Revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata

Consiglio di Stato, Sentenza|22 giugno 2021| n. 4784.

Revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.

La necessità di escludere rischi di utilizzi abusivi o non appropriati delle armi da fuoco da parte di richiede il titolo autorizzativo al porto, giustifica la natura preventiva e precauzionale della valutazione ampiamente discrezionale rimessa all’Amministrazione dell’Interno; analoga autorizzazione è prevista anche per l’esercizio della professione di guardia giurata, sia in relazione alla possibilità di porto e di utilizzo dell’arma, sia in relazione ai poteri autoritativi conferiti ad un cittadino privato nei confronti di altri privati cittadini.

Sentenza|22 giugno 2021| n. 4784. Revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Porto di pistola per difesa personale – Provvedimento di revoca della licenza – Revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata – Atti persecutori e detenzione illegale munizionamento – Artt. 11 e 43, R.D. n. 773/1931

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2020, proposto dal Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ac. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante chiede l’annullamento, previa sospensione, della sentenza n. -OMISSIS-del TAR per la Calabria, sede di Catanzaro Sezione Prima, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento della Prefettura di Cosenza di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del decreto di approvazione della nomina a Guardia Particolare Giurata. Il Ministero dell’Interno si è costituito con propria memoria. Con separato ricorso attinto al rito camerale e separatamente deciso nella medesima data, il medesimo appellante chiede altresì l’ammissione al gratuito patrocinio, negato dalla competente Commissione presso il TAR.
2 – Il TAR, respinta l’istanza di tutela cautelare ed acquisita la nota della Questura di Cosenza -OMISSIS-, con l’appellata sentenza ha ritenuto il ricorso infondato, avendo il provvedimento indicato chiaramente i presupposti della revoca, di fatto (atti persecutori e detenzione illegale munizionamento) e di diritto (violazione degli articoli 11 e 43 del R.D. n. 773/1931), tenendo altresì in considerazione l’intera condotta del ricorrente, che apparirebbe idonea a rivelare un tratto della personalità che giustifica la revoca. In particolare, risulterebbe certo il fatto storico della presenza del ricorrente, armato e in uniforme di GPC, nonostante non fosse in servizio, nei pressi della palestra frequentata dall’ex amante.
3 – Con l’appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. di cui al R.d. n. 773/1931, travisamento dei fatti e carenza di motivazione degli atti affermando, in particolare, l’insussistenza della contestata detenzione abusiva di munizioni, ritenuta pienamente legittima in quanto già segnalata all’Autorità, e dei contestati atti persecutori nei confronti della ex amante, essendo stato archiviato il relativo procedimento penale. In particolare, la presunta persona offesa non avrebbe sporto alcuna denuncia-querela in relazione ai fatti contestati, ma avrebbe solo segnalato la presenza dell’interessato davanti alla palestra da lei frequentata temendo per la propria incolumità, per poi dichiarare di non aver più subito alcun disturbo dallo stesso. Si sarebbe quindi trattato di un singolo episodio, come tale non idoneo ad integrare la fattispecie degli atti persecutori, essendosi l’interessato limitato ad aspettare l’ex amante per ottenere un chiarimento circa la decisione della stessa di interrompere la loro relazione. Quanto alla contestata detenzione di 71 cartucce, le stesse gli sarebbero state donate da altro soggetto e regolarmente dichiarate sia dall’interessato sia dal donante, tanto che non è stato aperto alcun procedimento penale.
4 – Inoltre, le stesse testimonianze dei colleghi dimostrerebbero come il Sig. -OMISSIS-sia “una persona affidabile e di buona condotta, un uomo pacifico e benevolo, che grazie al proprio carattere mite ha sempre evitato l’insorgere di qualsivoglia dissidio…una persona estremamente equilibrata e stabile, mai capace di porre in essere condotte deplorevoli”. Quindi il Giudice, per non trasformare la pur ampia discrezionalità in arbitrarietà, avrebbe dovuto considerare il complesso della condotta di vita del soggetto interessato, che subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile non potendo più svolgere l’attività di Guardia Particolare Giurata, senza il titolo di polizia.
5 – Questa Sezione in sede di sommaria delibazione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’appellata sentenza.
6 – Ai fini della decisione di merito, osserva il Collegio che, così come esattamente rilevato dal TAR con la sentenza appellata, il provvedimento impugnato ha puntualmente individuato i presupposti della revoca, nell’ambito dei quali sembrano assumere rilievo autonomo e dirimente, da un lato, la grave violazione delle regole disciplinanti l’attività di guardia giurata, essendosi l’appellante, armato e in divisa, recato per strada e poi appostato sotto l”ufficio della donna con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, pur essendo fuori dall’orario di servizio e pur trovandosi lontano dai propri luoghi di lavoro, al dichiarato fine di “ottenere” un preteso colloquio chiarificatore, e dall’altro il giudizio prognostico sfavorevole circa il buon uso delle armi, non irragionevolmente adottato dall’Amministrazione a seguito della denuncia da parte della medesima donna ad un Centro anti-violenza, agli atti del giudizio pur non essendo poi sfociata in atti giudiziari, per la forte pressione intimidatoria che avrebbe subito mediante plurimi atti persecutori protratti per alcuni mesi dopo la fine della relazione,
7 – L’accertata sussistenza storica dei comportamenti riferiti ai due predetti profili, ciascuno dei quali autonomamente idoneo a giustificare almeno in astratto i provvedimenti impugnati, e non contestati dall’interessato (che pure con i motivi di ricorso e di appello ne derubrica la gravita annettendone un contenuto episodico non incompatibile con il richiesto rinnovo dei titoli) consente al Collegio di non approfondire l’esame del terzo profilo contestato dall’Amministrazione come interdittivo rispetto al rinnovo dei titoli in esame, riferito alla detenzione illegale di munizioni, in quanto in questo caso le stesse circostanze fattuali sono discordanti fra le parti, ed in quanto anche ove risultassero fondate le censure dedotte al riguardo dall’appellante, ciò non gli consentirebbe comunque di ottenere il richiesto rinnovo dei titoli in presenza dei due profili interdittivi precedentemente esaminati.
8 – E’, infatti, nota la consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Sezione concernente la natura preventiva e precauzionale della valutazione ampiamente discrezionale rimessa all’Amministrazione dell’Interno circa la necessità di escludere rischi di utilizzi abusivi o non appropriati delle armi da fuoco da parte di richiede il titolo autorizzativo al porto, e ad un’analoga autorizzazione è sottoposto anche l’esercizio della professione di guardi giurata, sia in relazione alla possibilità di porto e di utilizzo dell’arma, sia in relazione ai poteri autoritativi conferiti ad un cittadino privato nei confronti di altri privati cittadini.
9 – L’appellante non evidenzia quindi vizi di manifesta irragionevolezza, ovvero di grave ingiustizia, ovvero di mancata ponderazione con il proprio diritto al lavoro, tali da consentire al Collegio di impingere nella valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione a tutela del diritto inviolabile di ciascuna persona alla vita, alla sicurezza ed alla propria libertà personale.
10 – L’appello non può pertanto essere accolto. Le peculiarità della fattispecie e della situazione dell’appellante giustificano tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante, i suoi famigliari e la donna con la quale aveva intrattenuto una relazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del giorno 6 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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