Riciclaggio fattispecie a consumazione anticipata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 settembre 2021| n. 35439.

Riciclaggio fattispecie a consumazione anticipata.

Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo provento di furto).

Sentenza|24 settembre 2021| n. 35439. Delitto di riciclaggio fattispecie a consumazione anticipata

Data udienza 15 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Furto aggravato – Riciclaggio -Riciclaggio fattispecie a consumazione anticipata –  Autovettura – Soggetto sorpreso a smontare un’auto rubata – Riciclaggio consumato – Configurabilità – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. DE SANTIS Annamaria – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

RILEVATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 29/1/2020, all’esito di giudizio direttissimo (dopo la convalida dell’arresto in flagranza) svoltosi con rito abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione, quanto al primo, al reato di furto aggravato di una vettura Fiat Panda e, quanto agli altri due, per il concorso nel riciclaggio della medesima auto.
1.1. Secondo le conformi ricostruzioni del fatto recepite dai giudici del merito, il (OMISSIS) (insieme a (OMISSIS), rimasto estraneo al presente giudizio) e’ stato l’autore del furto della Fiat Panda di causa, reato che l’imputato ha anche confessato, mentre gli altri due ricorrenti sono responsabili del riciclaggio della stessa perche’ sorpresi in ora notturna, all’interno di un garage, nel mentre erano intenti a smontare la parte anteriore della Panda appena trafugata, nello specifico i fari; in particolare, all’arrivo dei militari operanti, la targa anteriore era gia’ stata rimossa, mentre il paraurti anteriore risultava gia’ privato di diversi bulloni di supporto.
2. Avverso la sentenza d’appello gli imputati hanno proposto, tramite difensore, separati ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. (OMISSIS) lamenta plurime violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ penale a al trattamento sanzionatorio.
2.2. (OMISSIS) deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di riciclaggio come mero tentativo, trattandosi di fattispecie astratta che consente la configurabilita’ dell’ipotesi tentata e, concretamente, tale deve ritenersi integrata nella fattispecie, dal momento che l’imputato e’ stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attivita’ di smontaggio di parti della vettura di causa.
2.3. (OMISSIS) deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ concorsuale per riciclaggio, difettando la ricorrenza di un effettivo e concreto contributo alle azioni poste in essere dai coimputati. Lo stesso Tribunale, all’esito della convalida dell’arresto in flagranza e dell’applicazione di misura cautelare, aveva (ri)qualificato la condotta quale concorso nel reato presupposto (il furto), e dunque le due sentenze di merito, per discostarsi da detta riqualificazione, avrebbero dovuto offrire una motivazione rafforzata. In ogni caso, la condotta del ricorrente deve essere riqualificata in ricettazione, dal momento che il mezzo, all’atto dell’intervento degli operanti, non era stato ancora smembrato, ma era stata solamente rimossa la targa anteriore. Ne’ la condotta di riciclaggio puo’ ritenersi consumata, ma semmai integrata nella forma del tentativo, dal momento che all’arrivo degli operanti erano state smontate solo poche parti del mezzo rubato di causa. Illegittimo e’ poi il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e della non menzione della condanna nel certificato penale.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi i ricorsi del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) e di dichiarare inammissibile quello del (OMISSIS).
3.1. Con atti del 6.5.2021 e 13.5.2021 e’ stata formalizzata la rinuncia al ricorso da parte di (OMISSIS).

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile; infondati quelli degli altri ricorrenti.
1. Per (OMISSIS), l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilita’ dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d).
2. Quanto al (OMISSIS), il motivo di appello relativo alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi tentata di riciclaggio (egli, invero, e’ stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attivita’ di smontaggio di parti della vettura di causa) e’ stato correttamente disatteso dalla Corte d’appello con il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimita’ che, pur dopo alcune incertezze, risulta ora stabilmente orientata nel senso affermato dalla sentenza impugnata. Secondo quanto correttamente ricostruito da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio, non e’ univoca. “La problematica nasce per effetto del testo dell’articolo 648-bis c.p. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilita’ provenienti da delitto non colposo, cosi’ testualmente recita: “ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Proprio in relazione a quest’ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile – e se del caso in che termini – configurare il tentativo atteso che non e’ facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l’idoneita’ ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione. Sul punto, in occasione dell’esame di una vicenda nella quale l’imputato era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura di provenienza furtiva questa Corte ha rilevato che “Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’articolo 648 bis c.p. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata” (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340). In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’articolo 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della… provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile. In senso contrario, si pongono pero’ altre decisioni secondo le quali “risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’articolo 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non e’ costruita come delitto a consumazione anticipata” (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo) (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254; in senso conforme: Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220).”
Cio’ posto, come gia’ affermato in maniera condivisibile da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, ritiene l’odierno Collegio di aderire al primo degli indicati orientamenti, osservando che, comunque; i principi evidenziati – devono essere necessariamente collegati ai -fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio. Nel caso in esame risulta dalla ricostruzione dei fatti emergenti dalla sentenza di merito, che all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria il mezzo era gia’ stato privato della targa anteriore e si stavano smontando i fari e il paraurti.
Dunque, gli imputati avevano gia’ manomesso varie parti del veicolo rubato e la relativa targa, condotta quest’ultima che costituisce atto tipico di “riciclaggio” (nella forma consumata) essendo gia’ intervenuta una separazione fisica tra il veicolo inteso nella sua completezza funzionale ed alcuni pezzi dello stesso (in particolare la targa) indubbiamente idonei ad identificarne la provenienza; invece, il fatto che fossero in corso ulteriori operazioni di smontaggio di altri pezzi del veicolo non consente una retrocessione della condotta a mero livello di tentativo.
In sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attivita’ che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne e’ stato spogliato, in cio’ distinguendosi dal delitto di ricettazione.
A cio’ si aggiunge l’osservazione che per la configurabilita’ del reato la norma non e’ necessario che sia efficacemente “impedita” la tracciabilita’ del percorso del bene provento di reato, ma e’ sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata” (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369)
L’azione di smontare le singole componenti meccaniche di un veicolo rubato, e, come detto, nel caso in esame di avere “gia’” smontato alcuni pezzi identificativi del veicolo stesso, integra quindi la violazione dell’articolo 648-bis c.p. nella forma consumata.
3. Quanto, infine al ricorso di (OMISSIS) (rispetto al quale debbono richiamarsi, rispetto alla questione del tentativo, gli argomenti appena esposti) deve ritenersi che i restanti motivi sono inammissibili perche’ aspecifici.
3.1. Invero, quanto alla ritenuta responsabilita’ concorsuale per riciclaggio, rispetto alla quale si dice ricorrere mera connivenza perche’ difetterebbe il concreto contributo all’azione di alterazione posta in essere dai coimputati, i due giudici del merito hanno concordemente affermato che, all’atto dell’intervento degli operanti e’ risultato come tutti i soggetti sorpresi nottetempo nel garage fossero intenti a collaborare nelle operazioni di smontaggio. E’ stata dunque adeguatamente sostenuta la condotta concorsuale, mentre del tutto generica e reiterativa e’ l’odierna contestazione, neppure ponendosi concretamente il problema di un possibile concorso nel reato presupposto di furto (ascritto ai correi confessi (OMISSIS) e (OMISSIS)), circostanza mai confessata o affermata da alcuno dei correi (ma solo ritenuta dal giudice della convalida dell’arresto sulla base delle prime parziali risultanze).
3.2. Manifestamente infondato e’ anche il motivo attinente alla pretesa riqualificazione del reato come ricettazione; invero, come gia’ esposto al superiore punto 2, nella fattispecie l’imputato e’ stato sorpreso dagli operanti dopo che il mezzo era gia’ stato privato della targa anteriore, in momento dunque successivo al compimento di una operazione idonea ad ostacolare la provenienza furtiva del mezzo (operazione che, come noto, rappresenta il quid pluris che distingue l’ipotesi normativa di riciclaggio da quella di ricettazione).
3.3. Quanto al diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 del tutto adeguata (e dunque incensurabile in questa sede) risulta la motivazione del diniego opposto dalla Corte territoriale (trattarsi di veicolo perfettamente funzionante e in uso).
3.4. Quanto al diniego della non menzione della condanna nel certificato penale, parimenti adeguata appare la motivazione che valorizza le negative frequentazioni e la vicinanza con l’agire criminale e in forma concorsuale.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso del (OMISSIS) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si’ ritiene equa, di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.
4.1. Al rigetto dei restanti ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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