Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2022| n. 35649.
Querela di falso ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo
La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l’ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima.Tuttavia, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.
Ordinanza|5 dicembre 2022| n. 35649. Querela di falso ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo
Data udienza 7 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Querela di falso – Brogliaccio – Assenza di sottoscrizione – Esclusione dell’efficacia probatoria del documento – Querela di falso – Presupposti – Riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e la verificazione ex art. 216 c.p.c. – Piena prova fino a querela di falso della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore – Esclusione per la veridicità del contenuto – Scrittura privata prodotta da un terzo estraneo alla lite – Inapplicabilità degli artt. 214 cpc e 2702 cc –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4376/2019, pubblicata il 04/11/2019 e notificata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla Dott.ssa ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
Querela di falso ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) s.n.c., societa’ che gestisce un ristorante, e i suoi soci, (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero in giudizio davanti al Tribunale di Sondrio il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate per far accertare la falsita’ del documento denominato “manoscritto” o “brogliaccio”, posto a base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 19/11/2011 quale rappresentazione dei maggiori incassi, non contabilizzati, dell’esercizio commerciale, sulla cui base erano stati adottati plurimi avvisi di accertamento nei confronti della s.n.c., impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio.
L’Agenzia delle entrate si costitui’ in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Intervennero in giudizio, a sostegno dell’Agenzia, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dipendenti della societa’, che avevano prodotto il menzionato documento in vertenze di lavoro, per ottenere dalla societa’ il pagamento della retribuzione ritenuta dovuta in conseguenza delle maggiori ore di lavoro in esso annotate.
Il tribunale dichiaro’ inammissibile la querela di falso, affermando che il documento impugnato era privo di sottoscrizione e, dunque, non poteva essere considerato una scrittura privata.
Per quanto in questa sede ancora interessa, l’appello proposto dai soccombenti contro la decisione e’ stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 4.11.2019, ha ritenuto la querela inammissibile per una ragione diversa da quella indicata dal primo giudice, cioe’ evidenziando che il brogliaccio, diretto a dimostrare meri fatti e assimilabile a una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, non aveva l’efficacia probatoria di una scrittura riconosciuta, ma costituiva, piuttosto, un mero elemento di prova valutabile liberamente dal giudice.
(OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza formulando tre motivi di impugnazione.
I tre dipendenti della societa’ e l’Agenzia delle entrate si sono difesi con separati controricorsi.
I ricorrenti ed i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
Querela di falso ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2702 c.c., e articolo 221 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte d’appello affermato l’inammissibilita’ della querela di falso, proposta contro un documento, qualificato come dichiarazione di scienza, e non di volonta’, come tale, ritenuto privo dell’efficacia probatoria stabilita all’articolo 2702 c.c., cosi’ operando una distinzione non contemplata dalla legge.
Con il secondo motivo di ricorso e’ dedotta l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla prospettata particolare valenza probatoria (soprattutto nel contenzioso tributario) del manoscritto in questione, quale scrittura contabile proveniente da un terzo, che avrebbe dovuto portare ad ammettere la querela di falso, con conseguente nullita’ della sentenza impugnata, per omessa motivazione sul punto, in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c., riferiti all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta la nullita’ della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione alla immotivata condanna integrale dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in presenza di una soccombenza reciproca, tenuto conto che il giudice del gravame aveva confermato solo in parte la decisione impugnata, e sulla base di una diversa motivazione, accogliendo comunque alcune delle censure degli appellanti.
2. E’ inammissibile per tardivita’ il controricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), notificato il 26/02/2020, a seguito della notificazione del ricorso il 13/01/2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 370 c.p.c., intervenuta lunedi’ 24/02/2020 (cosi’ Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22269 del 02/11/2010).
3. E’ inammissibile anche la produzione documentale allegata dai ricorrenti alla memoria depositata.
Questa Corte ha piu’ volte precisato che, nel giudizio di legittimita’, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 369 c.p.c., ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilita’ del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato tre documenti, che tuttavia non risultano riconducibili alle ipotesi consentite dall’articolo 372 c.p.c., essendo, piuttosto, offerti a supporto delle censure formulate (verbale di accertamento e notificazione della Guardia di finanza e sentenze del giudice penale).
4. I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto pongono questioni fra loro connesse, devono essere respinti.
4.1. Ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., comma 1, “La querela di falso puo’ proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finche’ la verita’ del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
La menzionata “verita’” non assume lo stesso valore per tutti i documenti, poiche’ la valenza probatoria degli stessi e’ dalla legge differenziata a seconda della loro natura.
In particolare, l’articolo 2700 c.c. precisa che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La scrittura privata, invece, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e’ prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e’ legalmente considerata come riconosciuta”.
La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l’ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore.
Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perche’ ad esso l’articolo 2702 c.c., non attribuisce il valore di piena prova, sicche’ non e’ rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volonta’ o solo di una dichiarazione di scienza.
In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell’articolo 215 c.p.c., e la verificazione ex articolo 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l’articolo 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicita’ del contenuto, che puo’ essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilita’.
La querela di falso e’, dunque, esperibile nel caso di falsita’ materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsita’ ideologica, per impugnare la veridicita’ di quanto dichiarato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/20199).
Ancora diverso e’ il caso, verificatosi nella specie, in cui la scrittura privata provenga non gia’ dalla parte contro la quale e’ prodotta, ma da un terzo estraneo alla lite: in tale ipotesi non si applica la disciplina sostanziale di cui all’articolo 2702 c.c., ne’ quella processuale di cui all’articolo 214 c.p.c., atteso che la scrittura costituisce una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto e’ contestabile con ogni mezzo e che puo’ contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. S.U. n. 15169/2010; conf., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 38805/2021, 21554/2020, Cass. 6650/2020,).
Vero e’ che, sempre con la sentenza n. 15169/2010, le S.U. hanno precisato che la querela di falso e’ ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilita’, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l’ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale e’ prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, cosi’ che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima.
Anche in quest’ultima ipotesi, tuttavia, la querela e’ ammessa al solo fine di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo, mentre nella fattispecie in esame e’ pacifico che il il cd,
brogliaccio sia stato compilato dal dipendente della s.n.c. (OMISSIS), oltretutto (a prescindere dalla mancanza di prova della sua affermata qualita’ di institore) non certo su indicazione, bensi’ ad insaputa della (contro la) datrice di lavoro.
4.2. A diverse conclusioni non puo’ condurre la considerazione della particolare disciplina prevista per le scritture contabili, in virtu’ del disposto dell’articolo 2709 c.c., ove si afferma che “I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno – prova contro l’imprenditore…”.
La norma richiama, infatti, le scritture contabili provenienti dall’imprenditore, sicche’ le mere annotazioni provenienti da terzi, diversi dall’imprenditore, non possono essere considerate scritture contabili dello stesso.
Inoltre, anche quando tali scritture provengono dall’imprenditore, e sono qualificabili come scritture contabili, l’articolo sopra richiamato non attribuisce valenza di piena prova fino a querela di falso, sancendo soltanto che tali scritture fanno prova, suscettibile di valutazione da parte del giudice, senza che sia necessario proporre querela di falso per essere contrastate (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019).
5. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile.
Com’e’ noto, in tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019).
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, risultando tardiva la notifica del controricorso degli altri intimati.
8. In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;
da’ atto, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply