Reato di deposito incontrollato di rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 26 agosto 2019, n. 36411.

Massima estrapolata:

In ordine alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti sono rinvenibili due orientamenti: per l’uno “il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero”; per l’altro, seppure più risalente, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152, art. 256, comma 2) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l’ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente. Il descritto contrasto deve essere considerato più apparente che reale, nei fatti sarà compito del Giudice di merito valutare, di volta in volta, se si tratti di un reato istantaneo o permanente, facendo riferimento a indici sintomatici, quali la pluralità delle azioni, l’eventuale pertinenza del rifiuto con l’attività svolta dell’agente o il reiterato utilizzo di un unico sito quale punto di rilascio del rifiuto.

Sentenza 26 agosto 2019, n. 36411

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/02/2016 del tribunale di Ivrea;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2016 il tribunale di Ivrea condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 256, comma 2 in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 1, lettera a) perche’, nelle qualita’ e circostanze di cui al capo 1) in assenza di autorizzazione realizzava all’interno di un’area di cantiere un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. In data 7 giugno 2012.
2. autorizzazione realizzava all’interno di un’area di cantiere un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. In data 7 giugno 2012.
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, (OMISSIS) proponendo tre motivi di impugnazione, che si riportano in forma riassuntiva ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
3. Con il primo motivo, ha dedotto ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza o contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla riconducibilita’ della condotta dell’imputato nella nozione di deposito incontrollato di rifiuti piuttosto che in quella di abbandono incontrollato, atteso che il giudice non avrebbe indicato le ragioni che lo hanno indotto a individuare, a carico del ricorrente, la sussistenza del deposito incontrollato, essendosi limitato a rilevare che non sarebbe emersa la volonta’ esclusivamente dismissiva dei rifiuti, posto che l’attivita’ illecita sarebbe stata sicuramente prodromica al successivo recupero o smaltimento. Inoltre quest’ultima affermazione sarebbe comunque in rapporto di contraddittorieta’ con il rilievo, pure formulato dal giudice, per cui il ricorrente aveva abbandonato il cantiere nel maggio/giugno del 2008, considerato che per tale motivo non si sarebbe recato in cantiere per effettuare il recupero o smaltimento dei rifiuti.
4. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 e all’articolo 158 c.p., con riferimento alla natura permanente dell’illecito.
Erroneamente il giudice avrebbe ritenuto il reato contestato di tipo permanente, mentre invece esso ha natura di reato istantaneo eventualmente ad effetti permanenti. Pertanto, il termine di decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto coincidere con il maggio/giugno 2008, data di abbandono del cantiere da parte dell’imputato, con conseguente prescrizione del reato al momento della sentenza.
5. Con il terzo motivo ha dedotto ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa declaratoria della intervenuta estinzione del reato, indipendente dalla natura permanente o istantanea del reato contestato, atteso che e’ emerso l’abbandono del cantiere da parte dell’imputato nel maggio/giugno 2008, tanto che il tribunale aveva da quella data considerato la decorrenza della prescrizione del reato edilizio di cui al capo 1), specificamente rilevata con dichiarazione di non doversi procedere. Alla stessa conclusione e per le medesime ragioni avrebbe dovuto pervenire quindi in ordine al reato in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che, in ordine alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti) sono rinvenibili due orientamenti: per l’uno “il reato di deposito incontrollato di rifiuti e’ reato permanente giacche’, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero ed allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero” (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 dicembre 2013, n. 48489; idem, Sezione 3 penale, 23 giugno 2011, n. 25216); per l’altro, seppure piu’ risalente, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (del Decreto Legislativo 3 aprile 2005, n. 152, articolo 256, comma 2) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l’ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 15 ottobre 2013, n. 42343; idem, Sezione 3 penale, 18 novembre 2010, n. 40850; idem, Sezione 3 penale, 7 febbraio 2008, n. 6098). Questa Corte ha in proposito comunque chiarito che il descritto contrasto deve essere considerato piu’ apparente che reale, alla luce delle seguenti precisazioni, secondo cui e’ necessario verificare le concrete circostanze che connotino in maniera peculiare la presenza in loco dei rifiuti.
Ogni qualvolta l’attivita’ di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attivita’ potrebbe dirsi che costituisce il “grado zero”), la relativa illiceita’ penale permea di se’ l’intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto cio’ con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale.
Nel caso in cui, invece, siffatta attivita’ non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in se’ l’intero disvalore penale della condotta, non vi e’ ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; cio’ in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attivita’ residuando alla descritta condotta di abbandono (cfr. Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014 Ud. (dep. 15/07/2014) Rv. 260011 – 01 Ottonello; sez. 3, Sentenza n. 7386 del 19/11/2014 (dep. 19/02/2015) Rv. 262410 – 01 Cusini; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017 (dep. 14/02/2018) Rv. 272632 – 01 Paglia).
La verifica del concreto atteggiarsi della vicenda, alla luce delle indicazioni differenziali sopra riportate, e’ affidata al giudice di merito.
Questa Corte ha in proposito precisato (cfr. Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014 Rv. 260011 cit.) che, senza con cio’ esaurirne il novero, costituira’ attendibile indice differenziale l’occasionalita’ o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto, laddove la sistematica pluralita’ di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, fara’ propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volonta’ gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto; mentre l’episodicita’ di esse, ancorche’ non rigorosamente intesa nel senso dell’assoluta unicita’ della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneita’ della natura del reato posto in essere; altri indici rivelatori della finalita’ gestoria potranno essere la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio, all’eventuale circuito produttivo riferibile all’agente, ove questi svolga attivita’ imprenditoriale; oppure la reiterata adibizione di un unico sito, eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti.
2. Tanto considerato, con riguardo al primo e secondo motivo di impugnazione si deve rilevare la relativa manifesta infondatezza. Si osserva che la corte ha fatto corretta e congrua applicazione dei suddetti principi, laddove ha rinvenuto la fattispecie del deposito incontrollato prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto – come tale avente natura permanente -, valorizzando la circostanza del rinvenimento dei rifiuti in un cantiere finalizzato alla realizzazione di opere edili e gestito da una ditta, quella del ricorrente, di tipo edile, che esplicava ivi la propria attivita’; cosi’, in sostanza, valorizzando la pertinenza del rifiuto oggetto di rilascio al circuito produttivo riferibile all’agente e la reiterata adibizione di un unico sito, quale punto di rilascio dei rifiuti nel corso dell’attivita’ di demolizione e costruzione.
Non integra alcuna contraddizione la circostanza dell’abbandono del cantiere da parte del ricorrente siccome malato, potendo rilevare piuttosto, come di seguito illustrato e alle condizioni pure specificate, sotto il profilo della permanenza del reato e della sua interruzione.
3. Non appare infatti manifestamente infondato il terzo motivo di impugnazione. Posta la natura permanente del reato in esame, deve ritenersi che la sua persistenza cessa non solo con il terminare della condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, volontaria o imposta, sia interrotta la medesima. Puo’ quindi essere valutato nell’ambito dell’interruzione volontaria del reato in esame l’appurato e persistente stato di malattia dell’imputato, con correlato stabile e prolungato abbandono dei lavori e dell’intero cantiere nel maggio/giugno del 2008, in tal modo definitivamente divenuto non operativo e non piu’ correlato ad una persistente prospettiva di “gestione” del rifiuto; circostanze in grado, per il consolidamento stabile del venir meno di ogni possibile proiezione con la successiva fase di smaltimento o recupero dei rifiuti, di segnare la fine della direzione della condotta verso una volonta’ gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto.
Considerato dunque, validamente instaurato il rapporto processuale d’impugnazione, deve prendersi atto della maturata prescrizione del reato nel giugno del 2013, calcolata a decorrere dal giugno 2008.
In tal caso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata dinnanzi al giudice avrebbe come conseguenza che il rinvio, da un lato, determinerebbe per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, esso sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (cfr. in tal senso, con riguardo al caso in cui la valutazione di prescrizione esclude anche l’esame di ulteriori doglianze ad essa non strettamente strumentali, come invece in questa sede, Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
Con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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