Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6352.
La massima estrapolata:
Il reato di tolleranza abituale dell’altrui prostituzione, commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuita’ della condotta, ma e’ sufficiente che vi sia, per un tempo apprezzabile un comportamento permissivo del gestore, a tal punto da consentire che le persone alloggianti nell’albergo svolgano attivita’ di meretricio
Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6352
Data udienza 11 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 31 gennaio 2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 24 ottobre 2013, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputata odierna ricorrente era stata condannata alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, con confisca dell’hotel di sua proprieta’, per il reato di cui all’articolo 110 cod. pen., L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 3) e articolo 4, n. 7), perche’, in concorso con (OMISSIS), quale proprietaria dell’Hotel (OMISSIS), aveva tollerato abitualmente la presenza di varie giovani che, all’interno dei locali dell’albergo, si davano alla prostituzione, favorendone, pertanto, il meretricio (tra (OMISSIS)).
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli articoli 521, 516 e 517 cod. proc. pen., articoli 24 e 111 Cost., articolo 117 Cost., comma 1, nonche’ articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU per mancata correlazione tra il capo d’imputazione e la sentenza. La Corte di Appello avrebbe affermato la responsabilita’ dell’imputata per un fatto accaduto in un lasso di tempo diverso da quello indicato nel capo d’imputazione. La responsabilita’ penale sarebbe stata affermata con un ampliamento del periodo di contestazione, dal momento che la (OMISSIS) si sarebbe difesa solo in riferimento alla contestazione originaria contenuta nel capo d’imputazione, esibendo un passaporto che dimostrerebbe la sua assenza dall’Italia per quel periodo. L’estensione della decisione a un periodo diverso rispetto a quello oggetto di contestazione sarebbe avvenuta in contrasto con il diritto di difesa.
2.2. – In secondo luogo, si lamentano la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul piano del travisamento della prova e l’erronea interpretazione della L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 3), con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte di Appello non avrebbe fornito la prova che l’atteggiamento omissivo della (OMISSIS) fosse rilevante ai fini del reato in questione, in quanto non vi sarebbe quella tolleranza determinante l’effettivo e concreto aiuto all’attivita’ di meretricio. Si sostiene, sul punto, che le prostitute hanno affermato che la loro attivita’ continuava a prescindere dall’utilizzo dell’hotel in questione. Dunque, la titolarita’ da parte della (OMISSIS) di una struttura alberghiera non costituirebbe ex se un elemento tale da integrare un aiuto all’attivita’ di meretricio, anche perche’ nei giudizi di merito non sarebbero emersi elementi probatori che farebbero dedurre un prezzo delle camere dell’hotel troppo elevato o sottoposto a limiti temporali standardizzati.
2.3. – Col terzo motivo di doglianza si deducono la manifesta illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione quanto agli elementi costitutivi del reato contestato, nonche’ l’erronea applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 40 cod. pen., articoli 192 e 533 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e).
La Corte di Appello avrebbe commesso un manifesto travisamento della prova nel momento in cui non avrebbe considerato, ai fini dell’esclusione della responsabilita’ penale, l’assenza dell’imputata in Italia, come si evincerebbe dal suo passaporto.
2.4. – Con un quarto motivo di doglianza, si lamentano la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione, nonche’ la violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 240, 132 e 133 cod. pen..
L’immobile in questione non sarebbe mai stato di proprieta’ della (OMISSIS), ma di una persona giuridica, quale era ” (OMISSIS) s.n.c.” e poi dal maggio 2013 ” (OMISSIS) s.n.c. Secondo la difesa, sarebbe occorsa la prova dell’effettiva disponibilita’ da parte della (OMISSIS) dell’immobile, nonostante l’intestazione formale in capo alla societa’. I giudici di merito avrebbero ritenuto vi fosse la disponibilita’ del bene in capo alla (OMISSIS) sull’assunto che lei era l’amministratrice della societa’, proprietaria dell’immobile e il trasferimento della quota societaria era avvenuto a soggetto residente nello stesso immobile dell’imputata. La residenza di un terzo nell’immobile dell’imputata sarebbe stato l’elemento ritenuto sufficiente dalla Corte di Appello, ai fini di affermare la disponibilita’ del bene in capo alla (OMISSIS) e con lo scopo di non considerare la previsione dell’articolo 240 cod. pen., in relazione all’esclusione della confisca del bene per le persone estranee al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ inammissibile. Esso si basa infatti su censure che costituiscono la mera riproposizione di rilievi gia’ esaminati e motivatamente disattesi, sulla base di’ conformi valutazioni, in primo e secondo grado, oltre ad essere strettamente attinenti ad aspetti di puro fatto non riconducibili a vizi rilevabili con il ricorso per cassazione ex articolo 606 cod. proc. pen..
3.1 – Il primo motivo di doglianza e’ inammissibile.
La Corte di Appello si e’ gia’ pronunciata in senso negativo sul lamentato difetto di correlazione tra accusa e sentenza di condanna, evidenziando che la (OMISSIS) non e’ stata condannata in relazione a un periodo diverso rispetto a quello contestato nel capo d’imputazione. I giudici di merito si sono correttamente avvalsi di elementi probatori riscontrati in un lasso temporale diverso rispetto a quello fondante l’accusa, valorizzando le testimonianze delle prostitute, che sono risultate rilevanti per accertare l’attivita’ illecita che si svolgeva nell’albergo della (OMISSIS). Si sono cosi’ ricostruite le vicende di un favoreggiamento della prostituzione che avveniva gia’ prima del periodo in imputazione, in via continuativa. E a circostanza che si tratti di dichiarazioni relative a un lasso temporale diverso dal capo d’imputazione e’ una mera conseguenza della necessita’ di valutare, in base ad elementi probatori comunque determinanti, la sussistenza del reato.
3.2. – Il secondo motivo di doglianza e’ inammissibile per analoghe ragioni.
La prova del concreto ausilio all’attivita’ di meretricio da parte della (OMISSIS) e’ stata raggiunta in base a una pluralita’ di elementi. Le prostitute frequentatrici dell’albergo, la cui attivita’ non e’ stata mai contestata dalla difesa, hanno riferito di avere riconosciuto nella (OMISSIS) e nella (OMISSIS) le titolari, anche di fatto, dell’albergo. E la piena conoscenza, da parte dell’imputata, dello svolgimento dell’attivita’ di prostituzione e’ confermata dal fatto che le donne si presentavano in abiti chiaramente riferiti a un’attivita’ di meretricio. Inoltre, i prezzi delle stanze sono risultati essere sproporzionati nel mercato alberghiero e la durata della frequentazione tra le persone accompagnatrici delle prostitute e le stesse e’ risultata essere sempre di un lasso di tempo costante, corrispondente alle prestazioni sessuali.
3.3. – Anche il terzo motivo di doglianza e’ inammissibile.
La difesa ritiene erroneamente che la condotta assunta dalla (OMISSIS) non integri la fattispecie di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 3). E’ sufficiente ricordare che la tolleranza dell’attivita’ di prostituzione e’ un concetto non necessariamente coincidente con un esplicito attivo comportamento da parte del reo, per il quale e’ sufficiente la conoscenza dell’attivita’ di prostituzione, nel caso di specie, all’interno dell’albergo (ex multis, Sez. 3, n. 8834 del 14/12/2017, Rv. 272391; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270249). Come ben evidenziato dai giudici di merito, con conforme valutazione, la ricorrente non puo’ giustificarsi asserendo di non essere stata in Italia al momento dell’esercizio della prostituzione nell’Hotel (OMISSIS), in quanto e’ stato dimostrato che ella delegasse a terzi la gestione dell’albergo i quali, durante l’assenza dell’imputata, continuavano a tollerare l’attivita’ di meretricio nell’immobile stesso. Deve comunque rilevarsi che il reato di tolleranza abituale dell’altrui prostituzione, commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuita’ della condotta, ma e’ sufficiente che vi sia, per un tempo apprezzabile un comportamento permissivo del gestore, a tal punto da consentire che le persone alloggianti nell’albergo svolgano attivita’ di meretricio (Sez. 3, n. 8037 del 16/02/2012, Rv. 252760). Tali considerazioni rendono irrilevante ogni rilievo difensivo circa la prova dell’assenza dell’imputata dal territorio italiano nel periodo oggetto di contestazione.
3.4. – Inammissibile, per genericita’, e’ il quinto motivo di doglianza, in relazione all’erronea applicazione dell’articolo 240 cod. pen., in materia di confisca.
Le vicende societarie che hanno coinvolto le societa’ che si sono succedute nella titolarita’ dell’esercizio dell’Hotel (OMISSIS) sono state analiticamente esaminate nel giudizio di secondo grado, nel quale si e’ evidenziato che la (OMISSIS) non ha mai smesso di avere una disponibilita’, diretta o indiretta, dell’albergo oggetto del presente procedimento. La titolarita’ formale in capo a un soggetto diverso dalla (OMISSIS) non esclude la sua responsabilita’ nel reato contestato, in quanto l’imputata aveva mantenuto il possesso di parte delle quote sociali, gestendo, comunque, tutto cio’ avvenisse all’interno dell’albergo. L’imputata si configura, quindi, quale soggetto non estraneo al reato, a fronte di una struttura societaria priva di sostanza, che rappresenta un mero schermo per l’attivita’ illecita. Sussiste, inoltre, uno specifico rischio di reiterazione dell’attivita’ criminosa, fondato sul precedente penale dell’imputata, che era stata gia’ condannata nel 2011 per lo stesso reato, persistendo, nonostante cio’, nell’attivita’ criminosa.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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