Prescrizione presuntiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35211.

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dichiarazione scritta, resa anteriormente al giudizio dalla parte poi eccipiente la prescrizione presuntiva, possa, per quanto non disconosciuta o contestata da quest’ultima, a seguito della sua produzione ad opera della controparte, rendere inefficace l’eccezione medesima).

Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35211. Prescrizione presuntiva

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro autonomo – Competenze professionali – Presupposti – Articolo 163 cpc – Termine per integrare la domanda – Condizioni di procedibilità – Articoli 2944 e 2956 cc – Criteri – Motivazione del giudice di merito – Prescrizione presuntiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12386-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1664/2020, pubblicata in data 5 marzo 2020.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
L’avvocato (OMISSIS), con citazione notificata il 17 gennaio 2015, convenne la signora (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Roma, affermando di aver svolto a favore della convenuta attivita’ professionale in esecuzione di un mandato di patrocinio legale e di aver maturato il diritto a compenso per un importo non inferiore ad Euro 5.100,00. (OMISSIS) eccepi’ la nullita’ della citazione per genericita’ del petitum e in subordine chiese accertarsi la non debenza del compenso professionale dell’avvocato (OMISSIS) per l’avvenuta estinzione del debito.
Il giudice di primo grado, dichiarata la nullita’ della citazione per incertezza del requisito stabilito all’articolo 163 c.p.c., n. 3, assegno’ termine per provvedere all’integrazione della domanda e, ritenuta inadempiuta tale integrazione, con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., in data 18 novembre 2015, dichiaro’ la nullita’ e l’improcedibilita’ della domanda.
Proposto gravane dall’avvocato (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma riformo’ la decisione di primo grado con riferimento alla declaratoria di nullita’ della domanda, ma respinse comunque nel merito la pretesa in accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla (OMISSIS), essendosi la prestazione professionale dell’attrice conclusa con la sentenza pronunciata il 28 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, a fronte di azione di pagamento del compenso poi intrapresa soltanto il 17 gennaio 2015, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., e degli articoli 2956, 2944 c.c., nonche’ l’omessa valutazione di una circostanza determinante ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo riguardo alla dichiarazione confessoria di non aver pagato il compenso resa dalla debitrice (OMISSIS) nel verbale di sommarie informazioni agli atti del procedimento penale (OMISSIS) R.G.. Tale dichiarazione, allegata sia nel giudizio di primo grado che nell’atto di appello e non esaminata dai giudici di appello, pur non potendo costituire motivo di rigetto dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’articolo 2959 c.c., in quanto resa fuori dal giudizio, avrebbe comunque assunto valore al fine di interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
Deve superarsi l’eccezione pregiudiziale delle controricorrente sulla ritualita’ della procura conferita in calce al ricorso, poiche’ l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’articolo 365 c.p.c., ai fini del soddisfacimento del requisito della specialita’.
Va ulteriormente premesso che la domanda oggetto di lite, benche’ riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, e percio’ doverosamente regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, nella specie applicabile ratione temporis, non venne proposta in base al rito imposto da tale norma (che comporta, peraltro, l’inappellabilita’ della decisione di primo grado) ed e’ stata poi erroneamente trattata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello in entrambi in gradi secondo il rito ordinario di cognizione.
L’inammissibilita’ della censura proposta risiede comunque nel fatto che essa concerne l’omesso esame di un fatto (la dichiarazione di non aver pagato il compenso all’avvocato (OMISSIS), marito dell’avvocato (OMISSIS), resa da (OMISSIS) nel verbale di sommarie informazioni del 4 luglio 2013 nell’ambito del procedimento penale 22148/2012) comunque del tutto privo di carattere decisivo, giacche’, se pur esaminato, esso non avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso la quale il ricorso non offre alcun argomento significativo, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’articolo 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non e’ stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c.. Come risulta dal testo della norma di cui all’articolo 2959 c.c., per rendere inefficace l’eccezione di prescrizione presuntiva e’ necessario che la parte che la oppone faccia ammissione che l’obbligazione non e’ stata estinta. Tale ammissione puo’ essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma, perche’ possa rendere inefficace l’eccezione, essa deve essere fatta imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato (cfr. Cass. n. 9509 del 2012; Cass. n. 14943 del 2008; Cass. n. 6514 del 2003; Cass. Cass. n. 13307 del 2002; Cass. n. 5622 del 1990). Nella specie, la ricorrente allega a fondamento della sua censura un’ammissione fatta al di fuori del presente giudizio, anteriormente alla sua instaurazione. Ne’ assume rilievo che la relativa dichiarazione scritta non sia stata disconosciuta, o comunque contestata, dalla debitrice nel corso del giudizio, poiche’ la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, risolvendosi in una deduzione di estinzione dell’obbligazione, puo’ essere resa inefficace soltanto da una successiva, o contestuale, deduzione, che comunque sia incompatibile con quella originaria e si traduca nell’affermazione, contraria, che l’obbligazione non sia stata estinta, in tutto o in parte.
Negli stessi erronei presupposti interpretativi versa la memoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2, ove si qualifica “DICHIARAZIONE CONFESSORIA GIUDIZIALE… in grado (di) vincere/interrompere la prescrizione 2956 cc”” quella resa da (OMISSIS) nel procedimento penale.
La ricorrente, del resto, invoca proprio l’effetto interruttivo della prescrizione estintiva di cui all’articolo 2944 c.c., ed in cio’ il motivo di ricorso denota altresi’ la propria carenza di specificita’ e di immediata riferibilita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva della (OMISSIS).
La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi: elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicche’ il debitore puo’ giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l’esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l’obbligazione; la seconda e’ invece fondata su una presunzione “iuris tantum”, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova puo’ essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non e’ stata estinta.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, con distrazione ex articolo 93 c.p.c., in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex articolo 93 c.p.c., in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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