Querela di falso e il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18019.

Querela di falso e il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione

In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che:a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;b) sia stato fatto uso del documento;c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante.

Ordinanza|| n. 18019. Querela di falso e il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione

Data udienza 12 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Riconoscimento del debito – Querela di falso – Sospensione del giudizio – Regolamento di competenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VERRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25801/2022 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso ORDINANZA della Corte d’Appello DI VENEZIA n. 2177/2021 depositata il 17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE.

Querela di falso e il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 9 maggio 2022 disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 1595 del 2021 del Tribunale di Treviso e fissava per la presentazione della querela di falso l’udienza del 12 settembre 2022.

In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che uno dei motivi d’impugnazione della sentenza oggetto dell’appello ineriva alla falsita’ materiale dei documenti di riconoscimento di debito sottoscritti da (OMISSIS) sulla cui base era stata emessa la condanna di pagamento impugnata e riteneva che la querela di falso fosse ammissibile in quanto presentabile in ogni stato e grado del giudizio e anche in appello prima che la causa fosse trattenuta in decisione.

Nella specie, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, sussistevano i presupposti per la proposizione della querela di falso, essendo accertata in giudizio la riferibilita’ della sottoscrizione alla (OMISSIS) ed essendo invero contestata la genuinita’ del documento che la predetta sottoscrizione conteneva. L’alternativita’ tra disconoscimento e querela di falso non escludeva la possibilita’ di proporre la querela, sussistendo la possibilita’ per l’istante di effettuare la scelta dell’uno dell’altro strumento senza successive preclusioni. Tutto cio’ premesso, la Corte d’Appello riteneva che la questione inerente la genuinita’ del documento oggetto della querela appariva ad una sommaria delibazione non del tutto sfornita di elementi di possibile fondatezza e pertanto sussistendo il fumus boni iuris e il periculum sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, al fine di consentire la proposizione della suddetta querela, riteneva di fissare un’udienza apposita.

Con successiva ordinanza la Corte d’Appello autorizzava la presentazione della querela di falso e disponeva la sospensione del giudizio fino all’esito del giudizio relativo alla querela di falso.

In particolare, la Corte d’Appello riteneva che, essendo la querela di falso un documento proponibile in ogni stato e grado del giudizio, non si profilasse la necessita’ di una previa riforma della sentenza di primo grado e, relativamente alla querela per falsita’ materiale di un documento, che non fosse immanente al sistema un onere di allegazione, fin dagli atti introduttivi del giudizio, dei fatti da cui evincere la falsita’ materiale dello stesso.

Nella specie, peraltro, la (OMISSIS), con la querela proposta, non aveva contestato l’appartenenza a se’ della firma, sottoscrizione risultata appartenere alla stessa e la cui autenticita’ era stata quindi accertata giudizialmente, ma aveva contestato un’interpolazione del documento, evento del cui verificarsi la parte appellante poteva non essere a conoscenza, tenuto conto che l’allegazione effettuata era inerente ad un’ipotesi di manipolazione del documento mediante riduzione di altro foglio e inserimento di un contenuto ad opera della controparte, fatto che l’appellante, non avendovi partecipato, poteva solo prospettare come ipotesi piu’ verosimile di realizzazione, posto che la sua unica dichiarata certezza era di non aver mai redatto e sottoscritto uno o piu’ fogli contenenti un riconoscimento di debito a favore dell’appellato (OMISSIS).

La Corte d’Appello, ritenuta ammissibile la querela di falso presentata all’udienza del 12.9.2022 dalla parte (OMISSIS), disponeva la sospensione del procedimento d’appello, al fine di consentire l’instaurazione, davanti al Tribunale di Treviso, del procedimento di querela di falso.

3. Avverso le suddette ordinanze ha proposto regolamento di competenza ex articolo 42 e 47 c.p.c. (OMISSIS).

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimita’

dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ammesso la querela di falso e sospeso il procedimento con ordinanza senza previamente riformare il capo di sentenza di primo grado che decretava l’inammissibilita’ della querela. Violazione degli articoli 323, 352 e 356 (nella parte in cui richiedono una sentenza per superare un capo di sentenza appellata), nonche’ degli articoli 221, 222 e 355, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

Secondo la parte ricorrente non si poteva ammettere la querela di falso senza pronunciare sentenza avverso la statuizione di primo grado che l’aveva dichiarata inammissibile. Pertanto, essendo erroneo il provvedimento di ammissione della querela che e’ il presupposto per la sospensione del procedimento di appello, il regolamento dovrebbe essere accolto.

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la Corte d’Appello riformato la sentenza di primo grado (nella parte in cui negava l’ammissibilita’ della querela di falso) senza osservare le norme di diritto. Nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e ss., 275, 276, 279 e 352 c.p.c. e degli articoli 117 e 118, nonche’ degli articoli 221, 222 e 355, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

L’ammissione della querela sarebbe nulla avendo superato la sentenza di primo grado in modo assolutamente irrituale con un provvedimento privo della forma della sentenza pronunciato fuori della fase decisoria e in violazione delle regole processuali citate in rubrica.

Da cio’ deriverebbe la nullita’ del provvedimento di ammissione della querela e di conseguenza di quello di sospensione.

3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso sulla querela di falso, poi con conseguente ammissione e con sospensione del procedimento d’appello, pur non avendo deciso sul primo motivo d’appello della sig.ra (OMISSIS), benche’ questo fosse stato indicato come prioritario (con subordinazione del secondo motivo d’appello, inerente alla querela, al rigetto del primo)

Violazione degli articoli 99 e 112, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

La Corte d’Appello non avrebbe potuto statuire sui profili relativi alla querela di falso se non dopo aver esaminato il primo motivo d’appello relativo alle verificazioni delle scritture private. La violazione dell’ordine delle domande comporterebbe la nullita’ del provvedimento che ha deciso sulla querela e ha sospeso il procedimento d’appello

4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela di falso proposta in grado d’appello (ove si ritenesse che ha ammesso proprio tale querela), giacche’ la sig.ra (OMISSIS) aveva consumato il relativo potere, avendo gia’ proposto una querela in via incidentale in primo grado.

Violazione degli articoli 221, 222 e 355, sotto un diverso profilo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

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La Corte di appello non poteva ammettere la querela di falso in quanto gia’ oggetto di un precedente richiesta non ammessa dal giudice di primo grado con consumazione dei poteri processuali.

5. Il quinto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento in assenza di fissazione del termine per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale di Treviso

Violazione degli articoli 221, 222 e 355, sotto un profilo differente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

6. Il sesto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le querele proposte), giacche’ la sig.ra (OMISSIS) era incorsa in preclusioni assertive e l’avv. (OMISSIS) aveva sollevato apposita eccezione di dolo generale contro l’iniziativa surrettizia di controparte.

Violazione dell’articolo 183 c.p.c., nonche’ dei principi in tema di abuso del processo, nonche’ degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

Il ricorrente riporta gli atti di controparte al fine di dimostrare che la (OMISSIS) ha mutato versione nel corso del giudizio con allegazione di fatti nuovi incompatibili con i precedenti e, dunque, anche sotto questo profilo la querela di falso non era ammissibile date le preclusioni maturate. Inoltre non sarebbe possibile con la querela di falso ribaltare quanto stabilito in sede di verificazione.

7. Il settimo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le querele proposte), giacche’ essa sottendeva (meglio: esse sottendevano) un abusivo riempimento contro i patti e non senza patti.

Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., sotto un profilo ancora diverso, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

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Lo strumento della querela di falso non e’ consentito in caso di abusivo riempimento contro i patti.

8. L’ottavo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento pur non potendo essere ammessa la querela proposta (per meglio dire: ammesse le querele proposte), giacche’ i mezzi di prova dedotti erano inidonei e la querela era manifestamente infondata (meglio: le querele erano manifestamente infondate)

Violazione degli articoli 221, 222 e 355, sotto un profilo ancora differente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

Il ricorrente ripercorre l’apparato istruttorio posto a base della querela di falso al fine di dimostrarne la manifesta infondatezza per l’inidoneita’ dei mezzi di prova a supporto e per la loro inammissibilita’.

9. Il nono motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Violazione degli articoli 221, 222 e 355 c.p.c., per avere la Corte d’appello sospeso il procedimento mediante un provvedimento illogico e perplesso. Violazione degli articoli 112, 113, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato ammissibile la querela (ammissibili le querele) mediante un provvedimento illogico e perplesso, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4

La censura riguarda la motivazione perplessa e contraddittoria come dimostrato dal possibile errore materiale avente ad oggetto i documenti cui riferire la querela di falso.

10. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del regolamento.

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11. Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale.

L’Ufficio della Procura Generale ha ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ sulla possibilita’ di sollevare regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso.

Come si e’ evidenziato da parte del P.G., infatti, sul punto dell’ammissibilita’ del regolamento di competenza in caso di provvedimento di sospensione quale effetto legale dell’ammissione della proposizione della querela di falso ex articolo 355 c.p.c. la giurisprudenza di questa Corte ha oscillato tra un orientamento integralmente negativo e uno secondo cui il regolamento e’ ammissibile ma limitatamente al controllo circa la ricorrenza dei presupposti formali cui segue l’effetto legale della sospensione.

11.1 Il primo orientamento e’ sintetizzato nel seguente principio di diritto: “In tema di sospensione del processo, ferma restando l’impugnabilita’ ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilita’ del regolamento di competenza, secondo lo schema dell’articolo 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell’impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessita’ di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l’inammissibilita’ del regolamento di competenza avente ad oggetto l’ammissione della proposizione dell’incidente di falso ai sensi dell’articolo 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiche’ trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisivita’, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialita’ o dipendenza giuridica” (Sez. L, Ordinanza n. 24621 del 22/11/2011, Rv. 619478 – 01).

11.2 Successivamente il suddetto orientamento e’ stato temperato mediante il riferimento ad un possibile controllo del giudice di legittimita’ limitatamente alla verifica della corrispondenza del provvedimento di sospensione allo schema legale tipico, senza alcuna possibilita’ di controllo sui presupposti di ammissibilita’ della querela di falso che ha dato luogo al provvedimento di sospensione.

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Si e’ detto, infatti, che: “Nell’ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall’articolo 295 c.p.c., quale e’ il caso di cui all’articolo 355 c.p.c., allorche’ sia proposta querela di falso nel giudizio di appello ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimita’, in sede di regolamento necessario di competenza, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformita’ dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14497 del 07/06/2013, Rv. 626593 – 01).

11.3 In altri termini, anche sulla base dell’orientamento piu’ estensivo, il controllo di legittimita’, in sede di regolamento necessario di competenza, e’ ammissibile ma limitato al controllo formale della sussistenza dei presupposti di legge, non potendo mai comportare un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata (Cass. 30 settembre 2015, n. 19576; 7 giugno 2013, n. 14497; 4 agosto 2010, n. 18090).

11.4 Cio’ premesso, venendo al caso in esame, deve osservarsi che anche seguendo l’orientamento da ultimo indicato, il regolamento proposto dal Fadaldi e’ inammissibile. L’ambito di delibazione, infatti, – come si e’ detto – e’ limitato alla sola verifica se la sospensione sia stata disposta in conformita’ dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, nella consapevolezza che lo strumento del regolamento non puo’ essere distorto per procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata.

11.5 Sulla base di tale presupposto, il collegio conformemente al P.G., evidenzia l’assoluta eccentricita’ delle doglienze avanzate dall’odierna parte ricorrente (pur nel compendioso atto redatto non in conformita’ con il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile, siglato il 15 dicembre 2016). Tali doglianze esondano dal ristretto ambito sopra precisato, essendo tutte volte a censurare la decisione della Corte di dichiarare ammissibile la querela di falso e, per l’effetto di disporre la sospensione del giudizio (opzione, questa, su cui il giudicante non ha alcuna discrezionalita’). In effetti, non si riscontra alcuna censura atta a enucleare una significativa dicotomia fra il caso in esame e lo schema legale di riferimento, tale da lasciar intendere che ricorra un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto, sia pure temporaneo, dell’iter processuale. Al contrario, come detto, il controllo richiesto e’ ben piu’ penetrante e in ultima analisi si sovrappone a quello rimesso al giudice del merito, traducendosi in un improprio (e per saltum) giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso.

Deve ulteriormente convenirsi con l’ufficio di Procura sulla mancanza di decisorieta’ del provvedimento che ammette la proposizione dell’incidente di falso, ai sensi dell’articolo 355 c.p.c., e di cui la sospensione del processo costituisce un effetto legale, essendo assimilabile a tutte quelle decisioni interlocutorie ed incidentali prive dei caratteri della decisivita’, che, proprio perche’ prive di natura decisoria, sono solo preordinate all’ulteriore svolgimento del processo.

11.6 Ne consegue l’inammissibilita’ dei primi tre motivi di ricorso. Infatti, non ha alcun fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il giudice dell’appello non puo’ modificare le decisioni istruttorie del giudice di primo grado se non con una sentenza che riformi la precedente decisione. Inoltre anche nella individuazione dell’ordine delle questioni da trattare nella fase istruttoria il giudice dell’appello ha piena discrezionalita’ non sindacabile in questa sede.

Nella sue conclusioni il P.G. osserva che “la querela di falso apre solo formalmente un separato giudizio (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione), ma, in realta’, integra una fase della causa nel corso della quale e’ stato prodotto il documento denunciato di falsita’ e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialita’ o dipendenza giuridica, che rende ammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c.. Per altro verso, giova rammentare quanto scrive, sia pure con riguardo alla determinazione della competenza, ma con principio a carattere generale, Cass. 12 novembre 2020, n. 25479, secondo la quale per assumere la sostanza di provvedimenti decisori “occorre (…) che le parti – per esercitare pienamente il diritto al contraddittorio – siano invitate dal giudice a precisare le conclusioni. Se cio’ non accade, e in ultima analisi proprio per tutelare il diritto di difesa non pienamente esercitato, il provvedimento si confina appunto nella natura ordinatoria, onde la sua rimane esclusivamente una funzione di impulso dinamico nella sequenza processuale, nel senso che questa proceda – anche mediante istruttoria, se necessaria – tendenzialmente (ovvero se le parti perseverano nella controversia) fino a un provvedimento decisorio”. Diversamente opinando, ovvero seguendo il percorso di cui alle doglianze riportate alle pg. 15 e 16 dell’odierno ricorso, si consentirebbe di adire la Suprema Corte per qualsivoglia provvedimento presente nella sequenza processuale, pur essendo esse comunque non espressivo di alcuna decisione finale e non avente alcuna attitudine al giudicato. Si da’ cosi’ luogo a un’eterogenesi dei fini dello strumento regolatorio che si tramuterebbe, ancora una volta, in un inammissibile sindacato anticipato del corso del giudizio di merito, con sottrazione di ogni reale potere decisorio al giudice naturale precostituito per legge, senza che, peraltro, ricorra alcuna esigenza di nomofilachia come nel caso dell’istituto di nuovo conio del rinvio pregiudiziale interpretativo di cui all’articolo 363-bis c.p.c.

Si aggiunga che, in ogni caso, quand’anche si volesse attribuire all’impugnato provvedimento carattere decisorio (il che non e’), osterebbe alla ricorribilita’ in cassazione il disposto di cui all’articolo 360, comma 3, c.p.c., che impedisce di ricorrere per cassazione avverso le sentenze non definitive su questioni, quali sono quelle di cui all’articolo 279, comma 2, n. 4 c.p.c.”.

11.7 Il ricorrente, con la memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, replica alle conclusioni del P.G., sostenendo come le stesse si traducano in uno svuotamento sostanziale della possibilita’ di impugnare con regolamento l’ordinanza ex articolo 355 c.p.c. che resterebbe priva di controllo – se non per quelle ragioni “di scuola” -, con un palese vulnus agli interessi della parte che subisce tale sospensione, la quale si troverebbe coinvolta per diversi anni in un giudizio di falso che non consentirebbe al procedimento principale di proseguire.

Il ricorrente evidenzia che, una volta ammesso astrattamente il regolamento di competenza sull’ordinanza di sospensione anche quando consegua come effetto legale di altro provvedimento, resta da stabilire se il sindacato riguardi solo l’esistenza delle condizioni che impongono per legge la sospensione (ossia, l’aver ammesso una querela di falso); oppure quello piu’ ampio secondo cui il controllo comprende la delibazione di ammissibilita’ della querela (che andrebbe, per l’appunto, sottoposta a una verifica di legittimita’, onde valutare se sussistevano -anzitutto sotto il profilo dell’esistenza di un documento rilevante, di cui e’ denunciato un riempimento absque pactis – le condizioni stesse di ammissibilita’ della querela e quindi di “sospendibilita’” del procedimento d’appello).

11.8 La tesi del ricorrente a favore della soluzione piu’ ampia non puo’ condividersi. In realta’ proprio dalle argomentazioni del ricorso emerge il tentativo di strumentalizzare il regolamento di competenza sull’ordinanza di sospensione al fine di anticipare il giudizio di ammissibilita’ o fondatezza della querela di falso.

Il controllo formale che in virtu’ del percorso interpretativo maggiormente estensivo si ammette riguarda la ritualita’ della proposizione della querela ex articolo 221 c.p.c. ovvero la sottoscrizione dell’atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale con la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare cosi’ come la necessaria intenzione della controparte, appositamente interpellata ex articolo 222 c.p.c. che intenda valersi del documento in giudizio. Sotto questo aspetto l’ordinanza impugnata e’ stata anche corretta e, dunque, viene a cadere anche il nono motivo di ricorso.

Non e’ ammissibile, invece, come pretende il ricorrente con i motivi quarto, sesto, settimo e ottavo un sindacato sulle preclusioni istruttorie, sull’apparato istruttorio a sostegno della querela di falso sulla natura del presunto falso quale abusivo riempimento o sulla rilevanza dei documenti, intesa come potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione di merito. Si tratta, infatti, di valutazioni affidate o ai giudici della causa principale o della causa sulla querela ma non sindacabili con il regolamento di competenza.

Deve ribadirsi, peraltro, che “In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilita’ e rilevanza non e’ riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l’ordinanza che autorizza la presentazione non e’ suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non e’ obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, e’ tenuto a controllare che: a) che sulla genuinita’ del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l’istante” (ex plurimus Sez. 1, Ord. n. 6028 del 2023, Sez. 1, Sent. n. 6793 del 2012, Sez. L, Sent. n. 12130 del 2011).

11.9 Infine, con riferimento al quinto motivo di ricorso, la mancata indicazione del termine per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Treviso non e’ motivo di nullita’ della decisione di sospensione del processo.

Deve farsi applicazione del principio secondo cui ogni qual volta la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attivita’ processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l’esercizio del potere da parte del giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo – un mese – e massimo – tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all’articolo 307 comma 3 c.p.c.. Quando il Giudice si sia astenuto dall’esercitare il suo potere discrezionale – trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (fissato in tre mesi in corrispondenza al termine massimo indicato dall’articolo 307, comma 3, c.p.c.)” (vedi Sez. 3, Sentenza n. 11204 del 2019).

12. Il ricorso e’ inammissibile.

13. La regolazione delle spese e’ rimessa al giudice del merito.

14. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

 

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