Consiglio di Stato, Sentenza|21 maggio 2021| n. 3980.
Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
In base al combinato disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come modificato dall’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260) ed in base ad un indirizzo interpretativo univoco, nei giudizi da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, la notifica deve avvenire presso l’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma; Conseguentemente, qualora la notifica dell’appello di una sentenza emessa da un Tribunale amministrativo regionale abbia luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui quest’ultimo ha sede, la notifica è da considerarsi nulla e l’appello inammissibile.
Sentenza|21 maggio 2021| n. 3980
Data udienza 20 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – Diniego – Nullità della notifica dell’appello – Notifica dell’Ordinanza collegiale – Richiesta di rimessione in termini tardiva – Appello inammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ra. Cr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto da cittadino marocchino avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del Questore di Reggio Calabria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento del Cons. Giulia Ferrari; nessuno presente per l’appellante;
1. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità della causa per essere stato l’appello notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (all’indirizzo pec (omissis)) e presso il Gabinetto del Ministro dell’interno (all’indirizzo pec (omissis)) e non presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, in Roma. Ha dato quindi comunicazione all’appellante per dare modo di depositare scritti difensivi sul punto.
L’appellante non si è avvalso di tale facoltà ma ha chiesto la discussione in camera di consiglio, in occasione della quale però si è semplicemente riportato all’atto di appello, senza nulla controdedurre sulla questione, nonostante l’invito del Presidente a chiarire sulla questione in rito per definire eventualmente la causa in sede cautelare, con una sentenza in firma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Alle ore 10.43 dello stesso 20 maggio 2021 (data di celebrazione della camera di consiglio), quando la causa era già passata in decisione, è stata depositata dall’appellante una richiesta di rimessione in termini per essere stato inoltrato, al difensore dell’appellante, “solo ed esclusivamente l’avviso di deposito (che si allega) della ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, non già l’ordinanza medesima”.
L’appellante fa quindi presente che “non gli è pervenuta alcuna comunicazione relativa alla notifica del ricorso”.
L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta innanzitutto perchè evidentemente tardiva, in quanto pervenuta dopo il passaggio in decisione della causa, nonostante il Presidente avesse chiesto (senza avere riscontro) all’avvocato dell’appellante, in sede di discussione orale, di soffermarsi sul punto; in secondo luogo perché la comunicazione di segreteria è sufficiente a notiziare le parti dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento, senza che occorra allegare la decisione resa dal Collegio. L’art. 13 dell’allegato 2 (Specifiche tecniche) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 262 del 2020 (Regole tecnico operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti), al comma 4 prevede che nella comunicazione di Segreteria la decisione deve essere indicata nei suoi soli estremi ma non allegata.
Nella specie la Segreteria della Sezione terza ha notiziato l’appellante che era stata pubblicata l’ordinanza collegiale n. 2142 del 2021. Avendo indicato gli estremi della decisione era onere dell’avvocato prenderne visione accedendo al fascicolo digitale della causa, accessibile attraverso il cd. “Portale dell’avvocato”, o alla banca dati del Sito istituzionale della Giustizia amministrativa.
2. Ciò premesso, l’appello, proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento della sentenza del Tar Reggio Calabria 9 dicembre 2020, n. 716, è inammissibile per non essere stato notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. III, 16 maggio 2018, n. 2928), in base al combinato disposto dell’art. 144, comma 1, c.p.c. e dell’art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come modificato dall’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260), le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato “presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. In base ad un indirizzo interpretativo univoco, quindi, nei giudizi da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, la notifica deve avvenire presso l’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma. Conseguentemente, qualora la notifica dell’appello di una sentenza emessa da un Tribunale amministrativo regionale abbia luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui quest’ultimo ha sede, la notifica è da considerarsi nulla e l’appello inammissibile.
La perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla l. n. 260 del 1958 risulta confermata dall’art. 41, comma 3, c.p.a., a norma del quale “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse” (Cons. St. 2 febbraio 2018, n. 672).
La riscontrata nullità della notifica potrebbe essere sanata solo nelle ipotesi in cui l’Amministrazione intimata si sia comunque costituita in giudizio (Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2017, n. 1247; id. 21 aprile 2017, n. 1872; id., sez. III, 1 febbraio 2017, n. 440; id. 11 ottobre 2016, n. 4195), trovando applicazione, sotto quest’ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3260). Non si applica invece nel processo amministrativo l’art. 291, primo comma, c.p.c., che consente di sanare ex tunc la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice.
Nel presente giudizio di appello l’amministrazione statale intimata non si è costituita, con la conseguenza che la nullità della notifica non può essere sanata.
L’inammissibilità dell’appello non esclude la possibilità per l’Amministrazione di valutare nuovamente l’istanza presentata dallo straniero, anche alla luce delle questioni, di fatto e di diritto, dedotte in giudizio.
3. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni fatto che possa rendere riconoscibile la sua identità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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