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 2792/2015 della Corte d’Appello di Venezia, nei limiti dell’accoglimento del medesimo motivo e limitatamente al rapporto processuale tra la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, da un lato, e la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”), dall’altro, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvedera’, tra le suddette parti, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
32. In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) va condannata a rimborsare alla ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
33. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in accoglimento del medesimo motivo la sentenza n. 2792/2015 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia, limitatamente al rapporto processuale tra la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, da un lato, e la ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS) (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”), dall’altro, alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione, tra le medesime parti, delle spese del presente giudizio;
rigetta il secondo motivo di ricorso;
condanna la ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare alla controricorrente, ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

Risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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