Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26264.
La massima estrapolata:
Nelle materie commerciali economiche finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra quelle per le quali necessita iscrizione all’albo e abilitazione. La prestazione svolta dallo studio che tiene la contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali per la ditta individuale non rientra necessariamente nel contratto d’appalto di servizi solo in virtù della natura di società di capitali del soggetto tenuto allo svolgimento. Ma va valutata, ai fini del risarcimento del danno per gli errori commessi, la natura di lavoro autonomo.
Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26264
Data udienza 5 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27847/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
SOC. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1472, depositata il 28 dicembre 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS), titolare di ditta individuale, ha affidato alla (OMISSIS) S.r.l. la tenuta della contabilita’ e la redazione delle dichiarazioni fiscali.
Ha subito un accertamento a causa della mancata registrazione delle fatture di acquisto per l’anno 1998, con conseguente richiesta di maggiore imposta e relative sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente ha ritenuto responsabile dell’omissione la societa’ cui aveva affidato la registrazione delle fatture.
Ha quindi chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Genova la stessa societa’ per il risarcimento del danno.
A sua volta la (OMISSIS) ha chiamato in garanzia la (OMISSIS) al fine di essere tenuta indenne per il caso di soccombenza.
Il tribunale ha rigettato la domanda e la sentenza e’ stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha accolto l’eccezione di decadenza ex articolo 1667 c.c. sollevata dalla societa’, previa qualificazione del contratto intercorso fra le parti come appalto di servizi.
Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) S.r.l e la compagnia di assicurazioni.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 2230 e 2232 c.c., censura la sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ricondotto il contratto inter partes nello schema dell’appalto di servizi, trattandosi invece di contratto d’opera intellettuale o di lavoro autonomo.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 1667 c.c.: essendo il contratto oggetto di causa un contratto d’opera a non un appalto di servizi la norma non era applicabile.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2230 c.c..
La corte d’appello ha qualificato il contratto come appalto di servizi esclusivamente in considerazione del fatto che obbligata al compimento della prestazione richiesta dal contribuente era una societa’ di capitali, mentre tale circostanza era compatibile anche con la diversa qualificazione sostenuta dal ricorrente.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la corte d’appello ha posto a carico del (OMISSIS) le spese del doppio grado di giudizio.
E’ prioritario l’esame del terzo motivo, che e’ fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento di tutte le altre censure.
Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (articolo 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980).
Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attivita’ che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (Cass. n. 15530/2008).
Gia’ prima della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato la L. n. 1815 del 1939, articolo 2, si riteneva che laddove non fosse necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi la prestazione di contenuto professionale o l’attivita’ intellettuale potevano essere svolta anche da una societa’ di capitali (Cass. n. 566/1985; n. 12351/1995; n. 2053/1994; n. 5656/1992).
La decisione impugnata non e’ linea con tali principi.
La corte d’appello, pur riconoscendo che la prestazione non richiedeva iscrizione in appositi albi o elenchi, ha ritenuto che la natura di societa’ di capitali del soggetto tenuto al compimento dell’attivita’ professionale portasse con se’ la qualificazione del contratto come contratto d’appalto di servizi invece che come lavoro autonomo.
Al contrario, essendo la qualita’ soggettiva del contraente compatibile anche con la locazione d’opera, la qualificazione giuridica del contratto non poteva arrestarsi alla considerazione di quell’unico elemento, ma doveva considerare il complesso degli elementi rilevanti ai fini della distinzione fra le diverse tipologie contrattuali.
In relazione al terzo motivo la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e liquidera’ le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per le spese.