Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 3 maggio 2019, n. 18564.
La massima estrapolata:
In materia di misure di prevenzione il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il cui oggetto può concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità del procedimento ex art. 34-bis d.lgs. citato, ovvero l’errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l’illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.
Sentenza 3 maggio 2019, n. 18564
Data udienza 13 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO SOCIALE (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
avverso il decreto del 17/09/2018 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con provvedimento in data 17 settembre 2018 il tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l’istanza avanzata dal Consorzio (OMISSIS) societa’ cooperativa sociale di applicazione della misura del controllo giudiziario avanzata a seguito di emissione nei suoi confronti di plurimi provvedimenti di interdizione antimafia.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Consorzio (OMISSIS) tramite i difensori di fiducia avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, premesse alcune considerazioni circa la ricorribilita’ per cassazione del decreto del tribunale di prevenzione di rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario, deducevano violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34 bis vizio di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di attualita’ e concretezza del pericolo di infiltrazioni mafiose nell’attivita’ di impresa. Lamentavano che a seguito della estromissione del (OMISSIS) dalla compagine sociale non potevano ritenersi persistere i presupposti dell’interdittiva antimafia che determinava l’impossibilita’ di contrattare con la p.a. per il consorzio producendo notevolissimi danni allo stesso. Eccepivano che la misura del controllo giudiziario ad istanza di parte non presuppone il requisito della occasionalita’ della agevolazione che si richiede solo ove la misura sia richiesta dal PM o disposta di ufficio e che detta misura va applicata a quelle imprese non ritenute passibili di amministrazione giudiziaria perche’ siano riammesse sul mercato altrimenti provocandosi una difformita’ irragionevole di trattamento rispetto alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria perche’ ritenute stabilmente infiltrate ammesse per cio’ solo a ritornare sul mercato ed a contrattare con la P.A.. Ancora si deduceva che il tribunale aveva errato nel valutare il pericolo occasionale di infiltrazione con riferimento al momento di adozione delle interdittive, senza valutare l’attualita’ e concretezza del pericolo al momento della decisione, da escludersi a seguito della estromissione del (OMISSIS) dalle cariche sociali. Dedotto ancora che l’applicazione del controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti delle interdittive prefettizie che avrebbe permesso al consorzio di ritornare ad operare, si lamentava, infine, la violazione del principio del contraddittorio posto che la nota della prefettura del 12 settembre 2018 era stata messa a disposizione della difesa solo in udienza.
1.3 Con successiva memoria depositata in cancelleria il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso non sussistendo i vizi denunciati nel provvedimento impugnato alla luce dell’accertamento circa la non occasionalita’ dei rapporti con soggetti indagati per reati di mafia avuti dal ricorrente Consorzio.
1.4 Con memoria difensiva il ricorrente reiterava le difese gia’ svolte nel ricorso principale e con successivi motivi aggiunti oltre a ripercorrere le ragioni fondanti la previsione dell’istituto del controllo giudiziario, deduceva l’illegittimita’ costituzionale delle norme nella interpretazione fornita dal tribunale sezione misure di prevenzione e con le quali si riteneva presupposto dell’istituto il requisito della occasionalita’ dei rapporti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Deve innanzi tutto essere premesso che secondo l’orientamento piu’ recente di questa corte in materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis, comma 6, e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 127 c.p.p., comma 7, (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Rv. 273646). In particolare, in motivazione si afferma che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all’articolo 127 c.p.p., contenuto nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34 bis, comma 6 come modificato dalla L. 161 del 2017, fornisce l’addentellato normativo per ritenere che avverso l’ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, i soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione, giusta la previsione del citato articolo 127, comma 7. Si e’ previsto un modello snello, idoneo a contemperare le esigenze di celerita’, proprie di un procedimento a carattere para-incidentale, con la necessita’ di assicurare il controllo di legittimita’, imposto, ex articolo 111 Cost., dalla interferenza con diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, quale e’ la liberta’ d’impresa. Ne consegue che il provvedimento emesso dal tribunale ai sensi del citato articolo 34 bis, comma 6 e’ impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione e che il proposto ricorso deve ritenersi, sotto tale profilo, certamente ammissibile.
2.2 Tuttavia, affermata la ricorribilita’ per cassazione del provvedimento di ammissione o rigetto al controllo giudiziario disposto dal tribunale sezione misure di prevenzione, deve essere sottolineato come l’oggetto del giudizio non puo’ avere l’estensione che vi attribuisce il ricorrente; difatti oggetto dell’accertamento del procedimento in esame e’ esclusivamente la sussistenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 34 bis codice antimafia e non anche la valutazione della legittimita’ o meno delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto che attraverso il ricorso a questo istituto si vogliono sospendere. Posto infatti che l’adozione del controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti delle interdittive emesse dall’organo amministrativo, il procedimento instaurato tramite la richiesta di controllo giudiziario avanzata dalla parte interessata e l’impugnativa del provvedimento potrebbero portare ad una illegittima duplicazione di procedimenti aventi ad oggetto la legittimita’ delle interdittive la cui valutazione resta esclusivamente di competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.
Deve pertanto essere affermato che il giudizio di legittimita’ in alcun modo potra’ avere ad oggetto aspetti riconducibili ai presupposti per l’emissione delle interdittive antimafia ma dovra’ limitarsi a valutare le eventuali illegittimita’ del procedimento ex articolo 34 bis codice antimafia ovvero l’errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario compiuto da parte dello stesso tribunale e cio’ nei limiti propri del giudizio di legittimita’ in tema di misure di prvenzione in cui e’ precluso l’analisi di circostanze di fatto ed unico vizio deducibile e’ la violazione di legge Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 10, comma 3.
2.3 Quanto alla identificazione dei presupposti, questa corte ha affermato che in materia di misure di prevenzione, l’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva puo’ avere accesso alla misura del controllo giudiziario a sua richiesta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis, comma 6, allorche’ abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra un’ipotesi di agevolazione dei soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34, comma 1, con carattere “occasionale” (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Rv. 273646 in motivazione). Il controllo giudiziario e’ quindi ontologicamente connotato dalla natura occasionale del “contagio mafioso” poiche’ se non ricorresse tale condizione non si verterebbe nell’alveo del “controllo giudiziario” ma in altre fattispecie e non avrebbe allora senso l’inserimento del tessuto normativo dell’articolo 34 bis, comma 6. In conclusione, l’impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva puo’ avere accesso alla misura del controllo giudiziario, allorche’ abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra una ipotesi di agevolazione di carattere occasionale.
Tale essendo il presupposto normativo della misura del controllo giudiziario, la prima doglianza avanzata in ricorso e relativa alla natura differente di detta misura a secondo che sia richiesta dalla parte ovvero dal PM o disposta di ufficio, reiterata con memoria e motivi aggiunti, deve essere certamente respinta non profilandosi alcuna difformita’ tra i presupposti applicativi della misura in relazione al soggetto istante essendo tale interpretazione esposta con i motivi priva di qualsiasi riscontro normativo posto che, il comma 6 del predetto articolo 34 bis codice antimafia, non costituisce deroga alcuna alla disciplina generale dettata dal comma 1.
Deve pertanto essere ribadito che la misura del controllo giudiziario a richiesta di parte Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 34 bis cosi’ come modificato dalla L. n. 161 del 2017 e’ sottoposta al medesimo presupposto indipendentemente da chi sia richiesta e disposta (parte interessata, PM o d’ufficio) costituito dalla accertata occasionalita’ delle infiltrazioni antimafia nella attivita’ di impresa individuale, sociale o cooperativa.
2.4 In relazione al motivo con il quale si denuncia violazione di legge per non avere il tribunale valutato l’attualita’ della occasionale infiltrazione mafiosa nelle attivita’ sociali, anche a seguito delle modificazioni intervenute nella governance del consorzio (OMISSIS), va rilevato come il tribunale sia pervenuto alla conclusione della effettiva infiltrazione nelle attivita’ sulla base di precise circostanze di fatto analiticamente esposte alle pagine 6-7 dell’impugnato provvedimento e che danno atto del (OMISSIS)volgimento nel consorzio non solo del (OMISSIS) ma anche del (OMISSIS), soggetto anche egli collegato alle vicende del procedimento c.d. mafia-capitale. Il tribunale ha evidenziato come i rapporti tra i predetti soggetti e la compagine sociale del consorzio (OMISSIS) sia il risultato un rapporto stabile e durato a lungo tale che il predetto consorzio oggi ricorrente risulta avere funzionato da punto di incontro e di raccordo tra diverse societa’ cooperative oggetto di misure di prevenzione che appaiono essersi suddivise gli appalti pubblici; sulla base di tali precise circostanze di fatto si concludeva affermando che l’agevolazione svolta e concretamente posta in essere appariva tutt’altro che occasionale ma stabile e duratura, tale da non consentire l’applicazione della misura del controllo giudiziario.
A fronte di tali precise osservazioni appare non conducente la doglianza difensiva poiche’ le considerazioni in punto di fatto del tribunale non sono censurabili nella presente sede ed hanno escluso il presupposto applicativo della misura richiesta ritenendo appunto non occasionali i contatti e le infiltrazioni mafiose tali da rendere superflua ogni altra valutazione. E quanto al requisito della attualita’ e concretezza, reclamato dalla difesa ricorrente, va sottolineato che tali presupposti possono attenere alla fase applicativa della misura di prevenzione personale; l’attualita’ della pericolosita’ e’ cioe’ quel requisito che deve esistere al momento di applicazione della misura di prevenzione al soggetto indiziato di partecipazione mafiosa ex articolo 416 bis c.p. (ovvero alle altre categorie di soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4) od al soggetto rientrante nella categoria del c.d. pericoloso generico, ma che non attiene alla applicazione dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario alle compagini sociali ritenute in relazioni occasionali o stabili con soggetti esponenti mafiosi.
Ed al proposito pertanto deve richiamarsi la parte introduttiva in cui si e’ specificato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale misure di prevenzione che dinieghi il controllo giudiziario e’ destinato a far valere esclusivamente i vizi di tale provvedimento e del relativo procedimento e non anche ad evidenziare vizi delle interdittive antimafia o condizioni per la revoca delle stesse che debbono essere dedotte esclusivamente in sede amministrativa o in fase di ricorso amministrativo giurisdizionale dinanzi alla giustizia amministrativa; sicche’ la mancanza di attualita’ per il mantenimento delle interdittive antimafia non e’ presupposto che puo’ essere dedotto nel presente procedimento quale condizione per ritenere illegittima l’adozione del controllo giudiziario.
Infine, inammissibile per manifesta infondatezza appare la doglianza relativa alla dedotta violazione del contraddittorio posto che la richiamata nota della prefettura datata 12 settembre u.s. non risulta in alcun modo assumere valenza nel procedimento decisionale del tribunale nel corpo motivazionale del quale non viene richiamata. Ne’ il ricorso individua in concreto in che misura tale nota avrebbe assunto valore rilevante nelle decisioni del tribunale.
2.5 Manifestamente non fondate sono anche le doglianze avanzate con la memoria ed i motivi nuovi; anche in tali atti la difesa ricostruisce il giudizio sul controllo giudiziario come un duplicato del ricorso amministrativo giurisdizionale sui presupposti dell’interdittiva antimafia configurando un diritto all’ammissione della procedura ex articolo 34 bis citato per il solo presupposto dell’impugnazione della interdittiva; ma cosi’ come interpretato e ricostruito dal ricorrente il giudizio sul controllo giudiziario finirebbe per avere un automatico effetto sospensivo dell’interdittiva antimafia che e’ invece funzione tipica ed esclusiva della fase cautelare del ricorso giurisdizionale in sede amministrativa. Ed in questo senso anche le eccezioni di illegittimita’ costituzionale sono manifestamente infondate poiche’ la sede giurisdizionale tipica per fare valere i vizi del provvedimento amministrativo sono quelli dei ricorsi dinanzi alla giustizia amministrativa e non anche la presente sede. Non puo’ pertanto ammettersi la ricostruzione difensiva secondo cui il controllo giudiziario a richiesta di parte fondandosi sulla verifica della natura dei rapporti avuti con gli esponenti mafiosi di natura occasionale determinerebbe una violazione di principi costituzionali posto che tale presupposto risulta fondamentale per impedire la prosecuzione delle attivita’ di inquinamento dell’ordine pubblico economico da parte di soggetti imprenditoriali risultati in rapporti di costante collaborazione con la criminalita’ organizzata, come accertato nel caso in esame sulla base di precise indicazioni di fatto dal tribunale di Roma quanto alle attivita’ del consorzio ricorrente. Ed a fronte di tali accertamenti appare evidente che il diritto all’esercizio della libera attivita’ imprenditoriale ed al lavoro sono recessivi perche’ esplicati attraverso attivita’ di impresa risultate svolte in collaborazione con esponenti mafiosi e tali da determinare un inquinamento del libero mercato e dei principi fondamentali della libera concorrenza.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
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