Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 14228.
Responsabilità per cosa in custodia e l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato
In tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell’evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l’ampiezza del sedime).
Ordinanza|| n. 14228. Responsabilità per cosa in custodia e l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato
Data udienza 6 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Cose in custodia – Incendio – Presunzione di colpa – Prova liberatoria responsabilità ex art. 2051 c.c. – Fatto colposo del danneggiato – Incidenza causale concorrente o esclusiva – Presupposti – Imprevedibilità e inevitabilità – Esclusione – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13791/2022 R.G., proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di successore a titolo particolare, ex articolo 111 c.p.c., di (OMISSIS); elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS); rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 216/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA, depositata il giorno 8 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6
febbraio 2023 dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.
Responsabilità per cosa in custodia e l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, la (OMISSIS) s.p.a., domandandone la condanna, ai sensi dell’articolo 2051 o dell’articolo 2043 c.c., al risarcimento dei danni da essa subi’ti in data 12 febbraio 2015, intorno alle ore 11.00, allorche’, mentre percorreva a piedi il marciapiede di una strada cittadina, giunta in corrispondenza di un edificio di proprieta’ della societa’ convenuta, era caduta a terra a causa dell’instabilita’ di alcune piastrelle, riportando lesioni personali, da cui erano conseguite artralgie alla spalla destra.
La societa’ convenuta, costituitasi in giudizio, eccepi’ la propria carenza di legittimazione passiva per non essere stato dimostrato che il marciapiede asseritamente sconnesso era di sua proprieta’ o che la manutenzione dello stesso fosse a suo carico.
Avuto riguardo a tale eccezione, il Tribunale rigetto’ la domanda per omessa dimostrazione del rapporto di custodia tra la societa’ convenuta e la res che avrebbe cagionato il danno lamentato dall’attrice, osservando che la sussistenza di tale rapporto, implicando una valutazione giuridica, per un verso non poteva ritenersi ammessa per non contestazione, per altro verso non poteva essere oggetto di confessione provocata attraverso il giuramento decisorio di cui l’attrice aveva chiesto il deferimento.
2. La decisione di primo grado e’ stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Genova, sui rilievi:
– che i mezzi di prova dedotti dall’attrice e non ammessi dal primo giudice (tanto quelli precostituiti di natura documentale quanto quelli costituendi) non sarebbero stati idonei ne’ a provare la custodia del tratto di marciapiede in capo alla (OMISSIS) s.p.a., ne’, in ogni caso, a dimostrare il nesso causale tra la res e il danno, in quanto le prove orali richieste a tal fine non avrebbero potuto che confermare le fotografie in atti, le quali evidenziavano la sola presenza di lievi sconnessioni del pavimento del marciapiede, pienamente visibili da parte della danneggiata ed evitabili con l’ordinaria diligenza;
– che il giuramento decisorio, di cui era stata rinnovata la richiesta di deferimento nei confronti del legale rappresentante della societa’ convenuta o di altro soggetto dotato di poteri rappresentativi, al fine di accertare la sussistenza del rapporto custodiale, era invece inammissibile, in quanto vertente su un mero presupposto logico della pronuncia, non tale da consentire, all’esito dello stesso, l’immediata decisione totale o parziale della causa, stante la necessita’ di indagare altresi’ sull’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie di responsabilita’ speciale invocata, consistente nella sussistenza del nesso causale tra res e danno, nonche’ sulla eventuale dimostrazione, in funzione liberatoria, di circostanze idonee ad integrare il “caso fortuito”; inoltre il peculiare mezzo istruttorio richiesto tendeva inammissibilmente a provocare valutazioni giuridiche sull’esistenza del rapporto di custodia, non limitandosi a suscitare l’ammissione di meri fatti storici;
– che, con riguardo ai profili della derivazione del danno dalla cosa e della prova del fortuito, era agevole rilevare, in base alla documentazione fotografica allegata, che le lievi sconnessioni, sulle quali l’attrice aveva affermato di essere inciampata, erano, come detto, pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si era verificata in ora diurna e, dall’altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta dell’ampio marciapiede posto in prossimita’ dell’edificio della (OMISSIS), sicche’ il pedone, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime;
– che, pertanto, doveva concludersi che le lesioni lamentate trovavano la loro causa esclusiva nel contegno disattento della danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell’evidenza e prevenibilita’ dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilita’ della convenuta, alla stregua di entrambi i criteri di imputazione invocati dall’attrice.
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), nella dedotta qualita’ di successore a titolo particolare, ex articolo 111 c.p.c., di (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Non svolge difese l’intimata (OMISSIS) s.p.a..
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli articoli 233 e ss. c.p.c., per non avere la Corte di appello accolto l’istanza di deferimento del giuramento decisorio al legale rappresentante pro tempore o ad altro soggetto munito di poteri rappresentativi della societa’ convenuta, in funzione della prova della custodia del marciapiede in capo a quest’ultima.
Il ricorrente censura la decisione di non ammettere tale mezzo istruttorio finalizzato a provocare la confessione della convenuta, fondata sul presupposto, ritenuto erroneo, che dalla prestazione del giuramento non sarebbe dipesa la decisione della causa.
Deduce che il giuramento non perderebbe il carattere della decisorieta’ anche quando sia in grado di determinare la decisione soltanto parziale della controversia, per il fatto di investire un punto particolare di essa, dotato di una propria autonomia, in quanto relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, rispetto al quale esaurisca ogni indagine.
Sostiene che, nel caso di specie, l’accertamento del rapporto custodiale avrebbe avuto proprio tale dirimente rilevanza, come sarebbe dimostrato dal fatto che la domanda risarcitoria era stata rigettata dal primo giudice in ragione della assenza di tale esclusivo presupposto.
1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
1.1.a. In primo luogo, va rilevato che e’ inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. 19/01/2022, n. 1551).
Nel caso di specie, il deferimento era funzionale a provare la sussistenza del rapporto custodiale tra la societa’ convenuta e la res che avrebbe provocato il danno lamentato dall’attrice: quand’anche la sussistenza di tale rapporto fosse stata ammessa dall’interrogando, cio’ non avrebbe comportato l’automatico accoglimento della domanda, poiche’ il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se l’attrice avesse dato la prova dell’altro fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato (ovverosia, della sussistenza del nesso causale tra la res e il danno), nonche’ se la convenuta avesse dato la prova del fatto impeditivo del predetto diritto, costituito dal “caso fortuito”.
1.1.b. In secondo luogo, va rilevato che il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non puo’ vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, ne’ puo’ deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni ne’, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass.25/10/2018, n. 27086).
Nel caso di specie, l’affermazione o negazione oggetto del giuramento non sarebbe caduta su meri fatti storici ma sulla sussistenza o meno in capo alla (OMISSIS) della “custodia” del marciapiede prospiciente l’edificio di sua proprieta’.
Su tale sussistenza non poteva pertanto deferirsi un giuramento, integrando la custodia, non gia’ un “fatto” che potesse formare oggetto di confessione, in quanto sfavorevole al giurante e favorevole all’altra parte (arg. ex articolo 2730 c.c. e articolo 228 c.p.c.), bensi’ una “situazione giuridica” suscettibile di formare oggetto di valutazione, in quanto qualificatoria del contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la res.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha rigettato l’istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata dalla parte attrice, da reputarsi inammissibile per due diverse ragioni.
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Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli articoli 1227 e 2051 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che un marciapiede visibilmente sconnesso costituisse un esimente di responsabilita’ del custode in ragione della ritenuta visibilita’ ed evitabilita’ dell’insidia.
Il ricorrente, oltre a contestare la circostanza di fatto che il marciapiede fosse tale da rendere palese il pericolo di caduta dei pedoni che lo avessero percorso con l’ordinaria diligenza, censura la correttezza in iure dell’argomentazione con cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il fatto colposo della danneggiata e la sua efficienza causale esclusiva.
Sostiene che la condotta della vittima assumerebbe efficacia causale esclusiva soltanto ove fosse qualificabile come abnorme, cioe’ estranea al novero delle possibilita’ fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo rilevare, in caso contrario, solo come fatto colposo concorrente ex articolo 1227 c.c.; pertanto, perche’ i danni subi’ti dall’attrice potessero ritenersi prodotti in via esclusiva dalla sua condotta incauta, non sarebbe stato sufficiente provare la natura colposa di questa, ma sarebbe stato necessario che il convenuto ne dimostrasse il carattere autonomo, eccezionale ed imprevedibile, solo in tal caso potendo ritenersi idonea a produrre da sola l’evento dannoso, con esclusione di fattori causali concorrenti.
2.1. Anche questo motivo e’ infondato.
Presupposti della responsabilita’ per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l’evento dannoso e’ “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso e’ causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un’espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall’articolo 1384 (ora 1242) codice francese (on est responsable…du dommage… qui est cause’ par le fait… des choses que l’on a sous sa garde…), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell’omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n. 2480).
L’evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialita’ dannosa della cosa, sia che cio’ dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall’effetto di concause umane o naturali.
2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprieta’, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilita’ speciale, ex articolo 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
2.1.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell’articolo 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito e’, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l’evento dannoso e la res puo’ essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’articolo 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalita’ materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non e’ a lui causalmente imputabile e, piu’ precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e’ la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravita’ della colpa e l’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell’inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) e’ rilevabile d’ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell’insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravita’ della colpa del danneggiato) e dell’entita’ delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest’ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potra’ dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicche’ vi sara’ una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicche’ ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusivita’ causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In tal senso, del resto, depone l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
2.1.e. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridici che ne costituiscono il fondamento.
Essa, infatti, con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l’attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicche’ la sig. (OMISSIS), passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l’ampiezza del sedime.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilita’ del custode), ai sensi dell’articolo 2051 c.c. ne’ comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto della Corte territoriale e alla correttezza dei loro presupposti di diritto, il motivo in esame non puo’ che essere rigettato.
3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ degli articoli 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., per non avere il giudice del merito ammesso le prove testimoniali richieste al fine di provare il rapporto custodiale tra la societa’ convenuta e la res che avrebbe provocato il danno.
Il ricorrente, inoltre, lamenta la mancata considerazione della documentazione depositata, dalla quale risulterebbe il riconoscimento della legittimazione passiva della (OMISSIS) s.p.a., quale custode del marciapiede, ad opera della sua compagnia assicurativa: quest’ultima, infatti, nel trattare la pratica relativa al sinistro, avrebbe negato il risarcimento esclusivamente per ritenuta insussistenza dell’insidia.
3.1. Il motivo e’ manifestamente inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha debitamente motivato in ordine alla ritenuta irrilevanza delle prove (tanto di quelle precostituite che di quelle costituende) dedotte dall’attrice in funzione della prova della custodia del tratto di marciapiede in capo alla (OMISSIS) s.p.a.; tale irrilevanza, del resto, appare evidente sol che si consideri che la stessa Corte territoriale ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la res e il danno, per modo che l’eventuale accertamento del potere di custodia della societa’ convenuta sulla res medesima, non avrebbe avuto alcuna rilevanza.
4. In definitiva, il ricorso proposto da (OMISSIS) va rigettato.
5. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, stante l’indefensio della societa’ intimata.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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