Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25749.

Revocatoria e la qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito

La qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, da parte del giudice adito, volta ad accertare se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali di una coppia, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, ovvero se integri una modalità per adempiere, una tantum, all’obbligazione di mantenimento, o ancora se sia un’attribuzione patrimoniale caratterizzata, in tutto o in parte, da mero spirito di liberalità o comunque da gratuità. Non incorre in extrapetizione, dunque, il giudice di merito dinanzi al quale sia proposta azione revocatoria in riferimento ad un determinato atto traslativo accessorio alla separazione, che l’attore indica come compiuto a titolo gratuito, ove qualifichi il negozio giuridico revocando come compiuto a titolo oneroso

Ordinanza|| n. 25749. Revocatoria e la qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito

Data udienza 15 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Atto traslativo accessorio alla separazione dei coniugi – Qualificazione del negozio da parte del giudice di merito – Onerosità – Prova del presupposto del “consilium fraudis” – Congruità della motivazione – Rigetto

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