Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3503.
Responsabilità precontrattuale qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente
In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuto cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto
Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3503. Responsabilità precontrattuale qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente
Data udienza 11 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Immobile – Promittente venditore – Responsabilità precontrattuale – Dolus incidens – Onere della prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16326 del 2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 786/2017 depositata il 21/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo respinse la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS), volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), promittenti venditori di un immobile sito in (OMISSIS), gravato da una formalita’ pregiudizievole ostativa alla concessione di un mutuo bancario, che era stata dolosamente taciuta ai promissari acquirenti.
A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello territoriale rigetto’ il gravame, con sentenza n. 786 depositata il 21 aprile 2017.
Il giudice di appello riconosceva che la reticenza dei venditori rispetto alla formalita’ pregiudizievole gravante sull’immobile, avrebbe potuto da sola fondare la domanda ex articolo 1440 c.c., ma affermava che gli appellanti non avevano fornito alcun elemento probatorio utile a stabilire il reale valore di mercato dell’immobile ed a commisurare il minor vantaggio o il maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla scorta di tre motivi.
Sono rimasti intimati (OMISSIS) ed (OMISSIS).
RAGIONI DI DIRITTO
1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1440 c.c. Affermano che, ove al momento delle trattative avessero saputo dell’esistenza del pregiudizio, avrebbero trattato certamente un prezzo di vendita piu’ basso, sia per l’alea collegata alla possibilita’ di retrocessione del titolo di proprieta’, sia per la piena consapevolezza di incontrare notevolissime difficolta’ nell’ottenimento di un nuovo mutuo.
2) Con il secondo mezzo, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1440 c.c. con riferimento ai motivi di impugnazione “di cui ai punti sub 2 e sub 3 dell’atto di appello”, considerato che la Corte d’appello aveva fatto leva sulla mancata indicazione del valore di mercato dell’immobile promesso in vendita e sulla mancata dimostrazione circa l’originaria disponibilita’ liquida, al momento della stipula del preliminare, per negare lo svolgimento di una CTU contabile.
In realta’, nessuno dei due elementi avrebbe avuto rilevanza, giacche’ avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivamente al corrispettivo stabilito liberamente, di comune accordo fra le parti. Inoltre, sarebbe stato dimostrato che, alla data di sottoscrizione del preliminare, oltre ad aver corrisposto una caparra di Euro 10.000, i ricorrenti disponessero aliunde della somma di Euro 53.291,76.
In ogni caso, sarebbe stato nella facolta’ del giudice di merito determinare, in via equitativa, l’entita’ del pregiudizio economico subito dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
3) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.
La Corte d’appello non avrebbe considerato che le controparti avevano formulato – ancorche’ tardivamente – specifiche domande, fra cui quella volta a far dichiarare risolto il contratto preliminare per grave inadempimento degli attori. Inoltre, gli stessi giudici avevano accolto il primo motivo di gravame, riconoscendo esplicitamente l’erroneita’ del principio di diritto formulato dal Tribunale. Da tutto cio’, quantomeno, la sussistenza di una reciproca soccombenza, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a compensare integralmente le spese di lite anche del secondo grado.
4) I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente assonanza – sono fondati.
4.a) Secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilita’ precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Sez. 2, n. 4715 del 14 febbraio 2022; Sez. 1, n. 5762 del 23 marzo 2016; Sez. 2, n. 5965 del 16 aprile 2012).
In altri termini, in tema di dolus incidens (articolo 1440 cod.), l’attore, una volta provata l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non e’ tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui piu’ favorevoli (Sez. 2, n. 8318 del 16 agosto 1990). Non ha pertanto pregio l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui “gli appellanti non hanno fornito alcuna prova che non avrebbero concluso l’acquisto per l’importo di Euro 126.532,00, essendo tale elemento privo di riscontro”.
4.b) L’esame della Corte d’appello era dunque limitato al quantum debeatur, ed, in particolare, a determinare, sotto forma del risarcimento del danno, la minor somma costituente il prezzo gia’ fissato nel contratto preliminare inter partes. E per monetizzare tale importo – la cui quantificazione in astratto costituiva una probatio diabolica – gli odierni ricorrenti avevano richiesto una CTU contabile, rapportata al maggior costo del mutuo ottenibile in relazione al differente valore del denaro, alle garanzie fornite ed alla graduale riduzione degli anni lavorativi del (OMISSIS), rispetto a quello che avevano dovuto estinguere per poter vendere la casa coniugale ed avere la liquidita’ sufficiente per il nuovo acquisto.
4.b.1) I giudici di secondo grado hanno negato la suddetta istanza, giacche’ “gli appellanti non hanno fornito alcun elemento probatorio utile a stabilire il reale valore di mercato dell’immobile, elemento indispensabile per valutare le diverse condizioni piu’ favorevoli richieste dall’articolo 1440 c.c. rispetto al prezzo concordato e neanche hanno dimostrato le eventuali disponibilita’ di somme liquide di cui gli stessi disponevano al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita.”
Ma a tale motivazione e’ agevole opporre – come correttamente si legge nel ricorso – che il punto di partenza sarebbe dovuto essere non il valore reale dell’immobile quanto il prezzo liberamente concordato fra le parti ed attestato dal contratto preliminare. Inoltre, il (OMISSIS), nella sua qualita’ di lavoratore dipendente (com’e’ pacifico) disponeva necessariamente di un reddito annuo, sicuramente determinabile. Da cio’ la conclusione che la CTU richiesta non sarebbe stata meramente esplorativa.
4.b.2) Risulta pertanto intrinsecamente contraddittoria
l’affermazione della Corte distrettuale che “la richiesta di ctu contabile, finalizzata a comprovare il preteso aumento del valore delle singole rate di mutuo rispetto alle condizioni ottenibili nell’anno 2003, appare assolutamente fuorviante e rappresenta comunque un fatto strettamente correlato alla variabilita’ dei mercati finanziari, al momento della richiesta del mutuo”.
In questo modo, invero, e’ stata preclusa alla parte la possibilita’ di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Sez. 3, n. 12884 del 22 giugno Il terzo motivo, ancorche’ fondato (Sez. U. n. 32062 del 31 ottobre 2022, in caso di reciproca soccombenza), resta assorbito.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo; la sentenza e’ cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che provvedera’ altresi’ in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.
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