Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 6165.
La massima estrapolata:
Il requisito delle qualità morali e della condotta, d’altra parte, non può ritenersi strettamente collegato all’eventuale condanna penale, ma può essere considerato anche alla luce della condotta dell’interessato nella concreta situazione di fatto. Tale valutazione è comunque espressione dell’esercizio di un potere discrezionale, seppure ancorato a principi di logicità e ragionevolezza.
Sentenza 30 ottobre 2018, n. 6165
Data udienza 12 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1698 del 2018, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ca. Pa. Za. e St. Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ca. Pa. Za. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, n. 7889 del 5 luglio 2017, resa tra le parti, concernente l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento nell’anno 2015 di 9 volontari nel Corpo della Guardia di Finanza per transito dopo la ferma breve nell’Esercito.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per l’appellante l’avvocato St. Mo. e, per l’Amministrazione appellata, l’avvocato dello Stato Lu. Si.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per l’arruolamento nell’anno 2005 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione al termine della ferma nel Corpo della Guardia di Finanza.
2. Con provvedimento del 7 luglio 2008 è stato tuttavia escluso dal transito nello stesso Corpo per mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l), del bando di concorso, relativo ai requisiti di qualità morali e di condotta.
3. All’esito della verifica dei requisiti è risultata, infatti, a suo carico una denuncia e una condanna del GIP di Lecce del 6 luglio 2007 alla pena della multa di euro 100 (poi condonata ai sensi della legge n. 241/2006), per il reato di danneggiamento aggravato in concorso (nello specifico il danneggiamento di una cabina telefonica e del vetro di un portone).
4. Contro l’esclusione ha quindi proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha respinto.
5. Il T.a.r. ha in particolare rilevato che all’art. 2, comma 1, lett. l), del bando di concorso esplicitamente prevedeva, quale requisito per l’ammissione, che i candidati fossero in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (TU pubblico impiego) e che tale requisito dovesse essere conservato fino alla data dell’effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.
5.1. Secondo il T.a.r., il ricorrente, al momento della adozione del provvedimento di esclusione non era stato ancora stato incorporato nella Guardia di finanza, ma solo ammesso alla ferma breve nelle Forze Armate e di conseguenza l’Amministrazione, nel valutare la persistenza dei requisiti morali e di condotta, lo aveva legittimamente escluso.
6. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la predetta sentenza, prospettando un unico ed articolato motivo di appello.
6.1. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie (con particolare riferimento alla sentenza di questa Sezione n. 2912/2013), l’appellante rileva il difetto di motivazione dell’atto impugnato e l’erronea conclusione del giudice di primo grado.
6.1.1. L’Amministrazione non avrebbe dovuto valutare nuovamente i requisiti di idoneità in quanto militare già in servizio e comunque tale circostanza avrebbe imposto più pregnanti obblighi motivazionali.
6.1.2. Inoltre, l’appellante evidenzia di essere stato poi assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Lecce, sezione di Campi Salentina, n. 46 del 2013, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.
7. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio il 15 marzo 2018, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato ulteriori memorie, per ultimo il 30 marzo 2018.
8. Nella camera di consiglio del 5 aprile 2018 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2018.
10. L’appello non è fondato.
11. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa è stato indetto un concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle Forze Armate per l’anno 2005 con possibilità di immissione, al termine della ferma, nelle carriere iniziali, tra l’altro, del Corpo della Guardia di Finanza.
11.1. L’appellante dopo aver superato la suddetta procedura concorsuale è stato ammesso alla ferma breve nell’Esercito.
11.2. Nell’ultimo semestre di ferma è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del bando di concorso, alla verifica del mantenimento dei requisiti morali e di condotta. All’esito della verifica non è stato ammesso all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l), dello stesso bando: “..qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni” (sul punto anche art. 10 del DPR n. 332/1997 il quale – al comma 3, secondo periodo, stabilisce che “nell’ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l’immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psicofisici e di quelli di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni”).
11.3. E’ infatti risultata a suo carico una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce datata 25.01.2004, per il reato di danneggiamento aggravato in concorso (artt. 635, comma 2 e 110 del c.p.) e l’emissione di un decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Lecce alla multa di euro 100, condonata ai sensi della legge n. 241/2006.
12. Ciò premesso, l’appellante impugna la sentenza del T.a.r. per il Lazio che ha respinto il ricorso contro la sua esclusione.
12.1. Sostiene, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe dovuto effettuare ex novo una valutazione dei requisiti di moralità in quanto già in servizio e comunque avrebbe dovuto considerare l’intervenuta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, peraltro di tenue entità .
12.3. Il giudizio negativo a base del provvedimento impugnato si è infatti rilevato, seppure ex post, errato alla luce della successiva assoluzione.
12.4. L’appellante, a conforto delle proprie ragioni, fa anche riferimento ad una sentenza di questa Sezione n. 2912 del 2013 la quale, a proposito del trattenimento in servizio, ha ritenuto che l’Amministrazione non dovesse svolgere una nuova valutazione rispetto a requisiti presenti all’atto dell’ammissione alla ferma breve.
13. Quanto prospettato dall’appellante non può essere condiviso.
14. Ai sensi dei commi 1, lettera l), e 2 dell’art. 2 del bando di concorso il requisito delle qualità morali e di condotta deve essere conservato fino alla data dell’effettivo incorporamento nella Guardia di Finanza.
15. Il ricorrente, al momento della adozione del provvedimento di esclusione non era stato ancora incorporato nella Guardia di Finanza, ma solo ammesso alla ferma breve nelle Forze Armate. Cosicché, appare evidente come il potere dell’Amministrazione di valutare la persistenza del requisito non fosse affatto esaurito e che pertanto, legittimamente, l’Amministrazione potesse adottare una decisione di esclusione.
16. La circostanza che all’atto della verifica sussistesse un decreto penale di condanna (6 luglio 2007) e che da esso soltanto l’Amministrazione avesse potuto ricavare indicazioni circa l’accertamento delle condotte attribuite al ricorrente, non può dunque essere messa in discussione.
17. Il requisito delle qualità morali e della condotta, d’altra parte, non può ritenersi strettamente collegato all’eventuale condanna penale, ma può essere considerato anche alla luce della condotta dell’interessato nella concreta situazione di fatto. Tale valutazione è comunque espressione dell’esercizio di un potere discrezionale, seppure ancorato a principi di logicità e ragionevolezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1870/2014 e n. 5817/2013).
18. La valutazione circa l’incensurabilità della condotta è, infatti, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, afferente al merito e parzialmente sottratta al sindacato del giudice amministrativo, il quale può operare solo una verifica ab estrinseco, effettuata attraverso l’esame della motivazione dell’impugnato provvedimento, con specifico riguardo all’assenza di figure sintomatiche di eccesso di potere.
19. Ma nessuno di tali presupposti si è verificato nel caso in questione, poiché, se vi può essere ancora qualche oscillazione di giurisprudenza circa il rilievo da accordarsi al singolo episodio negativo antecedente all’arruolamento, nel caso concreto la condanna del 2007 ha configurato un quadro globale della personalità dell’appellante tale da giustificare ampiamente la determinazione di esclusione adottata, tenuto conto che il requisito richiamato rappresenta una fattispecie di chiusura nella quale far rientrare tutti quei comportamenti che, pur potendo non dar luogo a procedimenti penali suscettibili poi di concludersi con una sentenza di condanna, sono potenzialmente o effettivamente controindicati ai fini dell’arruolamento nelle Forze di Polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5495/2016).
20. In sostanza, la valutazione compiuta in presenza di un decreto penale di condanna per un reato di danneggiamento aggravato, posto in essere in concorso con altri, con condotte sicuramente censurabili e non compatibili con l’espletamento dei compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza, non appare affetta da vizi di illogicità o irragionevolezza manifesta.
21. D’altronde, l’intervenuta pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto da parte del Tribunale di Lecce, sezione staccata di -OMISSIS-, non può incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, il quale è stato adottato, in esito alla verifica prescritta dal bando, sulla base di un decreto penale di condanna del GIP e cioè sulla base di circostanze ed elementi che, in quel momento storico, erano stati accertati (la sentenza peraltro ha concluso per l’assoluzione in quanto la prova della condotta era risultata contraddittoria ed insufficiente).
22. Come correttamente rilevato dal Ta.r., la successiva sentenza, se presa in considerazione, avrebbe finito per violare il principio della par condicio tra i partecipanti al concorso. Il caso va infatti scrutinato in base al principio del tempus regit actum quindi con riferimento alla situazione di fatto (oltreché di diritto) esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5443/2017).
23. Quanto infine alla richiamata sentenza di questa Sezione n. 2912/2013, la stessa afferma che nel procedimento di arruolamento nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza di un militare già arruolato nell’Esercito come volontario a ferma breve, è escluso che l’Amministrazione possa valutare per la prima volta o rivalutare circostanze antecedenti al reclutamento come volontario.
24. In particolare, nel caso trattato dalla richiamata sentenza si trattava di un singolo e risalente episodio di uso di stupefacenti comunque antecedente l’immissione nella ferma breve. Nel caso in esame, invece, il decreto penale di condanna è successivo alla immissione nella ferma e potenzialmente, come detto, suscettibile di evidenziare una condotta sicuramente censurabile e non compatibile con l’espletamento dei compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza.
25. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
26. In ragione della particolarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.