Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1060.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In tema di reati fallimentari, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la correzione della data della sentenza dichiarativa di fallimento in quella della sentenza emessa in estensione della prima, non costituendo la modifica del “tempus commissi delicti” un mutamento essenziale ed imprevedibile del fatto contestato.
Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1060. Principio di correlazione tra accusa e sentenza
Data udienza 8 ottobre 2021
Integrale
Tag – parola: REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere
Dott. CARUSILLO Elena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
udito il difensore.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata dell’11 novembre 2020, la Corte d’appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto del 14 febbraio 2019, con la quale – per quanto di rilievo in questa sede – (OMISSIS) e’ stato condannato, in concorso con (OMISSIS), alla pena ritenuta di giustizia per i reati al medesimo ascritti di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, escluso l’aggravante di cui alla L.Fall., articolo 219, comma 1, e rideterminato la pena.
1.1. Secondo la contestazione, al (OMISSIS) e’ stato contestato – in concorso con (OMISSIS), separatamente giudicato – il reato di bancarotta fraudolenta di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 110, articolo 216, comma 1, nn. 1 e 2 perche’, in qualita’ di amministratore, dal 17 gennaio 2012 alla data del fallimento, di “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS), poneva in essere le seguenti condotte:
la distruzione e/o l’occultamento dell’intera contabilita’ della societa’, non essendo stati rinvenuti ne’ i libri contabili obbligatori, ne’ le scritture contabili di supporto, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
la distrazione di quattro autovetture ed un motociclo, non rinvenuti dal curatore fallimentare.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza
Al medesimo risulta, altresi’, contestato il reato di cui alla L.Fall., articolo 220.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’articolo 522 c.p.p. quanto alla indicazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, per avere la Corte d’appello disatteso la relativa eccezione, fondata sul rilievo del riferimento nella imputazione ad altra data, ritenendo di poter ricorrere all’emenda di un errore materiale, trattandosi, invece, di un dato essenziale, incidente sul nucleo essenziale dell’addebito, la cui erronea indicazione ha pregiudicato il diritto di difesa, avendo l’imputato ritenuto che i fatti si riferissero alla sentenza dichiarativa emessa in relazione al coimputato (OMISSIS), sulla quale si era dispiegata l’attivita’ istruttoria.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’elemento psicologico della bancarotta patrimoniale, avendo la Corte territoriale, nel respingere la tesi difensiva, sovrapposto le due fattispecie patrimoniale e documentale e trascurato l’opzione processuale del (OMISSIS), omettendo di ricostruire il dolo del ricorrente, anche alla luce del rilievo per cui questi, mera testa di legno, non aveva ricevuto la notifica delle sentenze di fallimento, emesse rispettivamente nei suoi confronti e a carico del coimputato, ne’ le missive del curatore. Dalla lettura delle relazioni e della consulenza in atti sarebbe emersa l’assoluta estraneita’ dell’imputato, amministratore apparente mai ingeritosi nella societa’ ed al quale, pertanto, non puo’ muoversi addebito alcuno, in assenza della consapevolezza delle illecite iniziative dell’amministratore di fatto.
2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto alla bancarotta documentale, ritenuta in via apodittica e meramente oggettiva, in assenza della prova di una consapevole condotta impeditiva del fatto illecito altrui.
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 23 settembre 2021, n. 137, ex articolo 23 il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. La fattispecie concreta all’esame del collegio si caratterizza per il fallimento, dichiarato con sentenza del (OMISSIS), di “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, amministrata dalla costituzione al 17 gennaio 2012 dal (OMISSIS) e, successivamente, dall’imputato, nella mutata ragione sociale di “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”; societa’, quest’ultima, alla quale veniva esteso il fallimento con sentenza del (OMISSIS).
Nel quadro cosi’ delineato, l’originaria indicazione del tempus commissi delicti nella sentenza dichiarativa del (OMISSIS) non integra le dedotta nullita’.
Secondo l’autorevole insegnamento di legittimita’ (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza
1.2. In riferimento alla incidenza dell’indicazione del tempus commissi delicti sulla identificazione del fatto, si e’ affermato che non costituisce motivo di nullita’ del decreto di citazione a giudizio l’erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarita’ che non impedisce all’imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758): quando il fatto sia compiutamente descritto, si’ da delineare il nucleo fondamentale della contestazione, la mera erronea indicazione della data non viola il diritto di difesa.
E siffatto principio trova applicazione anche in relazione alla data di consumazione dei reati fallimentari, che si identifica con l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, quando dal tenore complessivo della contestazione non vi sia dubbio riguardo i lineamenti della fattispecie concreta.
1.3. Nel caso in esame, l’imputazione descrive chiaramente il rapporto di successione tra “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)” e “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”; i periodi riferibili all’amministrazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e, correlativamente, il titolo di imputazione della responsabilita’ riferito a ciascuno dei soci accomandatari; la circostanza che ambedue le societa’ furono dichiarate fallite.
A fronte di tale precisa ed inequivoca declinazione dell’incolpazione, la successiva correzione della data in quella della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa in estensione dell’originaria, a carico dell’imputato non si configura – come adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale – in termini di mutamento essenziale ed imprevedibile del fatto contestato, si’ da disarticolare la linea difensiva.
Sul punto, peraltro, il ricorrente propone questioni meramente fattuali, assertivamente formulate e di cui non deduce il travisamento, quali l’omessa notifica all’imputato della sentenza del (OMISSIS), o l’ambito dimostrativo delle prove assunte in primo grado, asseritamente riferite al fallimento di “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha, invece, dato atto della ritualita’ delle comunicazioni rivolte al (OMISSIS) dagli organi della curatela.
Il primo motivo e’, pertanto, inammissibile.
2. Il secondo motivo e’ aspecifico.
2.1. In riferimento alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente si limita a contestare il mancato accertamento del dolo, valorizzando circostanze neutre (quali le opzioni processuali del coimputato (OMISSIS)), non dirimenti (la declinazione del contributo causale dello stesso (OMISSIS)) e, comunque, meramente asserite (la mancata conoscenza del fallimento), insistendo sulla natura meramente formale della carica.
Ne’ il ricorso contesta, con specifici riferimenti temporali, l’epoca della distrazione dei beni mobili registrati non rinvenuti dalla curatela, si’ da ascriverne la distrazione esclusivamente al coimputato.
Nei termini predetti, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui l’omessa indicazione al curatore di beni che risultino intestati alla societa’ ne integra l’occultamento.
2.2. Premesso che la responsabilita’ per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento, da parte dell’imputato, della previa disponibilita’ – qui non contestata – dei beni non rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), il costante orientamento di legittimita’ si esprime nel senso che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la elaborazione giurisprudenziale ancora alla peculiarita’ della normativa concorsuale.
E’ stato, difatti, rimarcato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte alla L.Fall., articolo 216, comma 1, n. 1 abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che sul medesimo grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.
Ed e’ in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l’onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.
Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perche’ fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che e’ (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, puo’ rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).
A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell’imprenditore di componenti attive e dell’assoluta impossibilita’ di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente puo’ desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosita’ di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.
In tal senso va quindi ribadito che l’imprenditore e’ posto dall’ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilita’ del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell’integrita’ della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.
Nello statuto dei reati fallimentari, l’apporto conoscitivo proveniente dall’imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l’adempimento degli obblighi che gravano sull’imprenditore. La responsabilita’ dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verita’, penalmente sanzionato, gravante L.Fall., ex articolo 87 sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa giustificano, dunque, una inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societa’ fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull’imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall’esistenza di idonea documentazione contabile.
2.3. Siffatti principi sono stati, di recente (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), ribaditi e precisati.
Pur riaffermandosi che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita e’ desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, e’ stato, tuttavia, affermato che il giudice non puo’ ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalita’ aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi, ovvero l’individuazione della effettiva destinazione.
Nella sentenza Costantino, tuttavia, questa Sezione ha ribadito l’obbligo del fallito di rendere alla curatela e, conseguentemente, al giudice, informazioni specifiche, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti e di assicurarne il recupero. Informazioni generiche – e, a fortiori, l’assoluta mancanza di indicazioni al curatore – non possono certo valere a superare la prova della distrazione derivante dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni non rinvenuti.
Nei predetti termini e’ stato precisato il principio gia’ affermato con la pronuncia Sez. 5, n. 19896 del 7/3/2014, Ranon, Rv. 259848.
Resta, dunque, tuttora confermato l’obbligo di specifica e puntuale indicazione della destinazione dei beni e delle risorse che risultino ricomprese nel patrimonio sociale, dovendosi altrimenti reputare la natura distrattiva dei relativi atti dispositivi, in quanto intrinsecamente pericolosi, in concreto, per le ragioni dei creditori, nella misura in cui la ricostruzione dell’attivo sia resa impossibile o, semplicemente, ostacolata.
Nel caso di omessa indicazione della destinazione dei beni, in altri termini, ci si trova al cospetto di una condotta postfallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa, in palese violazione del vicolo di conservazione posto dalla garanzia patrimoniale, e non gia’ in presenza di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosita’ ora per allora.
Nei termini indicati, non puo’ allora reputarsi pertinente il riferimento a quella giurisprudenza evocata dal ricorrente che, nella ricerca postuma di indici di fraudolenza, e’ stata sperimentata sul diverso piano della qualificazione di atti posti in essere nel corso della vita sociale e, successivamente valutati, con giudizio ex ante, in termini di pericolosita’.
La mancata ricostruzione di un ruolo esclusivo del coimputato, qui solo predicato dal ricorrente, rende, inoltre, non applicabile, nel caso di specie, il principio enunciato da questa Corte (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166) per le ipotesi di comprovata estraneita’ dell’amministratore formale.
Il secondo motivo e’, pertanto, aspecifico.
3. Il terzo motivo e’ reiterativo di analoga censura, correttamente respinta dalla Corte di merito.
3.1. Come noto, in riferimento alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, la responsabilita’ del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”) fonda sul diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).
3.2. Anche sul punto, il ricorrente insiste sul ruolo “preponderante” del coimputato e sull’inconsapevolezza del (OMISSIS) di essere stato investito dell’amministrazione, evocando il dolo specifico – richiesto per le ipotesi di occultamento e distruzione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) – in una fattispecie invece reputata dalla Corte territoriale come caratterizzata da dolo generico e dallo stesso ricorrente asseverata, nella misura in cui riconduce al coimputato la consegna di parte della contabilita’.
Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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